§ 1.4.182 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/01/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.
Art. 5.  Norme finali.


§ 1.4.182 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10. [1]

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana.

(G.U.R. 17 febbraio 2012, n. 7 - S.O. n. 7)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

 

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con Decreto Presidenziale su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

 

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione;

 

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

 

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore 60 giorni;

 

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

 

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

 

Visto il parere n. 1839/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 22 dicembre 2011;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Segreteria generale abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria generale, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio- assenso costituisce altresì il termine entro il quale la Segreteria generale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 5. Norme finali.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegato A

 

 

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

 

SEGRETERIA GENERALE

 

Tabella A - Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti ex art. 2, comma 2-bis, legge regionale n. 10/1991 e succ. mod.

 

N.

Denominazione procedimento

Ufficio responsabile

Riferimenti normativi

Termine (giorni)

 

 

 

Natura

Data e numero

Articolo

 

1

Redazione DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in collaborazione con ente committente per lavori o forniture da eseguirsi presso Palazzo d'Orleans e uffici di via Magliocco

Unità Operativa A3.2 "Prevenzione e protezione. Sicurezza luoghi di lavoro"

D.Lgs.

19 maggio 2008, n. 81

art. 26, comma 3

60

2

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

Previsioni statutarie e regolamenti di soggetti di diritto privato e/o pubblici

 

 

60

3

Spese per concessione di una speciale elargizione in favore dei familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici

Servizio 3 "Economico- Finanziario"

L.r.

5 novembre 2004, n. 15

 

60

4

Nomina collaudatori

Servizio 5 "Coordinamento intersettoriale- Fondi e programmi di spesa"

L.

11 febbraio 2004, n. 109

art. 28

60

 

 

 

recep.

 

 

 

 

 

 

con L.R.

2 agosto 2002, n. 7

 

 

5

Programma generale di intervento della Regione siciliana

Servizio 6 "Coordinamento attività economiche e produttive - Tutela consumatori"

L.

23 dicembre 2000, n. 388

art. 148, comma 1

60

 

Allegato B

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

SEGRETERIA GENERALE

 

Tabella B - Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti ex art. 2, comma 2-ter, legge regionale n. 10/1991 e succ. mod.

 

N.

Denominazione procedimento

Ufficio responsabile

Riferimenti normativi

Termine (giorni)

 

 

 

Natura

Data e numero

Articolo

 

1

Pagamento dei messaggi autogestiti gratuiti

Unità Operativa A1.3 "Segreteria CO.RE.COM"

L.

22 febbraio 2000, n. 28

 

120

2

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22(organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.

22 ottobre 1971, n. 865

art. 6

150

 

 

 

L.r.

18 marzo 1977, n. 10

art. 4

 

3

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22(organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

14 maggio 2009, n. 6

art. 15, comma 11

150

4

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.P.R.

23 dicembre 2009, n. 14

art. 7

150

5

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.lgs.

23 febbraio 1993, n. 29

art. 50

150

 

 

 

L.r.

15 maggio 2000, n. 10

art. 25

 

6

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22(organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

21 settembre 2005, n. 11

art. 4

120

7

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

24 aprile 1995, n. 29

art. 17

120

 

 

 

Modificato dalla

 

 

 

 

 

 

L.r.

2 marzo 2010, n. 4

art. 4

 

8

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

21 dicembre 1973, n. 50 e succ. modif.

 

120

9

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

5 agosto 1957, n. 51

art. 10 e succ. modif.

120

10

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.P. Reg.

10 novembre 1953, n. 270/A e succ. modif.

 

120

11

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

14 settembre 1979, n. 212

artt. 7,10,15 e succ. modif.

120

12

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22(organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

3 novembre 1993, n. 30

art. 21

120

13

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

4 dicembre 2008, n. 18

art. 3

120

14

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.P.

2 ottobre 2001, n. 235

 

120

15

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

3 novembre 1993, n. 30

art. 37

120

16

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

1° agosto 1977, n. 80

art. 4 e succ. modif. e integr.

120

17

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

26 marzo 2002, n. 2

art. 35 e succ. mod.

120

 

 

 

D.A. Assessorato Turismo Statuto

26 novembre 2002, n. 231/Gab.

art. 12

 

18

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

14 aprile 2006, n. 14

art. 60

120

19

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.

28 gennaio 1977, n. 10

art. 14

120

 

 

 

D.P.R.

8 giugno 2001, n. 237

art. 41

 

20

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.

23 dicembre 1999, n. 499

 

120

 

 

 

D.lgvo

28 maggio 2001, n. 288

 

 

21

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

14 settembre 1979, n. 212

art. 15 e succ. mod.

120

 

 

 

L.r.

22 dicembre 2005, n. 19

art. 20

 

22

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

15 maggio 1991, n. 17

art. 6

120

 

 

 

D.P.Reg.

1° dicembre 1992, n. 227

 

 

23

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

26 novembre 2000, n. 24

art. 2

120

 

 

 

L.r.

7 marzo 1997, n. 6

artt. 21 e 220

 

24

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.

23 dicembre 1998, n. 448

art. 78

120

 

 

 

L.r.

9 agosto 2002, n. 9

art. 5 e succ. mod.

 

 

 

 

L.r.

16 aprile 2003, n. 4

art. 139, comma 56

 

25

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

14 maggio 2009, n. 6

art. 15, comma 11

120

26

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.P.Reg.

23 dicembre 2009, n. 14

art. 10

120

27

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

D.lgvo

3 febbraio 1993, n. 29

art. 50, comma 16

120

28

Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art. 1 legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)

Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"

L.r.

15 maggio 2000, n. 10

art. 25

120

29

Somma da erogare al Centro di ricerche e studi direzionali (CERISDI) per le proprie spese di gestione e funzionamento, ivi comprese quelle destinate ai dipendenti ed escluse quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

15 maggio 1991, n. 27

 

120

30

Contributo a favore dell'Istituto documentazione, ricerche e formazione per gli enti locali (ISEL) per le proprie attività istituzionali

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

6 maggio 1981, n. 85

 

120

31

Contributo annuo alla fondazione G. Whitaker per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di un "Premio internazionale sulle ustioni G. Whitaker- Palermo" nonché per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di una "Borsa di studio di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia delle ustioni G. Whitaker- Palermo"

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

14 giugno 1983, n. 57

 

120

32

Contributo a favore del "Club Mediterraneo delle ustioni" per il conseguimento dei propri scopi statutari

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

27 maggio 1987, n. 23

 

120

33

Somma da erogare al centro di ricerche e studi direzionali (CERISDI) per l'istituzione di borse di studio denominate "Premio Giovanni Bonsignore"

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

15 maggio 1991, n. 27

 

120

34

Contributi al centro d'informazione comunitaria "Carrefour Sicilia"

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

16 aprile 2003, n. 4

 

120

35

Contributo annuo all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria - International Association for humanitarian brock chisholm

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

8 agosto 2003, n. 12

 

120

36

Contributo all'associazione "Centro Padre Nostro" con sede in Palermo, per il raggiungimento dei propri scopi statutari

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

28 marzo 1996, n. 12

 

120

37

Contributo annuo a favore della Fondazione Federico II per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e spese di gestione

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

9 dicembre 1996, n. 44

 

120

38

Contributo alla Fondazione "Fulvio Frisone" per le spese di gestione

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

26 marzo 2004, n. 3

 

120

39

Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata

Servizio 3 "Economico- finanziario"

L.r.

3 maggio 2001, n. 6

 

120

40

Utilizzo fondo partecipazioni e convenzioni

Servizio 5 "Coordinamento intersettoriale- Fondi e programmi di spesa"

L.r.

26 marzo 2002, n. 2

 

120

 

 

 

D.P.

14 ottobre 2008, n. 547

 

 

 


[1] Sostituito dal Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10, come ivi previsto dall'art. 5.