§ 2.3.46 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 14.
Promozione ed Incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:14/04/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Ambito di Attività dei Servizi Informagiovani.
Art. 4.  Tipologie delle Strutture Informagiovani.
Art. 5.  Istituzione e Gestione delle Strutture.
Art. 6.  Coordinamento Regionale della Rete Territoriale.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Modalità di Accesso e Criteri per l'Erogazione dei Contributi.
Art. 9.  Utilizzazione dei Fondi Regionali.
Art. 10.  Finanziamento.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.3.46 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 14. [1]

Promozione ed Incentivazione dei servizi Informagiovani e istituzione della rete territoriale delle strutture.

(B.U. n. 20 del 26 aprile 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Campania promuove e incentiva la istituzione ed il funzionamento dei Servizi Informagiovani, ai fini dello sviluppo dell'informazione, quale necessario strumento per favorire l'interazione e la partecipazione dei giovani e come prevenzione primaria, nel quadro del superamento degli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico, che impediscono la piena maturazione.

     2. La istituzione ed il funzionamento dei Servizi Informagiovani, di cui al comma 1, è affidata a Comuni, singoli o associati, e Province, secondo modalità precisate nei successivi articoli e nell'ambito della programmazione regionale.

     3. Al fine della piena attuazione della Legge regionale 5 agosto 1989, n. 14 e, per la programmazione degli interventi, è avviato presso la Giunta regionale - Area Generale di Coordinamento Istruzione Educazione Permanente e Promozione Culturale, Biblioteche e Musei, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio del Mercato del Lavoro, Emigrazione e Immigrazione, Formazione Professionale, Orientamento Ricerca Sperimentazione e Consulenza sulla Formazione Professionale - Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù un sistema informativo con annessa banca dati, che privilegia la raccolta e la gestione delle informazioni relative alle condizioni e ai bisogni della popolazione giovanile della Regione.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La Regione Campania, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, si propone la costruzione di una rete di strutture, di diversa tipologia, dei Servizi Informagiovani, raccordate tra di loro e distribuite sul territorio secondo criteri e competenze precisati con gli articoli successivi, denominata "Sistema Informativo Regionale Giovanile" e richiamata nei successivi articoli della presente Legge con la sigla S.I.R.G..

     2. In tale direzione la Regione Campania favorisce interventi finalizzati a:

     a) il reperimento e la raccolta dei dati e delle informazioni, a valenza regionale, nazionale ed europea sui principali campi di azione della vita giovanile, mediante acquisizione e strutturazione, anche in collegamento, di apposite banche dati;

     b) la trasmissione, diffusione e pubblicizzazione su supporti idonei dei dati e delle informazioni raccolti e diretti ai giovani della Regione;

     c) l'aggiornamento in servizio e la formazione continua degli operatori delle strutture Informagiovani;

     d) il collegamento e la cooperazione tra le strutture Informagiovani operanti sul territorio regionale;

     e) il raccordo tra la rete territoriale dei servizi Informagiovani ed Enti e Organismi operanti sul territorio regionale, che a vario titolo si rapportano alle politiche giovanili, anche a mezzo di servizi informativi;

     f) il collegamento con omologhi Organismi regionali, nazionali ed europei.

 

     Art. 3. Ambito di Attività dei Servizi Informagiovani.

     1. I servizi Informagiovani svolgono la propria attività in materia di ricerca, trattamento, diffusione delle informazioni, comunicazione, consulenza e orientamento, gestione degli interventi e delle relazioni nei seguenti campi di interesse:

     a) istruzione, formazione professionale, studi universitari;

     b) educazione permanente;

     c) cultura;

     d) occupazione, sbocchi occupazionali, mobilità;

     e) salute;

     f) vita sociale;

     g) tempo libero, vacanze e sport.

 

     Art. 4. Tipologie delle Strutture Informagiovani.

     1. Per la costruzione del S.I.R.G. di cui al comma 1 dell'articolo 2, la rete territoriale delle strutture Informagiovani, all'interno di aree sub-regionali individuate nel territorio delle Province e, allorché costituita ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142, della Città Metropolitana di Napoli, si articola nelle tipologie seguenti:

     a) Agenzia servizi Informagiovani, quale struttura unica al servizio delle altre strutture Informagiovani del territorio sub-regionale, finalizzata alla predisposizione di servizi di progettazione archivi, trattamento dei documenti, acquisizione dei data-base, individuazione di criteri metodologici per il reperimento e la raccolta di fonti, di dati e di informazioni, marketing di acquisizione e di diffusione; l'Agenzia realizza sistematici collegamenti fra le strutture dell'area; ai fini dell'adeguamento degli interventi delle stesse agli standards, individuati in rapporto ai bisogni informativi dei giovani del singolo territorio. Valuta eventuali richieste di collegamento in rete da parte di altre strutture informative per giovani, gestite da Organismi pubblici o del privato sociale e che presentino standards organizzativi e di trattamento delle informazioni compatibili con quelli del S.I.R.G., definendone modalità e procedure;

     b) Centro Informagiovani, con compiti di gestione dell'informazione, individuazione dei bisogni informativi, sviluppo dell'attività di comunicazione e di gestione delle relazioni, consulenza, attività di ricerca e documentazione nello specifico territorio, collegamento e collaborazione con Enti, Organismi e Servizi anche del privato sociale del territorio, interessati alla condizione giovanile;

     c) Punto Informagiovani, con compiti di diffusione delle informazioni, individuazione dei bisogni informativi, attività di comunicazione e di gestione delle relazioni, consulenza.

     2. I rapporti tra le predette strutture e tra queste ed altri Enti ed Organismi sono regolamentati con appositi atti in un'ottica di coordinamento di rete e di integrazione dei servizi.

 

     Art. 5. Istituzione e Gestione delle Strutture.

     1. La competenza della istituzione e gestione delle diverse strutture dei Servizi Informagiovani è attribuita secondo le norme del presente articolo.

     2. L'Agenzia servizi Informagiovani è istituita e gestita da ciascuna Amministrazione Provinciale. La Città Metropolitana di Napoli, allorché costituita, istituisce e gestisce l'Agenzia servizi Informagiovani per il territorio di propria competenza.

     3. Il Centro Informagiovani è istituito e gestito dai Comuni, singoli o associati, e rivolge la propria attività ai giovani dell'intero territorio coincidente con quello del Distretto scolastico di appartenenza.

     A tal fine, i Comuni afferenti allo stesso territorio stipulano gli appositi atti previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 - Sede del Centro Informagiovani è il Comune sede del Distretto scolastico o, in subordine, il Comune che provvede ai locali ed al personale.

     4. Il comune di Napoli, nel cui territorio afferiscono più Distretti scolastici, definisce il numero e la dislocazione territoriale dei Centri Informagiovani anche con criteri di accorpamento di due o più aree distrettuali, in relazione ai bisogni informativi della popolazione giovanile.

     5. E' consentita l'istituzione di più Centri Informagiovani all'interno del medesimo territorio distrettuale, allorché esso insista su più Province, in modo da consentirne il collegamento con l'Agenzia servizi Informagiovani delle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.

     6. Il Punto Informagiovani è istituito e gestito dal singolo Comune. Ogni Comune definirà il numero e la dislocazione dei Punti Informagiovani, da istituire anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più Comuni possono associarsi per l'utilizzazione di un medesimo Punto Informagiovani.

     7. Le strutture di cui ai commi 1 e seguenti si avvalgono di locali facilmente accessibili, idonei all'espletamento delle relative competenze.

     8. Gli orari settimanali di apertura al pubblico devono essere di almeno venti ore per l'Agenzia servizi Informagiovani, quindici ore per il Centro Informagiovani e otto ore per il Punto Informagiovani.

     9. L'istituzione delle strutture previste dalla presente Legge avviene attraverso apposito atto deliberativo, nel quale vanno precisati le caratteristiche:

     a) strutturali: obiettivi, contenuti, competenze;

     b) infrastrutturali: personale, locali, attrezzature, orari.

 

     Art. 6. Coordinamento Regionale della Rete Territoriale.

     1. Ai fini della determinazione integrata degli indirizzi programmatici e di verifica generale dell'andamento dei servizi Informagiovani è costituito, presso la Giunta regionale - Area Istruzione Educazione Permanente e Promozione Culturale, Biblioteche e Musei, Politiche Giovanili e del Forum regionale della Gioventù, Osservatorio del Mercato del Lavoro Emigrazione e Immigrazione, Formazione Professionale, Orientamento Ricerca Sperimentazione e Consulenza sulla Formazione Professionale - Settore Politiche Giovanili il Comitato regionale di Coordinamento dei servizi Informagiovani, composto da:

     a) Assessore Regionale al ramo, con funzioni di Presidente;

     b) Assessori delle Province in materia di politiche giovanili;

     c) nelle more della costituzione della Città Metropolitana di Napoli, il Comitato viene integrato dall'Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli;

     d) il rappresentante regionale dell'A.N.C.I..

     2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un Funzionario del Settore regionale Politiche Giovanili, designato dall'Assessore regionale al ramo.

     3. L'Assessore regionale al ramo, al fine della promozione dell'attiva partecipazione degli operatori per lo sviluppo qualificato dei servizi, convoca la Conferenza regionale dei servizi Informagiovani.

     4. Il Settore regionale delle Politiche Giovanili, anche a garanzia di supporto tecnico al Comitato di cui al comma 1, assicura il collegamento con le strutture del S.I.R.G. e, particolarmente, tra le Agenzie servizi Informagiovani, al fine dello sviluppo regolato dei processi di interazione, nell'ottica dell'ottimizzazione degli interventi e del loro adeguamento agli indirizzi programmatici regionali.

     5. Lo stesso Settore si collega con omologhi Organismi regionali, nazionali ed europei, al fine del confronto delle esperienze e per un costante aggiornamento degli indirizzi organizzativi e programmatici dei servizi Informagiovani.

     6. Il Settore regionale delle Politiche Giovanili, per la raccolta e la gestione delle informazioni ed il collegamento in rete con omologhe strutture regionali, nazionali ed internazionali, si avvale del proprio sistema informativo con annessa banca dati.

 

     Art. 7. Personale.

     1. Il personale degli Enti Locali, poi denominati EE.LL., addetto ai servizi Informagiovani deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) attitudine alla comprensione delle problematiche che investono la condizione giovanile;

     b) predisposizione alle relazioni, interpersonali e di gruppo, con il pubblico giovanile;

     c) possesso del titolo di studio almeno di scuola secondaria di 2° grado;

     d) possesso di qualifica conseguita attraverso corso di qualificazione o riqualificazione, gestito o riconosciuto dalla Regione.

     2. La direzione delle Agenzie servizi Informagiovani e dei Centri Informagiovani è affidata a personale in possesso, oltre che dei requisiti precedenti, di diploma di laurea e di idonee esperienze professionali.

     3. La formazione continua e l'aggiornamento in servizio sono assicurati dagli EE.LL., gestori delle strutture Informagiovani tramite autorizzazione a partecipare a stages, seminari, convegni, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi.

     4. Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Napoli, allorché istituita, curano, su base territoriale, l'organizzazione di moduli ricorrenti in rispondenza ai nuovi bisogni di aggiornamento.

     5. La Regione realizza corsi per il conseguimento di qualifiche, o di riqualificazione, del personale dei servizi Informagiovani.

     6. L'attività di qualificazione o riqualificazione del personale dei servizi Informagiovani deve essere comunque riferita ai contenuti professionali delle strutture, di cui all'articolo 4.

     7. Fino all'espletamento dell'attività corsuale di cui ai commi 4 e 5, gli EE.LL. si avvalgono per i servizi Informagiovani di personale comunque in possesso degli altri requisiti di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Modalità di Accesso e Criteri per l'Erogazione dei Contributi.

     1. Per accedere al contributo regionale i Comuni, singoli o associati, e le Province devono far pervenire, al Settore Politiche Giovanili della Giunta regionale, il progetto dell'intervento informativo offerto, con annesso piano finanziario, unitamente all'atto deliberativo di approvazione, entro, e non oltre, il primo marzo di ciascun anno.

     2. Al fine dell'accesso al contributo regionale dei progetti presentati dagli EE.LL. si assumono i seguenti criteri:

     a) la dimensione demografica e il quadro socio-economico dell'area territoriale di intervento delle differenti strutture Informagiovani, di cui all'articolo 4;

     b) il livello di complessità delle differenti strutture riferito ai compiti e ai servizi previsti dalla presente legge;

     c) la partecipazione associativa degli EE.LL. per la predisposizione e conduzione del progetto;

     d) il riequilibrio territoriale delle strutture Informagiovani in base a criteri oggettivi del rapporto fra l'utenza potenziale e le strutture, con particolare riferimento ai bacini di utenza, che ne sono carenti.

     3. Il progetto, di cui al comma 1, finalizzato all'efficacia e allo sviluppo delle iniziative, deve indicare l'articolazione di:

     a) obiettivi, congruenti con quelli definiti dall'articolo 2 e distinti per le varie tipologie di cui all'articolo 4;

     b) attività e compiti da realizzare, rientranti nei campi di interesse di cui all'articolo 3;

     c) tempi e fasi di realizzazione previsti, che, nel caso di durata pluriennale, devono prevedere la scansione per fasi secondo programmi annuali;

     d) luoghi e attrezzature da utilizzare;

     e) operatori impiegati.

     4. Il progetto, deve contenere la relazione sul progetto dell'anno precedente e, nel caso di collaborazione organica, finalizzata alla gestione dei progetti stessi, con altri Enti, Istituzioni, Organismi pubblici e privati, i relativi atti.

     5. Il piano finanziario deve essere formulato in maniera articolata con indicazione analitica delle singole voci di spese.

     6. Dalla delibera di approvazione del progetto deve rilevarsi l'entità del finanziamento dell'Ente Locale da prevedersi, al minimo in misura non inferiore al 50% del costo del progetto medesimo.

     7. Il contributo regionale non può essere utilizzato per il fitto dei locali e/o per le spese del personale di cui al comma 9 dell'articolo 5.

 

     Art. 9. Utilizzazione dei Fondi Regionali.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con atto deliberativo, su proposta dell'Assessore al ramo, eroga i contributi ai progetti predisposti dagli EE.LL., singoli o associati, con i fondi assegnati al Capitolo numero 5154 "Promozione ed Incentivazione dei servizi Informagiovani".

     2. La definizione del contributo è predeterminata, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 8, da atto deliberativo di Giunta regionale, che specifica i suddetti criteri per la parametrazione dei contributi, tenendo presente, altresì, lo stato di sviluppo della rete delle strutture Informagiovani.

     3. I contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative, per le quali sono concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

     4. Le spese per le attività di cui all'articolo 6 vengono approvate, su proposta dell'Assessore al ramo, con atto deliberativo della Giunta regionale, utilizzando i fondi assegnati al Capitolo numero 5156 "Coordinamento regionale della Rete Territoriale delle Strutture Informagiovani".

 

     Art. 10. Finanziamento.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 2000, quantizzato in lire 1,5 miliardi, si provvede con:

     a) per gli oneri di cui all'articolo 9 lo stanziamento di lire 1200 milioni, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 5154, denominato "Promozione e incentivazione dei servizi Informagiovani - contributo agli EE.LL." mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dal capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, che si riduce di pari importo;

     b) per gli oneri previsti dall'articolo 6 lo stanziamento di lire 300 milioni, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 5156, di nuova istituzione, con la denominazione "Coordinamento regionale della rete territoriale delle strutture Informagiovani", mediante prelievo della occorrente somma ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale n. 20/1978, dal capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, che si riduce di pari importo.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. Le date del primo marzo e del trenta giugno, previste rispettivamente all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, decorrono a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno della sua approvazione la data di scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli EE.LL. che, all'entrata in vigore della presente legge regionale, hanno già istituito i servizi Informagiovani, li adeguano entro tre anni alle tipologie delle strutture, di cui all'articolo 4.

 

     Art. 12. Abrogazioni.

     1. La presente legge abroga la Legge regionale 12 agosto 1993, n. 26 "Promozione ed incentivazione del servizio Informagiovani" e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2016, n. 26.