§ VI.3.198 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 41.
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:30/12/2016
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate
Art. 2.  Stato di previsione della spesa
Art. 3.  Allegati al bilancio
Art. 4.  Elenco delle spese obbligatorie
Art. 5.  Fondo di riserva per le spese obbligatorie
Art. 6.  Fondo di riserva per le spese impreviste
Art. 7.  Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
Art. 8.  Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali
Art. 9.  Fondo crediti di dubbia esigibilità
Art. 10.  Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
Art. 11.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa
Art. 12.  Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016
Art. 13.  Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011
Art. 14.  Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa
Art. 15.  Erogazione al Consiglio regionale
Art. 16.  Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
Art. 17.  Bilancio pluriennale


§ VI.3.198 - L.R. 30 dicembre 2016, n. 41.

Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 150)

 

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 17.360.056.746,23 in termini di competenza ed in euro 26.369.011.592,22 in termini di cassa per l’anno finanziario 2017, in euro 15.703.218.474,06 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018 e in euro 15.568.906.399,93 in termini di competenza per l’anno finanziario 2019.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2017.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 17.271.837.077,62 in termini di competenza e in euro 26.369.011.592,22 in termini di cassa per l’anno finanziario 2017, in euro 15.873.286.583,93 in termini di competenza per l’anno finanziario 2018 e in euro 15.318.906.399,93 in termini di competenza per l’anno finanziario 2019.

2. Il saldo tra le entrate e le spese di competenza degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 corrisponde alle differenze costituenti disavanzo tecnico ovvero copertura disavanzo tecnico degli esercizi precedenti e coperture disavanzi tecnici degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 3, commi 13 e 14, del d.lgs. 118/2011.

3. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di

competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.

4. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2017 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.

5. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

6. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 3);

d) il quadro generale riassuntivo (allegato 4);

e) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (all. 5);

f) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a legislazione vigente (allegato 6);

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vincoli 2017 e successivi (allegato 7);

h) l’elenco delle spese obbligatorie (allegato 8);

i) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato9);

j) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11);

l) il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato 12);

m) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 1 (allegato 13);

n) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 2, 3 (allegato 14);

o) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese titolo 4 (allegato 15);

p) il prospetto delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro (allegato 16);

q) il bilancio spese per titoli e macroaggregati (allegato 17);

r) allegato a): il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 18);

s) allegato b): il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 19);

t) allegato c): il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 20);

u) allegato d): il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 21);

v) l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti – entrate (allegato 22);

w) l’elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti – spese (allegato 23).

 

     Art. 4. Elenco delle spese obbligatorie

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 8, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma 48, comma 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 5. Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 1.722.004,24 ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 6. Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 1.136.407,34 ed è gestito a termini dell’articolo 48, comma 1 e 2, del d.lgs.118/2011.

 

     Art. 7. Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari

1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 40 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).

 

     Art. 8. Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali

1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 23 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 9. Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1, è determinato, come da allegato c) alla presente legge, in euro 107.710.659,96 per l’esercizio finanziario 2017, in euro 73.687.903,87 per l’esercizio finanziario 2018 e in euro 73.687.903,87 per l’esercizio finanziario 2019 per il fondo di parte corrente e in euro 0,00 per ciascun esercizio finanziario 2017-2019 per il fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 10. Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio

1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 17 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 11. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l’esercizio finanziario 2017 in euro 926.617.543,48.

 

     Art. 12. Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016

1. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 2.900.623.719,16 come da allegato 18 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è cosi composto:

a) parte accantonata: euro 800.625.118,58;

b) parte vincolata: euro 2.511.633.718,74.

2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2016 per euro 490.867.978,81 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.

 

     Art. 13. Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011

1. Per l’attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2017, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 14. Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. Erogazione al Consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.

 

     Art. 16. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.

 

     Art. 17. Bilancio pluriennale

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2017 – 2019, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs.118/2011.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.