§ 2.1.228 - L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.
Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/10/2014
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente.
Art. 2.  Estensione del novero dei soggetti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo di [...]
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.1.228 - L.R. 29 ottobre 2014, n. 10.

Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

(B.U. 4 novembre 2014, n. 44 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni - Accesso civico - Amministrazione trasparente.

     1. In adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 24, dell'articolo 29, dell'articolo 32, degli articoli da 34 a 41 e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni:

a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;

b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere c) e d). Per la Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio. Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilancio di previsione e quello consuntivo, il piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione, nonché i piani territoriali e urbanistici e le loro varianti;

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, lettera f) si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime [1];

d) l'articolo 15 del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;

e) per i comuni della regione in luogo degli articoli 16 e 17 del decreto continua a trovare applicazione quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2;

f) in luogo di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto vengono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

g) l'articolo 23 del decreto si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b). In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del presente articolo;

h) in luogo di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto, alle finalità del medesimo si provvede mediante la pubblicazione dei dati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di controllo sulle imprese o in materia di sportello telematico per le attività produttive;

i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo;

l) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia;

m) in luogo di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 43 del decreto il Responsabile per la trasparenza è nominato dall'organo esecutivo ed è individuato, di norma, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;

n) ogni riferimento all'OIV contenuto nel decreto deve intendersi, in mancanza del medesimo, al nucleo di valutazione o all'organo che svolge analoghe funzioni;

o) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste.

     2. Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

     3. La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.

     4. Rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

     5. Nel comma 2 dell'articolo 7-quinquies della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni le parole: “per almeno dieci anni” sono sostituite dalle parole: “per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione”;

     6. All'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: “per un periodo non inferiore a dieci anni” sono sostituite dalle parole: “per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione” e dopo le parole: “che dispongono” sono aggiunte le parole: “, per un importo superiore a mille euro”;

b) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) nel comma 2 le parole: “, con deliberazione del proprio organo esecutivo,“ sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro.”.

     7. L'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni è abrogato.

     8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere coerenti le disposizioni di cui al presente articolo con altre disposizioni di legge regionale o di legge provinciale in materia, può con regolamento coordinare le disposizioni contenute nel presente articolo con le disposizioni regionali o provinciali medesime.

     9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presente articolo secondo le indicazioni, ove compatibili, contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del presente articolo.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Estensione del novero dei soggetti legittimati ad effettuare autenticazioni per la presentazione di progetti di legge regionale di iniziativa popolare e di richieste di referendum abrogativo di leggi regionali.

     1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.”.

     2. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera già modificata dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 e così ulteriormente modificata dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.