§ III.2.65 - L.R. 14 marzo 2016, n. 3.
Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:14/03/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Azioni
Art. 4.  Definizioni e finalità
Art. 5.  Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso
Art. 6.  Determinazione dell’importo della misura di sostegno al reddito
Art. 7.  Durata della misura di sostegno al reddito
Art. 8.  Domanda di accesso alla misura
Art. 9.  Obblighi del beneficiario
Art. 10.  Sospensione e revoca del beneficio
Art. 11.  Patto individuale di inclusione sociale attiva
Art. 12.  L’accesso alle misure complementari
Art. 13.  Modalità attuative
Art. 14.  Governance
Art. 15.  Clausola valutativa
Art. 16.  Disposizioni transitorie
Art. 17.  Norma finanziaria


§ III.2.65 - L.R. 14 marzo 2016, n. 3.

Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva

(B.U. 15 marzo 2016, n. 28)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Principi

1. La Regione Puglia promuove una strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, nel rispetto dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1, 2, 3, 4, 38, della Costituzione italiana e nell’ambito d’azione delineato dalla raccomandazione n. 2008/867/CE della Commissione del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro.

2. La Regione Puglia promuove le politiche di inclusione sociale attiva di cui al comma 1, attraverso un sistema integrato di interventi e servizi negli ambiti sociosanitario, delle politiche attive del lavoro, formazione e diritto allo studio e casa, in attuazione dell’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e a seguito della sperimentazione dei cantieri di cittadinanza di cui all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014).

3. La Regione Puglia promuove l’inclusione sociale attiva delle persone e dei nuclei familiari che vivono situazioni di disagio socio economico, organizzando e coordinando un sistema integrato di interventi e promuovendo azioni di prossimità, al fine di riattivare capitale sociale ed economico, a partire dalle persone beneficiarie degli interventi.

4. Nel quadro della strategia complessiva di contrasto al disagio socioeconomico e per l’inclusione attiva, la Regione Puglia promuove il coinvolgimento degli attori socio-economici espressi dai territori, nei percorsi di sussidiarietà orizzontale fondati sulla partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, sulla responsabilità sociale e civile delle imprese, sulle collaborazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati, con particolare attenzione al settore del privato-sociale.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. In coerenza con i principi di cui all’articolo 1, la Regione Puglia nell’ambito delle proprie competenze in materia di coordinamento e programmazione delle politiche sociali integrate e delle politiche di inclusione sociale attiva e nelle more della determinazione ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, con legge dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza connessi al contrasto delle povertà,promuove i seguenti obiettivi:

a) favorire la costruzione e il potenziamento di una rete territoriale di interventi e servizi per la protezione, l’inclusione e l’attivazione delle persone e dei rispettivi contesti familiari, promuovendo, in un quadro di politiche integrate, l’inserimento al lavoro nonché sostenendo l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone in condizioni di fragilità economica e vulnerabilità sociale;

b) promuovere l’attivazione di misure di sostegno economico, quale strumento privilegiato per una presa in carico complessiva dei singoli e delle famiglie fragili, all’interno delle rete integrata di politiche per la protezione, l’inclusione e l’attivazione di cui alla lettera a);

c) sostenere la sperimentazione di percorsi di innovazione sociale, di rigenerazione urbana e di cittadinanza attiva, a supporto di comunità accoglienti e capaci di interagire con l’economia sociale per promuovere opportunità di inclusione.

 

     Art. 3. Azioni

1. Per concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la Regione Puglia promuove un sistema integrato di interventi quali:

a) istituzione del Reddito di dignità regionale, per il sostegno economico e l’inclusione sociale attiva delle persone e dei rispettivi nuclei familiari, la cui situazione economica non consenta di disporre dei mezzi sufficienti a una vita dignitosa;

b) erogazione tramite gli ambiti sociali di zona di servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e attivazione di interventi volti a favorirne l’accessibilità, al fine di contrastare la marginalità sociale, rispondere ai fabbisogni, anche di cura, della popolazione più fragile e promuovere la qualità della vita del nucleo familiare;

c) attivazione di politiche attive per il lavoro e politiche formative rivolte a favorire l’inserimento sociolavorativo e la crescita personale e professionale, nonché ad accrescere l’occupabilità e le opportunità di accesso al mondo del lavoro e di accompagnamento all’auto-impresa, in favore di soggetti svantaggiati in condizioni di rischio di disagio sociale ed economico;

d) attivazione di percorsi di tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, come disciplinato dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23 (Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), come aggiunta dall’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14;

e) attivazione di misure di microcredito sociale e altri strumenti di micro-finanza a supporto dei percorsi di attivazione connessi, a titolo esemplificativo, all’autocostruzione o edilizia sociale, all’auto-impresa, al superamento di condizioni di particolare e transitoria difficoltà;

f) attivazione di misure di sostegno per l’accesso alla casa e per la riqualificazione dei contesti abitativi;

g) promozione di percorsi sperimentali per la attivazione di una piattaforma regionale per la condivisione e la valorizzazione delle risorse individuali al servizio delle comunità locali, in ottica di mutuo-aiuto per favorire comunità accoglienti, strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, condivisione di risorse individuali per interessi collettivi, percorsi di cittadinanza attiva.

2. I comuni associati e i servizi regionali e territoriali competenti in materia di politiche attive del lavoro, accreditati ai sensi della legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro), operano attivando tutti gli strumenti di inclusione sociale e di inserimento socio-lavorativo e di politica attiva del lavoro previsti dalla normativa statale e regionale e sostenuti dalla programmazione UE del Fondo sociale europeo e dalla programmazione sociale regionale.

3. Le strutture della Giunta regionale assicurano che le misure previste siano coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito e al contrasto alla povertà.

 

TITOLO II

IL REDDITO DI DIGNITA’

 

     Art. 4. Definizioni e finalità

1. Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta e un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l’indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio.

2. Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e finalizzato alla presa in carico complessiva del nucleo familiare.

3. Il Reddito di dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l’inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.

4. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione dei servizi sociali e politiche attive del lavoro, la Regione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita’ 2016), per il riconoscimento della misura di sostegno al reddito nazionale di cui al comma 386 della stessa l. 208/2015, assicura il coordinamento delle azioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 del presente articolo, che concorrono alla attuazione della politica nazionale e regionale di inclusione attiva.

5. Il Reddito di dignità regionale, riconosciuto per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto il patto di inclusione sociale attiva di cui al comma 6, comprende:

a) una indennità economica nella forma di integrazione al reddito;

b) un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia delle persone, ovvero al lavoro di cura in favore del proprio nucleo familiare;

c) l’accesso a opportunità formative;

d) un programma di prestazioni sociali a sostegno delle funzioni educative e genitoriali nei confronti dei minori e della cura per i familiari in condizioni di non autosufficienza.

6. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento, ovvero il comune di residenza all’uopo delegato dall’ambito territoriale e il soggetto richiedente per conto del proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all’intero nucleo familiare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento socio-lavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione attiva.

7. I comuni si impegnano, ove non già presenti, ad attivare appositi protocolli di intesa con la Guardia di finanza e altre forze di polizia per lo svolgimento di attività di verifica rispetto alla selezione dei beneficiari e alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione delle istanze, nonché di controllo rispetto al permanere nel tempo dei medesimi requisiti di accesso.

 

     Art. 5. Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso

1. Fermi restando i requisiti e i criteri di accesso alla misura di sostegno al reddito nazionale di cui all’articolo 1, comma 386, della l. 208/2015, che saranno definiti con il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, della medesima l. 208/2015, possono accedere al Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale e comunale, tutte le persone e le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della istanza che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.

2. Accedono, inoltre, i cittadini comunitari ovvero i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, che possano dimostrare di avere la propria residenza, ovvero il luogo in cui hanno la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del codice civile, in uno dei comuni pugliesi da almeno dodici mesi e non siano beneficiari di altri sussidi per un valore superiore alla soglia dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla presente legge.

3. I beneficiari sono individuati sulla base dei requisiti soggettivi di accesso e subordinatamente al conseguimento di un punteggio minimo da valutazione multidimensionale, come da procedura di cui all’articolo 8, comma 4.

4. Ai fini della valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone concorrono:

a) la situazione reddituale e patrimoniale familiare;

b) altre condizioni di maggiore fragilità sociale tra le quali la composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di figli in minore età, la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, figli a carico conviventi, soggetti inabili, invalidi civili, disabili, portatori di handicap, anziani, nuclei mono-genitoriali, la durata del periodo di assenza di occupazione o di esclusione dal mercato del lavoro e la condizione abitativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la situazione reddituale e patrimoniale familiare è definita con riferimento all’ISEE di cui al decreto Presidente Consiglio ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE).

6. Potranno accedere al Reddito di dignità i richiedenti con ISEE familiare non superiore a euro 3 mila, soglia che potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, con apposito provvedimento di Giunta regionale.

7. Con apposito provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 13, sono individuate le griglie per la valutazione delle ulteriori condizioni di fragilità sociale indicate al comma 4, lettera b).

8. Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico di cui all’articolo 4.

9. Costituisce condizione di accesso alla misura di Reddito di dignità la espressa disponibilità del richiedente e del suo nucleo familiare a sottoscrivere apposito patto individuale di inclusione sociale attiva, per l’adesione al percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva.

 

     Art. 6. Determinazione dell’importo della misura di sostegno al reddito

1. Fermi restando i criteri di determinazione del beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all’articolo 1, comma 386, della l. 208/2015, che saranno definiti con il decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387, delle medesima l. 208/2015, la misura dell’indennità economica riconosciuta a titolo di Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale, è determinata in relazione ai seguenti indicatori:

a) reddito disponibile e situazione patrimoniale del richiedente e del suo nucleo familiare;

b) composizione del nucleo familiare stabilmente convivente;

c) condizione abitativa e titolo di godimento dell’abitazione principale;

d) altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale;

e) articolazione del percorso obbligatorio di orientamento formativo e di inserimento socio-lavorativo per l’inclusione sociale attiva che il richiedente concorda con i servizi territoriali.

2. In prima applicazione, l’ammontare mensile del Reddito di dignità regionale non potrà superare l’importo di euro 600 erogabile per un nucleo familiare con cinque componenti, limite massimo che rimodulato per le famiglie di diversa composizione applicando la scala di equivalenza ISEE.

3. Con apposito provvedimento di Giunta regionale, di cui all’articolo 13, può essere rideterminata la misura dell’importo economico, con riferimento ai criteri di cui al comma 1.

4. In deroga alla previsione di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. n. 23/2013, come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14, ai soggetti impiegati in tirocini attivati con il Reddito di dignità non si applica il limite minimo dell’importo mensile pari a euro 450 da riconoscersi a titolo d’indennità forfettaria di partecipazione.

5. Concorrono, alla composizione dell’importo economico riconosciuto, i seguenti elementi:

a) il sostegno al reddito per il contrasto alla povertà, come da apposita disciplina del Ministero del lavoro e politiche sociali;

b) il corrispettivo monetario riconosciuto ai sottoscrittori del patto individuale di inclusione sociale attiva in corrispondenza del tirocinio socio-lavorativo per l’inclusione, svolto per un periodo non superiore ai dodici mesi;

c) il voucher formativo per l’accesso ai percorsi formativi di aggiornamento professionale necessari per l’adesione a uno specifico percorso di inserimento socio-lavorativo.

6. Le prestazioni economiche di cui al comma 1, sono personali e non cedibili e non sono cumulabili con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali e i trattamenti previdenziali.

7. Il Reddito di dignità regionale è un trasferimento condizionato, per la sua stretta integrazione in un più articolato percorso di inclusione sociale e lavorativa.

 

     Art. 7. Durata della misura di sostegno al reddito

1. In prima attivazione, la misura Reddito di dignità regionale, con riferimento alle misure a titolarità regionale, è finanziata per un periodo triennale e sottoposta a valutazione periodica, da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con cadenza semestrale.

2. La durata massima dell’intervento per ciascun richiedente e beneficiario del contributo monetario è di dodici mesi, ferma restando la possibilità di rientro nel percorso di inclusione socio-lavorativa e di sostegno al reddito dopo un periodo di sospensione dall’ultimo beneficio percepito, come definito con il provvedimento di Giunta regionale, di cui all’articolo 13, comma 1.

 

     Art. 8. Domanda di accesso alla misura

1. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva la procedura di presentazione della domanda, di istruttoria e di ammissione delle domande, avvalendosi di apposita piattaforma informatica unica regionale.

2. La domanda di accesso alla misura è presentata dai richiedenti, anche attraverso i soggetti abilitati, per il tramite di una piattaforma unica regionale, al servizio sociale dei comuni territorialmente competenti, mediante apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura, e tramite apposita piattaforma telematica.

3. Le richieste di accesso al beneficio economico sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal provvedimento di cui all’articolo 13, con il supporto della apposita piattaforma unica regionale.

4. I soggetti beneficiari sono individuati nei limiti della quota di risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, con i provvedimenti di riparto a livello nazionale e regionale.

5. I comuni di ciascun ambito territoriale accantonano per ogni beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilità del beneficio calcolato rispetto ai criteri di cui all’articolo 6.

6. Le richieste di beneficio economico presentate, ovvero istruite su piattaforma unica regionale successivamente all’esaurimento delle risorse assegnate e accantonate, compongono un elenco ordinato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e al punteggio conseguito, cui fare esclusivo riferimento in caso di rifinanziamento della misura.

 

     Art. 9. Obblighi del beneficiario

1. Il richiedente, il cui nucleo familiare sia risultato beneficiario del Reddito di dignità regionale, stipula con il servizio sociale dell’ambito territoriale di riferimento, nelle forme e con le modalità previste all’articolo 11, un patto di inclusione sociale per l’inserimento socio lavorativo e per la propria attivazione.

2. Il richiedente, il cui nucleo familiare sia risultato beneficiario della misura, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale del comune dove ha presentato domanda ogni variazione migliorativa della situazione economica del nucleo familiare, nonché ogni modifica nella propria posizione lavorativa.

 

     Art. 10. Sospensione e revoca del beneficio

1. L’erogazione dell’indennità economica di cui all’articolo 4, è sospesa, salvo il recupero temporale del periodo sospeso in coda al periodo di fruizione del periodo stesso, al verificarsi dei seguenti casi:

a) condizioni di malattia, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 23/2013 e al regolamento regionale del 10 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro), nonché secondo gli indirizzi attuativi di cui all’articolo 13;

b) assunzione a tempo determinato per periodi inferiori a sei mesi; in tale fattispecie l’erogazione del Reddito di dignità viene sospesa per il corrispondente periodo del contratto a tempo determinato e riprende al termine dello stesso;

c) esigenza di allontanamento dal luogo di residenza per periodi superiori a trenta giorni per indifferibili esigenze personali e familiari;

d) assenza ingiustificata dal luogo del tirocinio superiore a tre giorni.

2. Al beneficiario è revocata la misura di sostegno economico di cui all’articolo 4, al verificarsi dei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 11, entro il primo bimestre dell’ammissione alla misura;

b) grave e accertata violazione del patto di inclusione individuale per cause riferite al beneficiario;

c) mancata comunicazione al servizio sociale del comune dove è stata presentata la domanda di ogni variazione della situazione lavorativa, familiare o patrimoniale;

d) mancata frequenza dei corsi formativi individuati come integranti del patto per l’inclusione individuale per il rafforzamento del profilo professionale;

e) assunzione superiore a sei mesi, ovvero inferiore a sei mesi ma con ISEE corrente superiore alla soglia massima per l’accesso al beneficio economico, di cui all’articolo 5, comma 6.

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua ulteriori cause di sospensione e revoca, anche in relazione alle risultanze del periodico monitoraggio della misura.

 

     Art. 11. Patto individuale di inclusione sociale attiva

1. Il richiedente la misura di cui all’articolo 4 e il servizio sociale dell’ambito territoriale sociale di riferimento stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, che riguarda sia il beneficiario, sia il suo nucleo familiare, con diritti e obblighi a carico del solo beneficiario.

2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità, connessi all’intero nucleo familiare, nonché obiettivi di attivazione.

3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario nonché il rispetto dell’obbligo di frequenza scolastico dei figli minori, e riporta le cause di revoca dalla misura.

4. Il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui di orientamento con il richiedente medesimo.

5. Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i servizi competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della l.r. n. 25/2011, e il servizio sociale dell’ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.

 

     Art. 12. L’accesso alle misure complementari

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, in sede di attivazione dei patti individuali per l’inclusione sociale attiva in favore dei beneficiari del Reddito di dignità e del loro nucleo familiare, sono previsti anche interventi mirati per la riqualificazione e l’aggiornamento professionale, il rafforzamento individuale e la crescita del pronostico di occupabilità dei suddetti beneficiari, rispetto ai fabbisogni di competenze nei contesti produttivi in cui si svolgono i tirocini di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) della l.r. n. 23/2013, come aggiunta dall’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14.

2. Sono, altresì, previsti programmi di inserimento nella vita sociale delle città attraverso la partecipazione dei soggetti beneficiari del Reddito di dignità alle attività senza scopo di lucro, promosse da associazioni di volontariato operanti nel settore della promozione sociale.

3. In sede di presentazione della manifestazione di interesse ad attivare un tirocinio per l’inclusione socio-lavorativa in favore di beneficiari del Reddito di dignità, i soggetti proponenti indicano anche il fabbisogno di accesso a opportunità formative per accrescere le capacità professionali delle persone e il pronostico di occupabilità dei percorsi da attivare, facendo riferimento alle attività formative previste dal catalogo formativo della Regione Puglia, consultabile su piattaforma telematica e in continuo aggiornamento da parte degli organismi formativi accreditati sulla base della normativa e delle procedure regionali vigenti.

4. Al fine della definizione dei contenuti del patto individuale per l’inclusione sociale attiva, in ciascun ambito territoriale sociale una apposita equipe multi-professionale competente valuta, con l’apporto del servizio sociale professionale dei comuni e del centro per l’impiego di riferimento, mediante apposito bilancio di competenze, l’appropriatezza del tirocinio prescelto dal richiedente il Reddito di dignità e la corrispondenza con uno specifico fabbisogno formativo.

5. L’equipe professionale realizza anche azioni di informazione e di orientamento per il corretto e pieno utilizzo delle prestazioni sociali per integrare i patti individuali e accrescerne l’efficacia in termini di inclusione sociale per l’intero nucleo familiare.

6. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione dell’abitazione del nucleo familiare beneficiario dell’intervento, supporta nell’ambito dei cantieri di innovazione sociale, iniziative di autocostruzione a esempio nell’ambito del patrimonio abitativo delle Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA), strumenti di micro-finanza e micro-credito sociale, nonché lo svolgimento dei tirocini per l’inclusione con l’obiettivo di migliorare la propria condizione abitativa, con l’affiancamento di imprese edili e artigiane impegnate nel settore.

7. La Regione prevede incentivi, nel rispetto della disciplina nazionale e dell’Unione europea, a beneficio dei datori di lavoro che si impegnino ad attivare progetti di tirocinio con un positivo pronostico di occupabilità e con forte integrazione con le opportunità di riqualificazione del capitale umano, nonché a stipulare contratti di lavoro con le persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di concorrere all’inserimento sociolavorativo delle stesse.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 13. Modalità attuative

1. Con proprio regolamento, la Giunta regionale assicura la coerenza con gli indirizzi attuativi delle misure statali in materia di sostegno al reddito e l’integrazione tra la misura regionale di sostegno al reddito e inclusione sociale attiva con le altre politiche di settore, definendo le specifiche modalità attuative della misura del Reddito di dignità secondo quanto già richiamato nella presente legge e definendo inoltre:

a) le modalità di erogazione dell’intervento economico e degli altri benefici;

b) le modalità di rideterminazione dell’ammontare dell’indennità economica nei casi in cui, in corso di erogazione, si verifichino modificazioni nella composizione del nucleo familiare;

c) le modalità di coordinamento tra la misura di cui all’articolo 4, e le altre misure erogate dal sistema pubblico;

d) eventuali meccanismi incentivanti rispetto alla dimensione di attivazione nella ricerca di lavoro e disincentivanti rispetto a comportamenti opportunistici;

e) le modalità procedurali e il supporto informatico per la gestione delle domande, l’istruttoria e il monitoraggio dei benefici economici concessi;

f) le modalità di istruttoria delle domande e di valutazione delle stesse per la assegnazione di un punteggio sulla base della scala multidimensionale, facendo leva sulla piattaforma unica regionale;

g) i contenuti del patto individuale di inclusione sociale attiva;

h) l’iniziativa a regia regionale per la promozione delle equipe multi-professionali e il raccordo operativo tra centro per l’impiego e le strutture dedicate a supporto degli uffici di piano, ovvero le strutture dedicate costituite da singoli comuni dell’ambito territoriale, senza ulteriori oneri a carico del finanziamento della legge regionale;

i) i criteri e le modalità per promuovere interventi a sostegno della responsabilità sociale di impresa per gli enti pubblici, privati e no-profit, con i connessi meccanismi premiali;

j) le forme e le modalità di controllo e verifica da parte della Regione in ordine alla corretta applicazione della presente legge, specie con riferimento all’effettivo possesso dei requisiti per poter accedere alla misura da parte dei soggetti beneficiari.

2. La Giunta regionale, attraverso l’apposita struttura, di cui all’articolo 14, comma 12, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, assicura il coordinamento delle azioni di sistema realizzate sul territorio regionale di concerto con i comuni associati, a valere sul PON “Inclusione” 2014-2020, nonché il raccordo operativo con le azioni di cui agli Obiettivi tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l’assessore competente in materia di lavoro, è approvato il provvedimento di cui al comma 1, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono con procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 44, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2007, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si prescinde dal parere.

 

     Art. 14. Governance

1. Al fine di supportare tutte le fasi di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e di assicurare il confronto, la concertazione e la definizione di scelte programmatorie e organizzative condivise, presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Tavolo di partenariato socioeconomico per la concertazione e il monitoraggio del Reddito di dignità e degli interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, cui partecipano le organizzazioni sindacali confederali e più rappresentative sul territorio regionale, le associazioni datoriali già aderenti al Partenariato socioeconomico del POR Puglia 2014-2020, il Forum del terzo settore regionale, tre rappresentanti degli ambiti territoriali maggiormente rappresentativi, e con esperienze di inclusione sociale e lavorativa, e le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali, lavoro e formazione.

2. E’ istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una cabina di regia regionale per favorire la cooperazione interistituzionale in tutte le fasi di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, a cui partecipano rappresentanti dell’Amministrazione regionale, rappresentanti delle principali amministrazioni periferiche dello Stato, competenti per materia, il Presidente di ANCI Puglia e il Sindaco della Città metropolitana.

3. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore delle persone richiedenti il Reddito di dignità regionale sono promossi e attivati dai comuni associati in ambiti territoriali sociali, di cui alla l.r. n. 19/2006, con i rispettivi servizi sociali, in collaborazione con le agenzie attive sul territorio regionale per la promozione delle politiche attive del lavoro e con i soggetti socioeconomici del territorio.

4. Concorrono alla realizzazione dei percorsi integrati di cui al comma 3, tutte le istituzioni, associazioni, cittadini, imprese, terzo settore, definendo una strategia condivisa di ambito territoriale degli interventi di presa in carico delle comunità, a partire dai bisogni e dalle risorse disponibili per ciascun ambito, al fine di implementare un sistema virtuoso di imprese e pubbliche amministrazioni per consentire maggiore occupabilità e la realizzazione di dinamiche di autoimprenditorialità-autoimpiego.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituita in ciascun ambito territoriale sociale una equipe multi-professionale, che opera con le modalità organizzative definite dai comuni dell’ambito, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata del beneficiario e del suo nucleo familiare e dei suoi componenti.

6. Alla equipe di cui al comma 5, concorrono risorse umane del servizio sociale professionale di ambito o del comune competente per residenza, dell’ufficio di piano dell’ambito territoriale e del centro per l’impiego, per le rispettive competenze.

7. Per le finalità di cui al comma 4, gli ambiti territoriali fanno riferimento alle risorse di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), nonché alle risorse ordinariamente assegnate al funzionamento degli uffici di piano.

8. Al fine di supportare le equipe multi-professionali di cui al comma 5, nelle fasi di orientamento e bilancio delle competenze, ricognizione di opportunità aziendali e relativi abbinamenti, tutoraggio e monitoraggio, potranno attivarsi forme di collaborazione con soggetti privati e del privato sociale che erogano servizi per le politiche attive del lavoro, anche secondo le modalità previste dalla l.r. n. 25/2011, e dal regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Modifiche al regolamento regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla legge regionale 29 settembre 2011, n. 25) .

9. Per le finalità di cui al comma 7, gli ambiti territoriali e i centri per l’impiego fanno riferimento alle risorse di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché alle risorse ordinariamente assegnate al funzionamento della rete dei servizi per l’impiego accreditati.

10. Al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale nell’ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, modificando gli ambiti territoriali di competenza degli stessi, adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e ambiti territoriali sociali, di cui all’articolo 5 della l.r. n. 19/2006.

11. Agli operatori delle equipe di cui al comma 5, sono destinati programmi specifici e periodici di formazione e aggiornamento professionale, secondo le previsioni e nei limiti delle risorse individuate nelle linee di programmazione regionale dei servizi pubblici sociali integrati.

12. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e condivisi sulla base delle modalità previste al comma 1, è istituita una specifica struttura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, cui concorrono le strutture regionali preposte alla programmazione sociale e organizzazione della rete dei servizi, quelle preposte alla promozione e attuazione delle politiche attive del lavoro, nonché i servizi regionali preposti alla gestione delle risorse dei Fondi strutturali europei assegnati agli Obiettivi tematici VIII, IX, X del POR Puglia 2014-2020, se diversi.

13. La Giunta regionale provvede alla istituzione della suddetta struttura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del modello organizzativo regionale vigente.

 

     Art. 15. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale ai sensi del comma 2 controlla l’attuazione della presente legge e valuta l’efficacia dei risultati ottenuti nel contrastare l’esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell’ambito del patto di inclusione.

2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del provvedimento di cui all’articolo 13, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici e privati coinvolti, descrive le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità emerse e rendiconta l’impiego delle risorse.

3. La Giunta regionale, attraverso la struttura di cui all’articolo 14, comma 12, avvalendosi di soggetti di ricerca indipendenti e qualificati nel settore, promuove la predisposizione di rapporti periodici di valutazione, previa raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni necessarie ad analizzare i seguenti aspetti:

a) composizione delle domande presentate per ambito territoriale del servizio sociale dei comuni, percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla platea dei potenziali aventi diritto;

b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all’età, al genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;

c) media delle ore prestate in tirocinio e tipologia di attività svolta nel periodo di fruizione della misura per classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;

d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio;

e) esiti dei percorsi individuali di inclusione sociale;

f) impatto delle misure sulle condizioni socioeconomiche e lavorative dei beneficiari.

4. Il rapporto di cui al comma 3, è pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali della Regione Puglia e rappresenta uno dei documenti di riferimento per la valutazione dell’impatto della misura, anche ai fini del rifinanziamento della stessa.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Nelle more della conclusione della sperimentazione dei “Cantieri di cittadinanza”, attivata in attuazione dell’articolo 15 della l.r. n. 37/2014, e al fine di assicurare continuità alle buone pratiche attivate per la gestione delle procedure di formazione del catalogo dei progetti di tirocinio e di raccolta, istruttoria e valutazione delle domande presentate dai potenziali beneficiari, la struttura di cui all’articolo 14, si avvale della piattaforma telematica già attiva e promuove ogni azione utile al suo aggiornamento per la piena funzionalità.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove il pieno accesso alle informazioni sulla nuova misura di sostegno al reddito di cui all’articolo 4, per tutti i richiedenti il beneficio oggetto della sperimentazione di cui all’articolo 15 della l.r. n. 37/2014, e che non vi abbiano avuto accesso per esaurimento delle risorse finanziarie, ovvero perché non già ammissibili rispetto ai criteri di selezione propri della misura sperimentale.

3. Nelle more dell’esercizio di delega di cui all’articolo 1, comma 388, della l. 208/2015 e fermi restando i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio economico della misura di sostegno al reddito nazionale di cui all’articolo 1, comma 386 della medesima l. 208/2015, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13 si applica alle misure a titolarità regionale.

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Fermo restando l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 386 della l. 208/2015, secondo i requisiti e i criteri che saranno definiti con il decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 387 della suddetta l. 208/2015, la Regione Puglia, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitorio di seguito elencate:

a) Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui agli Obiettivi tematici VIII, IX e X per l’integrazione lavorativa e la riqualificazione professionale, nonché per l’acquisizione di servizi qualificati per l’orientamento e l’affiancamento a progetti di autoimpiego e auto-impresa e per il rafforzamento dei servizi per l’impiego accreditati in Puglia;

b) Fondo sociale europeo - Programma operativo nazionale “Inclusione” 2014 – 2020 con riferimento alle risorse assegnate nell’ambito dell’Asse III per le azioni a supporto del funzionamento degli uffici di piano e delle reti territoriali con servizi pubblici per il lavoro;

c) altri fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;

d) Fondo nazionale per l’estensione della carta per l’inclusione alle regioni del mezzogiorno, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), per la quota assegnata alla Regione Puglia;

e) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;

f) le risorse da bilancio regionale, come al comma 2;

g) le risorse già ripartite agli ambiti territoriali e non ancora assegnate ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 15 della l.r. n. 37/2014;

h) le risorse di cui al cap. 785040 – missione 12, programma 07, titolo 1, del bilancio regionale – esercizio finanziario 2016, con riferimento alle azioni di monitoraggio e valutazione delle misure di cui alla presente legge, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, nell’ambito del bilancio regionale, sono assegnate nella missione 12, programma 4, titolo 1, risorse a titolo di “Spese per il riconoscimento del Reddito di dignità nei percorsi di inclusione attiva” pari a euro 5 milioni in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2016, alla cui copertura si fa fronte, con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni, mediante applicazione della parte accantonata dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, di cui al prospetto Allegato A) alla legge regionale 15 febbraio 2016, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia), come riveniente dalla destinazione a tale fine e per pari importo del fondo leggi in corso di adozione anno 2015.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.