§ 5.1.101 - L.R. 15 luglio 2015, n. 10.
Disposizioni urgenti in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:15/07/2015
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio” e successive modifiche)
Art. 2.  (Disposizioni relative alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.101 - L.R. 15 luglio 2015, n. 10.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

(B.U. 16 luglio 2015, n. 57)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 23 dell’articolo 1 della l.r. 3/2010, sono inseriti i seguenti:

“23 bis. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dei commi 18 e seguenti, le strutture sanitarie interessate di cui all’articolo 4 della l.r. 4/2003 siano oggetto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà o di cessione in godimento della stessa, la voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale provvisorio è disposta previa verifica da parte della Regione dei requisiti soggettivi del subentrante.

23 ter. Il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale provvisorio di cui al comma 23bis è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione anche in assenza della verifica dei requisiti oggettivi della struttura o in presenza di difformità ai requisiti minimi attestate dall’azienda sanitaria locale competente in sede di sopralluogo, a condizione che l’istanza stessa contenga:

a) l’indicazione cronologica dei titoli di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento provvisorio originariamente rilasciati;

b) l’indicazione cronologica dei provvedimenti generali o specifici di riconversione o di riorganizzazione adottati nel tempo, che hanno modificato l’originario assetto della struttura;

c) gli esiti delle verifiche effettuate dall’azienda sanitaria locale dalle quali è scaturito l’attestato di non conformità, se rilasciati;

d) l’esatta indicazione delle attività, funzioni o specialità attribuite alla struttura, come risultanti dal processo di riorganizzazione effettuato dalla Regione, che costituiscono il tetto massimo acquisibile dalla struttura a completamento del percorso di adeguamento della stessa;

e) la riserva che l’assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione che la Regione potrebbe adottare successivamente al rilascio dell’autorizzazione alla voltura;

f) la condizione che l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale definitivo saranno rilasciati al soggetto subentrante a conclusione degli interventi di adeguamento sulla base delle risultanze delle verifiche finali effettuate dall’azienda sanitaria locale competente e in conformità ai provvedimenti di riconversione o rimodulazione adottati nel tempo;

g) la condizione che la non conformità della struttura, attestata dall’azienda sanitaria locale competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento, o il mancato rilascio da parte di altri organismi delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione totale dell’attività o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale definitivo;

h) la dichiarazione di espressa accettazione da parte del soggetto subentrante delle clausole e condizioni predette.”.

 

2. Il processo di riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 23ter, lettera d) della l.r. 3/2010, come inserito dal comma 1 del presente articolo, deve intendersi effettuato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Sino al termine della gestione commissariale di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sono fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei poteri al medesimo conferiti.

 

     Art. 2. (Disposizioni relative alla conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché i soggetti titolari delle strutture di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo all’utilizzo della piattaforma applicativa informatica per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, presentano alla Regione domanda di conferma dell’autorizzazione attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica entro e non oltre centoventi giorni dalla riattivazione della predetta piattaforma, secondo modalità definite con successivo provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle strutture per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cessazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 17 della l.r. 9/2010 e del decreto del Commissario ad acta del 1° marzo 2012, n. U00038, che presentino apposita istanza ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 1.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.