§ 4.3.18 - R.R. 28 settembre 2015, n. 12.
Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:28/09/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 2 del r.r. 5/2005)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 del r.r. 5/2005)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 13 del r.r. 5/2005)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 16 del r.r. 5/2005)
Art. 6.  (Inserimento dell’articolo 16 bis al r.r. 5/2005)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.3.18 - R.R. 28 settembre 2015, n. 12.

Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche”).

(B.U. 29 settembre 2015, n. 78)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 1 del regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 1 del r.r. 5/2005 è inserita la seguente lettera:

“i bis) le modalità e i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione nonché le procedure ai fini del rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere previsto dall’articolo 30, comma 4, della l.r. 17/2004;”.

     Art. 2. (Modifica all’articolo 2 del r.r. 5/2005)

1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6” fino a “Articolo 28 l.r. aprile 1986, n. 17)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 del r.r. 5/2005)

1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 4, è sostituita dalla seguente:

“r) ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente per il rilascio di pareri, autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 13 del r.r. 5/2005)

1. Al comma 3 dell’articolo 13 le parole “ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 6/1999” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della normativa vigente.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 16 del r.r. 5/2005)

1. L’articolo 16 del r.r. 5/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Modalità e termini per la presentazione della domanda e procedure per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004)

1. La domanda concernente l’autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 17/2004 è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive in due copie, di cui una su supporto cartaceo in bollo e l’altra in formato elettronico.

2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la documentazione prevista dall’articolo 4.

3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive effettua, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, una preliminare verifica in ordine alla regolarità della domanda stessa, alla sussistenza del preminente interesse socio-economico sovra comunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché alla compatibilità con il PRAE di cui all’articolo 9 della l.r. 17/2004, comunicandone tempestivamente l’esito all’interessato e all’Autorità competente in materia di VIA. Sulla base di tale verifica, la suddetta struttura inoltra la domanda prevista dal comma 1 e la relativa documentazione alla CRC e alle strutture regionali competenti in materia di territorio e urbanistica e ambiente nonché alle altre strutture o amministrazioni pubbliche interessate.

4. A seguito del rilascio del parere da parte della CRC ai sensi dell’articolo 15, comma 9, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, anche ai fini dell’acquisizione, qualora non siano stati rilasciati entro i termini previsti, di tutti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del d.lgs 152/2006 e successive modifiche.

5. L’apertura di nuove cave e torbiere è autorizzata dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione dei termini procedimentali previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo agli articoli 2, comma 7, e 14 ter, comma 4, della l. 241/1990.”.

 

     Art. 6. (Inserimento dell’articolo 16 bis al r.r. 5/2005)

1. Dopo l’articolo 16 del r.r. 5/2005 è inserito il seguente articolo:

“Art.16 bis. (Presentazione della domanda, della relativa documentazione e procedure per il rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)

1. Le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente l’approvazione dei piani territoriali provinciali generali (PTPG) adeguati ai sensi dell’articolo 10 della stessa l.r. 17/2004, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo e, comunque, per un periodo massimo di dieci anni.

2. Le istanze di rinnovo dell’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere di cui al presente articolo possono riguardare, alternativamente:

a) La cubatura residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato;

b) lo sviluppo del piano di coltivazione e di recupero ambientale precedentemente autorizzato nei limiti del giacimento residuo.

3. Le istanze di rinnovo possono essere presentate non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza del titolo autorizzatorio e il relativo provvedimento è rilasciato dal comune competente ovvero dalla Regione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera a) del comma 2, deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 3, del presente regolamento e deve essere prodotta la documentazione prevista dall’articolo 6 al fine di fornire elementi utili alle valutazioni di cui al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 17/2004. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal comune competente ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato un secondo ampliamento ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione.

5. Alle istanze di rinnovo di cui alla lettera b) del comma 2 deve essere allegata la documentazione prevista dall’articolo 4 e il relativo provvedimento è rilasciato, previo parere della CRC, dal comune competente, ovvero dalla Regione qualora sia stato già autorizzato almeno un ampliamento ai sensi dell’articolo 30, commi 5 e 5 bis, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Solo nel caso in cui l’istanza di rinnovo sia stata regolarmente presentata almeno tre mesi prima della scadenza del titolo autorizzatorio, i titolari possono proseguire l’attività estrattiva già autorizzata fino alla definizione del procedimento di rinnovo da parte del comune o della Regione.

6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti all’istanza di rinnovo devono essere allegate, altresì, una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato sulla cubatura residua o sul giacimento residuo effettuata sotto il profilo mineralogico e di sfruttamento economico e una dettagliata relazione in ordine alle motivate esigenze produttive poste a fondamento dell’istanza stessa.

7. Ai fini di un’esatta individuazione della cubatura residua o del giacimento residuo, la perizia giurata di cui al comma 6, deve indicare la situazione attuale del piano sia di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori nonché, relativamente ai casi di cui alla lettera b) del comma 2:

a) l’area eventualmente oggetto di nuova autorizzazione e il periodo di relativa disponibilità

b) le caratteristiche del giacimento residuo con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile, sulla base di apposite misurazioni strumentali.

8. In tutti i casi di rinnovo previsti dal presente articolo devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in relazione al piano di coltivazione precedentemente autorizzato, qualora non siano stati acquisiti ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa ovvero siano scaduti, nonché in relazione allo sviluppo del piano di cui alla lettera b) del comma 2.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.