§ 3.7.44 - L.R. 30 luglio 2015, n. 15.
Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:30/07/2015
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003


§ 3.7.44 - L.R. 30 luglio 2015, n. 15.

Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17 del 2014, n. 12 del 1999, n. 1 del 2011, n. 14 del 1999 e n. 14 del 2003.

(B.U. 30 luglio 2015, n. 189)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta disposizioni di modifica della disciplina in materia di commercio, al fine di semplificare e rendere più certi i procedimenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) distribuzione dei carburanti per autotrazione;

b) commercio su aree pubbliche;

c) commercio in forma hobbistica;

d) commercio in sede fissa;

e) somministrazione di alimenti e bevande.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

"Art. 28 bis. Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28

1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 novembre 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al Comune competente.

2. Entro il 18 novembre 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al Comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi:

a) qualora l'attività dell'impianto al 19 novembre 2015 risulti sospesa da prima dell'entrata in vigore della presente legge e il titolare non abbia richiesto, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;

b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;

c) qualora l'impianto fosse attivo al 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.

4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal Comune.".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.".

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

"13 bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;

b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;

c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:

"4 ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.".

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999

1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.".

2. Dopo l'articolo 19-bis è inserito il seguente:

"Art. 19 ter. Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti

1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.

3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:

a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;

b) legnami;

c) materiali per l'edilizia;

d) mobili;

e) veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.

4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.".

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.".