| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica | 
| Data: | 25/01/2016 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 | 
| Art. 3. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 4. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 | 
| Art. 5. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 6. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 7. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 | 
| Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002 | 
| Art. 9. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 11. Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 12. Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 13. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 | 
| Art. 14. Norma finale | 
| Art. 15. Entrata in vigore | 
§ 3.3.110 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 2.
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
				Vista la 
				Vista la 
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
				1. In attuazione della 
				2. Al fine di colmare un vuoto normativo della 
				3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della 
4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;
5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
				Art. 1. Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della 
				 1. Al comma 1 dell’articolo 1 della 
				 2. Il comma 3 dell’articolo 1 della 
“ 3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. ”.
				 3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della 
				 4. La lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della 
“ i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà; ”.
				 5. Dopo la lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della 
“ i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter); ”.
				     Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della 
				1. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della 
“ 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32. ”.
				2. Il comma 2 dell’articolo 13 bis della 
				3. Il comma 3 dell’articolo 13 bis della 
“ 3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione. ”.
				4. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 bis della 
“ 3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. ”.
				     Art. 3. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della 
				 1. Il comma 1 dell’articolo 14 della 
				 2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 della 
				 3. Al comma 7 dell’articolo 14 della 
				 4. Il comma 8 dell’articolo 14 della 
				 5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della 
“ 8 bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico. ”.
				     Art. 4. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della 
				 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 bis della 
“ b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); ”.
				     Art. 5. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della 
				 1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della 
				 2. Il comma 6 dell’articolo 15 della 
				     Art. 6. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della 
				 1. Al comma 8 dell’articolo 17 della 
				     Art. 7. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della 
				 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 ter della 
“ d bis) gli istituti tecnici superiori (ITS); ”.
				     Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella 
				1. Dopo l’articolo 17 quinquies della 
“ Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
				4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al 
				     Art. 9. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della 
				 1. Al comma 1 dell’articolo 23 della 
				 2. Al comma 2 dell’articolo 23 della 
				     Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della 
				 1. Al comma 1 dell’articolo 24 della 
				 2. Al comma 2 dell’articolo 24 della 
				 3. Al comma 4 dell’articolo 24 della 
				     Art. 11. Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della 
				 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della 
“ 1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale. ”.
				     Art. 12. Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della 
				 1. I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 29 della 
				     Art. 13. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della 
				1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della 
“ 5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
				a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del 
				b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del 
				c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 45, comma 4, del 
Art. 14. Norma finale
				1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della 
Art. 15. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.