§ 5.1.55 - Regolamento 22 luglio 2003, n. 1435.
Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:22/07/2003
Numero:1435


Sommario
Art. 1.  Natura della SCE
Art. 2.  Costituzione
Art. 3.  Capitale minimo
Art. 4.  Capitale della SCE
Art. 5.  Statuto
Art. 6.  Sede sociale
Art. 7.  Trasferimento della sede sociale
Art. 8.  Legge applicabile
Art. 9.  Principio di non discriminazione
Art. 10.  Indicazioni obbligatorie negli atti
Art. 11.  Iscrizione e contenuto della pubblicità
Art. 12.  Pubblicità degli atti negli Stati membri
Art. 13.  Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Art. 14.  Acquisto della qualità di socio
Art. 15.  Perdita della qualità di socio
Art. 16.  Diritti pecuniari dei soci in caso di recesso o di espulsione
Art. 17.  Legge applicabile alla costituzione
Art. 18.  Acquisizione della personalità giuridica
Art. 19.  Procedure di costituzione mediante fusione
Art. 20.  Legge applicabile in caso di fusione
Art. 21.  Motivi di opposizione a una fusione
Art. 22.  Condizioni per la fusione
Art. 23.  Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione
Art. 24.  Pubblicazione
Art. 25.  Contenuto della pubblicità
Art. 26.  Relazione degli esperti indipendenti
Art. 27.  Approvazione del progetto di fusione
Art. 28.  Legge applicabile alla costituzione mediante fusione
Art. 29.  Controllo della procedura di fusione
Art. 30.  Controllo di legittimità della fusione
Art. 31.  Registrazione della fusione
Art. 32.  Pubblicazione
Art. 33.  Effetti della fusione
Art. 34.  Legittimità della fusione
Art. 35.  Procedura di costituzione mediante trasformazione
Art. 36.  Struttura degli organi
Art. 37.  Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri
Art. 38.  Presidenza e convocazione delle riunioni dell'organo di direzione
Art. 39.  Funzioni dell'organo di vigilanza, nomina dei membri
Art. 40.  Diritto all'informazione
Art. 41.  Presidenza e convocazione dell'organo di vigilanza
Art. 42.  Funzioni dell'organo di amministrazione, nomina dei membri
Art. 43.  Periodicità delle riunioni e diritto all'informazione
Art. 44.  Presidenza e convocazione dell'organo di amministrazione
Art. 45.  Durata del mandato
Art. 46.  Condizioni di eleggibilità
Art. 47.  Poteri di rappresentanza e responsabilità della SCE
Art. 48.  Operazioni soggette ad autorizzazione
Art. 49.  Riservatezza
Art. 50.  Deliberazioni degli organi
Art. 51.  Responsabilità civile
Art. 52.  Competenze
Art. 53.  Svolgimento
Art. 54.  Convocazione
Art. 55.  Convocazione su richiesta della minoranza dei soci
Art. 56.  Formalità per la convocazione, termini
Art. 57.  Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno
Art. 58.  Partecipazione e rappresentanza
Art. 59.  Diritto di voto
Art. 60.  Diritto all'informazione
Art. 61.  Deliberazione
Art. 62.  Verbale
Art. 63.  Assemblee settoriali o separate
Art. 64.  Titoli diversi dalle quote e obbligazioni che conferiscono vantaggi particolari
Art. 65.  Riserva legale
Art. 66.  Ristorno
Art. 67.  Destinazione dell'avanzo di bilancio
Art. 68.  Redazione dei conti annuali e dei conti consolidati
Art. 69.  Conti delle SCE che svolgano attività redditizie o finanziarie
Art. 70.  Controllo legale dei conti
Art. 71.  Sistema di revisione e di controllo
Art. 72.  Scioglimento, insolvenza e procedure analoghe
Art. 73.  Scioglimento per atto dell'organo giurisdizionale o di altre autorità competenti dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale
Art. 74.  Pubblicità dello scioglimento
Art. 75.  Devoluzione dell'attivo
Art. 76.  Trasformazione in cooperativa
Art. 77.  Unione economica e monetaria
Art. 78.  Norme nazionali di attuazione
Art. 79.  Riesame del regolamento
Art. 80.  Entrata in vigore


§ 5.1.55 - Regolamento 22 luglio 2003, n. 1435. [1]

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

(G.U.U.E. 18 agosto 2003, n. L 207)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha adottato il 13 aprile 1983 una risoluzione sulle cooperative nella Comunità europea ( 4 ), il 9 luglio 1987 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ( 5 ), il 26 maggio 1989 una risoluzione sul ruolo delle donne nelle cooperative e nelle iniziative locali per l'occupazione ( 6 ), l'11 febbraio 1994 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale ( 7 ) e il 18 settembre 1998 una risoluzione sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile ( 8 ).

 

(2) Il completamento del mercato interno e i miglioramenti che quest'ultimo apporta alla situazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario non solo la rimozione degli ostacoli agli scambi ma altresì l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria. A tal fine è essenziale che tutte le imprese, le cui attività non siano limitate solo al soddisfacimento di esigenze locali, siano in grado di programmare e di effettuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

 

(3) Il quadro giuridico entro cui le imprese dovrebbero esercitare le loro attività nella Comunità è ancora in gran parte basato sulle legislazioni nazionali e pertanto non corrisponde al contesto economico entro cui tali attività dovrebbero svilupparsi affinché siano raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 18 del trattato. Tale situazione ostacola in modo considerevole la creazione di gruppi costituiti da società di diversi Stati membri.

 

(4) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 ( 9 ) che stabilisce la forma giuridica della Società europea (SE) secondo i principi generali previsti per le società per azioni. Questo non è uno strumento adeguato alle specificità delle cooperative.

 

(5) Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 ( 10 ) permette sì alle imprese di promuovere in comune talune attività nel rispetto della loro autonomia, ma non per questo risponde alle esigenze specifiche della vita cooperativa.

 

(6) La Comunità, nell'intento di assicurare pari condizioni di concorrenza e contribuire al proprio sviluppo economico, dovrebbe dotare le cooperative, enti comunemente riconosciuti in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e idonei a facilitare lo sviluppo delle loro attività transnazionali. Le Nazioni Unite hanno esortato tutti i governi a garantire un contesto favorevole, in cui le cooperative possono operare in condizioni di parità rispetto ad altre forme di imprese ( 11 ).

 

(7) Le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d'esercizio su base equa.

 

(8) Detti principi particolari riguardano in particolare il principio della preminenza della persona che si riflette nelle norme specifiche riguardanti le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci; esso si concreta nella regola «una persona, un voto», nel senso che il diritto di voto è inerente alla persona; esso implica che i soci non possono esercitare diritti sugli attivi delle cooperative.

 

(9) Le cooperative hanno un capitale sociale e i loro soci possono essere sia persone sia imprese. I soci possono essere tutti, o in parte, clienti, dipendenti o fornitori. Una cooperativa costituita da soci che sono a loro volta società cooperative è detta «di secondo grado». In taluni casi le cooperative possono anche ammettere come soci una determinata proporzione di soci sovventori non utilizzatori o di terzi che usufruiscono dell'attività delle cooperative o che svolgono un lavoro per conto di esse.

 

(10) La Società cooperativa europea (in seguito denominata SCE) dovrebbe avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali nel rispetto dei principi seguenti:

— le attività della SCE dovrebbero essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione,

— i soci dovrebbero essere anche clienti, dipendenti o fornitori o essere comunque coinvolti nelle attività della SCE,

— il controllo dovrebbe essere equamente ripartito tra i soci; tuttavia può essere consentito un voto ponderato, che riflette il contributo di ciascun socio alla SCE,

— il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni dovrebbe essere limitato,

— gli utili dovrebbero essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci,

— non dovrebbero esserci ostacoli artificiali all'ammissione dei soci,

— in caso di liquidazione l'attivo netto e le riserve nette dovrebbero essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un'altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi.

 

(11) La cooperazione transnazionale tra cooperative è ostacolata attualmente nella Comunità da difficoltà di ordine giuridico ed amministrativo, che in un mercato senza frontiere dovrebbero essere eliminate.

 

(12) L'introduzione di una forma giuridica europea per le cooperative, fondata su principi comuni ma adeguata alle loro specificità, dovrebbe consentire loro di svolgere la propria attività al di là delle frontiere nazionali, su tutto il territorio della Comunità o su parte di esso.

 

(13) Lo scopo essenziale del presente regolamento è di consentire che persone fisiche residenti in Stati membri diversi o persone giuridiche costituite in base alla legislazione di Stati membri diversi possano costituire una SCE. Esso rende inoltre possibile la costituzione di una SCE mediante fusione di due cooperative esistenti o mediante trasformazione di una cooperativa nazionale nella nuova forma senza passare per uno scioglimento, qualora questa abbia la sede sociale e l'amministrazione centrale in uno Stato membro ed una filiazione o una succursale in un altro Stato membro.

 

(14) Tenuto conto della specifica natura comunitaria della SCE, il regime della «sede reale» adottato per la SCE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri né le scelte che potranno essere fatte per altri testi comunitari in materia di diritto delle società.

 

(15) Nel presente regolamento il termine capitale dovrebbe riferirsi unicamente al capitale sottoscritto e non a eventuali attivi comuni/mezzi propri della SCE non distribuiti.

 

(16) Il presente regolamento non include altri settori del diritto quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie.

 

(17) Le norme sul coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea figurano nella direttiva 2003/72/CE ( 12 ); le disposizioni di quest'ultima formano pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono essere applicate in concomitanza.

 

(18) I lavori per ravvicinare il diritto societario degli Stati membri hanno compiuto progressi ragguardevoli, il che consente per quanto riguarda la SCE, in settori per cui la sua attività non richiede norme comunitarie uniformi, di fare riferimento, per analogia, a talune disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE adottate ai fini dell'attuazione delle direttive sulle società commerciali, nella misura in cui tali disposizioni sono conformi alle norme che disciplinano la SCE, e in particolare:

— prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ( 13 ),

— quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 14 ),

— settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 15 ),

— ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ( 16 ),

— undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in un Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ( 17 ).

 

(19) Le attività nel settore dei servizi finanziari, specie per quanto riguarda gli enti creditizi e le imprese di assicurazione, sono state oggetto di misure legislative previste dalle seguenti direttive:

— direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 18 ),

direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non-vita) ( 19 ).

 

(20) Il ricorso al presente statuto dovrebbe essere facoltativo,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Natura della SCE

1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società cooperative in forma di Società cooperative europee (SCE) nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.

2. La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote.

Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili.

Salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in «a responsabilità limitata».

3. La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali. La SCE può svolgere le sue attività attraverso una succursale.

4. Salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni.

5. La SCE è dotata di personalità giuridica.

6. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SCE è disciplinato dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/72/CE.

 

     Art. 2. Costituzione

1. La SCE può essere costituita in uno dei seguenti modi:

— da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri,

— da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi,

— da società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi,

— mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi,

— mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

2. Uno Stato membro può prevedere che un'entità giuridica la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla costituzione di una SCE, a condizione che tale entità sia costituita in base alla legge di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro.

 

     Art. 3. Capitale minimo

1. Il capitale della SCE è espresso nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può redigere i conti in euro.

2. Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 30 000 EUR.

3. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un capitale più elevato per le entità giuridiche che esercitano determinati tipi di attività, tale legge si applica alle SCE che hanno la sede sociale in tale Stato membro.

4. Lo statuto determina l'importo al di sotto del quale il capitale sottoscritto non può essere ridotto per effetto del rimborso di quote dei soci che cessano di fare parte della SCE. Tale importo non può essere inferiore a quello stabilito dal paragrafo 2. Il termine di cui all'articolo 16 per l'esercizio del diritto di rimborso dei soci che cessano di far parte della SCE è sospeso fintantoché tale rimborso comporti la riduzione del capitale sottoscritto al di sotto del limite prescritto.

5. Il capitale è suscettibile di aumento mediante ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati, fatta salva l'applicazione del paragrafo 4.

Le variazioni d'importo del capitale non richiedono modifiche statutarie né pubblicità.

 

     Art. 4. Capitale della SCE

1. Il capitale sottoscritto della SCE è rappresentato dalle quote dei soci espresse nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può esprimere le quote in euro. È ammessa l'emissione di più categorie di quote.

Disposizioni statutarie possono stabilire che diverse categorie di quote conferiscano diritti diversi in materia di ripartizione degli utili. Le quote che conferiscono gli stessi diritti costituiscono una categoria.

2. Il capitale può essere costituito solo da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le quote dei soci non possono essere emesse a fronte di impegni riguardanti l'esecuzione di lavori ovvero la prestazione di servizi.

3. Le quote sono obbligatoriamente nominative. Il valore nominale delle quote di ciascuna categoria è uguale. Esso è fissato dallo statuto. Le quote non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale.

4. Le quote emesse a fronte di conferimenti in denaro sono liberate all'atto della sottoscrizione in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale. Esse sono interamente liberate entro un termine massimo di cinque anni, a meno che lo statuto preveda un periodo più breve.

5. Le quote emesse a fronte di conferimenti non in contanti sono integralmente liberate all'atto della sottoscrizione.

6. La legge applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni per quanto riguarda la nomina di esperti e la valutazione di conferimenti non in denaro si applica per analogia alla SCE.

7. Lo statuto fissa il numero minimo di quote da sottoscrivere per la qualità di socio. Qualora preveda che nelle assemblee generali la maggioranza è costituita da soci che sono persone fisiche e contempli un obbligo di sottoscrizione connesso alla partecipazione dei soci all'attività della SCE, lo statuto non può imporre per l'acquisto della qualità di socio la sottoscrizione di più di una quota.

8. Una risoluzione dell'assemblea generale annuale che delibera sui conti dell'esercizio accerta l'ammontare del capitale alla chiusura dell'esercizio e la variazione rispetto all'esercizio precedente.

Su proposta dell'organo di amministrazione o dell'organo di direzione, il capitale sottoscritto può essere aumentato imputando integralmente o parzialmente a capitale le risorse distribuibili, a seguito di una deliberazione dell'assemblea generale adottata nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richiesti per le modificazioni dello statuto. Le nuove quote sono assegnate ai soci in ragione delle quote di capitale fino ad allora da essi detenute.

9. Il valore nominale delle quote può essere aumentato mediante raggruppamento di quote emesse. Se per realizzare tale aumento sono necessari versamenti integrativi di capitale da parte dei soci conformemente a quanto previsto dallo statuto, la decisione compete all'assemblea generale nel rispetto dei quorum e delle maggioranze richiesti per la modifica dello statuto.

10. Il valore nominale delle quote può essere ridotto mediante suddivisione delle quote emesse.

11. Alle condizioni stabilite dallo statuto e con l'accordo dell'assemblea generale o dell'organo di direzione o di amministrazione, le quote possono essere cedute o vendute a un socio o a chiunque acquista la qualità di socio.

12. Sono vietati la sottoscrizione, l'acquisto e l'accettazione in garanzia delle proprie quote da parte della SCE, sia direttamente sia tramite una persona che agisca in nome proprio, ma per conto della SCE.

Tuttavia l'accettazione in garanzia delle quote di una SCE è consentita nell'ambito delle operazioni correnti delle SCE istituti di credito.

 

     Art. 5. Statuto

1. Ai sensi del presente regolamento il termine «lo statuto di una SCE» indica sia l'atto costitutivo che lo statuto propriamente detto, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto separato.

2. I fondatori redigono lo statuto della SCE nell'osservanza delle disposizioni sulla costituzione delle società cooperative, previste dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Il requisito di forma per lo statuto è la scrittura privata.

3. La legge sul controllo preventivo applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alla costituzione delle società per azioni si applica, per analogia, al controllo della costituzione della SCE.

4. Lo statuto della SCE deve indicare almeno:

— la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità illimitata»,

— l'indicazione esatta dell'oggetto sociale,

— il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che sono soci fondatori dalla SCE; in quest'ultimo caso occorre indicare l'oggetto e la sede sociale,

— l'indirizzo della sede sociale della SCE,

— le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci,

— i diritti e gli obblighi dei soci e, se del caso, le loro differenti categorie nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,

— il valore nominale delle quote sottoscritte nonché l'ammontare del capitale sottoscritto e l'indicazione della variabilità del capitale,

— le norme specifiche relative all'importo degli utili da destinare, ove occorra, alla riserva legale,

— i poteri e le attribuzioni dei membri dei singoli organi sociali,

— le condizioni di nomina e di revoca dei membri degli organi sociali,

— le regole che disciplinano le maggioranze e i quorum,

— la durata della vita della società, quando questa ha durata limitata.

 

     Art. 6. Sede sociale

La sede sociale della SCE deve essere situata all'interno della Comunità, nello stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre imporre alle SCE registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

     Art. 7. Trasferimento della sede sociale

1. La sede sociale della SCE può essere trasferita in un altro Stato membro ai sensi dei paragrafi da 2 a 16. Il trasferimento non dà luogo allo scioglimento della SCE né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. Un progetto di trasferimento è elaborato dall'organo di direzione o di amministrazione ed è soggetto a pubblicità a norma dell'articolo 12, fatte salve le forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato membro della sede sociale. Tale progetto indica la denominazione sociale attuale, la sede sociale e il numero di iscrizione della SCE e comprende:

a) la sede sociale prevista per la SCE,

b) lo statuto previsto per la SCE, compresa l'eventuale nuova denominazione sociale,

c) il calendario previsto per il trasferimento,

d) le implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori,

e) i diritti eventualmente previsti a tutela dei soci, dei creditori e dei titolari di altri diritti.

3. L'organo di direzione o amministrativo redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici, nonché gli effetti occupazionali, del trasferimento e sono spiegate le conseguenze per i soci, per i creditori, per i lavoratori e per i titolari di altri diritti.

4. I soci, i creditori della SCE e i titolari di altri diritti e qualsiasi altra entità legittimata dalla legislazione nazionale a esercitare i diritti, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SCE, il progetto di trasferimento e la relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia gratuita di detti documenti.

5. Un socio che nell'assemblea generale o nell'assemblea settoriale o separata si è opposto alla decisione di trasferimento può dichiarare il proprio recesso entro due mesi dalla decisione dell'assemblea generale. La qualità di socio cessa al termine dell'esercizio in cui è stata inoltrata la dichiarazione di recesso; il trasferimento non si applica nei confronti del socio in questione. Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, e dall’articolo 16.

6. La decisione di trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione del progetto. Essa è presa alle condizioni previste dall’articolo 61, paragrafo 4.

7. Prima che l'autorità competente rilasci il certificato di cui al paragrafo 8, la SCE fa in modo che, per quanto riguarda le passività che possano essere sorte prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti della SCE (inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro nel quale la SCE aveva la sede sociale prima del trasferimento.

Uno Stato membro può estendere l'applicazione del primo comma alle passività che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento.

Il primo e secondo comma lasciano impregiudicata l'applicazione alle SCE della legislazione nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia dei pagamenti da effettuare ad enti pubblici.

8. Nello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta in modo probante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.

9. La nuova iscrizione può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato di cui al paragrafo 8 e se è stato comprovato l'espletamento delle formalità richieste per l'iscrizione al registro nel paese in cui è situata la nuova sede sociale.

10. Il trasferimento della sede sociale della SCE, nonché la modifica dello statuto che ne consegue, prendono effetto dalla data in cui la SCE è iscritta a norma all'articolo 11, paragrafo 1, nel registro della nuova sede.

11. Dopo la nuova iscrizione di una SCE, il registro presso il quale essa è stata effettuata notifica tale iscrizione al registro in cui la SCE era precedentemente iscritta. La precedente iscrizione è cancellata all'atto di ricezione della notifica, ma non prima.

12. La nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente sono pubblicate negli Stati membri interessati a norma dell'articolo 12.

13. La pubblicazione della nuova iscrizione della SCE rende la nuova sede sociale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché non sia stata pubblicata la cancellazione della SCE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare a far riferimento alla vecchia sede sociale, a meno che la SCE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

14. La legge di uno Stato membro può prevedere, per le SCE registrate in quest'ultimo, che un trasferimento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello Stato suddetto vi fa opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 6. L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico.

Se una SCE è sottoposta al controllo di un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di opporsi al trasferimento della sede sociale si applica anche a tale autorità.

L'opposizione deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

15. La SCE nei cui confronti siano state avviate una procedura di scioglimento, incluso lo scioglimento volontario, di liquidazione, d'insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe non può trasferire la propria sede sociale.

16. Una SCE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto a qualsiasi procedimento anteriore al trasferimento di cui al paragrafo 10, come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la SCE era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo quest'ultimo.

 

     Art. 8. Legge applicabile

1. La SCE è disciplinata:

a) dalle disposizioni del presente regolamento;

b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;

c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;

ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

2. Se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un'autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE.

 

     Art. 9. Principio di non discriminazione

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

 

     Art. 10. Indicazioni obbligatorie negli atti

1. La legge applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni che disciplina il contenuto della corrispondenza e degli atti trasmessi a terzi si applica, per analogia, alla SCE. La denominazione sociale della SCE è preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità limitata».

2. La sigla «SCE» può figurare soltanto nella denominazione sociale delle SCE, prima o dopo tale denominazione, per specificare la forma giuridica della società.

3. Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella cui denominazione sociale figuri la sigla «SCE», non sono tenute a modificare la loro denominazione sociale.

 

     Art. 11. Iscrizione e contenuto della pubblicità

1. Ogni SCE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede sociale, in un registro designato dalla legge di tale Stato conformemente alla legge applicabile alle società per azioni.

2. L'iscrizione di una SCE può aver luogo soltanto previa conclusione di un accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/72/CE ovvero soltanto previa decisione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, di detta direttiva, oppure se, trascorso il periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, non è stato concluso un accordo.

3. Perché una SCE costituita mediante fusione possa essere iscritta in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/72/CE, è necessario un accordo, concluso ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa la partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle cooperative partecipanti sia stata soggetta a norme di partecipazione prima dell'iscrizione della SCE.

4. Lo statuto della SCE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai sensi della direttiva 2003/72/CE siano in contrasto con lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario.

In questo caso uno Stato membro può prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione della SCE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni dell'assemblea generale.

5. La legge sul contenuto della pubblicità di atti e indicazioni applicabile nello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale alle società per azioni si applica, per analogia, alla SCE.

 

     Art. 12. Pubblicità degli atti negli Stati membri

1. Gli atti e le indicazioni riguardanti la SCE soggetti all'obbligo di pubblicità in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro per le società per azioni in cui la SCE ha la sede sociale.

2. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 89/666/CEE si applicano alle succursali della SCE costituite in uno Stato membro diverso da quello della sede. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva per tener conto delle specificità delle cooperative.

 

     Art. 13. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

1. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SCE formano oggetto di una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 12. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SCE, la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di attività della SCE.

2. Il trasferimento della sede sociale della SCE alle condizioni previste dall'articolo 7 deve essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente le indicazioni previste al paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova iscrizione.

3. Le indicazioni previste dal paragrafo 1 sono comunicate all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro un mese dalla pubblicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

 

     Art. 14. Acquisto della qualità di socio

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), l'acquisto della qualità di socio della SCE è soggetto all'approvazione dell'organo di direzione o di amministrazione. Le decisioni di rifiuto possono essere oggetto di impugnazione dinanzi all'assemblea generale successiva alla domanda di ammissione.

Lo statuto può prevedere che, qualora la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE lo consenta, siano ammesse in qualità di soci sovventori (non utilizzatori) persone non aventi interesse ad utilizzare o a produrre i beni e i servizi della SCE. In questo caso, l'acquisto della qualità di socio è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale o dell'organo all'uopo autorizzato dall'assemblea generale o dallo statuto.

Le entità giuridiche aventi la qualità di soci sono considerate soci utilizzatori in quanto rappresentanti dei propri membri, a condizione che i membri che sono persone fisiche siano utilizzatori.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, la qualità di socio di una SCE può essere acquistata da persone fisiche o da entità giuridiche.

2. Lo statuto può subordinare l'ammissione ad ulteriori condizioni, in particolare:

— alla sottoscrizione di una quota minima di capitale,

— a condizioni connesse con l'oggetto della SCE.

3. Ove previsto dallo statuto, ai soci possono essere rivolte richieste di aumento della partecipazione al capitale.

4. Presso la sede sociale della SCE è tenuto uno schedario alfabetico di tutti i soci, con indicazione dei loro indirizzi, del numero e, nel caso, della categoria di quote possedute. Ogni persona che abbia un interesse legittimo diretto può, a richiesta, consultare tale schedario e ottenerne copia integrale o parziale senza che il costo di questa possa superare il costo amministrativo.

5. Tutte le operazioni aventi l'effetto di modificare la posizione del socio nonché la ripartizione, l'aumento e la riduzione del capitale, devono essere annotate nello schedario dei soci di cui al paragrafo 4 al più tardi entro il mese successivo alla modifica.

6. Le operazioni di cui al paragrafo 5 hanno effetto verso la SCE o verso i terzi che abbiano un interesse legittimo diretto soltanto a decorrere dalla data della loro iscrizione nello schedario di cui al paragrafo 4.

7. Ai soci viene rilasciata, a richiesta, un'attestazione scritta relativa all'iscrizione.

 

     Art. 15. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

— recesso,

— esclusione, qualora il socio contravvenga in modo grave ai propri obblighi o compia atti contrari agli interessi della SCE,

— cessione, se consentita dallo statuto, di tutte le quote possedute a un socio o a una persona fisica o un'entità giuridica che acquista la qualità di socio,

— scioglimento di un socio che non sia una persona fisica,

— fallimento,

— decesso,

— negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legislazione sulle cooperative dello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale.

2. Un socio di minoranza che si è opposto ad una modifica dello statuto nell'assemblea generale che:

i) ha istituito nuovi obblighi in materia di versamenti o altre prestazioni o

ii) che ha esteso sostanzialmente gli obblighi esistenti per i soci o

iii) che ha esteso a oltre cinque anni il periodo per la notifica del recesso dalla SCE,

può dichiarare il proprio recesso entro due mesi dalla decisione dell'assemblea generale.

La qualità di socio cessa al termine dell'esercizio in corso, nei casi di cui ai punti i) e ii) del primo comma, e al termine del periodo di notifica vigente prima della modifica dello statuto, nel caso previsto al precedente punto iii). La modifica dello statuto non si applica nei confronti del socio in questione. Tale recesso dà diritto al rimborso delle quote alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4, e dall'articolo 16.

3. Il socio è escluso, dopo essere stato sentito, con deliberazione dell'organo di amministrazione o di direzione. Contro la deliberazione di esclusione egli può fare ricorso dinanzi all'assemblea generale.

 

     Art. 16. Diritti pecuniari dei soci in caso di recesso o di espulsione

1. Salvo in caso di cessione di quote e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, la perdita della qualità di socio dà diritto al rimborso della parte di capitale sottoscritto, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale sociale.

2. Gli importi dedotti ai sensi del paragrafo 1 sono calcolati in base al bilancio dell'esercizio nel corso del quale è maturato il diritto al rimborso.

3. Lo statuto prevede le modalità e le condizioni di esercizio del diritto di recesso e fissa il termine, non superiore a tre anni, entro il quale dev'essere effettuato il rimborso. In ogni caso la SCE non è tenuta a effettuare il rimborso prima di sei mesi dall'approvazione del bilancio successivo alla perdita della qualità di socio.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di rimborso parziale delle quote possedute da un socio.

 

CAPO II

COSTITUZIONE

Sezione Prima

Disposizioni generali

 

     Art. 17. Legge applicabile alla costituzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una SCE è disciplinata dalla legge applicabile alle cooperative dello Stato membro in cui la SCE stabilisce la sua sede sociale.

2. L'iscrizione di una SCE forma oggetto di pubblicità a norma dell'articolo 12.

 

     Art. 18. Acquisizione della personalità giuridica

1. La SCE acquisisce personalità giuridica il giorno dell'iscrizione, nello Stato membro in cui ha la sede sociale, nel registro designato da detto Stato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

2. Qualora siano stati compiuti atti in nome della SCE prima della sua iscrizione a norma dell'articolo 11 e la SCE non assuma dopo l'iscrizione gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente salvo convenzione contraria.

Sezione Seconda

Costituzione mediante fusione

 

     Art. 19. Procedure di costituzione mediante fusione

Una SCE può essere costituita mediante fusione, che può avvenire:

— secondo la procedura di fusione mediante incorporazione,

— secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica.

Nel caso di fusione mediante incorporazione, la cooperativa incorporante assume la forma di SCE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova persona giuridica, quest'ultima assume la forma di SCE.

 

     Art. 20. Legge applicabile in caso di fusione

Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati, ogni cooperativa che partecipa alla costituzione di una SCE mediante fusione è soggetta alle disposizioni della legislazione dello Stato membro da cui dipende in materia di fusione di cooperative e, in loro mancanza, alle disposizioni della legislazione di detto Stato applicabili alle fusioni interne delle società per azioni.

 

     Art. 21. Motivi di opposizione a una fusione

La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una cooperativa soggetta alla legge di tale Stato membro alla costituzione di una SCE mediante fusione non possa aver luogo se un'autorità competente di tale Stato membro vi si oppone prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico. L'opposizione deve poter formare oggetto di impugnazione dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

 

     Art. 22. Condizioni per la fusione

1. L'organo di direzione o di amministrazione delle cooperative che si fondono redige un progetto di fusione. Il progetto contiene:

a) la denominazione sociale e la sede sociale delle cooperative che si fondono nonché quelle previste per la SCE;

b) il rapporto di cambio delle quote di capitale sottoscritto e, eventualmente, l'importo del conguaglio. In mancanza di quote, una ripartizione precisa del patrimonio e il valore equivalente espresso in quote;

c) le modalità di assegnazione delle quote della SCE;

d) la data a decorrere dalla quale la detenzione di tali quote dà diritto alla partecipazione all'avanzo di bilancio nonché le modalità particolari relative a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle cooperative che si fondono si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SCE;

f) le modalità o i vantaggi particolari attinenti alle obbligazioni o ai titoli diversi dalle quote che, a norma dell’articolo 66, non conferiscono la qualità di socio;

g) i diritti accordati dalla SCE ai detentori di titoli che conferiscono diritti speciali e ai detentori di titoli diversi dalle quote, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

h) le forme di protezione dei diritti dei creditori delle cooperative che si fondono;

i) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il progetto di fusione o ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle cooperative che si fondono;

j) lo statuto della SCE;

k) informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento dei lavoratori sono determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

2. Le cooperative che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di fusione.

3. La legge sul progetto di fusione applicabile alle società per azioni si applica, per analogia, alla fusione transfrontaliera di cooperative per la costituzione di una SCE.

 

     Art. 23. Illustrazione e giustificazione del progetto di fusione

L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna cooperativa che si fonde redige una relazione scritta particolareggiata in cui illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote. La relazione segnala inoltre, laddove esistano, particolari difficoltà di valutazione.

 

     Art. 24. Pubblicazione

1. La legge sul contenuto della pubblicità del progetto di fusione applicabile alle società per azioni si applica, per analogia, a ciascuna cooperativa che si fonde, fatti salvi i requisiti supplementari imposti dallo Stato membro da cui la cooperativa dipende.

2. La pubblicazione del progetto nel Bollettino nazionale deve tuttavia comportare, per ciascuna cooperativa che si fonde, le seguenti indicazioni:

a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale della cooperativa che si fonde;

b) il luogo o il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna cooperativa che si fonde, lo statuto e gli altri atti e informazioni, nonché il numero di iscrizione nel registro;

c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori della cooperativa in questione a norma dell'articolo 28, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei soci della cooperativa in questione a norma dell'articolo 28, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su tali modalità;

e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SCE;

f) le condizioni che determinano, a norma dell'articolo 31, la data dalla quale la fusione acquista efficacia.

 

     Art. 25. Contenuto della pubblicità

1. Ogni socio ha il diritto di ispezionare presso la sede sociale, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla fusione, i seguenti documenti:

a) il progetto di fusione di cui all'articolo 22;

b) i conti annuali e le relazioni sulla gestione degli ultimi tre esercizi delle cooperative che si fondono;

c) una situazione contabile, redatta ai sensi delle disposizioni che si applicano alle fusioni interne delle società per azioni, nella misura in cui tale situazione contabile è prevista da tali disposizioni;

d) la relazione degli esperti sul valore delle quote da assegnare in cambio del patrimonio delle cooperative che si fondono o sul rapporto di cambio delle quote, prevista dall'articolo 26;

e) la relazione degli organi di amministrazione o di direzione della cooperativa, prevista dall'articolo 23.

2. Ogni socio può ottenere, gratuitamente e su semplice richiesta, copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 26. Relazione degli esperti indipendenti

1. Per ciascuna cooperativa che si fonde, uno o più esperti indipendenti, designati dalla cooperativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata ai soci.

2. La redazione di una relazione unica per tutte le cooperative che si fondono è possibile quando le legislazioni degli Stati membri da cui dipendono tali cooperative lo consentono.

3. La legge sui diritti e gli obblighi degli esperti applicabile alle fusioni delle società per azioni si applica, per analogia, alla fusione delle cooperative.

 

     Art. 27. Approvazione del progetto di fusione

1. L'assemblea generale di ciascuna cooperativa che si fonde approva il progetto di fusione.

2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE è deciso ai sensi della direttiva 2003/72/CE. Le assemblee generali di ciascuna cooperativa che si fonde possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SCE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

 

     Art. 28. Legge applicabile alla costituzione mediante fusione

1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna cooperativa che si fonde si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela degli interessi:

— dei creditori delle cooperative che si fondono,

— degli obbligazionisti delle cooperative che si fondono.

2. Uno Stato membro può adottare, nei confronti di cooperative dipendenti dalla sua giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela dei soci che si sono pronunciati contro la fusione.

 

     Art. 29. Controllo della procedura di fusione

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa a ciascuna cooperativa che si fonde, ai sensi delle disposizioni della legislazione applicabile alle fusioni di cooperative dello Stato membro da cui dipende tale cooperativa e, in loro mancanza, delle disposizioni della legislazione di detto Stato applicabili alle fusioni interne di società per azioni.

2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

3. Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una cooperativa che si fonde prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle quote, ovvero una procedura di compensazione dei soci di minoranza, senza impedire l'iscrizione della fusione, tali procedure si applicano unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, le altre cooperative che si fondono, situate in Stati membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale cooperativa di far ricorso alle procedure summenzionate. In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente può rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già stata avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla procedura è vincolante nei confronti della cooperativa incorporante e di tutti i suoi soci.

 

     Art. 30. Controllo di legittimità della fusione

1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SCE, da un organo giurisdizionale, da un notaio o da un'altra autorità nello Stato membro della futura sede della SCE cui compete il controllo di questo aspetto della legittimità della fusione delle cooperative e, in mancanza di questi, della fusione delle società per azioni.

2. A tal fine ogni cooperativa che si fonde trasmette a detta autorità il certificato previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, entro sei mesi dal rilascio nonché una copia del progetto di fusione, approvato dalla cooperativa.

3. L'autorità di cui al paragrafo 1 controlla in particolare l'avvenuta approvazione, da parte delle cooperative che si fondono, di un progetto di fusione negli stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

4. Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione della SCE sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale.

 

     Art. 31. Registrazione della fusione

1. La fusione e la costituzione simultanea della SCE prendono effetto dalla data in cui la SCE è iscritta nel registro di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

2. L'iscrizione della SCE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità previste dagli articoli 29 e 30.

 

     Art. 32. Pubblicazione

Per ciascuna cooperativa che si fonde, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro interessato ai sensi delle disposizioni legislative che disciplinano le fusioni delle società per azioni.

 

     Art. 33. Effetti della fusione

1. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 19, primo comma, primo trattino, produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento universale alla persona giuridica incorporante dell'intero patrimonio attivo e passivo di ciascuna cooperativa incorporata;

b) l'acquisizione, da parte dei soci di ciascuna cooperativa incorporata, della qualità di soci della persona giuridica incorporante;

c) l'estinzione delle cooperative incorporate;

d) l'assunzione da parte della persona giuridica incorporante della forma di SCE.

2. La fusione realizzata ai sensi dell'articolo 19, primo comma, secondo trattino, produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento universale alla SCE dell'intero patrimonio attivo e passivo delle cooperative che si fondono;

b) l'acquisizione, da parte dei soci delle cooperative che si fondono, della qualità di soci della SCE;

c) l'estinzione delle cooperative che si fondono.

3. Qualora, in caso di fusione di cooperative, la legge di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle cooperative che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle cooperative che si fondono oppure dalla SCE a decorrere dalla data della sua iscrizione.

4. I diritti e gli obblighi delle cooperative partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione tanto individuali quanto collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE, per effetto di tale iscrizione.

Il primo comma non si applica al diritto dei rappresentanti dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali di cui all'articolo 59, paragrafo 4.

5. In seguito all'iscrizione della fusione nel registro, la SCE informa senza indugio i soci della cooperativa incorporata della loro iscrizione nel registro dei soci, così come del numero delle loro quote.

 

     Art. 34. Legittimità della fusione

1. La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino, non può essere pronunciata se la SCE è stata registrata.

2. La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli articoli 29 e 30 costituisce uno dei motivi di scioglimento della SCE, a norma dell’articolo 73.

 

Sezione Terza

Trasformazione di una cooperativa esistente in SCE

 

     Art. 35. Procedura di costituzione mediante trasformazione

1. Fatto salvo l'articolo 11, la trasformazione di una cooperativa in SCE non dà luogo allo scioglimento della cooperativa né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

2. La sede sociale della SCE non può essere trasferita, in occasione della trasformazione, in un altro Stato membro a norma dell'articolo 7.

3. L'organo di direzione o di amministrazione della cooperativa in questione redige un progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione, nonché gli effetti occupazionali, indicando quali siano per i soci e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SCE.

4. Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti designati o abilitati, secondo le disposizioni nazionali, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la cooperativa che si trasforma in SCE, attestano, mutatis mutandis, che sono rispettate le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

6. L'assemblea generale della cooperativa considerata approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della SCE.

7. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole della maggioranza qualificata o all'unanimità dell'organo di controllo della cooperativa da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei lavoratori.

8. I diritti e gli obblighi della cooperativa da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione tanto individuali, quanto collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE per effetto di tale iscrizione.

 

CAPO III

STRUTTURA DELLA SCE

 

     Art. 36. Struttura degli organi

Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SCE comprende:

a) un'assemblea generale; e

b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

Sezione prima

Sistema dualistico

 

     Art. 37. Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri

1. L'organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore delegato sia responsabile della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le cooperative aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.

2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza.

Tuttavia, uno Stato membro può stabilire o permettere che lo statuto preveda che il membro o i membri dell'organo di direzione siano nominati e revocati dall'assemblea generale alle stesse condizioni previste per le cooperative aventi sede sociale nel suo territorio.

3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SCE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di una vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere che questo periodo sia limitato nel tempo.

4. Lo statuto della SCE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e/o massimo di membri.

5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SCE.

 

     Art. 38. Presidenza e convocazione delle riunioni dell'organo di direzione

1. L'organo di direzione elegge fra i suoi membri un presidente ai sensi delle disposizioni dello statuto.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca una riunione dell'organo di direzione di sua iniziativa o su richiesta di un membro. Ogni richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di direzione può essere convocato dai membri che ne hanno fatto richiesta.

 

     Art. 39. Funzioni dell'organo di vigilanza, nomina dei membri

1. L'organo di vigilanza controlla la gestione a cui provvede l'organo di direzione. Non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SCE. L'organo di vigilanza non può rappresentare la SCE nei confronti dei terzi. Esso la rappresenta nei confronti dell'organo di direzione o dei membri di quest'ultimo, in caso di controversia o nella stipulazione di contratti.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

3. L'organo di vigilanza può annoverare fra i suoi membri soci non utilizzatori fino a un quarto dei posti da ricoprire.

4. Lo statuto stabilisce il numero dei membri dell'organo di vigilanza o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia fissare il numero dei membri dell'organo di vigilanza o la sua composizione, oppure un numero minimo e/o massimo, per le SCE che hanno sede sociale nel suo territorio.

 

     Art. 40. Diritto all'informazione

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sull'andamento degli affari della SCE e sulla loro probabile evoluzione, tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SCE che possano avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di quest'ultima.

2. Oltre all'informazione periodica di cui al paragrafo 1, l'organo di direzione comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su avvenimenti che possano avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SCE.

3. L'organo di vigilanza può domandare all'organo di direzione ragguagli di ogni tipo, di cui necessiti per effettuare il controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 1. Uno Stato membro può stabilire che tale facoltà spetti altresì a ciascun membro dell'organo di vigilanza.

4. L'organo di vigilanza può procedere o far procedere alle verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate a quest'ultimo.

 

     Art. 41. Presidenza e convocazione dell'organo di vigilanza

1. L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale può essere eletto presidente.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di vigilanza di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, ovvero su richiesta dell'organo di direzione. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di vigilanza può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Sezione seconda

Sistema monistico

 

     Art. 42. Funzioni dell'organo di amministrazione, nomina dei membri

1. L'organo di amministrazione gestisce la SCE e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio. Uno Stato membro può prevedere che l'amministratore delegato sia responsabile della gestione corrente alle medesime condizioni previste per le cooperative aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.

2. Lo statuto della SCE stabilisce il numero di membri dell'organo di amministrazione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero minimo e, se del caso, massimo di membri. L'organo di amministrazione può annoverare fra i suoi membri soci non utilizzatori fino a un quarto dei posti da ricoprire.

Tuttavia quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE sia organizzato ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

3. I membri dell'organo di amministrazione e, se previsto dallo statuto, i loro supplenti sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione possono essere designati dallo statuto della SCE. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

4. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SCE.

 

     Art. 43. Periodicità delle riunioni e diritto all'informazione

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SCE e sulla loro probabile evoluzione, tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SCE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di quest'ultima.

2. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di tutti i documenti, relazioni e ragguagli comunicati a quest'ultimo.

 

     Art. 44. Presidenza e convocazione dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato dall'assemblea generale può essere eletto presidente.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri di tale organo. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non si ottempera alla richiesta entro quindici giorni, l'organo di amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

 

Sezione terza

Norme comuni ai sistemi monistico e dualistico

 

     Art. 45. Durata del mandato

1. I membri degli organi della SCE sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

2. Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente nominati una o più volte per il periodo stabilito a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 46. Condizioni di eleggibilità

1. Lo statuto della SCE può prevedere che una società, ai sensi dell'articolo 48 del trattato, sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative.

La società deve designare una persona fisica come suo rappresentante ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione. Il rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi a cui sarebbe soggetto se fosse personalmente membro dell'organo.

2. Non possono essere membri di un organo della SCE, né rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, le persone che:

— non possono far parte, in base alla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE, dell'organo corrispondente di una cooperativa soggetta alla legge di tale Stato,

— non possono far parte dell'organo corrispondente di una cooperativa soggetta alla legge di uno Stato membro a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata in uno Stato membro.

3. Lo statuto della SCE può fissare, alla stregua di quanto previsto per le cooperative dalla legge dello Stato membro, condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano l'organo di amministrazione.

 

     Art. 47. Poteri di rappresentanza e responsabilità della SCE

1. Quando l'esercizio del potere di rappresentare la SCE nei confronti dei terzi, ai sensi degli articoli 37, paragrafo 1, e 42, paragrafo 1, è attribuito a due o più membri, questi debbono agire collegialmente, a meno che la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE consenta allo statuto di disporre diversamente, nel qual caso questa clausola è opponibile ai terzi se è oggetto di pubblicità ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12.

2. La SCE risponde nei confronti dei terzi degli atti, anche se estranei all'oggetto sociale, compiuti dai suoi organi, salvo se eccedano i poteri che la legge dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE attribuisce o consente di attribuire a tali organi.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la SCE non risponda degli atti che eccedono i limiti del suo oggetto sociale se essa dimostra che i terzi erano a conoscenza di questo fatto o non potevano ignorarlo, tenuto conto delle circostanze; la sola pubblicazione dello statuto non costituisce prova.

3. Le limitazioni dei poteri degli organi della SCE che scaturiscono dallo statuto o da una decisione degli organi competenti sono sempre inopponibili ai terzi anche se sono state oggetto di pubblicità.

4. Uno Stato membro può disporre che lo statuto attribuisca il potere di rappresentare la SCE a una persona o a più persone che operino collegialmente. La legislazione di tale Stato membro può altresì prevedere che tale disposizione dello statuto sia opponibile ai terzi, purché riguardi il potere generale di rappresentanza. L'opponibilità della disposizione ai terzi è disciplinata dall'articolo 12.

 

     Art. 48. Operazioni soggette ad autorizzazione

1. Lo statuto della SCE elenca le categorie di operazioni per le quali si richiede:

— nel sistema dualistico, un'autorizzazione dell'organo di vigilanza o dell'assemblea generale all'organo di direzione,

— nel sistema monistico, una decisione esplicita adottata dall'organo di amministrazione o un'autorizzazione dell'assemblea generale.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni dell'articolo 47.

3. Tuttavia, uno Stato membro può determinare le categorie minime di operazioni, così come l'organo che rilascia l'autorizzazione, che devono figurare nello statuto delle SCE registrate nel suo territorio e/o prevedere che, nel sistema dualistico, l'organo di vigilanza possa determinare esso stesso le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione.

 

     Art. 49. Riservatezza

I membri degli organi della SCE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SCE, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della cooperativa o a quelli dei suoi soci, salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni della legislazione nazionale applicabili alle cooperative o società, ovvero sia nel pubblico interesse.

 

     Art. 50. Deliberazioni degli organi

1. Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum e di presa di decisioni da parte degli organi della SCE sono le seguenti:

a) quorum: almeno la metà dei membri aventi diritto di voto deve essere presente o rappresentata;

b) decisioni: sono prese alla maggioranza dei membri aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

I membri assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un altro membro dell'organo o ai supplenti nominati contestualmente.

2. In mancanza di disposizioni statutarie in merito, il voto del presidente di ciascun organo è preponderante in caso di parità dei voti. Non è tuttavia ammissibile alcuna disposizione statutaria contraria se l'organo di vigilanza è costituito per metà da rappresentanti dei lavoratori.

3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori ai sensi della direttiva 2003/72/CE, uno Stato membro può prevedere che il quorum e la presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle cooperative soggette alla legislazione dello Stato membro interessato.

 

     Art. 51. Responsabilità civile

I membri dell'organo di direzione, di vigilanza e di amministrazione sono responsabili, in base alle disposizioni dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE applicabili alle cooperative, dei danni causati alla SCE in seguito a violazione degli obblighi di legge, statutari o di altra natura inerenti alle loro funzioni.

Sezione quarta

Assemblea generale

 

     Art. 52. Competenze

L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una competenza specifica:

a) dal presente regolamento; o

b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, adottate a norma della direttiva 2003/72/CE.

Inoltre, l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali all'assemblea generale di una cooperativa soggetta alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato membro o dallo statuto a norma della stessa legge.

 

     Art. 53. Svolgimento

Fatte salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale nonché le procedure di voto sono disciplinati dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative.

 

     Art. 54. Convocazione

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, a meno che la legge dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative che esercitano lo stesso tipo di attività della SCE preveda una frequenza superiore. Tuttavia, uno Stato membro può stabilire che la prima assemblea generale possa aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SCE.

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione, dall'organo di amministrazione, dall'organo di vigilanza o da qualsiasi altro organo o dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SCE applicabile alle cooperative. Se l'organo di vigilanza ne fa richiesta, l'organo di direzione è tenuto a convocarla.

3. Quando l'assemblea generale si riunisce dopo la chiusura dell'esercizio, deve figurare all'ordine del giorno almeno l'approvazione dei conti annuali e la destinazione degli utili.

4. L'assemblea generale può deliberare, nel corso di una riunione, la convocazione di una nuova riunione, fissandone la data e l'ordine del giorno.

 

     Art. 55. Convocazione su richiesta della minoranza dei soci

La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno della medesima possono essere richieste, congiuntamente, da oltre 5 000 soci della SCE o da soci della SCE che costituiscano almeno il 10 % dei diritti di voto. Tali percentuali possono essere ridotte dallo statuto.

 

     Art. 56. Formalità per la convocazione, termini

1. La convocazione si effettua con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta indirizzata a tutti coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea generale della SCE a norma dell'articolo 58, paragrafi 1 e 2, e ai sensi delle disposizioni dello statuto. La comunicazione può avvenire tramite la pubblicazione ufficiale interna della SCE.

2. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

— la denominazione sociale e la sede sociale della SCE,

— il luogo, la data e l'ora della riunione,

— se necessario, la natura dell'assemblea generale,

— l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché delle proposte di deliberazione.

3. Il periodo fra la data di invio della convocazione di cui al paragrafo 1 e la data della prima riunione dell'assemblea generale dev'essere di almeno trenta giorni. Tuttavia, il termine può essere ridotto a quindici giorni in caso di urgenza. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 4, concernenti le norme in materia di quorum, il tempo che deve intercorrere tra la prima e la seconda riunione convocata per discutere lo stesso ordine del giorno può essere ridotto conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.

 

     Art. 57. Iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno

L'iscrizione di uno o più punti nell'ordine del giorno di qualsiasi assemblea generale può essere richiesta, congiuntamente, da oltre 5 000 soci della SCE o da soci della SCE che costituiscano almeno il 10 % dei diritti di voto. Tali percentuali possono essere ridotte dallo statuto.

 

     Art. 58. Partecipazione e rappresentanza

1. Tutti i soci sono autorizzati a partecipare all'assemblea generale con voto deliberativo sui punti all'ordine del giorno.

2. I membri degli organi della SCE e i detentori di titoli diversi dalle quote e di obbligazioni, a norma dell'articolo 64, e, se consentito dallo statuto, qualsiasi altra persona abilitata dalla legge dello Stato della sede sociale della SCE possono assistere all'assemblea generale senza diritto di voto.

3. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un mandatario secondo le modalità previste dallo statuto.

Lo statuto stabilisce il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un mandatario.

4. Lo statuto può ammettere il voto per corrispondenza o elettronico, definendone le modalità.

 

     Art. 59. Diritto di voto

1. Ad ogni socio della SCE è attribuito un voto, qualunque sia il numero di quote che detiene.

2. Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto può prevedere che un socio disponga di un numero di voti in base alla sua partecipazione alle attività della cooperativa, diverse dalla partecipazione al capitale. Tale attribuzione non può superare 5 voti per ciascun socio o, se inferiore, il 30 % del totale dei diritti di voto.

Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto di una SCE connessa ad attività finanziarie o assicurative può prevedere che il numero di voti sia determinato in base alla partecipazione dei soci alle attività della cooperativa, inclusa la partecipazione al capitale della SCE. Tale attribuzione non può superare 5 voti per ciascun socio o, se inferiore, il 20 % del totale dei diritti di voto.

Qualora la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, lo statuto delle SCE in cui la maggioranza dei soci è costituita da cooperative può prevedere che il numero dei voti sia determinato in base alla partecipazione dei soci alle attività della cooperativa, inclusa la partecipazione al capitale della SCE, e/o in base al numero di soci di ciascuna entità che la costituisce.

3. Riguardo ai diritti di voto che lo statuto può attribuire ai soci non utilizzatori (sovventori), la SCE è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE. Tuttavia, ai soci non utilizzatori (sovventori) non può essere attribuito più del 25 % del totale dei diritti di voto.

4. Lo statuto della SCE può prevedere, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui tale SCE ha la sede sociale, che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle assemblee generali, alle assemblee separate o settoriali, a condizione che tali rappresentanti dei lavoratori non controllino congiuntamente più del 15 % del totale dei diritti di voto. Questo diritto decade con il trasferimento della sede sociale della SCE in uno Stato membro la cui legislazione non preveda tale partecipazione.

 

     Art. 60. Diritto all'informazione

1. Ogni socio che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere da parte dell'organo di direzione o dell'organo di amministrazione informazioni sulle attività della SCE connesse agli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare a norma dell'articolo 61, paragrafo 1. Le informazioni sono fornite per quanto possibile nella stessa assemblea generale.

2. L'organo di direzione o l'organo di amministrazione possono rifiutare la comunicazione di un'informazione soltanto qualora essa sia:

— di natura tale da recare grave pregiudizio alla SCE,

— incompatibile con l'obbligo di riservatezza previsto dalla legge.

3. Se l'informazione è stata negata ad un socio, quest'ultimo può esigere che la sua richiesta e i motivi del diniego siano messi a verbale dell'assemblea generale.

4. Nei dieci giorni precedenti l'assemblea generale che deve pronunciarsi sulla chiusura dell'esercizio, i soci possono prendere visione del bilancio, del conto profitti e perdite con relativo allegato, della relazione sulla gestione, delle conclusioni risultanti dal controllo dei conti effettuato dalla persona che ne è responsabile nonché, se si tratta di un'impresa madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE, dei conti consolidati.

 

     Art. 61. Deliberazione

1. L'assemblea generale può deliberare su argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'assemblea generale può inoltre deliberare su argomenti iscritti all'ordine del giorno da una minoranza di soci a norma delle disposizioni dell'articolo 57.

2. L'assemblea generale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi dai soci presenti o rappresentati.

3. Lo statuto stabilisce le norme relative al quorum ed alla maggioranza applicabili alle assemblee generali.

Lo statuto, qualora preveda la possibilità che la SCE ammetta soci sovventori (non utilizzatori), o assegni i voti in base alla partecipazione al capitale nelle SCE connesse ad attività finanziarie o assicurative, stabilisce inoltre norme specifiche relative al quorum per quanto concerne i soci diversi da quelli sovventori (non utilizzatori) o dai soci che hanno diritti di voto in base alla partecipazione al capitale nelle SCE connesse ad attività finanziarie o assicurative. Gli Stati membri fissano il livello minimo di tali norme relative al quorum per le SCE che hanno la sede sociale nel loro territorio.

4. L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi su una decisione che comporta la modifica dello statuto delibera validamente in prima convocazione unicamente se i soci presenti o rappresentati costituiscono almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, per lo stesso ordine del giorno, non è richiesto alcun quorum.

Nei casi di cui al primo comma l'assemblea generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi a meno che la legge applicabile alle cooperative nello membro Stato in cui ha sede sociale la SCE preveda una maggioranza più elevata.

     Art. 62. Verbale

1. Dev'essere redatto un verbale di ogni riunione dell'assemblea generale. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

— la data e il luogo della riunione,

— l'oggetto delle deliberazioni,

— il risultato delle votazioni.

2. Al verbale devono essere allegati l'elenco dei presenti, i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale nonché le relazioni distribuite ai soci relative agli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale e i documenti allegati devono essere conservati almeno per cinque anni. Ogni socio può, dietro rimborso delle spese amministrative e su semplice richiesta, ottenere copia del verbale e dei documenti allegati.

4. Il verbale è firmato dal presidente dell'assemblea.

 

     Art. 63. Assemblee settoriali o separate

1. Lo statuto di una SCE che esercita varie attività o esercita attività in più unità territoriali o possiede più stabilimenti o ha un numero di soci superiore a cinquecento, può, se ciò è consentito dalla legislazione degli Stati membri interessati, prevedere assemblee settoriali o separate. Lo statuto determina la suddivisione in settori o sezioni e il numero dei rispettivi delegati.

2. Le assemblee settoriali o separate eleggono i loro delegati per un periodo massimo di quattro anni; tuttavia essi possono essere revocati anticipatamente. I delegati, designati secondo tali modalità, costituiscono l'assemblea generale della SCE, in cui rappresentano il loro settore o la loro sezione; essi riferiscono a questi ultimi in merito ai risultati dell'assemblea generale. Le disposizioni della sezione quarta del capo III si applicano ai lavori delle assemblee settoriali e separate.

 

CAPO IV

EMISSIONE DI TITOLI CHE CONFERISCONO VANTAGGI PARTICOLARI

 

     Art. 64. Titoli diversi dalle quote e obbligazioni che conferiscono vantaggi particolari

1. Lo statuto della SCE può prevedere l'emissione di titoli diversi dalle quote o di obbligazioni privi di diritto di voto, che possono essere sottoscritti dai soci o da qualunque persona estranea alla SCE, ma la cui acquisizione non conferisce la qualità di socio. Lo statuto fissa anche le modalità di rimborso.

2. I detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 possono usufruire di vantaggi particolari in conformità dello statuto o delle condizioni fissate all'atto della loro emissione.

3. Il valore nominale complessivo dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 detenuti non può superare l'ammontare stabilito nello statuto.

4. Fatto salvo il diritto di partecipazione all'assemblea generale previsto all'articolo 58, paragrafo 2, lo statuto può prevedere la riunione dei detentori dei titoli o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1 in assemblea speciale. Prima di qualsiasi decisione dell'assemblea generale connessa ai diritti e agli interessi di tali detentori, l'assemblea speciale può emettere un parere che è portato a conoscenza dell'assemblea generale dai mandatari dell'assemblea speciale.

Del parere di cui al primo comma è fatta menzione nel verbale dell'assemblea generale.

 

CAPO V

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

 

     Art. 65. Riserva legale

1. Fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione nazionale, lo statuto determina le norme che disciplinano la destinazione dell'avanzo di bilancio di ogni esercizio.

2. In caso vi sia tale avanzo di bilancio, lo statuto prevede, prima di ogni altra destinazione, la costituzione di una riserva legale mediante prelievo da tale avanzo.

Finché tale riserva non è pari al capitale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il prelievo effettuato all'uopo non può essere inferiore al 15 % dell'avanzo di bilancio d'esercizio dopo la detrazione delle perdite riportate da esercizi precedenti.

3. I soci uscenti non possono vantare alcun diritto sulle somme in tal modo destinate a riserva legale.

 

     Art. 66. Ristorno

Lo statuto può prevedere il versamento di un ristorno a favore dei soci proporzionale alle operazioni da questi compiute con la SCE o al lavoro da questi ad essa prestato.

 

     Art. 67. Destinazione dell'avanzo di bilancio

1. Il saldo dell'avanzo di bilancio dopo l'assegnazione a riserva legale, eventualmente detratte le somme destinate al ristorno e aggiunti gli utili riportati nonché i prelievi sulle riserve, oppure detratte le perdite, costituisce gli utili distribuibili.

2. L'assemblea generale chiamata a deliberare sui conti dell'esercizio può destinare tale avanzo nell'ordine e nella percentuale stabiliti dallo statuto ed in particolare:

— riportandoli a nuovo,

— accantonando tutti i fondi di riserva, legale o statutaria,

— remunerando i capitali liberati e i quasi capitali, il cui pagamento può aver luogo in denaro o per assegnazione di quote.

3. Lo statuto può anche escludere ogni distribuzione.

 

CAPO VI

CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI

 

     Art. 68. Redazione dei conti annuali e dei conti consolidati

1. La SCE è sottoposta, per quanto riguarda la redazione dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, i loro controlli e la loro pubblicità, alle disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale adottate in applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere modifiche delle disposizioni nazionali d'applicazione di tali direttive, per tenere conto delle specificità delle cooperative.

2. Quando la SCE non è sottoposta dalla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede sociale ad un obbligo di pubblicità come previsto nell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, la SCE deve almeno tenere i documenti relativi ai conti annuali a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Copia di tali documenti deve poter essere ottenuta su semplice richiesta. Il prezzo richiesto per tale copia non può eccedere il suo costo amministrativo.

3. La SCE deve redigere i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati nella valuta nazionale. Anche una SCE che ha la sede sociale in un paese al di fuori della zona euro può redigere i conti annuali e, se del caso, quelli consolidati in euro. In tal caso, l'allegato deve precisare le basi di conversione utilizzate per esprimere in euro gli elementi contenuti nei conti che sono o erano originariamente espressi in un'altra valuta.

 

     Art. 69. Conti delle SCE che svolgano attività redditizie o finanziarie

1. Le SCE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, la loro verifica e pubblicità, alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha sede sociale, adottate in applicazione delle direttive relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2. Le SCE che siano imprese di assicurazioni sono soggette, per quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, compresa la relazione sulla gestione che li accompagna, la loro verifica e pubblicità, alle disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale, adottate in applicazione delle direttive del Consiglio.

 

     Art. 70. Controllo legale dei conti

Il controllo legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati, della SCE è effettuato da una o più persone abilitate nello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE ai sensi delle disposizioni adottate da tale Stato in applicazione delle direttive 84/253/CEE e 89/48/CEE.

 

     Art. 71. Sistema di revisione e di controllo

Qualora la legislazione di uno Stato membro renda obbligatorie per tutte le cooperative, o per alcuni tipi di cooperative, soggette alla sua giurisdizione l'adesione a un organismo esterno legalmente abilitato e l'applicazione di un sistema specifico di revisione e di controllo esercitato da tale organismo, le disposizioni sono automaticamente applicabili alla SCE la cui sede sociale si trovi in detto Stato membro, a condizione che tale organismo soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 84/253/CEE.

 

CAPO VII

SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI

 

     Art. 72. Scioglimento, insolvenza e procedure analoghe

Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SCE è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali dell'assemblea generale.

 

     Art. 73. Scioglimento per atto dell'organo giurisdizionale o di altre autorità competenti dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale

1. Su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo o di un'autorità competente, l'organo giurisdizionale o qualsiasi autorità amministrativa competente dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, deve pronunciare lo scioglimento di quest'ultima se accerta che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, e/o dell'articolo 3, paragrafo 2, sono state violate, nonché nei casi previsti dall'articolo 34.

L'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa competente può accordare un termine alla SCE per regolarizzare la propria situazione. Se la regolarizzazione non interviene entro tale termine, l'organo giudiziario o l'autorità amministrativa competente pronuncia lo scioglimento.

2. Qualora una SCE non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 6, lo Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per garantire che la SCE regolarizzi entro un termine determinato la situazione:

— ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della sede sociale, oppure

— procedendo al trasferimento della sede sociale mediante la procedura di cui all'articolo 7.

3. Lo Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale adotta le misure necessarie a garantire che la SCE che ometta di regolarizzare la propria situazione ai sensi del paragrafo 2, sia liquidata.

4. Lo Stato membro della sede sociale della SCE propone un ricorso giurisdizionale, o altro ricorso idoneo, avverso le violazioni accertate dell'articolo 6. Tale ricorso ha effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi 2 e 3.

5. Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi parte interessata, che una SCE ha la propria amministrazione centrale nel territorio di uno Stato membro in violazione dell'articolo 6, le autorità di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova la sede sociale della SCE.

 

     Art. 74. Pubblicità dello scioglimento

L'apertura di una procedura di scioglimento incluso lo scioglimento volontario, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire l'attività sono soggette a pubblicità a norma dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono ulteriori misure di pubblicità.

 

     Art. 75. Devoluzione dell'attivo

L'attivo netto è devoluto in funzione del principio di devoluzione disinteressata o, qualora ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, in funzione delle disposizioni alternative previste dallo statuto. Ai fini del presente articolo l'attivo netto è costituito dall'attivo che residua dopo il pagamento degli importi dovuti ai creditori e il rimborso dell'apporto di capitale dei soci.

 

     Art. 76. Trasformazione in cooperativa

1. La SCE può trasformarsi in cooperativa soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale. La decisione di trasformazione non può essere presa prima che siano trascorsi due anni dalla sua iscrizione e finché non siano stati approvati i due primi conti annuali.

2. La trasformazione di una SCE in cooperativa non comporta scioglimento né creazione di una nuova persona giuridica.

3. L'organo di direzione o di amministrazione della SCE redige un progetto di trasformazione e una relazione in cui illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici, nonché gli effetti occupazionali, della trasformazione stessa e indica le conseguenze dell'adozione della forma di cooperativa per i soci e i detentori dei titoli di cui all'articolo 14 nonché per i lavoratori.

4. Il progetto di trasformazione è reso pubblico, secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.

5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti indipendenti, designati o abilitati secondo le disposizioni nazionali da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro cui è soggetta la SCE che si trasforma in cooperativa, attestano che quest'ultima dispone di un attivo corrispondente almeno al capitale.

6. L'assemblea generale della SCE approva il progetto di trasformazione nonché lo statuto della cooperativa. La decisione dell'assemblea generale è adottata alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE

 

     Art. 77. Unione economica e monetaria

1. Se e fintantoché la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è applicabile nei suoi confronti, ogni Stato membro può applicare alle SCE che hanno la propria sede sociale nel suo territorio le stesse disposizioni che si applicano alle cooperative o alle società per azioni soggette alla sua legislazione per quanto concerne l'espressione del loro capitale. La SCE può comunque esprimere il suo capitale anche in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la valuta nazionale e l'euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la costituzione della SCE.

2. Se e fintantoché la terza fase dell'UEM non è applicabile nei confronti dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, la SCE può comunque redigere e pubblicare i suoi conti annuali e, se del caso, i conti consolidati in euro. Lo Stato membro può esigere che i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati della SCE siano redatti e pubblicati nella valuta nazionale alle stesse condizioni previste per le cooperative e le società per azioni soggette alla legislazione di tale Stato membro. Ciò non pregiudica la possibilità addizionale per la SCE di pubblicare i conti annuali e, se del caso, i conti consolidati in euro, ai sensi della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società nonché la pubblicazione dei conti in ecu ( 20 ).

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 78. Norme nazionali di attuazione

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli 7, 21, 29, 30, 54, e 73. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

 

     Art. 79. Riesame del regolamento

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifica. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:

a) consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale di una SCE in Stati membri diversi;

b) permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva applicazione ad una SCE, esso possa ammettere che nello statuto della SCE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una cooperativa con sede sociale nello Stato membro in questione;

c) permettere che la SCE possa frazionarsi in due o più cooperative nazionali;

d) permettere specifici mezzi di impugnazione in caso di frode o errore durante l'iscrizione di una SCE costituita mediante fusione.

 

     Art. 80. Entrata in vigore

II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

( 1 ) GU C 99 del 21.4.1992, pag. 17 e GU C 236 del 31.8.1993, pag. 17.

( 2 ) GU C 42 del 15.2.1993, pag. 75 e parere reso il 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU C 223 del 31.8.1992, pag. 42.

( 4 ) GU C 128 del 16.5.1983, pag. 51.

( 5 ) GU C 246 del 14.9.1987, pag. 94.

( 6 ) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 380.

( 7 ) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 231.

( 8 ) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.

( 9 ) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

( 10 ) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

( 11 ) Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'88a sessione plenaria delle Nazioni Unite, 19 dicembre 2001 (A/RES/56/114).

( 12 ) Cfr. pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

( 13 ) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 14 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

( 15 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

( 16 ) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

( 17 ) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

( 18 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE.

( 19 ) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).

( 20 ) GU L 317 del 16.11.1990, pag. 57.

 


[1] Così rettificato in G.U.U.E. 17 febbraio 2007, n. L 49.