§ 2.3.95 - L.R. 8 agosto 2016, n. 26.
Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:08/08/2016
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Soggetti destinatari)
Art. 3.  (Ruolo della Regione)
Art. 4.  (Programmazione regionale)
Art. 5.  (Impatto normativo e modifiche legislative)
Art. 6.  (Ruolo dei Comuni)
Art. 7.  (Spazi di aggregazione giovanili)
Art. 8.  (Mobilità ed esperienze)
Art. 9.  (Azioni di comunicazione e informazione)
Art. 10.  (Settimana dei giovani)
Art. 11.  (La partecipazione dei giovani alla vita politica)
Art. 12.  (Forum regionale dei giovani - Forum)
Art. 13.  (Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili)
Art. 14.  (Valorizzazione del volontariato)
Art. 15.  (Registro regionale delle associazioni giovanili)
Art. 16.  (Clausola valutativa)
Art. 17.  (Norma finanziaria)
Art. 18.  (Abrogazioni)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.95 - L.R. 8 agosto 2016, n. 26.

Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.

(B.U. 8 agosto 2016, n. 54)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all’esterno con quello degli adulti;

c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;

d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

f) favorisce l’appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;

g) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;

h) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l’ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;

i) concorre all’acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l’educazione non formale ed informale, l’istruzione, la formazione, l’orientamento professionale e l’accesso al mondo del lavoro, l’affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale;

l) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche di cui all’articolo 3;

m) promuove l’educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani.

2. Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni.

 

     Art. 3. (Ruolo della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle analisi conoscitive elaborate dall’Osservatorio regionale delle politiche giovanili, di cui all’articolo 13;

c) lo sviluppo dei servizi e la qualità degli interventi nel campo delle politiche che interessano i giovani anche tramite la formazione di operatori socio-educativi (youth workers) nell’ambito delle politiche giovanili;

d) la valorizzazione delle pari opportunità e promuove l’integrazione e l’inclusione interculturale dei giovani migranti;

e) la creazione di una carta dei servizi personale e nominativa che permette di usufruire di sconti e agevolazioni nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria;

f) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell’artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell’azione sociale, facilitando l’accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;

g) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei per la gioventù;

h) la promozione e l’attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l’educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;

i) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d’impegno dei giovani nella società.

2. La Regione promuove inoltre, l’educazione alla salute, l’adozione di stili di vita sani, nonché esempi di buone pratiche utilizzando progetti pilota per coordinare e qualificare gli interventi rivolti ai giovani in una logica di innovazione.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l’approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

 

     Art. 4. (Programmazione regionale)

1. La Regione, nell’ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, istituisce il Gruppo di Orientamento Strategico (GOS) in materia di politiche giovanili i cui componenti partecipano a titolo gratuito, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore alle politiche giovanili, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l’autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile ed il passaggio alla vita adulta.

2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, consultati preventivamente gli stakeholders, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;

b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) promuove l’accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;

d) favorisce, anche con piattaforme digitali, progetti finalizzati ad accrescere l‘informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse;

e) contiene l’analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza e le criticità del settore;

f) elenca, nel sito della Regione Campania, gli interventi in materia di politiche giovanili.

3. Il Programma di cui al comma 2 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell’Osservatorio previsto dall’articolo 13, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare tramite il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), quale Ufficio Speciale della Giunta previsto dal regolamento regionale del 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), che svolge le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

 

     Art. 5. (Impatto normativo e modifiche legislative)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'impatto dei disegni di legge regionali sulle politiche giovanili.

2. Al comma 4, dell’articolo 6, della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) aggiungere, in fine, le seguenti parole “nonché dell’impatto della normativa proposta sulle politiche giovanili”.

 

     Art. 6. (Ruolo dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressioni della comunità, nell’ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l’erogazione di servizi ed interventi;

b) promuovono progetti nell’ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d’incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

2. I Comuni possono istituire il Forum dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all’articolo 2.

 

     Art. 7. (Spazi di aggregazione giovanili)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 36 ( Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206 - Disposizioni per il riconoscimento della funzione svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo) e i luoghi di culto delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, in base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, lettera g), nonché con il sostegno ad eventi e proposte che facilitano l’incontro spontaneo e anche quello strutturato.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di coworking, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale, ovvero sui fondi europei e nazionali appositamente stanziati, favorisce:

a) gli interventi di ristrutturazione funzionale degli spazi di libero incontro e l’acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e a valorizzare anche l’artigianato tradizionale e l’imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico e sociali, anche con l’istituzione di un Premio.

 

     Art. 8. (Mobilità ed esperienze)

1. La Regione promuove, d’intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell’Unione Europea e con quelli dell’area del Mediterraneo, nei settori dell’istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, costituiscono opportunità fondamentali per favorire l’acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l’impegno dei giovani nella società.

2. La Regione sostiene i progetti per agevolare il rientro dall’estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti, come previsto dall’articolo 1, comma 100 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2013).

3. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell’acquisizione delle esperienze tramite l’educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d’iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

4. La Regione, anche d’intesa con i Comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM (2006) 417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull’incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa (2015/C417/02).

 

     Art. 9. (Azioni di comunicazione e informazione)

1. La Regione riconosce l’informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all’informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all’articolo 12, nell’ambito del Programma di cui all’articolo 4, comma 2 promuove la realizzazione di una piattaforma digitale, denominata: I Giovani per la Campania che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale a legislazione vigente, provvede:

a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;

b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall’Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;

c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;

d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

 

     Art. 10. (Settimana dei giovani)

1. La Regione nell’ambito del Programma di cui all’articolo 4, comma 2 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la Settimana dei giovani, in concomitanza con la Festa dell’Europa del 9 maggio.

2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività ai fabbisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti on line.

 

     Art. 11. (La partecipazione dei giovani alla vita politica)

1. La Regione promuove la partecipazione giovanile alla definizione delle politiche per radicare il senso di appartenenza al territorio, alla comunità regionale e, per consentire una programmazione attenta alle giovani generazioni, sostiene i progetti diretti alla formazione politica dei futuri amministratori locali e supporta, curando l’aspetto bidirezionale, gli enti locali nella predisposizione di piattaforme digitali interattive che favoriscono il confronto e la discussione tra le istituzioni e i giovani su tematiche strategiche.

 

     Art. 12. (Forum regionale dei giovani - Forum)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all’articolo 3 e sulla Programmazione triennale di cui all’articolo 4, comma 2, nonché sullo stato di attuazione e l’impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

3. Il Forum è organizzato su base elettiva per almeno il 70 per cento, e si demanda al Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, la definizione con proprio atto dei requisiti, delle forme ed i modi di rappresentanza dei giovani campani al Forum garantendo il principio delle pari opportunità, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

4. Il Forum, rappresentativo delle istanze e delle aspirazioni delle giovani generazioni, con la propria attività contribuisce alla definizione dell’indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;

b) presenta al Consiglio e alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l’anno successivo;

c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale al Consiglio e alla Giunta regionale sulle attività svolte nell’anno precedente;

d) esprime parere sul Programma triennale;

e) partecipa al GOS.

5. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce almeno una volta all’anno in seduta plenaria e la partecipazione è garantita anche con l’utilizzo di tecnologie informatiche.

6. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

7. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all’anno sulle politiche giovanili alla quale partecipano:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;

b) le università e gli organismi di formazione professionale accreditati;

c) gli enti locali;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;

f) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico;

g) le associazioni giovanili della Chiesa Cattolica e di ogni confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della Costituzione.

8. Il Consiglio regionale assicura, a valere sulle risorse iscritte annualmente nel proprio bilancio, il funzionamento e l’operatività del Forum. Il Forum rendiconta le proprie spese al Consiglio.

 

     Art. 13. (Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili)

1. È istituito presso la Giunta Regionale l’Osservatorio regionale delle Politiche Giovanili, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Campania.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio presieduto dall’Assessore delegato alle politiche giovanili.

3. L’Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;

b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani campani anche in rapporto al resto del paese;

c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani, anche in relazione a quanto previsto all’articolo 7.

4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria dell’Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell’ambito delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.

6. Dall’attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 14. (Valorizzazione del volontariato)

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato, nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all’acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

 

     Art. 15. (Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l’attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L’iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e non superiore ai trentaquattro anni;

c) le associazioni costituite da almeno due anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale;

e) l’assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l’iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente.

 

     Art. 16. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge contenente i dati e le informazioni in ordine:

a) alle iniziative attuate per il sostegno alle politiche giovanili;

b) all’attuazione ed il funzionamento della piattaforma digitale di cui all’articolo 9;

c) all’ammontare delle risorse ed il finanziamento delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa complessiva di 1.000.000,00 di euro.

2. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge pari a 400.000,00 euro per l’anno 2016, 300.000,00 euro per l’anno 2017 e 300.000,00 euro per l’anno 2018, si provvede mediante prelevamento dal Titolo 1, Missione 15, Programma 3 dello stato di previsione della spesa per i relativi esercizi finanziari, a valere sulle risorse di cui all’articolo 5, comma 2 bis della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012).

3. A decorrere dal successivo triennio le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge annuale di bilancio della Regione.

 

     Art. 18. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 25 agosto 1989, n. 14 (Istituzione del servizio per le politiche giovanili e del forum regionale della gioventù);

b) la legge regionale 14 aprile 2000, n. 14 (Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture);

c) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007).

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione si dispone che i rappresentanti del Forum regionale della gioventù in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017, previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 3.

2. Il Presidente del Forum regionale della gioventù resta in carica fino al 31 dicembre 2017, conservando le piene funzioni al fine di adeguare la struttura dell’organismo alla nuova riforma.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale Regione Campania.