§ 56.6.418 - D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.
Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:29/12/2016
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Procedura semplificata
Art. 4.  Gestione dell'attività di compostaggio di comunità
Art. 5.  Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
Art. 6.  Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto
Art. 7.  Conduttore dell'apparecchiatura
Art. 8.  Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto
Art. 9.  Controlli
Art. 10.  Attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata


§ 56.6.418 - D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

(G.U. 23 febbraio 2017, n. 45)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

     Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020, e l'articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l'articolo 180, comma 1-octies, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;

     Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

     Considerato che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;

     Considerato che il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;

     Considerato che il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

     Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della salute reso con nota del 3 ottobre 2016;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;

     Acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 dicembre 2016;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni

     1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute umana.

     2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le seguenti:

     a) apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;

     b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;

     c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6;

     d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

     e) organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;

     f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;

     g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;

     h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;

     i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;

     l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.

 

     Art. 3. Procedura semplificata

     1. L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

     2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, è inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione è redatta nel formato di cui all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione ivi elencata.

     3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato 2.

     4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attività di compostaggio di comunità sono trasmesse al soggetto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

 

     Art. 4. Gestione dell'attività di compostaggio di comunità

     1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono elencati nell'allegato 3.

     2. L'attività di compostaggio di comunità è esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta i parametri di cui all'allegato 4, parte B.

 

     Art. 5. Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura

     1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacità di cui all'articolo 1, comma 1, una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica.

     2. L'apparecchiatura è ubicata in aree nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo.

     3. L'apparecchiatura è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.

     4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

     5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle modalità da essi indicate.

     6. Alla cessazione dell'attività di compostaggio di comunità, l'apparecchiatura è disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.

 

     Art. 6. Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

     1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i parametri dell'allegato 6.

     2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost prodotto è conforme alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.

     3. Il compost prodotto è impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonchè per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

     4. Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'allegato 6 e non è impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo è da considerarsi rifiuto urbano e non è computabile per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 7. Conduttore dell'apparecchiatura

     1. Il conduttore è individuato dall'organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.

     2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all'articolo 3 e con le modalità ivi specificate.

     3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i cui contenuti minimi sono i seguenti:

     a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;

     b) tecniche e tecnologie del compostaggio;

     c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;

     d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.

     4. Il corso può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.

     5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell'attività di compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.

     6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 8. Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

     1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

     a) dei rifiuti conferiti;

     b) del compost prodotto;

     c) degli scarti;

     d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6.

     2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano.

     3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

     4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni anno, nelle modalità definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del medesimo.

     6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore.

     7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attività di compostaggio di comunità al soggetto di cui all'articolo 3 con le modalità ivi specificate.

 

     Art. 9. Controlli

     1. Le attività di controllo di compostaggio di comunità sono esercitate ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell'ambito del regolamento di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunicato al comune.

     2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune impartisce le opportune prescrizioni.

     3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l'utente che non rispetta il regolamento di cui all'allegato 2. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze conferenti di cui all'allegato 1 e 1B.

     4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

     Art. 10. Attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata

     1. Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3, comma 1, il modulo di cui all'allegato 1B.

     2. Il compost prodotto dall'attività di cui al comma 1 non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.

     3. Alle attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

     4. Per le attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 909

 

ALLEGATO 1 - 1B

 

ALLEGATO 2

(Articolo 3)

 

Contenuti minimi del regolamento dell’attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell’attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all’art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull’ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l’apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L’accesso all’area avviene negli orari stabili all’articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L’accesso all’apparecchiatura avviene dalle ore …..alle ore… .

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell’atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio

dell’apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;

b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;

c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all’art. 6;

d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell’apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL’APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l’obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento

dell’attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all’art. 180, comma 1-octies, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all’apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,

- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,

- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,

- provvedere alla gestione del biofiltro,

- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,

- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,

- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica,

- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell’apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all’avvio dell’apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.

 

ALLEGATO 3

(Articolo 4)

 

Rifiuti e materiali ammissibili nell’apparecchiature di compostaggio di comunità

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio

dell’apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

 

ALLEGATO 4

(Articolo 4)

 

Modalità operative dell’attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio.

 

PARTE A

L’attività di compostaggio di comunità è eseguita nel rispetto delle seguenti modalità operative.

La percentuale in peso dello strutturante non è inferiore al 5 per cento del totale dell’immesso nell’apparecchiatura.

In caso di assenza di triturazione il compost prodotto è sottoposto a vagliatura.

Il sopra-vaglio è reimmesso nella camera di conferimento per essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa è conferito al servizio di raccolta dei rifiuti.

Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.

L'aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “[…] silos per i materiali vegetali”.

Il liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel processo di compostaggio.

Il materiale del biofiltro è sostituito con frequenza almeno semestrale e lo stesso può essere reimmesso nel processo di compostaggio.

Qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso è ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta.

 

PARTE B

Il processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

a) la temperatura della massa in processo è superiore, esclusivamente nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico, per almeno tre giorni consecutivi a 55°C;

b) i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo statico non sono inferiori ai 6 mesi, comprensivi dell’eventuale successiva maturazione in cumulo; i tempi di produzione del compost nelle apparecchiature di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 3 mesi complessivi del tempo in apparecchiatura e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo;

c) i tempi di residenza per l’apparecchiatura di tipo elettromeccanico non sono inferiori a 1 mese;

d) i rivoltamenti sono effettuati, nel caso di apparecchiature di tipo statico in base alle esigenze gestionali identificate dal conduttore, nel caso di apparecchiature di elettromeccanico almeno 3 volte al giorno.

 

ALLEGATO 5

(Articolo 2)

 

Requisiti delle apparecchiature

 

Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella.

 

Taglie

T/anno massime trattate

Denominazione taglia apparecchiatura

T1

10

Piccola

T2

60

Media

T3

130

Grande

 

Tabella Classificazione delle apparecchiature di compostaggio di comunità per taglia

 

I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.

Per la taglia piccola (T1) l’apparecchiatura è di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l’apparecchiatura è di tipo elettromeccanico.

 

ALLEGATO 6

(Articolo 6)

 

Caratteristiche del compost prodotto.

 

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio rispetta i seguenti parametri:

a) l’umidità è compresa tra 30 e il 50 per cento;

b) la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;

c) il pH è compreso tra 6 e 8,5;

d) le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell’articolo 5, sono inferiori al 2 per cento in peso;

e) le frazioni pericolose sono assenti.