§ 3.12.13 - L.R. 21 aprile 2016, n. 3.
Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 energia
Data:21/04/2016
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Disposizioni applicabili alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)
Art. 4.  (Differenziazione dei procedimenti)
Art. 5.  (Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale)
Art. 6.  (Divieti e vincoli)
Art. 7.  (Vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti)
Art. 8.  (Diffida, decadenza, revoca e sanzioni amministrative)
Art. 9.  (Regolamento di attuazione ed integrazione)
Art. 10.  (Disposizione transitoria)
Art. 11.  (Disposizione finanziaria)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 3.12.13 - L.R. 21 aprile 2016, n. 3.

Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

(B.U. 21 aprile 2016, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione sostiene l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dei principi generali derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia e della normativa statale di attuazione di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

3. La presente legge contribuisce alla riduzione delle emissioni in atmosfera e migliora la qualità dell’aria per la protezione della salute e dell’ambiente.

4. La Regione può individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti di cui al comma 1 nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, di cui al comma 5, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

5. La Regione, ogni anno, programma fondi UE specifici o partecipa a progetti UE internazionali, per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente, si intende per:

a) risorse geotermiche ad alta entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150°C;

b) risorse geotermiche a media entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90°C e 150°C;

c) risorse geotermiche a bassa entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura di fluido reperito inferiore a 90°C;

d) risorse geotermiche di interesse nazionale: risorse geotermiche ad alta entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza erogabile di almeno 20 MW termici;

e) risorse geotermiche di interesse locale: risorse geotermiche a media e bassa entalpia o quelle economicamente utilizzabili per progetti geotermici con potenza inferiore a 20 MW termici;

f) piccole utilizzazioni locali: risorse geotermiche così come definite dall’articolo 10 del d.lgs. 22/2010;

g) usi termici diretti: impiego del calore geotermico contenuto in rocce o acquiferi sotterranei per usi civili (climatizzazione degli ambienti, usi industriali, agricoli e zootecnici);

h) acqua sotterranea: acqua che si trova entro gli interstizi o le fessure di un terreno o roccia, sia nella zona satura che in quella insatura. Il suo movimento nel sottosuolo è funzione della permeabilità del terreno o del mezzo roccioso che la contiene;

i) acquifero: complesso idrogeologico o parte di esso dotato di permeabilità sufficiente a consentire l’immagazzinamento, il deflusso e il recapito di acque sotterranee. E’ delimitato al letto e al tetto da definiti valori di profondità rispetto al piano campagna. Può essere libero se è limitato solo inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità o confinato se limitato superiormente e inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità;

l) acquifero vulnerabile: acquifero suscettibile, nelle sue diverse parti componenti e nelle sue diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo;

m) falda: acqua sotterranea trattenuta in uno stato di roccia permeabile (porosa fessurata) di solito racchiusa fra terreni impermeabili. Può essere freatica (o libera) se delimitata inferiormente da complessi idrogeologici a bassa permeabilità e superiormente dalla superficie piezometrica a pressione atmosferica (falda contenuta in un acquifero libero) o in pressione se interposta tra due complessi idrogeologici a bassa permeabilità (falda contenuta in un acquifero confinato);

n) area critica: area interessata da abbassamenti della falda e concentrazione dei prelievi incompatibili con gli equilibri dell’acquifero e del deflusso di base superficiale;

o) area di attenzione: area caratterizzata da un significativo abbassamento della falda e da concentrazione dei prelievi inferiore a 1.600 mc/anno/ettaro;

p) permeabilità: capacità di un mezzo roccioso di farsi attraversare dall’acqua sotterranea;

q) complesso idrogeologico: unità litologica o insieme di unità litologiche caratterizzate da medesime capacità trasmissive e di immagazzinamento delle acque sotterranee;

r) superficie piezometrica: luogo di punti di livellamento della pressione dell’acqua in un acquifero libero o confinato;

s) sonde geotermiche verticali: scambiatori termici disposti verticalmente a circuito chiuso, impiantati nel sottosuolo per recuperare il calore del terreno, delle rocce o degli acquiferi sotterranei, mediante circolazione di fluido di servizio;

t) sonde geotermiche orizzontali: scambiatori geotermici disposti orizzontalmente a circuito chiuso, impiantati nel sottosuolo alla profondità massima di metri 5, per recuperare il calore del terreno, delle rocce o degli acquiferi sotterranei, mediante circolazione del fluido di servizio;

u) sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito aperto bilanciato: impianti che utilizzano l’acqua di acquiferi sotterranei, estratta da un pozzo di produzione e la reimmettono nello stesso acquifero captato attraverso un pozzo di iniezione, a valle dello scambio termico, con bilancio idrico nullo;

v) sistemi geotermici ad acqua sotterranea a circuito aperto non bilanciato: impianti che utilizzano l’acqua di acquiferi sotterranei con scarico in superficie o in acquifero diverso da quello di provenienza, oppure nello stesso acquifero ma con disparità tra i volumi emunti e quelli reimmessi;

z) geoscambiatore: volume di sottosuolo interessato dagli impianti con il quale si effettuano scambi di calore senza prelievo di fluido geotermico.

2. Agli ulteriori termini con i quali sono indicati gli oggetti della disciplina della presente legge e delle relative norme di attuazione deve attribuirsi, salvo diversa indicazione, il significato risultante dalle definizioni della normativa dell’Unione europea e statale vigente in materia.

 

     Art. 3. (Disposizioni applicabili alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010 sono sottoposte alla disciplina di cui alla presente legge ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo.

2. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010, ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 Mw termici, ottenibili da fluido geotermico alla temperatura dei reflui di 15 gradi centigradi, sono sottoposte alle disposizioni previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, dalla legge regionale 1l dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, nonché dalle prescrizioni previste nella presente legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 22/2010 [1].

 

     Art. 4. (Differenziazione dei procedimenti)

1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma l, del d.lgs. 22/2010 e di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e regionale di cui all’articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) [2].

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, si applicano le procedure amministrative concernenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili indicate nel d.lgs. 28/2011 e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 22/2010:

a) è considerata attività ad edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell’allegato del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto ed in ogni caso inferiore a 100 kilowatt;

3) siano costituiti da sonde geotermiche che raggiungano una profondità massima di 120 metri;

b) è soggetta a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) da presentare alla Regione ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nell’ipotesi di cui alla lettera a).

4. Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti a registrazione ed a certificazione ai sensi dell’articolo 5.

5. Resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti e, in particolare, delle norme antisismiche, di salvaguardia del territorio e dell’ambiente, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie.

6. Gli impianti di cui al comma 1, con potenza inferiore a 1 MW ottenibile da sistemi di scambio con acqua di falda con fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche di cui al comma 3 di potenza inferiore a 0.5 MW, in considerazione della peculiarità del territorio, sono esclusi dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

7. Con regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 9 sono definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale)

1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale è istituita, presso la struttura regionale competente in materia ed a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, la banca dati degli impianti geotermici di cui alla presente legge denominata “Registro regionale degli impianti geotermici” (RIG).

2. Il proprietario degli impianti oggetto dei procedimenti di cui all’articolo 4 è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell’avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto medesimo. Entro un periodo massimo di un anno dalla data di registrazione dell’impianto il proprietario provvede a certificare, accedendo al RIG, l’avvenuta conclusione dei lavori.

3. Al fine di consentire, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per la definizione delle indagini sito-specifiche per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione, in un contesto di sostenibilità, della risorsa ambientale, la Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9, alla redazione della Carta idro-geo-termica regionale.

4. Nel regolamento di cui all’articolo 9 sono disciplinati le modalità di gestione e tenuta del RIG, le procedure di registrazione e di certificazione di fine lavori, nonché i criteri per la redazione e l’aggiornamento della Carta idro-geo-termica regionale.

 

     Art. 6. (Divieti e vincoli)

1. L’installazione di impianti geotermici di cui alla presente legge è vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2009, n. 445 (D.C.R. 27 settembre 2007, n. 42 – art. 19, comma 2 – Provvedimenti per la tutela dei laghi Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica alla D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003) e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili tenendo conto delle aree ove esiste sfruttamento termale delle acque.

2. I divieti nelle aree critiche per prelievi idrici di cui alla deliberazione della Giunta regionale 445/2009 non riguardano l’installazione di impianti geotermici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t).

3. L’installazione d’impianti geotermici in aree soggette a tutela archeologica, paesaggistica e ambientale è soggetta ai nulla osta ed agli ulteriori provvedimenti di autorizzazione preliminari, da parte degli organi amministrativi competenti per territorio, previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. È vietata l'installazione di impianti geotermici che implicano la realizzazione di pozzi in tutte le aree della Regione, individuate anche nella Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana [3].

5. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze, secondo i criteri definiti con il regolamento di cui all’articolo 9.

 

     Art. 7. (Vigilanza ed obblighi dei proprietari degli impianti)

1. La Regione, attraverso la struttura regionale competente in materia, quale autorità di vigilanza, provvede al controllo del rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge accedendo alle informazioni contenute nel RIG.

2. Il proprietario degli impianti è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività nonché a fornire le informazioni rilevanti per gli scopi di cui alla presente legge.

3. Gli impianti e le opere oggetto della presente legge sono soggetti, a cura e a spese del detentore del titolo abilitativo, a collaudo o a certificazione di fine lavori nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 9. A tal fine, i tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente provvedono alle operazioni di collaudo ed alle certificazioni di fine lavori attraverso un controllo di tutte le componenti impiantistiche e del geoscambiatore e inviano il relativo attestato alla Regione.

4. In presenza di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi si procede ai sensi dell’articolo 8.

 

     Art. 8. (Diffida, decadenza, revoca e sanzioni amministrative)

1. Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso di violazioni di una o più prescrizioni od obblighi ai quali il titolo abilitativo alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010 sia condizionato, ovvero nel caso di impedimenti da parte del titolare allo svolgimento dell’attività di vigilanza regionale, la Regione diffida il titolare del titolo stesso a provvedere alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida ad adempiere dispone l’eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell’esercizio dell’impianto autorizzato e le modalità ed i termini per l’adempimento agli obblighi ed alle prescrizioni violati. La Regione, qualora siano decorsi inutilmente i termini stabiliti nel provvedimento di diffida, dichiara la decadenza del titolare dal titolo abilitativo.

2. Nel caso di attestati di collaudo o di certificazione di fine lavori negativi, come disposto dall’articolo 7, la Regione diffida il soggetto inadempiente ai sensi del comma 1. In ragione della gravità dell’inosservanza sono irrogate sanzioni variabili da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 può essere, altresì, oggetto di revoca per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

4. Il soggetto destinatario dei provvedimenti di decadenza o revoca di cui ai commi 1 e 2 è tenuto, altresì, al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

5. La costruzione di impianti in assenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 4, comma 1, è assoggettata al pagamento, a carico del proprietario degli impianti, di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di 5.000,00 euro e un

massimo di 50.000,00 euro, in misura proporzionale alla potenza dell’impianto abusivo stesso, oltre alla immediata chiusura degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

6. La costruzione di impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), in mancanza di comunicazione al comune è assoggettata, da parte del proprietario degli impianti, al pagamento della sanzione amministrativa pari a 600 euro.

7. La costruzione di impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), in assenza di SCIA o in difformità della stessa, è assoggettata, da parte del proprietario degli impianti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 600 euro, fatto salvo l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

8. La costruzione di impianti di cui alla presente legge in violazione dei divieti e dei vincoli previsti all’articolo 6 è assoggettata, a carico del proprietario degli impianti, al pagamento di una sanzione pari a 50.000,00 euro, oltre alla immediata chiusura dell’impianto ed al ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dalla normativa vigente.

9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

 

     Art. 9. (Regolamento di attuazione ed integrazione)

1. La Giunta regionale con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce:

a) i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione di cui all’articolo 4;

b) i criteri per l’adozione delle procedure semplificate, nonché le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3;

c) le caratteristiche del RIG e le relative modalità di registrazione e gestione di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 4, ivi comprese quelle di registrazione di cui all’articolo 10;

d) i criteri per la redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 in base a modelli di analisi territoriale delle caratteristiche del sottosuolo e degli acquiferi;

e) i criteri per la valutazione del grado di interferenza tra sistemi di sfruttamento;

f) le modalità per lo svolgimento del potere di vigilanza da parte della Regione e delle operazioni di collaudo e di certificazione di cui all’articolo 7.

 

     Art. 10. (Disposizione transitoria)

1. I proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono tenuti ad effettuare la registrazione al RIG di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).

 

     Art. 11. (Disposizione finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.