§ 3.2.105 - L.R. 7 agosto 2014, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:07/08/2014
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))
Art. 2.  (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 37/2007)
Art. 3.  (Modifiche dell’articolo 11 bis della l.r. 37/2007)
Art. 4.  (Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 37/2007)
Art. 5.  (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 37/2007)


§ 3.2.105 - L.R. 7 agosto 2014, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)

(B.U. 13 agosto 2014, n. 11)

 

Art. 1. (Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 1. Si intende per pescaturismo l’attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell’imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo. ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ connessa a quella principale di pesca ” sono soppresse.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38 ) ” sono sostituite dalle seguenti: “ articolo 2 del d.lgs. 4/2012 ”.

 

     Art. 2. (Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 2. L’esercizio delle attività d’ittiturismo deve essere svolto mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico o mediante l’utilizzo della propria abitazione. ”.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche dell’articolo 11 bis della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 bis della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ articolo 7 del d.lgs. 154/2004 ” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 2 del d.lgs. 4/2012”.

 

     Art. 4. (Modifiche dell’articolo 12 della l.r. 37/2007)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“ d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe; ”.

3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 5. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni. ”.