§ 87.2.16 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.2 bilanci
Data:18/08/2015
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi
Art. 4.  Esenzioni e regime di equivalenza
Art. 5.  Pubblicità e sanzioni
Art. 5 bis.  (Definizioni).
Art. 5 ter.  (Ambito di applicazione).
Art. 5 quater.  (Esenzioni ed equivalenza).
Art. 5 quinquies.  (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito).
Art. 5 sexies.  (Pubblicazione e accessibilità).
Art. 5 septies.  (Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito).
Art. 5 octies.  (Dichiarazione del revisore legale).
Art. 5 novies.  (Sanzioni).
Art. 6.  Modifiche al codice civile
Art. 7.  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Art. 8.  Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
Art. 9.  Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Art. 10.  Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Art. 11.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 12.  Disposizioni finali, transitorie


§ 87.2.16 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali [1].

(G.U. 4 settembre 2015, n. 205)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

     Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

     Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

     Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti - attuazione del Capo 10 della direttiva 2013/34/UE [2]

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:

     a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

     b) «Governo»: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonchè le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;

     c) «grande società»: la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

     1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

     2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

     3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

     d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:

     1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

     2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;

     3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;

     e) «società madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

     f) «società figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

     g) «società madre europea»: società soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

     h) «industria estrattiva»: le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

     i) «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attività economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

     l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attività di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una società operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governo» di cui alla lettera b), a titolo di:

     1) diritti di produzione;

     2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;

     3) royalties;

     4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;

     5) premi di firma, di scoperta e di produzione;

     6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;

     7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;

     m) «progetto»: attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o più obbligazione di pagamento verso un Governo.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3.

     2. Le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), redigono per ogni esercizio finanziario una relazione consolidata sui pagamenti effettuati ai governi conforme a quanto previsto dall'articolo 3, al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) sono società madri;

     b) almeno una delle società figlie opera in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), ed è altresì tenuta alla redazione della relazione di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Contenuto della relazione sui pagamenti ai governi

     1. La relazione contiene, per ciascun esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

     a) l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), suddivisi per appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad un Paese terzo che non vi appartiene;

     b) l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;

     c) l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

     2. I pagamenti inferiori a centomila euro effettuati nell'esercizio sono esclusi dalla relazione, sia che si tratti di pagamenti singoli sia che si tratti di pagamenti correlati tra loro.

     3. L'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento stesso degli obblighi previsti dal presente capo.

     4. I pagamenti effettuati dalle società in ragione di obblighi ad esse imposti a livello di entità possono non essere indicati a livello di progetto.

     5. I pagamenti in natura effettuati ai governi sono indicati in valore illustrando i criteri applicati per determinarlo. L'ulteriore indicazione in termini di quantità è effettuata quando risulti opportuna per finalità di chiarezza.

 

     Art. 4. Esenzioni e regime di equivalenza

     1. Una società non è soggetta all'obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

     b) i pagamenti ai Governi da essa effettuati sono inclusi nella relazione consolidata sui pagamenti ai Governi redatta da un'altra società madre europea che la include nel suo perimetro di consolidamento.

     2. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai Governi non sussiste qualora:

     a) la società madre che redige il bilancio consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento;

     b) la società madre è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

     3. La società madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai Governi può escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua società figlia qualora:

     a) l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della società figlia è soggetto a gravi e durature restrizioni;

     b) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

     c) le azioni o le quote della società figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

     4. L'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi è di conseguenza escluso qualora la totalità delle società figlie ricada nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

     5. Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 1, sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai Governi secondo quanto previsto dal presente Capo, su base sia individuale sia consolidate, le società che redigono e pubblicano analoghe relazioni in conformità agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti ai sensi degli articoli 46 e 47 della direttiva 2013/34/UE.

 

     Art. 5. Pubblicità e sanzioni

     1. Le relazioni sui pagamenti ai Governi previste dall'articolo 2, redatte su base individuale o consolidata, sono depositate, corredate dalle ulteriori relazioni di cui al comma 3, a cura degli amministratori della società, presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa ha la sua sede o una rappresentanza stabile. Il deposito avviene entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle relazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio. Le relazioni restano disponibili al pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

     2. La responsabilità di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dal presente capo compete agli amministratori della società che, a tal fine, agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

     3. Gli amministratori della società che omettono di depositare le relazioni di cui all'articolo 2, ovvero che depositano relazioni che contengono informazioni non veritiere sono puniti con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda fino a centoventimila euro.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del comma 3, quando il deposito presso il registro delle imprese delle relazioni di cui all'articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori della società si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile, primo comma, primo periodo. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 3.

 

Capo I-bis [3]

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE.

 

     Art. 5 bis. (Definizioni). [4]

     1. Ai soli fini del presente capo si intendono per:

     a) "giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o meno a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società;

     b) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o ai sensi dei principi contabili internazionali adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

     c) "società autonoma": una società che non fa parte di un gruppo;

     d) "società capogruppo": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;

     e) "bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese del gruppo come se fossero un'unica impresa;

     f) "impresa capogruppo di un paese terzo": impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande delle imprese e non soggetta al diritto di uno Stato membro;

     g) "impresa autonoma di un paese terzo": impresa che non fa parte di un gruppo e non è soggetta al diritto di uno Stato membro;

     h) "società controllata": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa;

     i) "società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo": la società inclusa nel perimetro di consolidamento di una impresa capogruppo di un paese terzo;

     l) "succursale": una stabile organizzazione nel territorio dello Stato come definita dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi internazionali contro la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e lo Stato terzo di incorporazione dell'impresa. Non sono ricomprese nella definizione di succursale le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni come risultanti dall'ultimo rendiconto economico e patrimoniale approvato, non eccedono l'importo previsto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

 

     Art. 5 ter. (Ambito di applicazione). [5]

     1. È tenuta a redigere e pubblicare una comunicazione sulle imposte sul reddito conforme a quanto previsto dagli articoli 5-quinquies e 5-sexies:

     a) la società capogruppo i cui ricavi consolidati, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     b) la società autonoma i cui ricavi, alla data di chiusura del bilancio, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi finanziari consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     c) la società controllata da una impresa capogruppo di un paese terzo e inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, i cui ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato, eccedono, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, l'importo di 750.000.000 di euro;

     d) la succursale, qualora l'impresa che l'ha aperta sia:

     1) parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro, oppure

     2) un'impresa autonoma i cui ricavi risultanti dal bilancio consolidato, alla data di chiusura, del bilancio eccedono per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750.000.000 di euro;

     2. Non sono soggette agli obblighi di cui al comma 1:

     1) le imprese capogruppo, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     2) le imprese autonome se i ricavi alla data di chiusura del bilancio risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     3) le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo inclusa nel perimetro di consolidamento di questa, se i ricavi su base consolidata, così come determinati dalla legislazione ad essa applicata, alla data di chiusura del bilancio consolidato risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro;

     4) le succursali, se i ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio dell'impresa che l'ha aperta di cui al comma 1, lettera d), numeri 1) o 2), risultano essere per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi inferiori a 750.000.000 di euro.

     3. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e incluse nel perimetro di consolidamento di questa redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la società controllata redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonchè una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

     4. Le succursali aperte da un'impresa capogruppo di un paese terzo, da una società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo o da un'impresa autonoma di un paese terzo redigono e pubblicano, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, una comunicazione sull'imposta sul reddito relativa all'impresa capogruppo di un paese terzo o all'impresa autonoma del paese terzo, a seconda dei casi. Se l'impresa capogruppo di un paese terzo o la società controllata dall'impresa capogruppo di un paese terzo che hanno aperto la succursale oppure l'impresa autonoma del paese terzo che ha aperto la succursale, a seconda dei casi, non fornisce tutte le informazioni richieste, necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, conformemente agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, contenente tutte le informazioni comunque in suo possesso o da essa ottenute o acquisite, nonchè una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo o l'impresa autonoma, a seconda dei casi, non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

     5. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo e le succursali, anche se non ricomprese negli ambiti di applicazione dei commi 3 e 4, adempiono comunque agli obblighi di presentazione e pubblicazione della comunicazione di cui agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, se tali società o succursali non hanno altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente decreto.

 

     Art. 5 quater. (Esenzioni ed equivalenza). [6]

     1. Gli obblighi di cui all'articolo 5-quinquies non si applicano:

     a) ai soggetti destinatari delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE;

     b) alle società capogruppo e loro partecipate, se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

     c) alle società autonome se esse, comprese le loro succursali, sono stabilite o hanno una sede fissa di attività economica o un'attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale;

     d) alle società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo se quest'ultima redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

     1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

     2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, lettera b), secondo periodo;

     3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della società controllata;

     4) gli amministratori della società controllata adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies;

     e) alle succursali se l'impresa autonoma di un paese terzo che ha aperto la succursale o l'impresa capogruppo nel cui bilancio è consolidata l'impresa che ha aperto la succursale redige una comunicazione sulle imposte sul reddito equivalente a quella di cui all'articolo 5-quinquies e sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

     1) la comunicazione è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sia sul sito internet della impresa capogruppo sia su quello della società controllata, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta;

     2) la comunicazione è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, fermo quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma1, lettera b), secondo periodo;

     3) nella comunicazione sono indicati il nome e la sede legale della succursale;

     4) gli amministratori della succursale adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 5-sexies.

 

     Art. 5 quinquies. (Contenuto della comunicazione sulle imposte sul reddito). [7]

     1. La comunicazione sulle imposte sul reddito è redatta dai soggetti di cui all'articolo 5-ter e, nel caso di società capogruppo, contiene le informazioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio di riferimento.

     2. La comunicazione sulle imposte sul reddito contiene le seguenti informazioni:

     a) il nome dell'impresa soggetta all'obbligo ai sensi dell'articolo 5-ter, l'esercizio finanziario di riferimento, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione;

     b) nel caso di società capogruppo, l'elencazione delle imprese oggetto di consolidamento per l'esercizio di riferimento, con separata indicazione di quelle stabilite nell'Unione e di quelle aventi sede nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, con ulteriore distinzione a seconda dell'allegato in cui sono incluse;

     c) una breve descrizione della natura delle attività svolte dalle imprese;

     d) il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;

     e) l'ammontare complessivo dei ricavi, comprensivi delle operazioni con parti correlate, e per i quali si intende rispettivamente:

     1) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter, che non utilizzano i principi contabili internazionali, le somma delle voci A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni, A5) altri ricavi e proventi, C15) proventi da partecipazioni, con esclusione dei dividendi ricevuti da imprese partecipate, e C16 Altri proventi finanziari di cui all'articolo 2425 del Codice civile;

     2) per i soggetti di cui all'articolo 5-ter che utilizzano i principi contabili internazionali, i proventi come definiti dai principi contabili internazionali, con esclusione delle rettifiche di valore e dei dividendi ricevuti da imprese partecipate;

     3) per le altre imprese di cui all'articolo 5-ter, diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), i proventi come definiti dal quadro di informativa finanziaria ai sensi del quale sono preparati i bilanci, escluse le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;

     f) l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;

     g) per ciascuna giurisdizione fiscale:

     1) l'importo dell'imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, calcolata come l'importo delle imposte sul reddito complessivo e senza tenere in considerazione imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti;

     2) l'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, calcolata come l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio in aggregato, comprese le ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all'interno del gruppo;

     h) l'importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.

     3. Le informazioni di cui al comma 2 sono elaborate e riportate per ciascuna giurisdizione fiscale sulla base dello stabilimento, dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell'impresa autonoma, può essere soggetta all'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale. Se le attività di diverse imprese partecipate possono essere soggette all'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale. Le informazioni riferite alle singole attività attengono esclusivamente alla giurisdizione fiscale presso cui sono svolte. Nelle comunicazioni redatte a livello di gruppo possono essere fornite le esplicazioni necessarie a chiarire eventuali discrepanze in merito alle informazioni di cui al comma 2, lettera g) anche tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.

     4. Gli importi di cui al comma 2 sono espressi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del bilancio consolidato della società capogruppo o dell'impresa capogruppo di un paese terzo o per la redazione del bilancio di esercizio nel caso di società autonoma. Le società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo tenute alla redazione e pubblicazione della comunicazione ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3, possono esprimere gli importi nella medesima valuta utilizzata per la redazione del proprio bilancio.

     5. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere fornite secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE, e provvedimenti attuativi emanati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

     6. Le informazioni di cui al comma 2 sono presentate utilizzando il modello previsto dall'atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 48-quater della direttiva 2013/34/UE.

     7. Nella comunicazione è specificato se le informazioni in essa contenute sono state predisposte conformemente al comma 2 oppure al comma 5.

     8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le informazioni di cui al comma 2 sono:

     a) presentate separatamente per ciascuno Stato membro o aggregate a livello di Stato se uno Stato membro comprende più giurisdizioni fiscali;

     b) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione dev'essere redatta, è riportata nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

     c) presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1° marzo dell'esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1° marzo dell'esercizio precedente, è stata menzionata nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

     d) presentate a livello aggregato per le giurisdizioni diverse di quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

 

     Art. 5 sexies. (Pubblicazione e accessibilità). [8]

     1. La comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies, entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, è:

     a) depositata a cura degli amministratori della società o dell'impresa, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza. La comunicazione depositata deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter. Le modalità per l'accesso e l'estrazione dei dati relativi alle comunicazioni da parte dei soggetti terzi non comportano oneri di qualunque natura più gravosi rispetto a quanto previsto per i dati di bilancio;

     b) pubblicata sul sito internet della società o dell'impresa tenuta a redigerla ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-ter, garantendone l'accesso gratuito. La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

 

     Art. 5 septies. (Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito). [9]

     1. La responsabilità di garantire che la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies è redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente capo compete agli amministratori della società. Nell'adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

 

     Art. 5 octies. (Dichiarazione del revisore legale). [10]

     1. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti delle società di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter, verifica:

     a) il ricorrere o meno dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio;

     b) l'avvenuta predisposizione e pubblicazione da parte degli amministratori della comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies se la relazione di cui al comma 2 già lo prevede.

     2. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale di cui al comma 1 riporta, nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, un'attestazione circa quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1.

     3. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) l'attestazione circa l'obbligo o meno di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello su cui è chiamato ad esprimere un giudizio. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015".

 

     Art. 5 novies. (Sanzioni). [11]

     1. Agli amministratori della società o dell'impresa che omettono di depositare le comunicazioni di cui al Capo 1-bis è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     2. Quando il deposito presso il registro delle imprese della le comunicazioni di cui al Capo 1-bis avviene entro sessanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, agli amministratori è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta della metà. Il deposito successivo al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto è equiparato al mancato deposito di cui al comma 1.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la comunicazione di cui al Capo 1-bis depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede della società o della succursale contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi del medesimo Capo, agli amministratori della società o dell'impresa è applicata la sanzione di cui al comma 1 aumentata al doppio. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può stipulare apposita convenzione, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate per la definizione delle attività di collaborazione finalizzate al controllo della veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al primo periodo. Per le attività di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuo di 400.000 euro a favore di Unioncamere.

     4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Capo II

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato

 

     Art. 6. Modifiche al codice civile

     1. All'articolo 2357-ter del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.».

     2. All'articolo 2423 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

     b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».

     3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 1) le parole: «, nonchè tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono soppresse;

     b) dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

     4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «2) costi di sviluppo;»;

     b) le parole: «d) altre imprese;» sono sostituite dalle seguenti: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente: «d-bis) altre imprese;»;

     c) le parole: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis) verso altri;»;

     d) le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «4) strumenti finanziari derivati attivi;»;

     e) le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» sono sostituite dalle seguenti: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri;»;

     f) dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» sono inserite le seguenti: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;» e le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;» sono sostituite dalle seguenti: «5) strumenti finanziari derivati attivi;»;

     g) le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «D) Ratei e risconti.»;

     h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.»;

     i) le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri.» sono sostituite dalle seguenti: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri.»;

     l) dopo le parole: «11) debiti verso controllanti» sono inserite le seguenti: «11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;»;

     m) le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «E) Ratei e risconti.»;

     n) il terzo comma è abrogato.

     5. All'articolo 2424-bis del codice civile, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.».

     6. All'articolo 2425 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

     b) dopo le parole: «a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

     c) dopo le parole: «d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti» sono aggiunte le seguenti: «e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime»;

     d) le parole: «D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:» sono sostituite dalle seguenti: «D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:»;

     e) dopo le parole: «18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;

     f) dopo le parole: «19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.» sono aggiunte le seguenti: «d) di strumenti finanziari derivati;»;

     g) le parole: «E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E); 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti:» Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D); 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.».

     7. Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario). - Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».

     8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 1) del primo comma, dopo le parole: «interna o presso terzi;» sono aggiunte le seguenti: «le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;»;

     b) al numero 3) del primo comma la parola: «; questo» è sostituita dalle seguenti: «. Il minor valore» e dopo le parole: «rettifica effettuata» sono aggiunte le seguenti: «; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento»;

     c) al numero 4) del primo comma dopo le parole: «superiore al valore corrispondente del patrimonio netto» sono inserite le seguenti: «riferito alla data di acquisizione o»;

     d) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente: «5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;»;

     e) al numero 6) del primo comma le parole: «e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo di durata superiore, purchè esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;» sono sostituite dalle seguenti: «. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;»;

     f) il numero 7) del primo comma è sostituito dal seguente: «7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);»;

     g) il numero 8) del primo comma è sostituito dal seguente: «8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;»;

     h) il numero 8-bis) del primo comma è sostituito dal seguente: «8-bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;»;

     i) dopo il numero 11) del primo comma è inserito il seguente: «11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.»;

     l) il numero 12) del primo comma è abrogato;

     m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

     «Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

     a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

     b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

     c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

     Il fair value è determinato con riferimento:

     a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

     b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

     Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.».

     9. All'articolo 2427 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 3) del primo comma, le parole: «:"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"» sono sostituite dalle seguenti: «costi di sviluppo»;

     b) al numero 7) del primo comma, dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «, quando il loro ammontare sia apprezzabile» sono soppresse;

     c) il numero 9) del primo comma è sostituito dal seguente: «9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonchè gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;»;

     d) al numero 10) del primo comma, le parole: «se significativa,» sono soppresse;

     e) il numero 13) del primo comma è sostituito dal seguente: «13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;»;

     f) al numero 16) del primo comma dopo le parole: «l'ammontare dei compensi» sono inserite le seguenti: «, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli» e dopo le parole: «ciascuna categoria» sono inserite le seguenti :», precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria»;

     g) al numero 18) del primo comma, dopo le parole: «obbligazioni convertibili in azioni» sono inserite le seguenti: «, i warrants, le opzioni»;

     h) al numero 22-bis) del primo comma, dopo le parole: «qualora le stesse», le parole: «siano rilevanti e» sono soppresse;

     i) dopo il numero 22-ter) del primo comma sono aggiunti i seguenti:

     «22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; 22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;»;

     l) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.».

     10. All'articolo 2427-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, le parole: «valore equo «fair value»» sono sostituite dalle seguenti: «fair value»;

     b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonchè quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.»;

     c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

     11. All'articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) è abrogato.

     12. All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma le parole: «dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;» sono soppresse e dopo le parole: «esigibili oltre l'esercizio successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.»;

     b) al terzo comma, dopo le parole: «voci D18(a), D18(b), D18(c)» sono inserite le seguenti: «, D18(d)» e dopo le parole: «voci D19(a), D19(b), D19(c)» sono inserite le seguenti: «, D19(d)»;

     c) il quarto comma è abrogato;

     d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonchè dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).»;

     e) al sesto comma le parole: «limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter» sono sostituite dalle seguenti: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione»;

     f) dopo il settimo comma è inserito il seguente: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.».

     13. Dopo l'articolo 2435-bis del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

     1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

     2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

     3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

     Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

     1) del rendiconto finanziario;

     2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

     3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

     Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

     Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

     14. All'articolo 2478-bis del codice civile, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro.».

 

     Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» è sostituita dalla seguente: «20.000.000»;

     b) alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» è sostituita dalla seguente: «40.000.000»;

     c) al comma 2, le parole: «abbia emesso titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;

     d) al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» è inserita la seguente: «altresì» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»;

     e) alla lettera a) del comma 4, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e le parole: «di altro Stato membro delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea»;

     f) alla lettera b) del comma 4, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»;

     g) al comma 5, dopo le parole: «in lingua italiana» sono inserite le seguenti: «o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale» e le parole: «; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» sono soppresse.

     2. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, prima delle parole: «non è possibile ottenere tempestivamente» sono anteposte le seguenti: «in casi eccezionali,».

     3. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «dal conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario»;

     b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».

     4. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli» sono soppresse;

     b) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito da seguente: «Si applica l'articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile.».

     5. All'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati»;

     b) al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella più idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei».

     6. All'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «riferiti alla data» sono inserite le seguenti: «di acquisizione o alla data»;

     b) al comma 3, le parole: «"differenza da consolidamento" o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima.» sono sostituite dalle seguenti: «"avviamento", salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.» e le parole: «dall'art. 2426, n. 6, del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile».

     7. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: «, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.» sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purchè tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.».

     8. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «nell'art. 2426, n. 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426».

     9. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;»;

     b) alla lettera c), dopo le parole: «nella consistenza delle» è inserita la seguente: «altre»;

     c) alla lettera d), le parole: «"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità"» sono sostituite dalle seguenti: «"costi di sviluppo"»;

     d) alla lettera f), dopo le parole: «stato patrimoniale» le parole: «quando il loro ammontare è significativo» sono soppresse;

     e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;»;

     f) alla lettera i) le parole: «se significativa,» sono soppresse;

     g) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;»;

     h) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.»;

     i) la lettera o-bis) è abrogata;

     l) alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonchè quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;»;

     m) alla lettera o-quinquies), le parole: «le stesse siano rilevanti» sono soppresse;

     n) dopo la lettera o-septies) sono aggiunte le seguenti: «o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato; o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.».

     10. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, la lettera b) è abrogata.

     11. All'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, il comma 2 è abrogato.

     12. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) alle banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     b) alle società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     c) alle società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;

     d) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM);

     e) alle società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     f) alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     g) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     h) alle società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     i) alle agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     m) agli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     n) agli operatori del microcredito iscritti nell'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     o) ai confidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;

     b) il comma 2 è abrogato.

 

Capo III

Disposizioni di coordinamento per altri provvedimenti legislativi

 

     Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: «eventuali garanzie prestate» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative ai fondi pensioni gestiti in nome e per conto terzi»;

     b) il comma 2 è abrogato.

     2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «60, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «96 del codice delle assicurazioni private».

     3. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è abrogato.

     4. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «ad utilizzo durevole,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli»;

     b) al comma 6, dopo le parole: «nel patrimonio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «ivi compresi i titoli,»;

     c) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2426 e l'articolo 2427-bis del codice civile.»;

     d) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.»;

     e) al comma 12 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui sia impossibile determinarne la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.»;

     f) il comma 15 è abrogato;

     g) dopo il comma 16 è inserito il seguente: «16-bis. Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-bis del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».

     5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In nota integrativa si riporta il corrispondente importo.».

 

     Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;»;

     b) alla lettera d) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis)».

     2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato.

 

     Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

     1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, alla lettera e) del comma 2, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 12. Disposizioni finali, transitorie

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

     2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

     3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[3] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[4] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[5] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[6] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[7] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[8] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[9] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[10] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[11] Il Capo I-bis, artt. 5 bis - 5 novies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 128, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.