§ 3.1.130 - R.R. 17 marzo 2014, n. 6.
Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:17/03/2014
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 1 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 2 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 2 bis.  (Modifica all’art. 3 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 2 ter.  (Modifica all’articolo 4 del r.r. 9/2007)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 6 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 7 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 10 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 11 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 13 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )
Art. 10.  (Modifica all'articolo 14 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 11.  (Inserimento dell'articolo 14 bis al r.r. . 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 15 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 17 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 14.  (Inserimento dell’articolo 17 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art.15.  (Inserimento dell’articolo 17 ter al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 19 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 18.  (Abrogazioni al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.130 - R.R. 17 marzo 2014, n. 6.

Modifiche al Regolamento regionale 31 luglio 2007 n. 9 concernente: "Disposizioni attuative ed integrative della legge 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo”.

(B.U. 18 marzo 2014, n. 22)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 1 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. Dopo l'articolo 1 del Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, è inserito il seguente :

“Art. 1 bis

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica;

 

b) attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

 

c) ricezione e ospitalità: la ricezione è l’attività con cui l’operatore agrituristico riceve, nell’arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell’agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro; l’ospitalità è l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico, o accoglie in spazi aperti destinati alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, di seguito denominata attività di campeggio agrituristico;

 

d) ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attività di somministrazione o ristoro agrituristico mediante servizio assistito di somministrazione di cui all'art. 30 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 di modifica dell’art. 4 comma 8 bis) del Dlgs. 18 maggio 2001, n. 228;

 

e) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

 

f) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;

 

g) prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto;

 

h) prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i Prodotti Agroalimentari Tradizionali contenuti nell'Elenco di cui al D.M. 178/98;

 

i) prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al Decreto del Direttore Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali);

 

l) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della L.R. 03 Agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali);

 

m) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali di cui all'art 2, comma 3, lettera c) della L.R . 14/2006;

 

n) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della l.r. 14/2006;

 

o) altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed è determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attività agrituristica;

 

p) spuntino: cibo non cucinato o bevanda;

 

q) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE Italia).”.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. All’articolo 2 del r.r.9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, dell'articolo 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

 

a bis) “ la scheda di validazione relativa al fascicolo aziendale;”

 

b) dopo il comma 1, dell'articolo 2, è inserito il seguente:

 

“1 bis. Gli operatori agrituristici dopo l'iscrizione negli elenchi provinciali di cui all'articolo 17 della legge hanno l'obbligo di iniziare l'attività entro 1 anno e darne relativa comunicazione alla Provincia.”.

 

     Art. 2 bis. (Modifica all’art. 3 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. All’articolo 3 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”;

 

b) Al comma 1 le parole “Nella dichiarazione di inizio attività oltre a quanto previsto dall’articolo 18 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, oltre a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge,”;

 

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

“2. Il comune comunica alla provincia competente il ricevimento della SCIA.”.

 

     Art. 2 ter. (Modifica all’articolo 4 del r.r. 9/2007)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del r.r. 9/2007 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Gli operatori agrituristici comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze all’Agenzia regionale per il turismo di cui all’art. 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche e alla provincia competente per territorio al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2012, n. 91 (Approvazione delle linee guida concernenti modalità e termini di comunicazione, per via telematica, degli arrivi e delle presenze alla Regione Lazio e all’Amministrazione provinciale competente per territorio, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale (legge regionale n. 13/2007, art. 28, come modificata dalla legge regionale n. 17/2011)).”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. L'articolo 5 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

(Coefficiente correttivo)

1. La Provincia determina, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 3 della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le tabelle dei coefficienti correttivi sono aggiornate con cadenza triennale e pubblicate entro il 31 dicembre dalla Direzione Regionale Agricoltura.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 6 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. Il comma 5 dell’articolo 6 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente.

 

“5. Nel caso in cui alle attività agricole siano connesse attività di sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi e attività di wellness, non inserite nelle tabelle previste dall'articolo 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige una specifica analisi dei tempi di lavoro connesse alle suddette attività. Tale analisi è soggetta a valutazione di congruità da parte della Provincia competente”.

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. All’articolo 7 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole "di nuova edificazione" sono soppresse;

 

b) al comma 1 le parole “ sono conformi” sono sostituite dalle seguenti: "devono risultare conformi.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. L’articolo 9 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

(Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative)

 

1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

 

2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere:

 

a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri;

 

b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri di altezza da piastrelle;

 

c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano la caduta di polvere e il radicamento e lo sviluppo di muffe;

 

d) pavimento lavabile e disinfettabile;

 

e) finestre e porte protette da dispositivi contro gli insetti e i roditori;

 

f) lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale;

 

g) distributore di sapone e asciugamani a perdere;

 

h) contenitore per rifiuti apribile con comando a pedale;

 

i) cappa, sovrastante la zona di cottura, di dimensione tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori ed eventualmente dotato di sistemi di aerazione ove ciò si rendesse necessario in relazione alla potenza dei fuochi;

 

l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiudibili;

 

m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di venti posti a sedere;

 

n) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima.

 

o) armadio chiuso destinato a riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati gli alimenti e le bevande;

 

p) collegamento alla rete idrica comunale.

 

3. Per la somministrazione di spuntini è permesso ricavare, per la preparazione degli stessi, anche eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili.

 

4. Nel caso in cui le altezze, le luci e vedute, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione, può essere adottato un sistema meccanico per il ricambio dell'aria.

 

5. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a 15, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott'olio, e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia i seguenti requisiti:

 

a) superficie minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione;

 

b) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie prime;

 

c) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature;

 

d) piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione;

 

e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti;

 

f) attrezzature che consentano un' adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento;

 

g) autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott'olio e salse.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 10 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del r.r. 9/2007 dopo le parole “di attività svolta" sono inserite le seguenti: ", e comunque di almeno 1,5 metri quadri per posto a sedere,"

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 11 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )

1. Al comma 3 dell’articolo 11 del r.r. 9/2007 le parole "laddove le strutture aziendali lo consentano" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 13 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )

1. All’articolo 13 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 dopo le parole "ospitalità in spazi aperti" sono inserite le seguenti: "di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili";

 

b) al comma 1 la parola “ 60” è sostituita dalla seguente “40”;

 

c) la lettera d) del comma 3 è soppressa;

 

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 

“3 bis) . Nel caso di sosta esclusiva di autocaravan, come definiti dall'articolo 54, comma i, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le piazzole hanno una superficie minima di 40 metri quadrati ciascuna, e devono essere dotate di almeno una presa elettrica ogni quattro piazzole, una presa d'acqua ed un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.”.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 14 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. All’articolo 14 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) prima del comma 1, è inserito il seguente:

 

“01. Ai fini del presente regolamento s'intendono comunque connesse con le attività aziendali:

 

a) le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto in particolare l'equitazione, il nolo di cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, anche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto, equitazione ed altri tipi di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale attinenti al mondo rurale, la pesca sportiva e l'attività agrituristico - venatoria;

 

b) le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti.”

 

c) al comma 1, dopo le parole “ somministrazione dei pasti.” sono inserite le seguenti: “ La superficie da destinare alle attività sportive sopradescritte non può oltrepassare la soglia del 10% della superficie agricola totale (SAT) e comunque non essere superiore ai 10.000 mq.”

 

     Art. 11. (Inserimento dell'articolo 14 bis al r.r. . 31 luglio 2007, n. 9)

1. Dopo l'art. 14 del r.r. 9/2007 è inserito il seguente

 

“Art. 14 bis

(Attività e servizi complementari all'ospitalità)

1. Le attività e i servizi di cui al comma 1, dell’articolo 14, che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all'articolo 2, comma 3 della legge, possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi e delle attività di cui all'articolo 14. Rientrano in particolare tra i servizi complementari anche le piscine e le attività inerenti la cura del benessere e della salute.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 15 r.r. 31 luglio 2007, n. 9 )

1. All’articolo 15 del r.r. 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) prima del comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:

 

“01. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.”.

 

b) al comma 1 le parole “per i quali” sono sostituite dalle seguenti: “ laddove”

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 17 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. L'articolo 17 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 17

(Attività di macellazione e di preparazione di alimenti)

1.La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22 marzo 2010, (Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006.).

2.La macellazione del pollame, in particolare dei volatili d'allevamento, compresa la selvaggina allevata, dei lagomorfi, in particolare conigli e lepri, è consentita ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, solo negli impianti riconosciuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al benessere degli animali.

3.E' consentita la macellazione di tali specie animali in azienda solamente per la vendita o la somministrazione al consumatore finale e per un quantitativo fino a settemila capi all'anno di pollame, con un massimo di cinquanta capi al giorno, e mille lagomorfi, con un massimo di trenta capi al giorno. Qualora l'impresa agricola non disponga di un proprio macello può usufruire del macello autorizzato di un altro agriturismo regionale, nei limiti di macellazione dello stesso oppure di macelli mobili autorizzati.

4.Per l’impresa agricola che disponga o attivi un proprio macello, si applica quanto già stabilito nella determinazione regionale 30 marzo 2010, n. 1373 (Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore).

5.La macellazione del pollame e quella dei lagomorfi è effettuata in momenti diversi e lontano da quelli di preparazione dei pasti”.

 

     Art. 14. (Inserimento dell’articolo 17 bis al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. Dopo l’articolo 17 del r.r.9/2007 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 bis. (Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo)

1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all'operatore agrituristico.

2. Il personale addetto alla manipolazione degli alimenti rispetta le previsioni di cui allegato II, capitoli VIII (Igiene personale) e XII (Formazione), del regolamento (CE) 852/2004, e in particolare:

 

a) ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti mantiene uno standard elevato di pulizia personale ed indossa indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi;

 

b) nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o disturbi di dissenteria può essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti.

 

Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa agrituristica e che possa venire a contatto con gli alimenti denuncia immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando, se possibile, le cause al responsabile dell'impresa alimentare.

 

3. Gli OSA assicurano:

 

a) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività specifica;

 

b) che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 852/2004, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

 

4. Tali attività sono soggette a notifica alla ASL territorialmente competente.”.

 

     Art.15. (Inserimento dell’articolo 17 ter al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. Dopo l’articolo 17 bis del r.r. 9/2007 è inserito il seguente:

 

“Art. 17 ter

(Congelamento dei prodotti aziendali)

1.E' consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale unicamente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l'attività di ristoro.

2.Il congelamento di pietanze cotte e precotte è consentito esclusivamente a mezzo di abbattitore di temperatura.

3.Le derrate, in perfette condizioni di salubrità e freschezza, possono essere sottoposte a congelamento con adeguato apparecchio refrigerante, anche di tipo non industriale, munito di termometro registratore con indicatore delle temperature massima e minima e mancati funzionamenti. In ogni caso detto intervento di conservazione avviene subito dopo il confezionamento degli alimenti utilizzando un idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l'anno in cui lo stesso è stato effettuato nonché lo specifico trattamento cui gli alimenti sono stati sottoposti. Nell'arco dell'intera durata del trattamento sono scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalla normativa vigente in materia a seconda dei prodotti, i quali, una volta scongelati, non possono essere nuovamente congelati.

4.Per poter somministrare prodotti aziendali conservati ai sensi del comma 3, siano essi freschi, cotti o precotti, va fatta esplicita menzione di ciò nella notifica di attività fatta all'autorità sanitaria competente.”.

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 18 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. All’articolo 18 del r.r. 9/2007 prima del comma 1 è inserito il seguente:

“ 01. Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione, per un valore annuo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'intera materia prima utilizzata. Le imprese agrituristiche che concludono accordi di fornitura permanente con altre imprese agricole della zona, di durata almeno triennale, per le sole materie prime destinate alla somministrazione in misura non inferiore al 25% dei limiti della provenienza possono computare le relative produzioni acquisite nel calcolo della prevalenza dei pasti di cui all’articolo 14, comma 4 lettera c) della legge, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.”.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 19 del r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

L’articolo 19 del r.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 19

(Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione della classificazione)

 

1. Le aziende agrituristiche vengono classificate tenendo conto delle linee guida previste per la classificazione di cui all’Allegato A del presente regolamento.

 

2. L'imprenditore agricolo, per l'attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle classi previste dal D.M. 13 febbraio 2013, come richiamate nell’Allegato di cui al comma 1, provvede alla autoattribuzione dei requisiti contenuti nella specifica domanda da presentare all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) che ne certifica l'avvenuta consegna. Trascorsi 30gg da tale adempimento ed in mancanza di comunicazione contraria da parte dell’ARSIAL l'impresa candidata può utilizzare la classe richiesta.

 

3. L'ARSIAL, attraverso gli appositi controlli di verifica periodica, provvede all'eventuale accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati.

 

4. In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei requisiti relativi alla classificazione, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'ARSIAL attraverso l'invio di una nuova domanda, che è soggetta alla medesima procedura sopradescritta. L'ARSIAL, su specifica richiesta dell'imprenditore agricolo, provvede ad aggiornare la classificazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute negli elenchi ufficiali.”.

 

     Art. 18. (Abrogazioni al r.r. 31 luglio 2007, n. 9)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti articoli:

 

a) art. 20 (Agriturismo tradizionale);

 

b) art. 21 (Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica);

 

c) art. 22 (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica);

 

d) art. 23 (Agriturismo con caratterizzazione culturale);

 

e) art. 24 (Agriturismo con caratterizzazione biologica);

 

f) art. 25 (Agriturismo con caratterizzazione ecologica)

 

g) art. 26 (Procedura per l'attribuzione della classificazione).

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie)

1.Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 della l.r. n. 14/2006 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi sulla base della documentazione prevista dall'art. 2 del r.r. 9/2007. In caso di difformità rispetto alla documentazione prevista all’articolo 2, si provvede, da parte degli operatori, all'adeguamento della stessa entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'art. 2.

2.Gli operatori di cui al comma 1, già iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 del r.r. n. 9/2007, che non hanno iniziato l'attività, hanno l'obbligo di iniziare la stessa entro 12 mesi dall’adeguamento di cui al comma 1, e darne relativa comunicazione alla Provincia, entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale stesso.

3.Le piscine preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono classificate private ad uso collettivo anche se di superficie e profondità superiori ai limiti indicati.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

ALLEGATO