§ 11.1.104 - Regolamento 23 luglio 2014, n. 909.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.1 questioni generali
Data:23/07/2014
Numero:909


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Scrittura contabile
Art. 4.  Controllo del rispetto della normativa
Art. 5.  Data fissata per il regolamento
Art. 6.  Misure per prevenire i mancati regolamenti
Art. 7.  Misure per la gestione dei mancati regolamenti
Art. 8.  Controllo del rispetto della normativa
Art. 9.  Internalizzatori di regolamento
Art. 10.  Autorità competente
Art. 11.  Designazione dell’autorità competente
Art. 12.  Autorità rilevanti
Art. 13.  Scambio di informazioni
Art. 14.  Cooperazione tra autorità
Art. 15.  Situazioni di emergenza
Art. 16.  Autorizzazione di un CSD
Art. 17.  Procedura di concessione dell’autorizzazione
Art. 18.  Effetti dell’autorizzazione
Art. 19.  Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi
Art. 20.  Revoca dell’autorizzazione
Art. 21.  Registro dei CSD
Art. 22.  Riesame e valutazione
Art. 23.  Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro
Art. 24.  Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares
Art. 25.  Paesi terzi
Art. 26.  Disposizioni generali
Art. 27.  Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti
Art. 28.  Comitato degli utenti
Art. 29.  Conservazione dei dati
Art. 30.  Esternalizzazione
Art. 31.  Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD
Art. 32.  Disposizioni generali
Art. 33.  Requisiti di partecipazione
Art. 34.  Trasparenza
Art. 35.  Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato
Art. 36.  Disposizioni generali
Art. 37.  Integrità dell’emissione
Art. 38.  Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti
Art. 39.  Carattere definitivo del regolamento
Art. 40.  Regolamento in contanti
Art. 41.  Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti
Art. 42.  Requisiti generali
Art. 43.  Rischio giuridico
Art. 44.  Rischio commerciale generale
Art. 45.  Rischio operativo
Art. 46.  Politica di investimento
Art. 47.  Requisiti patrimoniali
Art. 48.  Collegamenti tra CSD
Art. 49.  Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione
Art. 50.  Accesso con collegamento standard
Art. 51.  Accesso con collegamento personalizzato
Art. 52.  Procedura per i collegamenti tra CSD
Art. 53.  Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato
Art. 54.  Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione
Art. 55.  Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 56.  Estensione dei servizi accessori di tipo bancario
Art. 57.  Revoca dell’autorizzazione
Art. 58.  Registro dei CSD
Art. 59.  Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 60.  Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario
Art. 61.  Sanzioni e altre misure amministrative
Art. 62.  Pubblicazione delle decisioni
Art. 63.  Sanzioni per violazioni
Art. 64.  Applicazione efficace delle sanzioni
Art. 65.  Segnalazione di violazioni
Art. 66.  Diritto di ricorso
Art. 67.  Esercizio della delega
Art. 68.  Procedura di comitato
Art. 69.  Disposizioni transitorie
Art. 70.  Modifiche della direttiva 98/26/CE
Art. 71.  Modifiche della direttiva 2014/65/UE
Art. 72.  Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012
Art. 73.  Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014
Art. 74.  Relazioni
Art. 75.  Riesame
Art. 76.  Entrata in vigore e applicazione


§ 11.1.104 - Regolamento 23 luglio 2014, n. 909. [1]

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012

(G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 257)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell’Unione e norme concernenti l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

 

2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei CSD, salvo diversa indicazione nel regolamento stesso.

 

3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.

 

4. Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 4, e gli articoli 46 e 47, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «depositario centrale di titoli» o «CSD» : persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

2) «CSD di un paese terzo» : qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

3) «accentramento» : atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;

4) «forma dematerializzata» : il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;

5) «CSD cui è presentata la domanda» : CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

6) «CSD richiedente» : CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

7) «regolamento» : completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;

8) «strumenti finanziari» o «titoli» : strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

9) «ordine di trasferimento» : ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;

10) «sistema di regolamento titoli» : sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento;

11) «internalizzatore di regolamento» : qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;

12) «data prevista per il regolamento» : data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;

13) «periodo di regolamento» : periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento;

14) «giorno lavorativo» : giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

15) «mancato regolamento» : mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;

16) «controparte centrale» o «CCP» : CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

17) «autorità competente» : autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento;

18) «autorità rilevante» : autorità di cui all’articolo 12;

19) «partecipante» : partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli;

20) «partecipazione» : partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

21) «controllo» : relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

22) «impresa figlia» : impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

23) «Stato membro d’origine» : Stato membro nel quale un CSD è stabilito;

24) «Stato membro ospitante» : Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;

25) «succursale» : sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;

26) «inadempimento», in relazione a un partecipante : situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d’insolvenza quale definita all’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

27) «consegna contro pagamento» o «DVP» : meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa;

28) «conto titoli» : conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;

29) «collegamento tra CSD» : accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;

30) «collegamento standard» : collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;

31) «collegamento personalizzato» : collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;

32) «collegamento indiretto» : accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;

33) «collegamento interoperabile» : collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati;

34) «procedure e norme di comunicazione internazionali aperte» : norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria;

35) «valori mobiliari» : valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;

36) «azioni» : titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

37) «strumenti del mercato monetario» : strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE;

38) «quote di un organismo di investimento collettivo» : quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

39) «quota di emissioni» : quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;

40) «mercato regolamentato» : mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

41) «sistema multilaterale di negoziazione» : sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

42) «sede di negoziazione» : sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

43) «agente di regolamento» : agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;

44) «mercato di crescita per le PMI» : mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;

45) «organo di amministrazione» :

organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD.

Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

46) «alta dirigenza» : persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione.

 

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di tipo non bancario di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell’allegato e i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato.

 

TITOLO II

REGOLAMENTO TITOLI

CAPO I

Scrittura contabile

 

     Art. 3. Scrittura contabile

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell’Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile tramite accentramento o a seguito di emissione diretta in forma dematerializzata.

 

2. A fronte di un’operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

 

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

 

     Art. 4. Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito l’emittente che emette titoli assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

 

2. Le autorità competenti della vigilanza delle sedi di negoziazione, comprese le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono negoziati in sedi di negoziazione.

 

3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione della direttiva 2002/47/CE assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

 

CAPO II

Periodi di regolamento

 

     Art. 5. Data fissata per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento.

 

2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

 

3. Le autorità competenti assicurano l’applicazione del paragrafo 1.

 

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.

 

CAPO III

Disciplina di regolamento

 

     Art. 6. Misure per prevenire i mancati regolamenti

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data di esecuzione delle operazioni.

 

2. Nonostante il requisito stabilito al paragrafo 1, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti.

 

Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.

 

L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.

 

3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento con un’esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD adotta adeguati meccanismi che incoraggino l'effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell'ambito della data prevista per il regolamento.

 

4. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.

 

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure che le imprese di investimento devono adottare in conformità del paragrafo 2, primo comma, i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3 e i dettagli delle misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 7. Misure per la gestione dei mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all’autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dai CSD e dai loro partecipanti per migliorare l’efficacia dei regolamenti. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dai CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l’ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

 

2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penalizzazione che rappresenti un efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

 

Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma un CSD consulta le sedi di negoziazione e le CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

 

Il meccanismo di penalizzazione di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti («partecipanti inadempienti»). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un’operazione risulta non regolata, fino alla fine della procedura di acquisto forzoso (buy-in) di cui al paragrafo 3, ma non oltre l’effettiva data di regolamento. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

 

3. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al paragrafo 2 e salvo il diritto delle controparti dell’operazione di cancellare la stessa previo accordo fra di loro, se un partecipante inadempiente non consegna gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al partecipante destinatario entro i quattro giorni lavorativi successivi alla data prevista per il regolamento («periodo di proroga»), è avviata una procedura di acquisto forzoso, con la quale tali strumenti sono resi disponibili per il regolamento e oggetto di consegna al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

 

Se l’operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

 

4. Al requisito di cui al paragrafo 3 si applicano le deroghe seguenti:

a) in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso da quattro fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve inciderebbe sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati;

b) per operazioni che si compongono di più transazioni, compresi i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito, l’acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 non si applica qualora il termine di queste operazioni sia sufficientemente breve e tale da rendere inefficace la procedura di acquisto forzoso.

 

5. Fatto salvo il paragrafo 7, le deroghe di cui al paragrafo 4 non si applicano in relazione ad operazioni su azioni compensate da una CCP.

 

6. Fatto salvo il meccanismo di penalizzazione di cui al l paragrafo 2, quando il prezzo delle azioni concordato al momento della negoziazione è superiore al prezzo versato per l’esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la relativa differenza è corrisposta dal partecipante inadempiente al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari a seguito dell’acquisto forzoso.

 

7. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l’acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l’esecuzione dell’acquisto forzoso a una data successiva adeguata («periodo di differimento»). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario alla fine del periodo di differimento, è corrisposto il risarcimento in contanti.

 

Il risarcimento in contanti è versato al partecipante destinatario non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3 o del periodo di differimento, qualora sia stato scelto quest’ultimo.

 

8. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l’acquisto forzoso per tutti gli importi versati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall’acquisto forzoso. Tali commissioni sono oggetto di chiara comunicazione ai partecipanti.

 

9. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con la rispettiva autorità competente, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1 alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L’autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

 

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

 

10. I paragrafi da 2 a 9 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l’acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 3 a 8;

b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l’obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 3 a 8;

c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l’obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 3 a 8.

 

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

 

Fatte salve le lettere da a) a c) del primo comma, i CSD possono controllare l’esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l’impatto sul prezzo dei relativi strumenti finanziari.

 

11. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano ai partecipanti inadempienti che sono CCP.

 

12. I paragrafi da 2 a 9 non si applicano se sono aperte procedure d’insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

 

13. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

 

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 per specificare, in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari e del tipo di operazioni, i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, che garantisca un grado elevato di disciplina dei regolamenti e l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

 

15. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i dettagli del sistema di monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;

b) le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall’applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;

c) le caratteristiche di funzionamento dell’adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 3 a 8, ivi compresa la definizione della tempistica opportuna per la consegna dello strumento finanziario a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 3. Tale tempistica è calibrata in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari;

d) le circostanze che consentirebbero un’estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;

e) tipo di operazioni e relative specifiche tempistiche di cui al paragrafo 4, lettera b), che rendono inefficace l’acquisto forzoso;

f) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 7;

g) le condizioni in cui si considera che un partecipante, in maniera costante e sistematica, non adempie all’obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 9; e

h) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 10, secondo comma.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 8. Controllo del rispetto della normativa

1. L’autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l’autorità rilevante responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione, delle imprese di investimento e delle CCP garantiscono l’applicazione degli articoli 6 e 7 da parte dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllano l’applicazione delle penali imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l’ESMA in relazione alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.

 

2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la possibilità per le parti di ottenere l’applicazione delle disposizioni di tale contratto.

 

CAPO IV

Regolamento internalizzato

 

     Art. 9. Internalizzatori di regolamento

1. Gli internalizzatori di regolamento segnalano trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento in forma aggregata il volume e il valore di tutte le operazioni su titoli che regolano al di fuori di un sistema di regolamento titoli.

 

Le autorità competenti trasmettono senza indugio le informazioni ricevute in forza del primo comma all’ESMA e comunicano all’ESMA i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento.

 

2. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

3. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per segnalare e trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

TITOLO III

DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI

CAPO I

Autorizzazione e vigilanza dei CSD

Sezione 1

Autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza dei CSD

 

     Art. 10. Autorità competente

Fatte salve le funzioni di sorveglianza dei membri del SEBC di cui all’articolo 12, paragrafo 1, un CSD è autorizzato e vigilato dall’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

 

     Art. 11. Designazione dell’autorità competente

1. Ogni Stato membro designa l’autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD stabiliti sul proprio territorio e ne informa l’ESMA.

 

Se uno Stato membro designa più di un’autorità competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri, le autorità rilevanti, l’ESMA e l’ABE quando espressamente menzionato nel presente regolamento.

 

2. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

 

3. Alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 12. Autorità rilevanti

1. Le seguenti autorità sono coinvolte nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:

a) l’autorità responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli operato dal CSD nello Stato membro il cui diritto si applica a detto sistema di regolamento titoli;

b) le banche centrali dell’Unione che emettono le principali valute in cui ha luogo il regolamento;

c) se del caso, la banca centrale dell’Unione nei cui libri contabili è regolata la gamba di un sistema di regolamento titoli operato dal CSD.

 

2. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco delle autorità rilevanti di cui al paragrafo 1.

 

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali le valute dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono considerate principali e le modalità per stabilire una procedura efficace per la consultazione delle autorità rilevanti di cui alle lettere b) e c) di tale paragrafo.

 

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 13. Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA si trasmettono, su richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento.

 

2. Le autorità competenti, le autorità rilevanti, l’ESMA e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 14. Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA cooperano strettamente, anche scambiandosi tutte le informazioni pertinenti per l’applicazione del presente regolamento. Ove rilevante e opportuno, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE.

 

Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

2. Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengono in debito conto l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 15, sulla base delle informazioni disponibili.

 

     Art. 15. Situazioni di emergenza

Fatta salva la procedura di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, le autorità competenti e le autorità rilevanti informano immediatamente l’ESMA e il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza relativa a un CSD, ivi compresi eventuali sviluppi nei mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità della valuta in cui si effettua il regolamento, sull’integrità della politica monetaria o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti è stabilito.

 

Sezione 2

Condizioni e procedure per l’autorizzazione dei CSD

 

     Art. 16. Autorizzazione di un CSD

1. Qualsiasi persona giuridica che rientra nella definizione di CSD ottiene un’autorizzazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita prima di iniziare la sua attività.

 

2. L’autorizzazione specifica i servizi di base elencati alla sezione A dell’allegato e i servizi accessori di tipo non bancario consentiti ai sensi della sezione B dell’allegato che il CSD è autorizzato a prestare.

 

3. Il CSD rispetta in modo continuativo le condizioni necessarie per l’autorizzazione.

 

4. Il CSD, nonché i suoi revisori dei conti indipendenti, notificano all’autorità competente, senza indebito ritardo, ogni modifica sostanziale avente un’incidenza sul rispetto delle condizioni per l’autorizzazione.

 

     Art. 17. Procedura di concessione dell’autorizzazione

1. Il CSD richiedente presenta la domanda di autorizzazione alla sua autorità competente.

 

2. La domanda di autorizzazione è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD richiedente abbia adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La domanda di autorizzazione comprende il programma operativo indicante il tipo di attività previste e l’organizzazione strutturale del CSD.

 

3. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda l’autorità competente valuta se essa è completa. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, l’autorità competente informa il CSD richiedente.

 

4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle autorità rilevanti e consulta dette autorità a proposito delle caratteristiche del sistema di regolamento titoli operato dal CSD richiedente. Ciascuna autorità rilevante può comunicare all’autorità competente il suo parere entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dall’autorità rilevante.

 

5. Ogniqualvolta il CSD richiedente intende fornire servizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE in aggiunta ai servizi accessori di tipo non bancario esplicitamente elencati nella sezione B dell’allegato, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni incluse nella domanda all’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e consulta tale autorità in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare i requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

 

6. Prima di concedere l’autorizzazione al CSD richiedente, l’autorità competente consulta le autorità competenti dell’altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

a) il CSD è un’impresa figlia di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b) il CSD è un’impresa figlia dell’impresa madre di un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

c) il CSD è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un altro CSD autorizzato in un altro Stato membro.

 

7. La consultazione di cui al paragrafo 6 riguarda:

a) l’idoneità degli azionisti e delle persone di cui all’articolo 27, paragrafo 6, nonché l’onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente l’attività del CSD di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nei casi in cui tali azionisti e persone sono comuni al CSD richiedente e ad un CSD autorizzato in un altro Stato membro;

b) la possibilità che le relazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c), tra il CSD autorizzato in un altro Stato membro e il CSD richiedente non influenzano la capacità di quest’ultimo di soddisfare i requisiti del presente regolamento.

 

8. Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’autorità competente comunica per iscritto al CSD richiedente, con una decisione pienamente motivata, se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata.

 

9. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’autorità competente nella domanda di autorizzazione.

 

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la domanda di autorizzazione.

 

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 18. Effetti dell’autorizzazione

1. Le attività di un CSD autorizzato si limitano alla prestazione dei servizi contemplati dalla sua autorizzazione o notifica in conformità dell’articolo 19, paragrafo 8.

 

2. I sistemi di regolamento titoli possono essere operati soltanto da CSD autorizzati, incluse le banche centrali che fungono da CSD.

 

3. Un CSD autorizzato può avere partecipazioni esclusivamente in persone giuridiche le cui attività siano limitate alla prestazione dei servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato, salvo che la partecipazione sia approvata dalla rispettiva autorità competente con la motivazione che non comporta un aumento significativo del profilo di rischio del CSD.

 

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri a cui devono attendersi le autorità competenti per approvare la partecipazione dei CSD in persone giuridiche diverse da quelle che forniscono i servizi elencati alle sezioni A e B dell’allegato. Fra i criteri in questione può figurare la complementarità dei servizi forniti dalla persona giuridica rispetto ai servizi forniti da un CSD e la misura dell’esposizione del CSD alle passività derivanti da tale partecipazione.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 19. Estensione ed esternalizzazione delle attività e dei servizi

1. Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 30 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:

a) servizi di base aggiuntivi elencati alla sezione A dell’allegato non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

b) servizi accessori consentiti ma non esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato, non contemplati dall’autorizzazione iniziale;

c) gestione di un altro sistema di regolamento titoli;

d) regolamento totale o parziale della gamba contante del proprio sistema di regolamento titoli nei libri contabili di un altro agente di regolamento;

e) creazione di collegamenti interoperabili, anche con CSD dei paesi terzi.

 

2. La concessione dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è soggetta alla procedura stabilita all’articolo 17.

 

L’autorità competente informa il CSD richiedente del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda completa.

 

3. I CSD stabiliti nell’Unione che intendono creare collegamenti interoperabili presentano alle rispettive autorità competenti una domanda di autorizzazione come richiesto al paragrafo 1, lettera e). Tali autorità si consultano in merito all’approvazione del collegamento tra CSD. In caso di decisioni divergenti e se convenuto da entrambe le autorità competenti, la questione può essere deferita all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4. Le autorità di cui al paragrafo 3 rifiutano di autorizzare un collegamento solo quando questo minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o faccia insorgere un rischio sistemico.

 

5. I collegamenti interoperabili tra CSD che esternalizzano alcuni dei loro servizi, relativi a tali collegamenti, a un soggetto pubblico in conformità dell’articolo 30, paragrafo 5, e i collegamenti fra CSD che non sono menzionati al paragrafo 1, lettera e), non sono soggetti all’autorizzazione di cui a tale lettera, ma sono notificati alle autorità competenti e rilevanti dei CSD prima della loro attuazione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per consentire a tali autorità di valutare la conformità con i requisiti di cui all’articolo 48.

 

6. Un CSD stabilito e autorizzato nell’Unione può mantenere o stabilire un collegamento con un CSD di un paese terzo conformemente alle condizioni e procedure di cui al presente articolo. Qualora i collegamenti siano istituiti con CSD di paesi terzi, le informazioni fornite dal CSD richiedente consentono all’autorità competente di valutare se tali collegamenti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 48 o i requisiti a questi equivalenti.

 

7. L’autorità competente del CSD richiedente impone al CSD di interrompere un collegamento notificato quando tale collegamento non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 48 e potrebbe pertanto minacciare l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o potrebbe far insorgere un rischio sistemico. L’autorità competente che imponga al CSD di interrompere un collegamento segue la pertinente procedura stabilita all’articolo 20, paragrafi 2 e 3.

 

8. I servizi accessori aggiuntivi esplicitamente elencati alla sezione B dell’allegato non sono soggetti a autorizzazione, ma sono notificati all’autorità competente prima della loro prestazione.

 

     Art. 20. Revoca dell’autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente dello Stato membro d’origine revoca l’autorizzazione in uno qualunque dei seguenti casi, qualora il CSD:

a) non abbia utilizzato l’autorizzazione per 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;

b) abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o facendo ricorso a qualsiasi altro strumento illecito;

c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbia adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d) abbia violato gravemente o sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento o, ove applicabile, della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014.

 

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE sulla necessità di revocare l’autorizzazione.

 

3. L’ESMA e ogni autorità rilevante e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il CSD continua a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

 

4. L’autorità competente può limitare la revoca dell’autorizzazione a un servizio, un’attività o uno strumento finanziario particolare.

 

5. I CSD adottano, attuano e mantengono apposite procedure atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro CSD.

 

     Art. 21. Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 16, 19 e 20 sono immediatamente comunicate all’ESMA.

 

2. Le banche centrali informano senza indebito ritardo l’ESMA dei sistemi di regolamento titoli da esse operati.

 

3. La denominazione di ciascun CSD che opera a norma del presente regolamento e al quale sono stati concessi l’autorizzazione o il riconoscimento ai sensi degli articoli 16, 19 o 25 è iscritto in un registro che specifica i servizi e, ove applicabile, le categorie di strumenti finanziari per i quali il CSD è stato autorizzato. Il registro comprende l’indicazione delle succursali gestite dal CSD in altri Stati membri, dei collegamenti tra CSD e delle informazioni richieste in forza dell’articolo 31 qualora gli Stati membri si siano avvalsi della possibilità prevista da detto articolo. L’ESMA rende disponibile l’elenco sul suo sito apposito e ne cura l’aggiornamento.

 

Sezione 3

Vigilanza dei CSD

 

     Art. 22. Riesame e valutazione

1. L’autorità competente riesamina almeno una volta all’anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto, nonché i rischi che il CSD genera per il buon funzionamento dei mercati dei titoli.

 

2. L’autorità competente prescrive al CSD di presentare all’autorità competente un adeguato piano di risanamento per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche.

 

3. L’autorità competente assicura che un adeguato piano di risoluzione sia adottato e mantenuto per ciascun CSD al fine di assicurare almeno la continuità delle funzioni di base, tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD in questione e dell’eventuale piano di risoluzione adottato in forza della direttiva 2014/59/UE.

 

4. L’autorità competente stabilisce la frequenza e il grado di dettaglio del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, dell’ampiezza e della complessità delle attività del CSD interessato. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l’anno.

 

5. L’autorità competente sottopone il CSD a ispezioni in loco.

 

6. Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta nella fase iniziale le autorità rilevanti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli operati dal CSD e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE.

 

7. L’autorità competente informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità rilevanti e, se del caso, l’autorità di cui all’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni.

 

8. Nell’effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei CSD legati dai tipi di relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 6, lettere a), b) e c), si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni pertinenti atte a facilitare loro i compiti.

 

9. L’autorità competente impone ai CSD che non soddisfano i requisiti del presente regolamento di adottare sin dalle prime fasi le azioni o le misure necessarie per affrontare la situazione.

 

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente ai fini del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1;

b) le informazioni che l’autorità competente deve fornire alle autorità rilevanti di cui al paragrafo 7;

c) le informazioni che le autorità competenti di cui al paragrafo 8 devono comunicarsi reciprocamente.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

11. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per fornire le informazioni di cui al paragrafo 10, primo comma.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 4

Prestazione di servizi in un altro Stato membro

 

     Art. 23. Libertà di prestare servizi in un altro Stato membro

1. Un CSD autorizzato può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione, anche mediante l’apertura di una succursale, purché tali servizi siano contemplati dall’autorizzazione.

 

2. Un CSD autorizzato che intende prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato in relazione a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di un altro Stato membro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, o aprire una succursale in un altro Stato membro è soggetto alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 7.

 

3. Un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi oggetto di prestazione comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro nel quale intende operare;

b) il programma di attività che indica, in particolare, i servizi che intende prestare;

c) la valuta o le valute che intende trattare;

d) ove vi sia una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione;

e) ove opportuno, una valutazione delle misure che intende adottare per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale di cui all’articolo 49, paragrafo 1.

 

4. Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando li servizi che il CSD intende prestare, non abbia motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.

 

L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa tempestivamente le autorità rilevanti di tale Stato membro di qualsiasi comunicazione ricevuta ai sensi del primo comma.

 

5. Nei casi in cui decide, a norma del paragrafo 4, di non comunicare tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 all’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine indica, entro 3 mesi a decorrere dal ricevimento di tutte le informazioni, le ragioni del suo rifiuto al CSD interessato e informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione in relazione al paragrafo 6, lettera a). In tal caso, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non emette la comunicazione di cui al paragrafo 6, lettera a).

 

6. Il CSD può iniziare a fornire i servizi di cui al paragrafo 2 nello Stato membro ospitante:

a) al momento del ricevimento di una comunicazione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che conferma di aver ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 4 e, ove rilevante, approva la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera e);

b) in caso di mancato ricevimento di una comunicazione, dopo tre mesi dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al paragrafo 4.

 

7. In caso di modifica di una qualsiasi delle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 3, il CSD ne avverte per iscritto l’autorità competente dello Stato membro d’origine almeno un mese prima che la modifica sia attuata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine, a sua volta, informa tempestivamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

 

     Art. 24. Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d’origine e di quello ospitante e verifica inter pares

1. Se un CSD autorizzato in uno Stato membro ha aperto una succursale in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’autorità competente dello Stato membro ospitante cooperano strettamente nello svolgimento delle loro funzioni previste dal presente regolamento, in particolare nell’esecuzione di ispezioni in loco in tale succursale. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante, nell’esercizio delle loro responsabilità, possono eseguire ispezioni in loco in tale succursale dopo aver informato rispettivamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine o quella dello Stato membro ospitante.

 

2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante possono esigere che i CSD che prestano servizi ai sensi dell’articolo 23 presentino loro relazioni periodiche sulle attività da essi svolte in tale Stato membro ospitante, anche ai fini della raccolta dei dati statistici. L’autorità competente dello Stato membro ospitante fornisce tali relazioni periodiche all’autorità competente dello Stato membro d’origine su richiesta di quest’ultima.

 

3. Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD comunica senza indugio l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD che presta servizi nello Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del CSD nello Stato membro ospitante.

 

4. Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le attività di un CSD hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante, l’autorità competente dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante e le autorità rilevanti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante concludono accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante.

 

Se un CSD ha acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in più di uno Stato membro ospitante, lo Stato membro d’origine può decidere che tali accordi di cooperazione debbano includere collegi delle autorità di vigilanza.

 

5. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un CSD che presta servizi sul suo territorio a norma dell’articolo 23 non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’ESMA.

 

Se, nonostante le misure prese dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per il fatto che tali misure si rivelano insufficienti, il CSD persiste nel non ottemperare agli obblighi che gli derivano dalle disposizioni del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nel territorio dello Stato membro ospitante. L’ESMA è informata di tali misure senza indugio.

 

L’autorità competente dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante possono deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

6. Fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e previa consultazione dei membri del SEBC, l’ESMA organizza ed effettua almeno ogni tre anni una verifica inter pares della vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi in più di uno Stato membro conformemente all’articolo 23 o partecipano a collegamenti interoperabili.

 

Nell’ambito della verifica inter pares di cui al primo comma, l’ESMA richiede altresì, ove opportuno, pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.

 

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la cooperazione di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 5

Relazioni con i paesi terzi

 

     Art. 25. Paesi terzi

1. I CSD di paesi terzi possono prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

 

2. Fermo restando il paragrafo 1, i CSD di paesi terzi che intendano prestare i servizi di base di cui ai punti 1 e 2 della sezione A dell’allegato riguardo a strumenti finanziari emessi in base alla normativa di uno Stato membro di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o aprire una succursale in uno Stato membro sono soggetti alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 11 del presente articolo.

 

3. I CSD stabiliti e autorizzati nell’Unione possono mantenere o stabilire un collegamento con CSD di paesi terzi conformemente all’articolo 48.

 

4. Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, l’ESMA può riconoscere un CSD di un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per prestare i servizi di cui al paragrafo 2, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 9;

b) il CSD del paese terzo è soggetto ad un’efficace azione di autorizzazione, vigilanza e sorveglianza o, se il sistema di regolamento titoli è operato da una banca centrale, un’azione di sorveglianza, che garantisca la piena conformità ai requisiti prudenziali applicabili nel paese terzo in questione;

c) sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità responsabili del paese terzo in questione («autorità responsabili del paese terzo») conformemente al paragrafo 10;

d) ove opportuno, il CSD di un paese terzo adotta le misure necessarie per consentire ai suoi utenti di conformarsi alla normativa nazionale pertinente dello Stato membro in cui intende prestare servizi CSD, compresa la normativa di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’adeguatezza di tali misure è stata confermata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il suddetto CSD intende fornire servizi CSD.

 

5. Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 4 sono rispettate, l’ESMA consulta:

a) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi CSD, in particolare in merito alle modalità con cui tale CSD intende soddisfare il requisito di cui al paragrafo 4, lettera d);

b) le autorità rilevanti;

c) le autorità responsabili del paese terzo incaricate dell’autorizzazione, della vigilanza e della sorveglianza dei CSD.

 

6. Il CSD di un paese terzo di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento all’ESMA.

 

Il CSD istante fornisce all’ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento della domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il CSD richiedente deve trasmettere le informazioni mancanti.

 

Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo intende prestare servizi CSD valutano il rispetto da parte di tale CSD della normativa di cui al paragrafo 4, lettera d), e comunicano all’ESMA, con una decisione pienamente motivata, se il rispetto è garantito o meno entro 3 mesi dal ricevimento dall’ESMA stessa di tutte le informazioni necessarie.

 

La decisione in merito al riconoscimento è basata sui criteri stabiliti al paragrafo 4.

 

Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa l’ESMA comunica per iscritto al CSD istante, con una decisione pienamente motivata, se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato.

 

7. Le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD di un paese terzo, debitamente riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, presta servizi CSD possono chiedere, in stretta cooperazione con l’ESMA, alle autorità responsabili dei paesi terzi di:

a) presentare relazioni periodiche sulle attività svolte dal CSD di un paese terzo in tali Stati membri ospitanti, anche ai fini della raccolta di dati statistici;

b) comunicare in tempi ragionevoli l’identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dal CSD di un paese terzo che presta servizi in tale Stato membro ospitante ed altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività del medesimo CSD nello Stato membro ospitante.

 

8. L’ESMA, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 5, riesamina il riconoscimento del CSD di un paese terzo quando quest’ultimo estenda i suoi servizi nell’Unione, in conformità della procedura stabilita ai paragrafi 4, 5 e 6.

 

L’ESMA revoca il riconoscimento di tale CSD quando le condizioni stabilite al paragrafo 4 non sono più soddisfatte o nelle circostanze di cui all’articolo 20.

 

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal presente regolamento, che in tale paese terzo i CSD sono soggetti su base continuativa a un’efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa e che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

 

Nel procedere alla determinazione di cui al primo comma, la Commissione può altresì valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo riflettano le norme CSPR-IOSCO concordate a livello internazionale nella misura in cui queste ultime non siano in conflitto con i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

 

10. In conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità responsabili dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 9. Tali accordi specificano almeno:

a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA, le autorità competenti dello Stato membro ospitante e le autorità responsabili dei paesi terzi, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative ai CSD autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA e in particolare l’accesso alle informazioni nei casi di cui al paragrafo 7;

b) il meccanismo per la tempestiva notifica all’ESMA nel caso in cui l’autorità responsabile di un paese terzo ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili;

c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

 

Se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE e, se un accordo di cooperazione prevede il trasferimento di dati personali da parte dell’ESMA, il trasferimento avviene in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

 

11. Un CSD di un paese terzo, se è stato riconosciuto a norma dei paragrafi da 4 a 8, può prestare i servizi di cui all’allegato nel territorio dell’Unione anche attraverso l’apertura di una succursale.

 

12. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente deve fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 6.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO II

Requisiti per i CSD

Sezione 1

Requisiti organizzativi

 

     Art. 26. Disposizioni generali

1. I CSD si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l’individuazione, la gestione, il controllo e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché politiche retributive e meccanismi di controllo interno adeguati, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

 

2. I CSD adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

 

3. I CSD mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra loro (compresi i dirigenti, i dipendenti, i membri dell’organo di amministrazione o le persone a essi direttamente o indirettamente legate) e i propri partecipanti o clienti. Essi mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.

 

4. I CSD rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che ne disciplinano l’attività.

 

5. I CSD dispongono di procedure adeguate affinché i loro dipendenti possano segnalare internamente potenziali violazioni del presente regolamento avvalendosi di uno specifico canale.

 

6. I CSD sono soggetti a verifiche regolari e indipendenti. I risultati delle verifiche sono comunicati all’organo di amministrazione e messi a disposizione dell’autorità competente e, se del caso, del comitato degli utenti, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD.

 

7. Se un CSD fa parte di un gruppo di imprese che comprende altri CSD o enti creditizi di cui al titolo IV, adotta politiche e procedure dettagliate che specificano in che modo i requisiti stabiliti nel presente articolo si applicano al gruppo e alle diverse entità del gruppo.

 

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare a livello sia del CSD che del gruppo di cui al paragrafo 7:

a) gli strumenti di controllo dei rischi per i CSD di cui al paragrafo 1;

b) le responsabilità del personale in posizioni chiave in relazione ai rischi del CSD di cui al paragrafo 1;

c) i potenziali conflitti di interessi di cui al paragrafo 3;

d) i metodi di verifiche di cui al paragrafo 6; e

e) i casi in cui sarebbe opportuno, tenendo conto dei potenziali conflitti di interessi tra i membri del comitato degli utenti e il CSD, condividere i risultati delle verifiche con il comitato degli utenti conformemente al paragrafo 6.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 27. Alta dirigenza, organo di amministrazione e azionisti

1. L’alta dirigenza di un CSD possiede l’onorabilità e l’esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

 

2. I CSD hanno un organo di amministrazione di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti.

 

3. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi dell’organo di amministrazione non è legata ai risultati economici del CSD.

 

4. L’organo di amministrazione è composto di membri idonei che possiedono l’onorabilità necessaria, nonché opportune competenze, esperienze e conoscenze dell’entità e del mercato. I membri non esecutivi dell’organo di amministrazione stabiliscono un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell’organo di amministrazione stesso ed elaborano una politica sulle modalità per accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato al fine di conseguire tale obiettivo. L’obiettivo, la politica e la relativa attuazione sono resi pubblici.

 

5. I CSD stabiliscono chiaramente il ruolo e le responsabilità dell’organo di amministrazione in conformità del diritto nazionale pertinente e, su richiesta, mettono a disposizione dell’autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni dell’organo di amministrazione.

 

6. Gli azionisti del CSD e le persone che sono in condizione di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla gestione del CSD devono essere in grado di assicurarne una gestione sana e prudente.

 

7. I CSD:

a) trasmettono all’autorità competente e rendono pubbliche informazioni sulla proprietà del CSD, relative in particolare all’identità delle parti che sono in condizione di esercitare un controllo sul funzionamento del CSD e all’entità dei loro interessi;

b) informano l’autorità competente e chiedono l’approvazione di quest’ultima in merito a qualsiasi decisione di trasferimento di diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD. Dopo aver ricevuto l’approvazione da parte della relativa autorità competente, il CSD rende pubblico il trasferimento di diritti di proprietà.

 

Qualsiasi persona fisica o giuridica comunica senza indebito ritardo al CSD e alla rispettiva autorità competente la decisione di acquisire o cedere diritti di proprietà che dia origine a cambiamenti dell’identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del CSD.

 

8. Entro 60 giorni lavorativi (working days) dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7, l’autorità competente adotta una decisione sulle modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte. L’autorità competente rifiuta di approvare le modifiche all’assetto di controllo del CSD proposte quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente del CSD o la sua capacità di rispettare il presente regolamento.

 

     Art. 28. Comitato degli utenti

1. I CSD istituiscono comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Tali comitati sono composti di rappresentanti degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. I pareri formulati dal comitato degli utenti devono essere indipendenti da influenze dirette dei dirigenti del CSD.

 

2. I CSD stabiliscono in modo non discriminatorio il mandato di ciascun comitato degli utenti istituito, i dispositivi di governo societario necessari per assicurarne l’indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e garantiscono che il comitato degli utenti riferisca direttamente all’organo di amministrazione e si riunisca regolarmente.

 

3. I comitati degli utenti formulano pareri all’attenzione dell’organo di amministrazione sulle disposizioni essenziali che si ripercuotono sui loro membri, compresi i criteri di accettazione degli emittenti o dei partecipanti ai loro rispettivi sistemi di regolamento titoli e il livello dei servizi.

 

4. I comitati degli utenti possono sottoporre all’organo di amministrazione un parere non vincolante ampiamente motivato sulle strutture dei prezzi del CSD.

 

5. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato degli utenti sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente di un comitato degli utenti accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

 

6. Il CSD informa immediatamente l’autorità competente e il comitato degli utenti di ogni decisione per la quale l’organo di amministrazione decide di non seguire il parere del comitato degli utenti. Quest’ultimo può informare l’autorità competente in merito agli eventuali settori in cui ritiene che il suo parere non sia stato seguito.

 

     Art. 29. Conservazione dei dati

1. I CSD conservano per un periodo minimo di 10 anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività, compresi i servizi accessori di cui alle sezioni B e C dell’allegato, per permettere all’autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti del presente regolamento.

 

2. Su richiesta, i CSD mettono i dati di cui al paragrafo 1 a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, nonché di altre autorità pubbliche che abbiano il potere, a norma del diritto dell’Unione o del diritto nazionale del proprio Stato membro d’origine, di chiedere l’accesso a tali dati per l’espletamento delle loro funzioni.

 

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato dei dati di cui al paragrafo 1 che devono essere conservati per verificare che i CSD rispettino le disposizioni del presente regolamento.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 30. Esternalizzazione

1. Se esternalizza servizi o attività a terzi, un CSD resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

a) l’esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;

b) il rapporto e gli obblighi del CSD nei confronti dei suoi partecipanti o emittenti restano invariati;

c) le condizioni di rilascio dell’autorizzazione del CSD non cambiano;

d) l’esternalizzazione non ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, incluso l’accesso in loco per acquisire informazioni pertinenti necessarie allo svolgimento di tali funzioni;

e) l’esternalizzazione non ha per effetto quello di privare il CSD dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposto;

f) il CSD conserva le competenze e le risorse necessarie per valutare, su base continuativa, la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l’adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, vigilare efficacemente sui servizi esternalizzati e gestire i rischi connessi all’esternalizzazione;

g) il CSD ha accesso diretto alle informazioni pertinenti ai servizi esternalizzati;

h) il prestatore di servizi collabora con l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito alle attività esternalizzate;

i) il CSD garantisce che il prestatore di servizi rispetti le norme stabilite dalla pertinente normativa in materia di protezione dei dati applicabile se i prestatori di servizi fossero stabiliti nell’Unione. Il CSD ha la responsabilità di assicurare che tali norme siano stabilite in un contratto tra le parti e che siano mantenute.

 

2. Il CSD definisce in un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi. L’accordo di esternalizzazione consente al CSD di porre fine all’accordo.

 

3. I CSD e i prestatori di servizi mettono a disposizione dell’autorità competente e delle autorità rilevanti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per permettere a queste di valutare se le attività esternalizzate siano conformi ai requisiti del presente regolamento.

 

4. L’esternalizzazione di un servizio di base è soggetta ad autorizzazione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 19.

 

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un’entità pubblica e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall’entità pubblica e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

 

     Art. 31. Servizi prestati da soggetti diversi dai CSD

1. Fatto salvo l’articolo 30 e se richiesto dalla normativa nazionale, un soggetto diverso dai CSD può essere responsabile della registrazione delle scritture contabili nei conti titoli gestiti dai CSD.

 

2. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 precisano nella rispettiva normativa nazionale i requisiti che si applicano in tale caso. Tali requisiti includono le disposizioni del presente regolamento che si applicano sia al CSD che, ove pertinente, all’altro soggetto interessato.

 

3. Gli Stati membri che consentono a soggetti diversi dai CSD di fornire alcuni servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato in conformità del paragrafo 1 comunicano all’ESMA tutte le informazioni rilevanti concernenti la prestazione di tali servizi, comprese le relative normative nazionali.

 

L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro dei CSD di cui all’articolo 21.

 

Sezione 2

Norme sulla condotta negli affari

 

     Art. 32. Disposizioni generali

1. I CSD hanno finalità e obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, ad esempio in relazione ai livelli minimi di servizio, alle aspettative sotto il profilo della gestione dei rischi ed alle priorità commerciali.

 

2. I CSD si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

 

     Art. 33. Requisiti di partecipazione

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, i CSD si dotano di criteri di partecipazione pubblici che consentono un accesso equo e aperto a tutte le persone giuridiche che intendono diventare partecipanti. Tali criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori, in modo da garantire un accesso ai CSD equo e aperto, tenendo in debito conto i rischi per la stabilità finanziaria e l’ordinato funzionamento dei mercati. Criteri che restringono l’accesso sono autorizzati soltanto se giustificati ai fini del controllo di un rischio specifico al quale i CSD sono esposti.

 

2. I CSD trattano senza indugio le domande di accesso rispondendo al più tardi entro un mese e rendono pubbliche le procedure applicate per il trattamento di tali domande.

 

3. I CSD rifiutano l’accesso a un partecipante che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di una valutazione completa dei rischi.

 

In caso di rifiuto, il partecipante richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

 

Tale autorità competente esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e trasmette al partecipante richiedente una risposta motivata.

 

Tale autorità competente consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento del partecipante richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del partecipante richiedente è in disaccordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente è ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD che ha rifiutato l’accesso ordina al CSD di concedere l’accesso al partecipante richiedente.

 

4. I CSD si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti che non soddisfano più i criteri di partecipazione di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

 

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché per specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 3.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 34. Trasparenza

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, nonché per ciascuno degli altri servizi di base che fornisce, i CSD rendono pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base elencati nella sezione A dell’allegato da essi forniti. I CSD pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio fornito e di ciascuna funzione prestata, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono ai clienti l’accesso separato agli specifici servizi prestati.

 

2. I CSD pubblicano il proprio listino prezzi in modo da facilitare il confronto delle offerte e consentire ai clienti di conoscere in anticipo il prezzo che dovranno pagare per l’uso dei servizi.

 

3. I CSD sono tenuti a praticare, per i loro servizi di base, la politica dei prezzi da essi pubblicata.

 

4. I CSD forniscono ai propri clienti informazioni che consentono loro di verificare le fatture a fronte dei listini prezzi pubblicati.

 

5. I CSD comunicano a tutti i clienti informazioni che consentono a questi di valutare i rischi associati ai servizi forniti.

 

6. I CSD contabilizzano separatamente costi e ricavi dei servizi di base forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

 

7. I CSD contabilizzano globalmente costi e ricavi dei servizi accessori forniti e comunicano tali informazioni all’autorità competente.

 

8. Per assicurare un’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e consentire l’individuazione, tra l’altro, di sovvenzionamenti incrociati dei servizi accessori da parte dei servizi di base, i CSD tengono una contabilità analitica delle loro attività. Tale contabilità analitica distingue almeno costi e ricavi associati a ciascuno dei suoi servizi di base da quelli associati ai servizi accessori.

 

     Art. 35. Procedure di comunicazione con i partecipanti e con altre infrastrutture di mercato

Nelle procedure di comunicazione con i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati e con le infrastrutture di mercato con le quali si interfacciano, i CSD utilizzano le procedure e le norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento, al fine di rendere più efficienti la registrazione, il pagamento e il regolamento.

 

Sezione 3

Requisiti per i servizi CSD

 

     Art. 36. Disposizioni generali

Per ciascun sistema di regolamento titoli che opera, un CSD si dota di regole e procedure appropriate, comprese solide pratiche e verifiche contabili, al fine di contribuire a garantire l’integrità delle emissioni di titoli, nonché a ridurre e gestire i rischi associati alla custodia e al regolamento delle operazioni su titoli.

 

     Art. 37. Integrità dell’emissione

1. I CSD adottano le opportune misure di riconciliazione per verificare che il numero di titoli che costituiscono un’emissione di titoli o parte di un’emissione di titoli presentata ai CSD sia pari alla somma dei titoli registrati nei conti titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli operato dai CSD nonché, ove applicabile, dei titoli registrati nei conti propri presso il CSD. Tali misure di riconciliazione sono effettuate almeno una volta al giorno.

 

2. Se ritenuto opportuno e qualora nel processo di riconciliazione per una determinata emissione di titoli siano coinvolte altri soggetti, quali ad esempio gli emittenti, le autorità di registrazione, gli agenti di emissione, gli agenti di trasferimento, i depositari comuni, altri CSD o altri soggetti, i CSD e tali soggetti organizzano adeguate misure atte ad assicurare la cooperazione e lo scambio reciproco di informazioni in modo da garantire l’integrità dell’emissione.

 

3. In un sistema di regolamento titoli operato da un CSD non sono ammessi gli scoperti su titoli, i saldi debitori o la creazione di titoli.

 

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure di riconciliazione che i CSD deve adottare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 38. Protezione dei titoli dei partecipanti e di quelli dei loro clienti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli che operano, i CSD tengono registri e una contabilità che consentono loro, in qualsiasi momento e senza ritardi, di segregare, nei conti presso i CSD stessi, i titoli di un partecipante da quelli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.

 

2. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di segregare i propri titoli da quelli dei suoi clienti.

 

3. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono a ciascun partecipante di detenere, in un unico conto titoli, i titoli appartenenti a diversi clienti di tale partecipante («segregazione omnibus»).

 

4. I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di segregare i titoli di ciascun cliente del partecipante, se e secondo quanto richiesto dal partecipante stesso («segregazione per singolo cliente»).

 

5. I partecipanti offrono ai propri clienti almeno la scelta fra segregazione omnibus e segregazione per singolo cliente e li informano dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione.

 

Tuttavia i CSD e i loro partecipanti forniscono la segregazione per singoli clienti per cittadini e residenti di uno Stato membro, nonché per le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, ove richiesto dalla normativa nazionale dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessinella versione vigente al 17 settembre 2014. Tale obbligo si applica fino alla modifica o all’abrogazione della normativa nazionale e fintantoché le sue finalità sono valide.

 

6. I CSD e i loro partecipanti rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono e offrono tali servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

 

7. I CSD non usano per alcuno scopo i titoli che non appartengono loro. Tuttavia i CSD possono usare i titoli di un partecipante ove abbiano ottenuto il consenso esplicito preventivo del partecipante. I CSD richiedono ai loro partecipanti di ottenere preventivamente, dai propri clienti, il consenso necessario.

 

     Art. 39. Carattere definitivo del regolamento

1. I CSD garantiscono che il sistema di regolamento titoli che operano offra un’adeguata protezione ai partecipanti. Gli Stati membri designano e notificano il sistema di regolamento titoli operato dai CSD secondo le procedure di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE.

 

2. I CSD garantiscono che ogni sistema di regolamento titoli da essi operato definisca i momenti di immissione e di irrevocabilità degli ordini di trasferimento in quel sistema di regolamento titoli in conformità degli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE.

 

3. I CSD rendono note le norme che disciplinano il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli.

 

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni applicabili ai collegamenti tra CSD e fatto salvo l’articolo 48, paragrafo 8.

 

5. I CSD prendono tutte le misure ragionevoli per garantire che, conformemente alle norme di cui al paragrafo 3, i trasferimenti di titoli e contante di cui al paragrafo 3 siano definitivi in tempo reale o nel corso della giornata e, in ogni caso, non oltre la fine del giorno lavorativo della data di regolamento effettivo.

 

6. Se offrono i servizi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, i CSD fanno in modo che i proventi in contanti dei regolamenti titoli siano messi a disposizione dei beneficiari entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data prevista per il regolamento.

 

7. Tutte le operazioni in titoli contro contante tra partecipanti diretti a un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD e regolate in tale sistema di regolamento titoli sono regolate con DVP.

 

     Art. 40. Regolamento in contanti

1. Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, i CSD regolano i pagamenti in contanti dei suoi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che emette la valuta pertinente, se pratico o possibile.

 

2. Quando il regolamento presso le banche centrali, come previsto al paragrafo 1, non è pratico o non è possibile, i CSD possono offrire di regolare i pagamenti in contanti per la totalità dei loro sistemi di regolamento titoli o per parte di essi attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti. Se un CSD offre di regolare attraverso conti aperti presso un ente creditizio o tramite i propri conti, lo fa conformemente alle disposizioni del titolo IV.

 

3. I CSD fanno in modo che tutte le informazioni fornite ai partecipanti al mercato riguardo ai rischi e ai costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti siano chiare, corrette e non fuorvianti. I CSD mettono a disposizione dei clienti o potenziali clienti informazioni sufficienti per consentire loro di individuare e valutare i rischi e i costi associati al regolamento nei conti degli enti creditizi o tramite i propri conti e fornisce tali informazioni su richiesta.

 

     Art. 41. Regole e procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli operata da un CSD questi si dota di regole e procedure da seguire in caso di inadempimento di uno o più dei suoi partecipanti che siano efficaci e chiaramente definite, nonché in grado di garantire che il CSD possa intervenire tempestivamente per contenere le perdite, limitare le pressioni sulla liquidità e continuare ad assolvere i suoi obblighi.

 

2. I CSD rendono pubbliche le norme da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e le procedure del caso.

 

3. I CSD, insieme ai loro partecipanti e agli altri soggetti interessati, sottopongono le procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti a verifiche e revisioni periodiche, per assicurare che siano pratiche ed efficaci.

 

4. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente articolo l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 4

Requisiti prudenziali

 

     Art. 42. Requisiti generali

I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere, sia diretti che indiretti, fra cui misure atte a limitare i casi di frode e di negligenza.

 

     Art. 43. Rischio giuridico

1. Ai fini della sua autorizzazione e vigilanza, nonché dell’informazione dei suoi clienti, i CSD si dotano di regole, procedure e contratti chiari e comprensibili per tutti i sistemi di regolamento titoli che gestiscono e tutti gli altri servizi che forniscono.

 

2. I CSD formulano le regole, le procedure e i contratti in modo che siano azionabili in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento de un partecipante.

 

3. I CSD che operano in diverse giurisdizioni territoriali adottano ogni ragionevole iniziativa per individuare e attenuare i rischi derivanti da potenziali conflitti di legge tra le varie giurisdizioni.

 

     Art. 44. Rischio commerciale generale

I CSD si dotano di solidi sistemi di gestione e controllo e di strumenti informatici per individuare, monitorare e gestire i rischi commerciali generali, comprese le perdite derivanti da una cattiva esecuzione della strategia commerciale, da flussi finanziari e da spese operative.

 

     Art. 45. Rischio operativo

1. I CSD individuano le fonti di rischio operativo, interne ed esterne, e ne riducono al minimo l’impatto avvalendosi di strumenti informatici, controlli e procedure adeguati, anche per tutti i sistemi di regolamento titoli da essi operati.

 

2. I CSD mantengono strumenti informatici appropriati, in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa, e sono dotati di capacità adeguate. Gli strumenti informatici gestiscono in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate nonché l’integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

 

3. Per i servizi che forniscono nonché per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operati, i CSD stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi del CSD in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

 

4. Il piano di cui al paragrafo 3 prevede il ripristino di tutte le operazioni e posizioni dei partecipanti al momento della disfunzione, in modo da permettere ai partecipanti al CSD di continuare ad operare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista, anche assicurando che i sistemi informatici critici possano riprendere rapidamente a funzionare dal momento della disfunzione. Esso prevede anche l’allestimento di un secondo sito per il trattamento dei dati dotato di risorse, capacità e funzionalità sufficienti e adeguate disposizioni in merito al personale.

 

5. I CSD elaborano e attuano un programma per testare i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

 

6. I CSD individuano, controllano e gestiscono i rischi ai quali i principali partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da essi operati nonché i fornitori di servizi e utenze, e altri CSD o altre infrastrutture di mercato possono esporre le loro attività. Su richiesta, forniscono alle autorità competenti e rilevanti informazioni su ogni rischio siffatto individuato.

 

Informano inoltre senza indugio l’autorità competente e le autorità rilevanti in merito a eventuali incidenti operativi causati da tali rischi.

 

7. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi di cui ai paragrafi 1 e 6, i metodi per testare, gestire o ridurre al minimo tali rischi, compresi una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro di cui ai paragrafi 3 e 4 e i metodi di valutazione degli stessi.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 46. Politica di investimento

1. I CSD detengono le proprie attività finanziarie presso banche centrali, enti creditizi autorizzati o CSD autorizzati.

 

2. I CSD hanno accesso rapido alle proprie attività, allorché necessario.

 

3. I CSD investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Tali investimenti devono poter essere liquidati in breve tempo, in modo da minimizzare possibili effetti negativi sui prezzi.

 

4. L’importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve del CSD, che non è investito ai sensi del paragrafo 3 non è preso in considerazione per gli scopi previsti all’articolo 47, paragrafo 1.

 

5. I CSD assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni singolo ente creditizio autorizzato o CSD autorizzato presso cui detengono le proprie attività finanziarie rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

 

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 3, il termine adeguato per l’accesso alle attività di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 5. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 47. Requisiti patrimoniali

1. Il capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve dei CSD, è proporzionale ai rischi derivanti dalle attività dei CSD. Il capitale è in qualsiasi momento sufficiente a:

a) garantire che i CSD siano adeguatamente protetto dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale, in modo che possano continuare a prestare servizi;

b) assicurare una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività dei CSD in un periodo adeguato di almeno 6 mesi, nell’ambito di una serie di scenari di stress.

 

2. I CSD si dotano di un piano per:

a) raccogliere capitale aggiuntivo nel caso in cui il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti stabiliti al paragrafo 1;

b) assicurare una liquidazione o ristrutturazione ordinata delle operazioni e dei servizi nel caso in cui i CSD non siano in grado di raccogliere nuovo capitale.

 

Tale piano è approvato dall’organo di amministrazione o da un opportuno comitato dell’organo di amministrazione e aggiornato periodicamente. Ogni aggiornamento del piano è fornito all’autorità competente. L’autorità competente può chiedere ai CSD di prendere misure aggiuntive o di adottare soluzioni alternative se ritiene che il piano dei CSD sia insufficiente.

 

3. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve dei CSD di cui al paragrafo 1.

 

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

Sezione 5

Requisiti per i collegamenti tra CSD

 

     Art. 48. Collegamenti tra CSD

1. Prima di stabilire un collegamento tra CSD, e su base continuativa una volta che il collegamento è stabilito, tutti i CSD interessati individuano, valutano, controllano e gestiscono tutte le potenziali fonti di rischio, per se stessi e per i loro partecipanti, derivanti dal collegamento tra CSD e adottano adeguate misure per attenuarle.

 

2. I CSD che intendono creare collegamenti presentano domanda di autorizzazione all’autorità competente del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera e), o lo notificano alle autorità competenti e rilevanti del CSD richiedente, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5.

 

3. Un collegamento fornisce un’adeguata protezione ai CSD collegati e ai loro partecipanti, in particolare per quanto riguarda possibili crediti assunti dai CSD e i rischi di concentrazione e di liquidità che derivano dall’accordo di collegamento.

 

Un collegamento si appoggia su un opportuno accordo contrattuale che stabilisce i diritti e gli obblighi dei CSD collegati e, se necessario, dei partecipanti ai CSD. Un accordo contrattuale con implicazioni intergiurisdizionali fornisce una scelta chiara in merito al diritto che disciplina ciascun aspetto delle operazioni del collegamento.

 

4. In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.

 

5. Il CSD che utilizzi un collegamento indiretto o un intermediario per gestire un collegamento con un altro CSD misura, controlla e gestisce i rischi supplementari derivanti dal ricorso a tale collegamento indiretto o intermediario e adotta le misure opportune per attenuarli.

 

6. I CSD collegati si dotano di solide procedure di riconciliazione per garantire l’esattezza delle rispettive registrazioni.

 

7. I collegamenti tra CSD consentono di regolare con il meccanismo della consegna contro pagamento le operazioni tra partecipanti ai CSD collegati ogniqualvolta pratico e possibile. I motivi dettagliati che in un collegamento tra CSD non consentono un eventuale regolamento con detto meccanismo sono comunicati alle autorità rilevanti e competenti.

 

8. I sistemi di regolamento titoli interoperabili e i CSD che utilizzano un’infrastruttura di regolamento comune stabiliscono momenti identici per:

a) l’immissione nel sistema degli ordini di trasferimento;

b) l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento.

 

I sistemi di regolamento titoli e i CSD di cui al primo comma utilizzano norme equivalenti per quanto riguarda il momento in cui i trasferimenti di titoli e di contante assumono carattere definitivo.

 

9. Entro il 18 settembre 2019 tutti i collegamenti interoperabili tra CSD operanti negli Stati membri sono atti, se del caso, a supportare il DVP.

 

10. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il controllo e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti tra CSD è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i relativi metodi di valutazione.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

CAPO III

Accesso ai CSD

Sezione 1

Accesso degli emittenti ai CSD

 

     Art. 49. Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell’Unione

1. L’emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all’articolo 23.

 

Fatto salvo il diritto dell’emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi.

 

Gli Stati membri garantiscono che sia compilato un elenco delle principali disposizioni pertinenti della loro normativa di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all’ESMA entro il 18 dicembre 2014. L’ESMA pubblica l’elenco entro il 18 gennaio 2015.

 

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

 

2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all’emittente richiedente entro 3 mesi.

 

3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi a un emittente. Tale rifiuto si basa soltanto su una valutazione completa dei rischi o sul fatto che un CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell’allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra normativa analoga del pertinente Stato membro.

 

4. Fatte salve la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( 4 ), se un CSD rifiuta di prestare servizi a un emittente, esso comunica per iscritto all’emittente richiedente i motivi del rifiuto.

 

In caso di rifiuto, l’emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi.

 

L’autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto forniti dal CSD e fornisce all’emittente una risposta motivata.

 

L’autorità competente del CSD consulta l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l’autorità competente del luogo di stabilimento dell’emittente richiedente non è d’accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all’emittente richiedente.

 

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 3 e 4, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

6. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 2

Accesso tra CSD

 

     Art. 50. Accesso con collegamento standard

Un CSD ha il diritto di diventare partecipante di un altro CSD e istituire un collegamento standard con esso conformemente all’articolo 33 e previa notifica preventiva del collegamento tra CSD di cui all’articolo 19, paragrafo 5.

 

     Art. 51. Accesso con collegamento personalizzato

1. Se un CSD chiede ad un altro CSD di realizzare un collegamento personalizzato per ottenere l’accesso a questo secondo CSD, il CSD cui è presentata la domanda la respinge soltanto sulla base di considerazioni sui rischi. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

 

2. Per la messa a disposizione dell’accesso con collegamento personalizzato il CSD cui è presentata la domanda può esigere dal CSD richiedente il pagamento di una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, a meno che non diversamente convenuto dalle due parti.

 

     Art. 52. Procedura per i collegamenti tra CSD

1. Quando un CSD presenta una domanda di accesso ai sensi degli articoli 50 e 51 ad un altro CSD, quest’ultimo tratta la domanda senza indugio e risponde al CSD richiedente entro tre mesi.

 

2. Un CSD rifiuta l’accesso ad un CSD richiedente soltanto se detto accesso minaccerebbe l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provocherebbe un rischio sistemico. Tale rifiuto si basa esclusivamente su una valutazione completa dei rischi.

 

Se un CSD rifiuta l’accesso, esso fornisce al CSD richiedente le ragioni del suo rifiuto.

 

In caso di rifiuto, il CSD richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente del CSD che gli ha rifiutato l’accesso.

 

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e fornisce al CSD richiedente una risposta motivata.

 

L’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente del CSD richiedente e l’autorità rilevante del CSD richiedente di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità del CSD richiedente in merito alla valutazione una di queste può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Se il rifiuto del CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente del CSD cui è presentata la domanda ordina al CSD di concedere l’accesso al CSD richiedente.

 

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 2, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 2.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per le procedure di cui ai paragrafi 1 a 2.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Sezione 3

Accesso tra un CSD E un’altra infrastruttura di mercato

 

     Art. 53. Accesso tra un CSD e un’altra infrastruttura di mercato

1. Le controparti centrali e le sedi di negoziazione forniscono ai CSD, su richiesta di questi ultimi, i flussi relativi alle operazioni su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare ai CSD richiedenti una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

 

I CSD consentono alle controparti centrali o alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento titoli su base non discriminatoria e trasparente e possono per questo applicare una commissione commerciale ragionevole calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

 

2. Se una delle parti presenta a un’altra una domanda di accesso ai sensi del paragrafo 1, tale domanda viene trattata rapidamente e la parte richiedente riceve risposta entro tre mesi.

 

3. La parte cui è presentata la domanda nega l’accesso soltanto qualora esso incida sull’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Non respinge la domanda in base alla perdita di quote di mercato.

 

La parte che nega l’accesso comunica per iscritto alla parte richiedente i motivi del rifiuto sulla base di una valutazione completa dei rischi. In caso di rifiuto, la parte richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità competente della parte che gli ha rifiutato l’accesso.

 

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), esaminano debitamente il reclamo valutando i motivi del rifiuto e forniscono alla parte richiedente una risposta motivata.

 

L’autorità competente della parte cui è presentata la domanda consulta l’autorità competente della parte richiedente e l’autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della parte richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. In caso di disaccordo di una delle autorità della parte richiedente in merito alla valutazione fornita, ciascuna di queste autorità può deferire la questione all’ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Se il rifiuto della parte di concedere l’accesso viene ritenuto ingiustificato, l’autorità competente responsabile ordina a tale parte di concedere l’accesso ai suoi servizi entro 3 mesi.

 

4. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti quando valutano i motivi di rifiuto conformemente al paragrafo 3, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 3.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

5. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

TITOLO IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI ACCESSORI DI TIPO BANCARIO AI PARTECIPANTI AI CSD

 

     Art. 54. Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione

1. I CSD non prestano in proprio nessuno dei servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato, salvo che non abbiano ottenuto un’autorizzazione supplementare a fornire tali servizi in conformità con il presente articolo.

 

2. Un CSD che intende regolare in tutto o in parte la gamba contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, oppure intende fornire le tipologie di servizi accessori di tipo bancario di cui al paragrafo 1 deve essere autorizzato a:

a) offrire tali servizi in proprio alle condizioni specificate nel presente articolo; o

b) a designare a tal fine uno o più enti creditizi autorizzati conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE.

 

3. Se un CSD intende fornire servizi accessori di tipo bancario tramite la stessa entità giuridica che gestisce il sistema di regolamento titoli, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il CSD è autorizzato in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

b) il CSD soddisfa i requisiti prudenziali di cui all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza di cui all’articolo 60;

c) l’autorizzazione di cui alla lettera a) del presente comma è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;

d) il CSD è soggetto a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che rifletta i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

e) il CSD riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nel quadro dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento;

f) il CSD ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi bancari accessori.

 

In caso di conflitti tra le disposizioni stabilite nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, il CSD di cui al primo comma, lettera a), soddisfa i requisiti più rigorosi in materia di vigilanza prudenziale. Le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 47 e 59 del presente regolamento specificano i casi di disposizioni in conflitto;

 

4. Se un CSD intende designare un ente creditizio affinché fornisca servizi accessori di tipo bancario tramite un’entità giuridica separata che può far parte del gruppo di imprese controllato in ultima istanza dalla stessa impresa madre o meno, l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è rilasciata solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’entità giuridica separata è autorizzata in qualità di ente creditizio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;

b) l’entità giuridica separata soddisfa i requisiti prudenziali stabiliti all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e i requisiti di vigilanza stabiliti all’articolo 60;

c) l’entità giuridica separata non presta in proprio alcuno dei servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato;

d) l’autorizzazione di cui alla lettera a) è utilizzata solo per fornire i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato e non per svolgere altre attività;

e) l’entità giuridica separata è soggetta a una maggiorazione di capitale aggiuntiva che riflette i rischi (rischi di credito e di liquidità compresi), risultanti dalla concessione di credito infragiornaliero, fra gli altri, ai partecipanti ad un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD;

f) l’entità giuridica separata riferisce almeno una volta al mese all’autorità competente e ogni anno nell’ambito dell’informativa prevista a norma della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013, sull’entità e la gestione del rischio di liquidità infragiornaliera secondo quanto previsto all’articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento; e

g) l’entità giuridica separata ha sottoposto all’autorità competente un adeguato piano di recupero per assicurare la continuità delle sue operazioni critiche, anche in situazioni in cui rischi di liquidità o di credito si materializzano per effetto della fornitura di servizi accessori di tipo bancario a partire da un’entità giuridica separata.

 

5. Il paragrafo 4 non si applica agli enti creditizi di cui al paragrafo 2, lettera b), che offrono di regolare i pagamenti in contanti per parte del sistema di regolamento titoli del CSD, se il valore totale di tale regolamento in contanti attraverso conti aperti presso tali enti creditizi, calcolati su un periodo di un anno, è inferiore all’uno per cento del valore totale di tutte le operazioni su titoli contro contante regolate nei libri contabili del CSD e non supera un massimo di 2,5 miliardi di EUR all’anno.

 

L’autorità competente controlla almeno una volta l’anno che la soglia definita al primo comma sia rispettata e comunica le proprie conclusioni all’ESMA. Se l’autorità competente determina che la soglia è stata superata, chiede al CSD interessato di richiedere l’autorizzazione in conformità del paragrafo 4. Il CSD interessato presenta la domanda di autorizzazione entro 6 mesi.

 

6. L’autorità competente può chiedere a un CSD di designare più di un ente creditizio o di designare un ente creditizio in aggiunta alla prestazione di servizi in proprio a norma del presente articolo, paragrafo 2, lettera a), ove consideri che l’esposizione di un solo ente creditizio alla concentrazione dei rischi di cui all’articolo 59, paragrafi 3 e 4, non sia sufficientemente attenuata. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.

 

7. I CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario e gli enti creditizi designati a norma del paragrafo 2, lettera b), soddisfano in ogni momento le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione a norma del presente regolamento e comunicano senza ritardo alle autorità competenti ogni modifica significativa che incide sulle condizioni di autorizzazione.

 

8. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la maggiorazione di capitale aggiuntiva basata sul rischio di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 4, lettera e).

 

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 55. Procedure di concessione e di diniego dell’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Il CSD presenta la domanda di autorizzazione a designare un ente creditizio o a fornire servizi accessori di tipo bancario a norma dell’articolo 54, all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

 

2. La domanda contiene tutte le informazioni necessarie per permettere all’autorità competente di accertare che il CSD e, ove applicabile, l’ente creditizio designato abbiano adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa è corredata di un programma operativo indicante i servizi accessori di tipo bancario previsti, la struttura organizzativa delle relazioni tra il CSD e, ove applicabile, gli enti creditizi designati e in che modo il CSD o, ove applicabile, l’ente creditizio designato intende rispettare i requisiti prudenziali stabiliti all’articolo 59, paragrafi 1, 3 e 4, e le altre condizioni stabilite all’articolo 54.

 

3. L’autorità competente applica la procedura di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 8.

 

4. Dal momento in cui la domanda è considerata completa, l’autorità competente trasmette tutte le informazioni contenute nella domanda alle seguenti autorità:

a) le autorità rilevanti;

b) l’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD ha stabilito collegamenti interoperabili con un altro CSD, tranne se il CSD ha stabilito i collegamenti interoperabili di cui all’articolo 19, paragrafo 5;

d) le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui le attività del CSD hanno importanza rilevante per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4;

e) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti del CSD stabiliti nei tre Stati membri che presentano, su base aggregata e nell’arco di un anno, i volumi più elevati di regolamento nel sistema di regolamento titoli del CSD;

f) l’ESMA; e

g) l’ABE.

 

5. Le autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emettono un parere motivato sull’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni indicate al paragrafo 4. Qualora un’autorità non fornisca un parere entro il predetto termine, si considera che abbia espresso parere positivo.

 

Se almeno una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo motivato, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione fornisce alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), entro 30 giorni, una decisione motivata relativa al parere negativo.

 

Se 30 giorni dopo la presentazione di tale decisione una delle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e), emette un parere negativo e l’autorità competente intende ancora rilasciare l’autorizzazione, ciascuna autorità che ha emesso il parere negativo può deferire la questione all’ESMA, per assistenza ai sensi dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

Se 30 giorni dopo il deferimento all’ESMA la questione non è risolta, l’autorità competente che intende rilasciare l’autorizzazione prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a e).

 

Se l’autorità competente intende negare l’autorizzazione, la questione non è deferita all’ESMA.

 

I pareri negativi espongono per iscritto e in modo completo e dettagliato perché i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altre parti della normativa dell’Unione non siano soddisfatti.

 

6. Qualora ritenga che l’autorità competente di cui al paragrafo 1 abbia concesso un’autorizzazione che potrebbe non essere conforme alla normativa nell’Unione, l’ESMA interviene conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

7. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD deve fornire all’autorità competente al fine di ottenere le pertinenti autorizzazioni a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetto al regolamento.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

8. L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione delle autorità di cui al paragrafo 4 prima della concessione dell’autorizzazione.

 

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 56. Estensione dei servizi accessori di tipo bancario

1. Un CSD che intende estendere i servizi accessori di tipo bancario per i quali ha designato un ente creditizio o che presta in proprio in conformità dell’articolo 54 ne fa richiesta all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine.

 

2. La domanda di estensione è soggetta alla procedura di cui all’articolo 55.

 

     Art. 57. Revoca dell’autorizzazione

1. Fatta salva qualsiasi azione o misura correttiva di cui al titolo V, l’autorità competente del Stato membro d’origine del CSD revoca le autorizzazioni di cui all’articolo 54 in qualsiasi dei seguenti casi:

a) qualora il CSD non abbia utilizzato l’autorizzazione entro 12 mesi o rinunci espressamente all’autorizzazione, oppure qualora l’ente creditizio designato non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei 6 mesi precedenti;

b) qualora il CSD abbia ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito;

c) qualora il CSD o l’ente creditizio designato non soddisfino più le condizioni di rilascio dell’autorizzazione e non abbiano adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro un termine fissato;

d) qualora il CSD o l’ente creditizio designato abbiano violato gravemente e sistematicamente i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

 

2. A partire dal momento in cui viene a conoscenza di uno dei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta immediatamente le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa la necessità di revocare l’autorizzazione.

 

3. L’ESMA, ogni autorità rilevante di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e ogni altra autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, o, rispettivamente, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine del CSD di verificare se il CSD e, se del caso, l’ente creditizio designato continuino a rispettare le condizioni di rilascio dell’autorizzazione.

 

4. L’autorità competente può limitare la revoca a un particolare servizio, attività o strumento finanziario.

 

5. Un CSD e l’ente creditizio designato adottano, attuano e mantengono un’apposita procedura atta a garantire, in caso di revoca dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il tempestivo e ordinato regolamento e trasferimento delle attività dei clienti e dei partecipanti a un altro agente di regolamento.

 

     Art. 58. Registro dei CSD

1. Le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 54, 56 e 57 sono comunicate all’ESMA.

 

2. L’ESMA introduce nel registro che è tenuta a mettere a disposizione sul proprio sito Internet in conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, le seguenti informazioni:

a) la denominazione di ciascun CSD che è stato oggetto di una decisione ai sensi degli articoli 54, 56 e 57;

b) la denominazione di ciascun ente creditizio designato;

c) l’elenco dei servizi accessori di tipo bancario che un ente creditizio designato o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54 è autorizzato a prestare per i partecipanti del CSD.

 

3. Le autorità competenti comunicano all’ESMA quali entità forniscono servizi accessori di tipo bancario secondo le norme del diritto nazionale entro il 16 dicembre 2014.

 

     Art. 59. Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi o ai CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario presta unicamente i servizi di cui alla sezione C dell’allegato che sono contemplati dall’autorizzazione.

 

2. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta ogni normativa attuale o futura applicabile agli enti creditizi.

 

3. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), a fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per i rischi di credito connessi a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a) si dota di un quadro solido per la gestione dei corrispondenti rischi di credito;

b) individua, con frequenza e regolarità, le fonti dei rischi di credito, misura e controlla le corrispondenti esposizioni creditizie e si avvale di strumenti appropriati per controllare i suddetti rischi;

c) copre integralmente le corrispondenti esposizioni creditizie verso singoli partecipanti debitori a mezzo di garanzie e di altre risorse finanziarie equivalenti;

d) se per gestire il rischio di credito corrispondente utilizza una garanzia, accetta garanzie altamente liquide con rischi minimi di credito e di mercato; può utilizzare altri tipi di garanzia in situazioni specifiche, se si applicano scarti di garanzia adeguati;

e) stabilisce e applica scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti sui valori delle garanzie costituite per coprire le esposizioni creditizie di cui alla lettera c), tenendo conto degli obiettivi di assicurare che la garanzia possa essere rapidamente liquidata senza effetti negativi rilevanti sui prezzi;

f) stabilisce limiti alle sue esposizioni creditizie corrispondenti;

g) analizza e pianifica come far fronte a eventuali esposizioni creditizie residue e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h) fornisce credito solo ai partecipanti che hanno un conto corrente aperto presso l’ente creditizio stesso;

i) prevede procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero e scoraggia il credito overnight attraverso l’applicazione di tassi sanzionatori che fungano da efficace deterrente.

 

4. Un ente creditizio designato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), o un CSD autorizzato ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), per fornire servizi accessori di tipo bancario soddisfa i seguenti requisiti prudenziali specifici per il rischio di liquidità connesso a tali servizi per ogni sistema di regolamento titoli:

a) si dota di un quadro solido e di strumenti per misurare, controllare e gestire il rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, cui è esposto per ciascuna valuta del sistema di regolamento titoli per la quale agisce in qualità di agente di regolamento;

b) misura e controlla tempestivamente e su base continuativa, e almeno una volta al giorno, le sue esigenze di liquidità e il livello di attività liquide che detiene; così facendo determina il valore delle attività liquide disponibili tenendo conto di scarti di garanzia adeguati su tali attività;

c) dispone di risorse liquide sufficienti in tutte le valute pertinenti per una tempestiva prestazione di servizi di regolamento in un’ampia serie di potenziali scenari di stress, compreso anche, ma non esclusivamente, il rischio di liquidità generato dall’inadempimento di almeno un partecipante, comprese l’impresa madre e le imprese figlie, verso il quale detiene le esposizioni più cospicue;

d) attenua il corrispondente rischio di liquidità con risorse liquide di alta qualità in ciascuna valuta, come contante presso la banca centrale di emissione o altri enti finanziari con merito di credito elevato, linee di credito impegnate o dispositivi analoghi e garanzie altamente liquide o investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante in virtù di accordi di finanziamento prestabiliti altamente affidabili, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili e individua, misura e controlla il rischio di liquidità derivante dai vari enti finanziari utilizzati per la gestione dei suoi rischi di liquidità;

e) ogniqualvolta si utilizzano accordi di finanziamento prestabiliti, seleziona come fornitori di liquidità solo istituti finanziari con merito di credito elevato; stabilisce e applica opportuni limiti di concentrazione per ciascuno dei fornitori di liquidità corrispondenti, compresa la sua impresa madre e le sue imprese figlie;

f) determina e sottopone a test l’adeguatezza delle risorse corrispondenti tramite prove di stress regolari e rigorose;

g) analizza e pianifica come far fronte alle eventuali carenze di liquidità impreviste e potenzialmente prive di copertura e adotta regole e procedure per l’attuazione di tali piani;

h) ove ciò sia pratico e possibile, e fatte salve le norme di ammissibilità della banca centrale, ha accesso ai conti e ad altri servizi della banca centrale per migliorare la gestione del suo rischio di liquidità e gli enti creditizi dell’Unione depositano i corrispondenti saldi in contante su appositi conti presso le banche centrali di emissione dell’Unione;

i) dispone di dispositivi prestabiliti altamente affidabili per garantire di poter dare tempestivamente esecuzione alla garanzia fornita da un cliente inadempiente;

j) riferisce regolarmente alle autorità di cui all’articolo 60, paragrafo 1, in merito alle modalità di misurazione, controllo e gestione del rischio di liquidità, compreso il rischio di liquidità infragiornaliera, e le rendono pubbliche.

 

5. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dettagli dei quadri e degli strumenti per il controllo, la misurazione, la gestione, la segnalazione e la pubblicazione dei rischi di credito e di liquidità, compresi quelli infragiornalieri, di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

 

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

     Art. 60. Vigilanza degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati per fornire servizi accessori di tipo bancario

1. Fatti salvi gli articoli 17 e 22 del presente regolamento, le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono responsabili dell’autorizzazione in quanto enti creditizi e della vigilanza in quanto enti creditizi, alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE, degli enti creditizi designati e dei CSD autorizzati in virtù del presente regolamento per fornire servizi accessori di tipo bancario.

 

Le autorità competenti di cui al primo comma sono altresì responsabili della vigilanza degli enti creditizi e dei CSD designati di cui a detto comma per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti prudenziali di cui all’articolo 59 del presente regolamento.

 

Le autorità competenti di cui al primo comma valutano regolarmente, e comunque almeno una volta all’anno, se l’ente creditizio designato o il CSD autorizzato per fornire servizi accessori di tipo bancario rispetta l’articolo 59 e informa l’autorità competente del CSD che conseguentemente informa le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, dei risultati della vigilanza di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

 

2. L’autorità competente del CSD, previa consultazione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1, esamina e valuta almeno una volta all’anno quanto segue:

a) nel caso di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), se tutti i necessari accordi fra gli enti creditizi designati e il CSD consentono loro di rispettare gli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

b) nei casi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), se gli accordi relativi all’autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario consentono al CSD di soddisfare i suoi obblighi stabiliti nel presente regolamento.

 

L’autorità competente del CSD informa regolarmente, e comunque almeno una volta l’anno, le autorità di cui all’articolo 55, paragrafo 4, circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al presente paragrafo, comprese eventuali azioni correttive o penali.

 

Se un CSD designa un ente creditizio autorizzato conformemente all’articolo 54, ai fini della tutela dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli da esso gestiti, esso garantisce di avere accesso, tramite l’ente creditizio da esso designato, a tutte le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento e riferisce eventuali violazioni all’autorità competente del CSD e alle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

 

3. Al fine di garantire, all’interno dell’Unione, una vigilanza uniforme, efficiente ed efficace degli enti creditizi e dei CSD autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario, l’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA e i membri del SEBC, può emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

 

TITOLO V

REGIME SANZIONATORIO

 

     Art. 61. Sanzioni e altre misure amministrative

1. Fatto salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e altre misure amministrative da applicare, nelle circostanze definite all’articolo 63, a quanti si rendano responsabili di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, provvedendo affinché le loro autorità competenti possano imporre tali sanzioni e altre misure amministrative, e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e altre misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni ivi indicate sono già soggette a sanzioni penali a norma del diritto nazionale. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti parti del loro diritto penale.

 

Entro il 18 settembre 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ESMA le norme di cui al primo comma. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all’ESMA tutte le successive modifiche.

 

2. Le autorità competenti possono applicare sanzioni e altre misure amministrative nei confronti dei CSD, degli enti creditizi designati e, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale nei settori non armonizzati dal presente regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altra persona che detenga il controllo effettivo delle loro attività nonché di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che, conformemente al diritto nazionale, sia ritenuta responsabile di una violazione.

 

3. Nell’esercizio del loro potere di imporre sanzioni nelle circostanze definite all’articolo 63, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le altre misure amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e per coordinare le proprie iniziative al fine di evitare qualsiasi duplicazione o sovrapposizione nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri a norma dell’articolo 14.

 

4. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le facoltà necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all’ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l’ESMA ai fini del presente regolamento.

 

5. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto concerne la facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

 

6. Gli Stati membri inviano all’ESMA con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e altre misure imposte in conformità del paragrafo 1. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

 

Qualora gli Stati membri abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 63, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica i dati relativi alle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

 

7. Se l’autorità competente ha divulgato al pubblico una sanzione amministrativa o una misura amministrativa ovvero una sanzione penale, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all’ESMA.

 

8. Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri conformemente ai rispettivi quadri nazionali:

a) direttamente;

b) in collaborazione con altre autorità;

c) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma del presente regolamento; o

d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

 

     Art. 62. Pubblicazione delle decisioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino sul loro sito Internet ufficiale ogni decisione che impone una sanzione o altra misura amministrativa per la violazione del presente regolamento, senza indebito ritardo dopo che la persona soggetta alla sanzione è stata informata di tale decisione. La pubblicazione contiene almeno informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica cui è imposta la sanzione.

 

Se la decisione di imporre una sanzione o altra misura è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria pertinente o ad altre autorità pertinenti, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito Internet ufficiale, senza indebito ritardo, le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

 

Se le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti agiscano in uno dei modi seguenti:

a) rinviino la pubblicazione della decisione di imporre la sanzione o altra misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere;

b) pubblichino la decisione di imporre la sanzione o altra misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’efficace protezione dei dati personali;

c) non pubblichino affatto la decisione di imporre una sanzione o altra misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

 

Nel caso si decida di pubblicare la sanzione o altra misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

 

Le autorità competenti comunicano all’ESMA tutte le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate conformemente al terzo comma, lettera c), compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

 

2. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito Internet ufficiale per 5 anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito Internet ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

 

     Art. 63. Sanzioni per violazioni

1. Il presente articolo si applica alle seguenti disposizioni del presente regolamento:

a) prestazione di servizi di cui alle sezioni A, B e C dell’allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54;

b) ottenimento delle autorizzazioni richieste a norma degli articoli 16 e 54 a mezzo di false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo illecito di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b);

c) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti patrimoniali, in violazione dell’articolo 47, paragrafo 1;

d) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti organizzativi, in violazione degli articoli da 26 a 30;

e) mancato rispetto da parte dei CSD delle norme sulla condotta negli affari, in violazione degli articoli da 32 a 35;

f) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i servizi CSD, in violazione degli articoli da 37 a 41;

g) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti prudenziali, in violazione degli articoli da 43 a 47;

h) mancato rispetto da parte dei CSD dei requisiti per i collegamenti tra CSD, in violazione dell’articolo 48;

i) rifiuto abusivo da parte dei CSD di concedere tipi di accesso diversi, in violazione degli articoli da 49 a 53;

j) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di credito, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 3;

k) mancato rispetto da parte degli enti creditizi designati dei requisiti prudenziali specifici relativi al rischio di liquidità, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 4.

 

2. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti, almeno nei casi di violazione di cui al presente articolo, le autorità competenti hanno il potere, conformemente al diritto nazionale, di imporre quanto meno le seguenti sanzioni e altre misure amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della violazione conformemente all’articolo 62;

b) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

c) la revoca delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 16 o 54, in conformità degli articoli 20 o 57;

d) l’interdizione temporanea, o permanente in caso di violazioni gravi reiterate, dall’esercizio di funzioni di gestione in seno all’ente a carico dei membri dell’organo di amministrazione dell’ente stesso o di altre persone fisiche considerati responsabili;

e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati grazie alla violazione, se possono essere determinati;

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 milioni di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di adozione del presente regolamento;

g) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 20 milioni di EUR o fino al 10 % del reddito complessivo annuo della persona giuridica secondo gli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia dell’impresa madre che deve redigere conti finanziari consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente in conformità delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

 

3. Le autorità competenti possono disporre di altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possono prevedere sanzioni amministrative pecuniarie di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

 

     Art. 64. Applicazione efficace delle sanzioni

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità del soggetto responsabile della violazione;

c) la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che il soggetto responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

f) precedenti violazioni da parte del soggetto responsabile della violazione.

 

     Art. 65. Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni del presente regolamento.

 

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b) un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE;

d) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

 

3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare reali o possibili violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

 

Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

 

     Art. 66. Diritto di ricorso

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e le misure adottate a norma del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale si applica nel caso in cui non si decida, entro 6 mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

 

TITOLO VI

DELEGA DI POTERI, COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI MODIFICA E FINALI

 

     Art. 67. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 14, e all’articolo 24, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 2014.

 

3. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 14, e all’articolo 24, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 14, e dell’articolo 24, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 3 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 68. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( 5 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 69. Disposizioni transitorie

1. Le autorità competenti comunicano all’ESMA gli enti che operano come CSD entro il 16 dicembre 2014.

 

2. I CSD fanno domanda per tutte le autorizzazioni necessarie ai fini del presente regolamento e notificano i pertinenti collegamenti fra CSD entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tutte le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi degli articoli 17, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59.

 

3. Entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi agli articoli 12, 17, 25, 26, 45, 47 e 48, e, ove pertinente, degli articoli 55 e 59, o della decisione di esecuzione di cui all’articolo 25, paragrafo 9, se questa data è posteriore, i CSD dei paesi terzi che intendano prestare i propri servizi sulla base dell’articolo 25 chiedono il riconoscimento dell’ESMA.

 

4. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.

 

5. I CSD operati dalle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, si conformano ai requisiti del presente regolamento al più tardi entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 70. Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1) all’articolo 2, lettera a), primo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dal diritto nazionale, come sistema e notificato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.»;

2) all’articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

 

«3. Entro il 18 marzo 2015, gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione le misure necessarie per conformarsi all’articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino.»

 

     Art. 71. Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) ai depositari centrali di titoli (CSD), tranne quanto disposto all’articolo 73 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

2) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«64) “depositario centrale di titoli” o “CSD” : un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.»;

3) all’allegato I, sezione B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

« 1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie ed esclusa la funzione di fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (“servizio di tenuta centralizzata dei conti”)di cui al punto 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014.»

 

     Art. 72. Modifica del regolamento (UE) n. 236/2012

L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 è soppresso.

 

     Art. 73. Applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014

I CSD autorizzati in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento non chiedono l’autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE per fornire i servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento.

 

Se un CSD autorizzato in conformità dell’articolo 16 del presente regolamento fornisce uno o più servizi di investimento o svolge una o più attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell’allegato del presente regolamento, si applica la direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per gli articoli da 5 a 8 e per l’articolo 9, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, nonché per gli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) n. 600/2014.

 

     Art. 74. Relazioni

1. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE e le autorità competenti e le autorità rilevanti, presenta alla Commissione relazioni annuali che valutano le tendenze, i rischi potenziali e le vulnerabilità e, se necessario, raccomandano azioni preventive o correttive nei mercati dei servizi disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni comprendono almeno una valutazione dei seguenti elementi:

a) l’efficienza del regolamento per le operazioni nazionali e transfrontaliere per ciascuno Stato membro, basata sul numero e sul volume dei mancati regolamenti, sull’importo delle penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, sul numero e sul volume delle operazioni di acquisto forzoso di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e su eventuali altri criteri pertinenti;

b) l’adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare l’esigenza di ulteriore flessibilità quanto alle penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

c) la quantità di regolamenti che avvengono all’esterno dei sistemi di regolamento titoli gestiti da CSD, basata sul numero e sul volume delle operazioni basate sulle informazioni ricevute a titolo dell’articolo 9 e su eventuali altri criteri pertinenti;

d) la prestazione di servizi transfrontalieri rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, basata sul numero e sui tipi di collegamenti tra CSD, sul numero di partecipanti esteri ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD, sul numero e sul volume delle operazioni che coinvolgono tali partecipanti, sul numero degli emittenti esteri che registrano i propri titoli presso un CSD ai sensi dell’articolo 49 e su eventuali altri criteri pertinenti;

e) il trattamento delle domande di accesso di cui agli articoli 49, 52 e 53 per individuare i motivi del rifiuto da parte di CSD, CCP e sedi di negoziazione, eventuali tendenze in tali rifiuti e possibili modalità di attenuazione, in futuro, dei rischi individuati, in modo da permettere di concedere l’accesso, nonché qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione;

f) il trattamento delle domande presentate in conformità delle procedure di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 7, e all’articolo 25, paragrafi da 4 a 10;

g) se del caso, le risultanze del processo di verifica inter pares della vigilanza transfrontaliera di cui all’articolo 24, paragrafo 6, nonché una valutazione in merito all’eventuale riduzione futura della frequenza di tali verifiche, anche indicando se da tali risultanze emerga l’esigenza di collegi delle autorità di vigilanza più formali;

h) l’applicazione delle norme degli Stati membri in materia di responsabilità civile alle perdite attribuibili ai CSD;

i) le procedure e condizioni in forza delle quali i CSD sono stati autorizzati a designare enti creditizi o a fornire essi stessi servizi accessori di tipo bancario conformemente agli articoli 54 e 55, compresa una valutazione dei potenziali effetti di tale prestazione sulla stabilità finanziaria e la concorrenza in materia di regolamento e servizi accessori di tipo bancario nell’Unione;

j) l’applicazione delle norme di cui all’articolo 38 sulla protezione dei titoli dei partecipanti e quelli dei loro clienti, in particolare quelle all’articolo 38, paragrafo 5;

k) l’applicazione delle sanzioni e in particolare l’esigenza di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative per la violazione dei requisiti stabilite nel presente regolamento.

 

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 relative ad un determinato anno civile sono comunicate alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.

 

     Art. 75. Riesame

Entro il 18 settembre 2019, la Commissione riesamina il presente regolamento e prepara una relazione generale sullo stesso. Tale relazione valuta in particolare le questioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, lettere da a) a k), se sussistono altri ostacoli materiali alla concorrenza in relazione ai servizi soggetti al presente regolamento cui non si faccia fronte in misura sufficiente, nonché la potenziale esigenza di ulteriori misure volte a limitare l’impatto sui contribuenti dell’inadempimento dei CSD. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

     Art. 76. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1 gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari.

 

3. L’articolo 5, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

 

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nel caso di una sede di negoziazione che ha accesso al CSD di cui all’articolo 30, paragrafo 5, l’articolo 5, paragrafo 2, si applica almeno 6 mesi prima che tale CSD esternalizzi le proprie attività all’entità pubblica interessata, e in ogni caso a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

4. Le misure della disciplina di regolamento di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5.

 

5. Ciascuna misura della disciplina di regolamento di cui all’articolo 7, paragrafi da 1 a 13, si applica a decorrere dalla data di applicazione specificata per tale misura della disciplina di regolamento nell’atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 15.

 

Un sistema multilaterale di negoziazione che è conforme ai criteri di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE è soggetto all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento:

a) fino alla determinazione finale della sua domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE; o

b) ove un sistema multilaterale di negoziazione non abbia chiesto la registrazione ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65/UE, fino al 13 giugno 2018.

 

6. Le misure di segnalazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.

 

7. I riferimenti nel presente regolamento alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 anteriormente al 3 gennaio 2018 si intendono fatti alla direttiva 2004/39/CE secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV della direttiva 2014/65/UE nella misura in cui tale tavola di concordanza contiene disposizioni relative alla direttiva 2004/39/CE.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO

 

ELENCO DEI SERVIZI

 

SEZIONE A

 

Servizi di base dei depositari centrali di titoli

1. Registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizio di notariato»).

 

2. Fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato («servizio di tenuta centralizzata dei conti»).

 

3. Gestione di un sistema di regolamento titoli («servizio di regolamento»).

 

SEZIONE B

 

Servizi accessori di tipo non bancario dei CSD che non comportano rischi di credito o liquidità

 

Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a:

1. Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio:

a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

c) riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni.

2. Servizi connessi ai servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti, ad esempio:

a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti;

b) supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione;

c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l’assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili;

d) indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione.

3. Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori.

4. Altri servizi, quali:

a) servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente;

b) informativa;

c) fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative;

d) servizi informatici.

 

SEZIONE C

 

Servizi accessori di tipo bancario

 

Servizi di tipo bancario direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B, quali:

a) fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, ai sensi dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2013/36/UE;

b) apertura di linee di credito con rimborso previsto al più tardi il giorno lavorativo successivo, prestiti in contanti per prefinanziare operazioni societarie e concessione di titoli in prestito ai detentori di conti titoli, ai sensi dell’allegato I, punto 2, della direttiva 2013/36/UE;

c) servizi di pagamento che comportano trattamento di operazioni in contante e in valuta estera ai sensi dell’allegato I, punto 4, della direttiva 2013/36/UE;

d) garanzie e impegni di firma relativi alla concessione e assunzione di titoli in prestito, ai sensi dell’allegato I, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;

e) attività di tesoreria in valuta estera e in valori mobiliari attinenti alla gestione dei saldi a lungo termine dei partecipanti, ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettere b) ed e), della direttiva 2013/36/UE.

( 1 ) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

 

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

 

( 3 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

 

( 4 ) Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).

 

( 5 ) Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).

 

( 6 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1).»;

 


[1] Così modificato dal Regolamento (UE) n. 1033/2016 e dal Regolamento 30 maggio 2022, n. 858.