§ III.3.R/27 - R.R. 7 aprile 2015, n. 11.
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:07/04/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Disposizione generale
Art. 2.  Modifica all’Art. 3
Art. 3.  Modifica all’Art. 4
Art. 4.  Modifica all’Art. 5
Art. 5.  Modifica all’Art. 6
Art. 6.  Modifica all’Art. 17
Art. 7.  Modifica all’Art. 20
Art. 8.  Modifica all’Art. 24
Art. 9.  Modifica all’Art. 28
Art. 10.  Modifica all’Art. 29
Art. 11.  Modifica all’Art. 30
Art. 12.  Modifica all’Art. 31
Art. 13.  Modifica all’Art. 32
Art. 14.  Modifica all’Art. 36
Art. 15.  Modifica all’Art. 37
Art. 16.  Modifica all’Art. 38
Art. 17.  Modifica all’Art. 39
Art. 18.  Modifica all’Art. 40
Art. 19.  Modifica all’Art. 41
Art. 20.  Modifica all’Art. 42
Art. 21.  Modifica all’Art. 43
Art. 22.  Modifica all’Art. 46
Art. 23.  Modifica all’Art. 48
Art. 24.  Modifica all’Art. 51
Art. 25.  Modifica all’Art. 53
Art. 26.  Modifica all’Art. 58
Art. 27.  Modifica all’Art. 60
Art. 28.  Modifica all’Art. 62
Art. 29.  Modifica all’Art. 63
Art. 30.  Modifica all’Art. 65
Art. 31.  Modifica all’Art. 66
Art. 32.  Modifica all’Art. 67
Art. 34.  Modifica all’Art. 74
Art. 35.  Modifica all’Art. 75
Art. 36.  Modifica all’Art. 80
Art. 37.  Modifica all’Art. 81
Art. 38.  Modifica all’Art. 86
Art. 39.  Modifica all’Art. 87
Art. 40.  Inserimento dell’Art. 87 bis
Art. 41.  Modifica all’Art. 88
Art. 42.  Modifica all’Art. 89
Art. 43.  Modifica all’Art. 90
Art. 44.  Modifica all’Art. 101
Art. 45.  Modifica all’Art. 103
Art. 46.  Modifica all’Art. 107
Art. 47.  Disposizioni transitorie e finali


§ III.3.R/27 - R.R. 7 aprile 2015, n. 11.

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”.

(B.U. 13 aprile 2015, n. 51)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 30 Marzo 2015;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. Disposizione generale

1. Le disposizioni del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Modifica all’Art. 3

1. All’articolo 3, comma 8, del reg.reg. 4/2007, il secondo periodo è sostituito con il seguente:“Le linee guida regionali per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale, approvate dalla Giunta Regionale, disciplinano le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle urgenze”.

 

     Art. 3. Modifica all’Art. 4

1. L’articolo 4, del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4. (Composizione del nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione dell’art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

2. Per i soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel quale i soggetti erano inseriti prima dell’istituzionalizzazione. In caso di beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l’abbia riconosciuto ove non residente con il minore; è fatto salvo l’accertamento dell’estraneità dei rapporti affettivi ed economici da parte dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica competente in materia di servizi sociali.”

 

     Art. 4. Modifica all’Art. 5

1. L’articolo 5 (Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente regionale) del reg.reg. 4/2007, è abrogato.

 

     Art. 5. Modifica all’Art. 6

1. L’articolo 6 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6. (Requisiti di accesso ai servizi e criteri

per la compartecipazione degli utenti)

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.

2. I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l’accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.

3. L’ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, è:

- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l’acquisto di servizi;

- criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.

4. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5. La compartecipazione (dell’ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.

6. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l’ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l’Ambito territoriale individua con proprio regolamento.

8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall’art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.”

 

     Art. 6. Modifica all’Art. 17

1. Il comma 1 dell’articolo 17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.

2. Il comma 2 dell’articolo 17 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito sono progettati, organizzati e gestiti mediante accordi di programma tra gli ambiti territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione di attività e servizi che per la natura tecnica specialistica o per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza a livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a livello locale.”

3. Il comma 3 dell’articolo 17 del reg.reg. 4/2007 è soppresso.

 

     Art. 7. Modifica all’Art. 20

1. L’articolo 20 (Interventi indifferibili) del reg.reg. 4/2007, è abrogato.

 

     Art. 8. Modifica all’Art. 24

1. Il comma 1 dell’articolo 24 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art. 56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento.”

 

     Art. 9. Modifica all’Art. 28

1. L’articolo 28 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 28. (Accreditamento delle strutture e dei soggetti

erogatori di servizi socioassistenziali)

1. Al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali possono rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale e dal presente regolamento.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:

a) strutture e servizi pubblici;

b) enti e organismi a carattere non lucrativo;

c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

 

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento.

3. L’accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto;

- entrare nell’elenco regionale dei soggetti accreditati di cui all’art. 31 del presente regolamento.

 

L’accreditamento può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti unici per l’affidamento.

4. L’accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.”

 

     Art. 10. Modifica all’Art. 29

1. L’articolo 29 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 29. (Requisiti e modalità per l’accreditamento)

1. L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale, è rilasciato ai soggetti previsti all’art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) possesso dell’autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo registro regionale, previsto dall’articolo 53 della legge regionale;

b) esperienza almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento;

c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;

d) rispondenza a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;

e) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

2. I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e organizzativi:

a) programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori;

b) adozione della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano effettiva l’esigibilità delle prestazioni offerte;

c) presenza operativa all’interno dell’impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;

d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;

e) posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;

f) turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell’ultimo triennio da attestare;

g) definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione;

h) definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema integrato dei servizi, anche mediante l’adozione della cartella-utente.

3. Possono considerarsi, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione della struttura o del servizio richiedente l’accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.”

 

     Art. 11. Modifica all’Art. 30

1. L’articolo 30 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 30. (Procedure per l’accreditamento)

1. L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini entro cui pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza ai fini della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento è presentata ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli enti di cui all’art. 28 comma 2. L’accreditamento ha valore sull’intero territorio regionale.

2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano stati rimossi tutti gli elementi ostativi che hanno impedito l’accesso all’accreditamento stesso.

3. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è oggetto di verifica e controllo da parte dei competenti uffici della Regione Puglia con una cadenza almeno triennale.

4. Le residenze protette o strutture sociosanitarie assistenziali, come previste agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via provvisoria, a condizione che risultino autorizzate in via definitiva e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53 della medesima legge. Le predette strutture provvisoriamente accreditate sono comunque assoggettate alle procedure previste al comma 1.”

 

     Art. 12. Modifica all’Art. 31

1. L’articolo 31 del reg.reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 31. (Modalità di gestione degli elenchi

dei soggetti e delle strutture accreditate)

1. E’ istituito presso i competenti uffici regionali l’elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita piattaforma web. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito.

2. L’accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29.

3. Qualora si manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto accreditato, saranno tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.

4. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento.

5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano l’attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento comporta l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art. 28 comma 2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione dall’elenco previsto al comma 1 del presente articolo.”

 

     Art. 13. Modifica all’Art. 32

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 32 del reg.reg. 4/2007, è aggiunta la seguente:

“e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura.”

 

     Art. 14. Modifica all’Art. 36

1. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 36 del reg.reg. 4/2007, dopo le parole: “presenza di un coordinatore della struttura” sono inserite le seguenti “in possesso di titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.

 

     Art. 15. Modifica all’Art. 37

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 37 del reg.reg. 4/2007 è sostituita dalla seguente:

“b) presenza di un coordinatore del servizio in possesso di titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente regolamento”.

 

     Art. 16. Modifica all’Art. 38

1. La rubrica dell’articolo 38 del reg. reg. n4/2007 è sostituita dalla seguente: “Procedura per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi”.

2. Al comma 1 dell’articolo 38 del reg.reg. 4/2007, le parole “entro il termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale l’autorizzazione si intende concessa” sono soppresse.

3. Dopo il comma 4 dell’art. 38 del reg. reg. 4/2007 è inserito il seguente:

“4 bis. I requisiti organizzativi e funzionali dichiarati nella domanda di autorizzazione al funzionamento nei modi di cui ai successivi articoli 39 e 40, devono rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento e devono essere verificati mediante apposito sopralluogo da effettuarsi successivamente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal predetto rilascio”.

4. Il comma 5 dell’art. 38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“5. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:

a) la denominazione della struttura e del servizio;

b) l’ubicazione della struttura;

c) la denominazione, la sede legale e amministrativa del soggetto titolare e/o gestore;

c bis) la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto titolare e/o gestore;

d) il legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore;

e) la tipologia di struttura e di servizio tra quelle di cui al Titolo V;

f) la ricettività;

g) la natura pubblica o privata della struttura e del servizio.”

5. Il comma 7 dell’art. 38 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi alla tipologia di struttura e di servizio per il quale si è ottenuto il provvedimento stesso. Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.

Il provvedimento di autorizzazione decade con l’estinzione del soggetto titolare.

Nei casi di decadenza sopra indicati la revoca dell’autorizzazione al funzionamento è disposta con apposito provvedimento da inviarsi ai competenti uffici regionali per la cancellazione della struttura e del servizio dai registri di cui all’art. 53 della legge.

Se un nuovo soggetto subentra nella titolarità della struttura o del servizio autorizzato, è disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione già in essere contestualmente al rilascio di una nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti organizzativi e gestionali mediante integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento.

L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore, di modifica per subentro del soggetto gestore che non sia anche titolare, purchè tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche strutturali e organizzative della struttura e del servizio. In questi casi l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte dell’ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 39 e 40 del presente regolamento.”

 

     Art. 17. Modifica all’Art. 39

1. Il comma 1 dell’articolo 39 del reg. reg. 4/2007 è sostituito dal seguente:

“1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, il quale accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore;

b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestori;

c. indicazione dell’ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;

d. planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;

e. indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi;

f. certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;

g. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;

h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;

i. relazione di un tecnico abilito sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze

j. dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38;

k. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;

l. copia della carta dei servizi adottata dalla struttura e del regolamento interno;

m. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;

n. indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi della normativa vigente in materia;”

 

     Art. 18. Modifica all’Art. 40

1. L’articolo 40 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Art. 40. (Domanda di autorizzazione dei servizi)

1. Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui territorio è operativo il servizio.

2. Il Comune, provvede con le modalità e nei termini di cui all’art. 51, comma 2, della legge regionale n. 19/06.

3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore;

b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate ingiudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestori;

c. dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38;

d. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;

e. copia della carta dei servizi e del regolamento interno;

f. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale;

g. l’indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione secondo la normativa vigente in materia.

4. Per i servizi previsti agli articoli 89, 90, 95, 101 lett. b), 104, 105, 106, del Capo VI del presente Regolamento, deve essere altresì allegata alla domanda la seguente documentazione:

a. indicazione della sede operativa del servizio e titolo di godimento della stessa;

b. planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;

c. indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi;

d. certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica;

e. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti

f. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;

g. relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche.”

 

     Art. 19. Modifica all’Art. 41

1. Il comma 4 dell’articolo 41 del reg. reg. 4/07 è soppresso.

 

     Art. 20. Modifica all’Art. 42

1. Il comma 3 dell’articolo 42 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“3. Gli esiti dell’attività regionale di controllo sono comunicati all’ente competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento.”

 

     Art. 21. Modifica all’Art. 43

1. Il comma 2 dell articolo 43 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“2. L’iscrizione nei suddetti registri è condizione necessaria per stipulare convenzioni con enti pubblici nonché per accedere all’accreditamento di cui all’art. 54 della legge regionale n. 19/06.”

 

     Art. 22. Modifica all’Art. 46

1. Il comma 6 dell’articolo 46 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o coordinatore del servizio. Salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso di titolo di laurea previsto al precedente comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti.”

 

     Art. 23. Modifica all’Art. 48

1. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 48 del reg. reg. 4/07, le parole “per un minimo di 12 ore giornaliere” sono soppresse.

2. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 48 del reg. reg. 4/07 dopo le parole “personale educativo” sono inserite le seguenti: “presenza programmata dello psicologo”.

 

     Art. 24. Modifica all’Art. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari”è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale rivolto a minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.

La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del percorso educativo e di recupero.

E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.

Qualora all’interno del gruppo appartamento siano presenti contestualmente sia minorenni che maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore diversificare opportunamente i moduli abitativi e l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche al fine di garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di accolti.

Se all’interno del gruppo appartamento sono presenti contestualmente sia minorenni che maggiorenni, i moduli abitativi e l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche devono essere diversificati per garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di ospiti.”

2. Al comma 1 dell’articolo 51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:

“Ricettività. Per modulo abitativo: massimo 6 minori, omogenei per sesso.”

3. Al comma 1 dell’articolo 51 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:

“Personale. Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la presenza di almeno 1 educatore.

Personale ausiliario nel numero di almeno 1 per modulo abitativo che garantisca la presenza almeno nelle ore notturne.”

 

     Art. 25. Modifica all’Art. 53

1. Al paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo 53 del reg. reg. 4/07, la parola “finanziamento” è sostituita dalla parola “funzionamento”.

 

     Art. 26. Modifica all’Art. 58

1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 58 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.

2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo 58 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)” sono soppresse.

 

     Art. 27. Modifica all’Art. 60

1. Il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. Il centro diurno socio-educativo, anche all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 42 della legge, è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti”.

2. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo 60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:

“Prestazioni. Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale. Il centro deve, in ogni caso, organizzare:

• attività educative indirizzate all’autonomia;

• attività di socializzazione ed animazione;

• attività espressive, psico-motorie e ludiche;

• attività culturali e di formazione;

• prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.

Deve, altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonchè la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.

Il centro diurno socio-educativo assicura l’erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.

Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL.

In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.”

3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 60 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:

“Personale. Educatori professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per diversamente abili in misura di almeno 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5 ospiti. Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti. Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della riabilitazione e della rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotristi, musicoterapisti, fisioterapisti).

Personale ausiliario nelle ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti.

Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque anni.”

 

     Art. 28. Modifica all’Art. 62

1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 62 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.”

 

     Art. 29. Modifica all’Art. 63

1. Il Paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 63 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. “Il gruppo appartamento è struttura residenziale per il co-housing sociale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e comunitaria e di reciproca solidarietà.”

 

     Art. 30. Modifica all’Art. 65

1. Il Paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 65 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Personale.

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;

• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

 

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.

Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della casa di riposo.

Prestazioni sociali:

- 1 Operatore Socio-Sanitario per 36 ore settimanali ogni 10 ospiti;

- presenza programmata dell’assistente sociale e

dell’animatore socio-culturale; - personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti.

 

Prestazioni sanitarie:

Assicurate mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico convenzionato con il SSR limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo. L’assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici di medicina generale. Deve essere garantita nell’arco dell’intera giornata la somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale infermieristica.”

 

     Art. 31. Modifica all’Art. 66

1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 66 del reg. reg. 4/07, le parole “Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.

2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo 66 del reg. reg. 4/07, le parole “RSSA di fascia alta (prima categoria)” sono soppresse.

3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 66 del reg. reg. 4/07è sostituito dal seguente:

“Personale.

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di una struttura di 120 posti letto) ;

• lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

 

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.

Prestazioni sociosanitarie:

Educatori professionali o terapisti occupazionali o altri profili professionali dell’area socio riabilitativa in rapporto al piano individualizzato di assistenza, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M, garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;

Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 4 ospiti;

Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore settimanali ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;

Tecnici della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;

Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.

La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonchè di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è,inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica

- assistenza medica specialistica

- fornitura di farmaci

- fornitura di presidi sanitari.

 

Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica,entro il termine di 1 settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture interessate,previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendola rendicontazione periodica per le successive forniture, purchè in stretto raccordo con l’assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.

L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.”

 

     Art. 32. Modifica all’Art. 67

1. Al paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” del comma 1 dell’articolo 67 del reg. reg. 4/07, le parole “Le Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera” sono soppresse.

2. Al paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo 67 del reg. reg. 4/07, le parole “Residenza sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria)” sono soppresse.

3. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 67 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Personale.

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);

lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.

Prestazioni sociosanitarie:

• Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti per 36 ore settimanali;

• Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza;

 

Tecnici della riabilitazione: in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per il quale la struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR;

• Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti

 

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti, l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

La struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura di un assistente sociale laureato, di un educatore o educatore professionale, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica

- assistenza medica specialistica

- fornitura di farmaci

- fornitura di presidi sanitari.

 

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.

L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.”

 

     Art. 33

Modifica all’Art. 72

1. L’articolo 72 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Art. 72. (Gruppo appartamento per giovani adulti)

1. Il gruppo appartamento per giovani adulti deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

 

 

Tipologia e carattere;

 

destinatari

Il gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21 anni, privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. A titolo esemplificativo sono destinatari prioritari: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale.

 

 

Ricettività

Fino ad un massimo di 6 ospiti.

 

 

Prestazioni

Il gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale.

 

 

Personale

Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli ospiti e operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata dell’assistente sociale e dello psicologo.

 

 

Modulo abitativo

Piccoli appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L’alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all’ambiente familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.”

 

     Art. 34. Modifica all’Art. 74

1. Al comma 1 dell’articolo 74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. La comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a media intensità assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di supporto per il miglioramento delle capacità genitoriali e di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale.”

2. Al comma 1 dell’articolo 74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:

“Ricettività. Fino ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti per l’ospitalità d’urgenza.”

3. Al comma 1 dell’articolo 74 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:

“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per almeno 36 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.

E’ assicurata, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire assistenza materiale alle ospiti.”

 

     Art. 35. Modifica all’Art. 75

1. Al comma 1 dell’articolo 75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Tipologia e carattere; destinatari” è sostituito dal seguente:

“Tipologia e carattere; destinatari. Il gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare destinata a gestanti e madri con figli a carico per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale.”

2. Al comma 1 dell’articolo 75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Ricettività” è sostituito dal seguente:

“Ricettività. Fino ad un massimo di 6 ospiti adulte”

3. Al comma 1 dell’articolo 75 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:

“Personale. Nella struttura opera almeno un educatore per almeno 18 ore settimanali, in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, impegnato a ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.

E’ assicurata, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a garantire assistenza materiale alle ospiti.”

 

     Art. 36. Modifica all’Art. 80

1. L’articolo 80 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 80. (Casa rifugio per donne vittime di violenza)

La Casa Rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

 

 

Tipologia e carattere;

 

destinatari

La casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in comunità. La casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria autonomia. L’indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.

 

 

Ricettività

Fino ad un massimo di 10 ospiti adulte, con figli minori se presenti.

 

 

Prestazioni

Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia. Viene inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica. L’accesso alla casa rifugio può avvenire tramite i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali o le Forze dell’Ordine territorialmente competenti. L’accesso alla struttura avviene e si realizza nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno, recupero e di inclusione sociale, costruito di concerto con i Centri antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a ripristinare la piena autonomia individuale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Laddove per le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all’interno della casa rifugio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della ASL competente.

 

 

Personale

Nella casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da una o più assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La struttura può avvalersi di altre figure professionali ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste, quali operatrici per l’animazione in favore dei minori, per la mediazione linguistica-culturale, per l’orientamento socio-lavorativo, ecc. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi. E’ prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. E’prevista la presenza programmata di un’operatrice durante tutto l’arco delle ore notturne.

 

 

Modulo abitativo

Appartamenti anche in civile abitazione.

Ogni appartamento deve comprendere:

• camere da letto singole o doppie;

• numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la disabilità;

• un locale soggiorno-pranzo;

• cucina.

 

 

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte delle ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema di video-sorveglianza esterno.”

 

     Art. 37. Modifica all’Art. 81

1. Al comma 1 dell’articolo 81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Personale” è sostituito dal seguente:

“Personale. Nella casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, avvocati -con pluriennale esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione.

La struttura si avvale anche di altre figure professionali quali mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. Il personale deve avere esperienza pluriennale nel settore e adeguata e specifica formazione. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi.

E’ prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto degli ospiti che partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. E’ prevista la presenza programmata di un operatore durante tutto l’arco delle ore notturne.”

2. Al comma 1 dell’articolo 81 del reg. reg. 4/07, il paragrafo “Modulo abitativo” è sostituito dal seguente:

“Modulo abitativo. Appartamenti anche in civile abitazione.

Ogni appartamento deve comprendere:

• camere da letto singole o doppie;

• numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la disabilità;

• un locale soggiorno-pranzo;

• cucina;

• postazione telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema di video-sorveglianza esterno.”

 

     Art. 38. Modifica all’Art. 86

1. Al paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 86 del reg. reg. 4/07, dopo le parole “Professionisti assistenti sociali” sono aggiunte le seguenti: “anche mediante società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della l.n. 183/2011.”

 

     Art. 39. Modifica all’Art. 87

1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo 87 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Prestazioni. Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie,assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale,quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita. Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di anziani.

Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la teleassistenza e il telemonitoraggio erogati h24 da una centrale di assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica sociale.”

2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 87 del reg. reg. 4/07, è sostituito dal seguente:

“Personale. Figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali ogni 10 utenti per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa.

Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente regolamento.”

 

     Art. 40. Inserimento dell’Art. 87 bis

1. Dopo l’articolo 87 del reg. reg. 4/2007 è aggiunto il seguente:

“Art. 87 bis.. (Assistenza educativa domiciliare)

Tipologia/carattere

Il servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione.

Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali.

E’ un servizio a forte valenza preventivae si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari, riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli,prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o facilitare il rientro dei minori in famiglia.

Prestazioni

Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE:

gli interventi educativi rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche in vari settori);

gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari,il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con servizi e istituzioni,la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo;

le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;

gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.

Il servizio deve comprendere gli interventi come definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori.

Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.

Personale. Il servizio dovrà essere realizzato da educatori laureati in possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 46 del presente regolamento. Gli educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici del minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi agli operatori degli altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore esperto in grado di programmare, organizzare, gestire e rendere operativo il gruppo degli educatori domiciliari, di collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale, con i referenti dei centri per le famiglie e degli altri servizi territoriali che si occupano dei minori. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica. Se il servizio si rivolge a minori con problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998 ovvero altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Tutti gli operatori devono avere comprovata esperienza nel settore.”

 

     Art. 41. Modifica all’Art. 88

1. Il paragrafo “Prestazioni” del comma 1 dell’articolo 88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Prestazioni. Le prestazioni ADI si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni (I^ livello) o 6 giorni ( II^ livello). Si rinvia alle Linee guida per le Cure domiciliari integrate, che saranno adottate con deliberazione di Giunta Regionale, per la definizione dei criteri di eleggibilità, degli standard di qualità dell’erogazione dei servizi, degli indicatori di verifica delle cure domiciliari.

Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di aiuto materiale per l’igiene della persona e della casa, per l’utente preso in carico e il suo nucleo familiare.

Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la teleassistenza e il telemonitoraggio dei parametri vitali in relazione alle patologie presenti, erogati h24 da una centrale di assistenza con personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica sociale”

2. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 88 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Personale”

L’equipe per le cure domiciliari integrate deputata ad erogare le prestazioni sociali e sociosanitarie che compongono il servizio di assistenza domiciliare integrata, nel rispetto dei singoli PAI elaborati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e dell’utente ovvero del Comune, in relazione alla normativa vigente, è composta dalle seguenti figure:

- almeno 1 operatore OSS per 36 ore settimanali ogni 5 utenti per l’alimentazione e la cura della persona

- almeno 1 assistente sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti;

- presenza programmata di educatore professionale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.

- eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa, non in misura prevalente nel singolo PAI e in ogni caso ad integrazione delle figure obbligatorie.

L’equipe è coordinata dalle figure infermieristiche assicurate dalla ASL e dal distretto sociosanitario di riferimento,

Per le attività di teleassistenza e telemonitoraggio dei parametri vitali, al fianco di personale per l’assistenza infermieristica e per l’attivazione dei previsti presidi sanitari, è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza, con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona non autosufficiente a h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti.”

 

     Art. 42. Modifica all’Art. 89

1. Il paragrafo “Personale” del comma 1 dell’articolo 89 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Personale. Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori,prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di 1 operatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di 1 operatore ogni 12 bambini dai 6 ai 12 anni di età.”

 

     Art. 43. Modifica all’Art. 90

1. Il paragrafo “Ricettività” del comma 1 dell’articolo 90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Ricettività. La ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50 posti bambino.

La presenza programmata su base annua nel servizio può essere determinata nelle misure massime del:

- 30% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 3-12 mesi;

- 25% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 13-23 mesi;

- 20% in più rispetto alla ricettività per minori in fascia di età 24-36 mesi.

 

Detti incrementi possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra minori iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti nella sezione “modulo abitativo” con riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza.

Nel caso di centro ludico che accolga più di una delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di età dei minori utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra indicati.”

2. Il paragrafo “Modulo abitativo” del comma 1 dell’articolo 90 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

Modulo abitativo. Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:

a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso può essere unico;

b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto educativo;

c) locali per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle sezioni servite,attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;

d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative,utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;

e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia, spazio perla preparazione del materiale didattico e il colloquio con i genitori);

f) spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di1 posto letto ogni 10 bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la necessità durante la permanenza all’interna della struttura;

g) spazi esterni.

Qualora la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico piano.

Ad eccezione degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle attività per i bambini non possono essere situate in seminterrati o piani interrati.

Le unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.

La superficie esterna alla struttura centro ludico per la prima infanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino iscritto; per i centri ludici per la prima infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq. Per posto bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse,in misura non inferiore a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della struttura.

La superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.

Non possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane.”

 

     Art. 44. Modifica all’Art. 101

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 101 del reg. reg. 4/07 e sostituita dal seguente:

“b) Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia.

2. Il comma 2 dell’articolo 101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente:

“2. Il servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio flessibile,erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il centro ludico per l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato dal’operatore/operatrice per l’attività di assistenza domiciliare all’infanzia di cui al Repertorio regionale delle Figure professionali o da educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento che abbiano conseguito lo standard per la qualifica professionale. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d’infanzia.”

3. Il comma 3 dell’articolo 101 del reg. reg. 4/07 e sostituito dal seguente

“3. Il servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido d’infanzia, per un numero di ore giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia si colloca nella civile abitazione in cui risiede il soggetto titolare del servizio ed è composto da massimo 4 bambini, compresi i propri. Il servizio è assicurato da una figura dell’area Tecnica di cui Repertorio regionale delle Figure professionali o da educatori come individuati all’art. 46 del presente Regolamento che abbiano conseguito lo standard per la qualifica professionale.

Gli spazi essenziali destinati al servizio sono:

- Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di gioco e socializzazione;

- Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;

- Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo, riduttore;

- Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei pasti;

- Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei bambini.

Gli spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle persone.”

 

     Art. 45. Modifica all’Art. 103

1. L’articolo 103 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Art. 103. (Servizi educativi e per il tempo libero)

1. I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/Carattere

I servizi educativi per il tempo libero sono destinati a minori di età compresa tra 3 e 14 anni. Sono organizzati per fasce di età compatibili, sulla base di specifiche progettualità e sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere. Si caratterizzano, ancorché ripetendosi ogni anno nell’arco di determinati periodi, per la provvisorietà e la periodicità delle esigenze di conciliazione cui fanno fronte le famiglie nonché per la temporaneità degli interventi programmati. In ogni caso, deve essere garantita una funzione educativa specifica attraverso l’elaborazione di un progetto educativo.

Prestazioni

Sono prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero: animazione estiva; attività ludico-ricreative, come laboratori, o socio-educative, come visite guidate, collegate a specifiche progettualità di carattere temporaneo.

Personale.

I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di bambini stranieri immigrati.

Nella fascia di età 3-6 anni deve essere garantito il rapporto di un operatore ogni 8 bambini, nella fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 ogni 12 bambini. Il coordinamento è assicurato da una figura laureata con esperienza almeno triennale nell’attuazione di progetti educativi analoghi.

 

     Art. 46. Modifica all’Art. 107

1. L’articolo 107 del reg. reg. 4/07 è sostituito dal seguente:

“Art. 107. (Centro antiviolenza)

1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/ Carattere

Il Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne

Prestazioni

Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche telefonico), il sostegno psico-sociale individuale e di gruppo, il supporto nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e processuali), la consulenza legale, le attività di orientamento verso i servizi sociosanitari e assistenziali territoriali e per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Il centro antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata all’ascolto, all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico e di spazi attrezzati per lo svolgimento delle attività.

Il centro antiviolenza svolge anche attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione, formazione, iniziative culturali, in favore della comunità sociale.

Il centro antiviolenza concorre allo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime.

Il centro opera in stretta connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con l’associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio. Il centro mantiene costanti e funzionali rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, e definisce eventuali specifici accordi con gli Ambiti territoriali per gli interventi di pronto intervento sociale.

Il percorso personalizzato di sostegno è sempre costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi.

Il centro opera in raccordo funzionale con l’equipe multidisciplinare integrata dell’Ambito territoriale per le situazioni di violenza contro le donne che coinvolgono anche minori. Il centro deve garantire fruibilità nell’accesso e condizioni di riservatezza.

Non è consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

Personale

Il centro antiviolenza deve prevedere la presenza di una o più psicologhe, educatrici, assistenti sociali, avvocate civiliste e penaliste, tutte con esperienza nel settore e formazione specifica sul tema della violenza di genere.

Il centro garantisce la formazione iniziale e continua per le figure professionali ivi operanti.

E’ fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare come strumento di contrasto alla violenza contro le donne.”

 

     Art. 47. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto espressamente stabilito da specifiche disposizioni, le strutture e i servizi autorizzati in via definitiva provvedono ad adeguare i rispettivi standard entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della rilevazione omogenea a livello regionale e confrontabile a livello nazionale dei flussi informativi connessi ai Livelli Essenziali di Assistenza sanitari, le prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture residenziali e semiresidenziali disciplinate dal reg. reg. 4/2007 sono classificate con i codici attività riportati nella seguente tabella di conversione

 

Art. 55 Comunità alloggio RD4

Art.57 Comunità socio-riabilitativa RD3

Art.58 Residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili RD3

Art. 60 Centro diurno socio-educativo e riabilitativo Non applicabile

Art. 60 ter Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza SRD

Art.66 Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani R3

 

Legenda: estratta dal documento “Prestazioni residenziali e Semiresidenziali” approvato dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, istituita presso il Ministero della Salute

RD3 prestazioni terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili gravi

RD4 prestazioni terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative di mantenimento, in regime residenziale congiuntamente a prestazioni tutelari per disabili privi di sostegno familiare

R3 Prestazioni di lungoassistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo, erogate a pazienti non autosufficienti con bassa necessità di tutela Sanitaria (Unità di Cure Residenziali di Mantenimento)

SRD Prestazioni Semiresidenziali Demenze - Prestazioni di cure estensive erogate in centri diurni a pazienti con demenza senile che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale.

 

La suddetta tabella di conversione sarà oggetto di revisione a seguito di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

 

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.