§ 2.7.252 - R.R. 24 ottobre 2014, n. 23.
Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/10/2014
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 29 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 30 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 31 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 34 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 185 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 8.  (Sostituzione dell’articolo 188 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 189 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 220 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 11.  (Inserimento dell’allegato GG al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 12.  (Abrogazione dell’allegato Q al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
Art. 13.  (Disposizioni finali)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.252 - R.R. 24 ottobre 2014, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni

(B.U. 28 ottobre 2014, n. 86)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 del r.r. 1/2002, dopo le parole “l’attività di programmazione strategica” sono inserite le seguenti: “con l’adozione del Piano della prestazione e dei risultati di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2011, n.1,”;

 

2. la lettera c) del comma 5 dell’articolo 2 del r.r. 1/2002 è sostituita dalla seguente:

 

“c) l’attività di controllo, intesa come interfaccia dell’attività di programmazione, che, per la verifica degli esiti dell’attività amministrativa, si avvale del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2011, quale definito nell’allegato GG.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 3 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3 (Conferenza di coordinamento e Conferenza interdirezionale)

1. Al fine di assicurare l’unitarietà complessiva dell’azione amministrativa e l’integrazione tra l’attività d’indirizzo e l’attività gestionale è istituita, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge di organizzazione, la Conferenza di coordinamento tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di seguito denominata “Conferenza di coordinamento”, quale strumento funzionale di raccordo tra gli organi di decisione politica e i responsabili della gestione.

2. La Conferenza di coordinamento è presieduta dal Presidente o, su sua delega, dal Segretario generale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g) ed è composta dagli assessori e dai dirigenti apicali; ad essa partecipa il Capo dell’Ufficio di gabinetto del Presidente.

3. Il Presidente della Regione, o il Segretario generale, appositamente delegato, convoca la conferenza di coordinamento per definire le linee strategiche e operative di azione delle strutture amministrative affidate ai dirigenti apicali, per effettuare una verifica generale dei risultati raggiunti, per esaminare le scelte strategiche ed ogni qualvolta lo ritenga necessario.

4. Ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento complessivo delle attività della Giunta regionale di cui all’articolo 10, comma 2, della legge di organizzazione è istituita, presso il Segretariato generale, la Conferenza interdirezionale di coordinamento delle attività gestionali, di seguito denominata “Conferenza interdirezionale”.

5. La Conferenza interdirezionale è composta dal Segretario generale, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede, e dai dirigenti apicali.

6. La Conferenza interdirezionale si riunisce per la comunicazione delle linee guida del programma annuale di attività dell’amministrazione di cui all’articolo 188, comma 2, nonché ogni qualvolta il Segretario generale lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando si debba discutere di questioni particolari che attengono all’amministrazione regionale nel suo complesso.

7. Il funzionamento della Conferenza interdirezionale è disciplinato da un apposito regolamento interno.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 29 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 29 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 29 (Principi generali)

1. In armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed ai sensi dell’articolo 14 della legge di organizzazione è istituito il sistema di controllo interno regionale per garantire il pieno perseguimento delle finalità previste dalla legge stessa e dalla l.r. 1/2011.

2. Il sistema di controllo interno è costituito:

a) dalla valutazione e dal controllo strategico, concernente l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

b) dal controllo di gestione concernente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione degli andamenti gestionali, il rapporto tra costi e ricavi;

c) dal controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

d) dalla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

3. La progettazione d’insieme del controllo interno si conforma ai seguenti principi generali:

a) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed è svolta dall’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30, comma 1, con il supporto della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all’articolo 30, comma 2;

b) il controllo di gestione è svolto da strutture che rispondono ai dirigenti apicali;

c) l’attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche le risultanze del controllo di gestione, ma è svolta da strutture diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono esercitate in modo integrato;

e) le verifiche di regolarità amministrativa e contabile non sono svolte da strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico.

4. Ai sensi dell’articolo 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), non è ammesso l’accesso alle attività di valutazione e controllo strategico. E’ fatto salvo il diritto di accesso dei dirigenti agli atti relativi alla propria valutazione.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 30 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 30 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 30 (La valutazione e il controllo strategico)

1. L’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 della l.r. 1/2011 supporta la Giunta regionale nell’esercizio delle funzioni di verifica dei risultati dell’attività amministrativa.

2. L’Organismo indipendente di valutazione si avvale, per l’esercizio delle sue funzioni, della Struttura tecnica permanente di cui all’articolo 16 della l.r. 1/2011, denominata “Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo”, nell’ambito delle strutture del Segretariato generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

3. L’incarico di responsabile della Struttura tecnica permanente è conferito dal Segretario generale con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2.

4. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della l.r. 1/2011, da tre componenti:

a) dal responsabile della Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;

b) da due esperti esterni all’amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente.

5. I componenti di cui al comma 4, lettera b) sono nominati con decreto del Presidente. Per le cause di incompatibilità e di ineleggibilità e per la durata dell’organismo si applica quanto espressamente stabilito dall’articolo 14, commi 3, 4 e 5 della l. r. 1/2001.

6. L’Organismo indipendente ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 1/2011 svolge le seguenti funzioni:

a) verifica l’attuazione da parte dei dirigenti apicali della programmazione strategico-operativa ed il conseguimento degli obiettivi, conformemente all’indirizzo politico-amministrativo ed, in particolare:

1) definisce, d’intesa con la struttura competente in materia di programmazione e con i dirigenti apicali, i parametri di misura da assumere come indicatori per la verifica dell’effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi assegnati dagli organi di governo contestualmente all’assegnazione delle risorse;

2) effettua il monitoraggio, anche in corso di esercizio annuale, del conseguimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale sulla base dei parametri di misura di cui al numero 1) e delle informazioni fornite dai dirigenti apicali;

3) relaziona al Presidente della Regione sullo stato di attuazione degli obiettivi individuando gli scostamenti e le relative cause;

b) verifica l’adeguatezza del funzionamento della struttura amministrativa della Giunta regionale nel suo complesso in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla congruenza tra l’indirizzo politico-amministrativo, gli obiettivi e i risultati dell’attività amministrativa;

c) fornisce, ai sensi e nei termini del vigente contratto collettivo di lavoro, un supporto tecnico-metodologico alla definizione e all’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’articolo 2 con specifico riferimento alla valutazione della dirigenza;

d) istruisce e formula per la Giunta regionale la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali anche ai fini dell’attribuzione dei relativi premi, sulla base dell’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’articolo 2;

e) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

f) comunica al Presidente della Regione le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività;

g) esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente.

7. L’Organismo indipendente di valutazione si avvale del sistema statistico-informativo regionale e, nell’ambito delle sue attività di coordinamento e di controllo può richiedere alle direzioni regionali, alle agenzie regionali, agli enti dipendenti, alle società e agli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale dati ed informazioni necessari allo svolgimento dei propri compiti.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 31 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1.L’articolo 31 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 31 (Controllo strategico sull’attività degli enti dipendenti, delle società e degli altri enti e soggetti a partecipazione regionale)

1. Al fine di fornire elementi di valutazione sull’impatto delle politiche e sul funzionamento complessivo del sistema organizzativo della Giunta regionale, l’Organismo indipendente di valutazione e la Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo di cui all’articolo 30 svolgono un’attività di coordinamento e monitoraggio degli organismi indipendenti di valutazione e controllo, comunque denominati, operanti presso gli enti pubblici dipendenti, le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale”.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 34 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Valutazione del personale con qualifica dirigenziale)

1. La Giunta regionale, avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procede alla valutazione dei dirigenti apicali secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG.

2. I dirigenti apicali, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, procedono alla valutazione del personale con incarico dirigenziale non apicale presso la rispettiva struttura organizzativa, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG.”.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 185 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 185 è sostituito dal seguente:

“Art. 185 (Procedimento di garanzia)

1. Fatti salvi i casi di responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare previsti dalla normativa vigente, ai fini della responsabilità dirigenziale il “mancato raggiungimento degli obiettivi” si configura nel caso di valutazione finale inferiore al 60% e “l’inosservanza delle direttive” nel caso di evidente scostamento dell’attività svolta rispetto ai contenuti degli indirizzi ricevuti.

2. I provvedimenti conseguenti all’applicazione delle misure di cui all’articolo 24 della legge di organizzazione sono adottati con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di personale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché previa acquisizione del parere del comitato dei garanti di cui all’articolo 184.

3. La contestazione di cui all’articolo 24, comma 4, della legge di organizzazione è effettuata, mediante comunicazione datata e sottoscritta, entro dieci giorni dalla valutazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o dalla rilevazione dell’inosservanza delle direttive:

a) dalla Giunta regionale per i dirigenti apicali;

b) dal dirigente apicale sovraordinato per il personale dirigenziale non apicale.

4. Il contraddittorio è esercitato dal dirigente destinatario della contestazione mediante la formulazione di controdeduzioni, datate e sottoscritte, da inviarsi all’organo o al soggetto che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.

5. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono trasmessi, entro quindici giorni, all’organo o al soggetto di cui al comma 3, alla direzione regionale competente in materia di personale, che, a sua volta, li invia, proponendo la relativa sanzione, al comitato dei garanti per il parere di cui al comma 2.

6. Il comitato dei garanti, valutati gli atti e sentiti i soggetti interessati, rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta e lo trasmette alla direzione regionale competente in materia di personale. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

7. Il direttore della direzione regionale competente in materia di personale, adotta, in conformità al parere del comitato dei garanti, l’atto di archiviazione o i provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 4, della legge regionale di organizzazione.”.

 

     Art. 8. (Sostituzione dell’articolo 188 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 188 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 188 (Piano della prestazione e dei risultati e Programma annuale direzionale)

1. La Giunta regionale, previo esame della Conferenza di coordinamento, effettua la programmazione strategico-operativa adottando il Piano della prestazione e dei risultati di cui all’articolo 2, con la corrispondente assegnazione ai dirigenti apicali degli obiettivi strategici e operativi.

2. Il Programma annuale di attività di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.

3. Il Piano di cui al comma 1, in particolare, contiene:

a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;

b) l’indicazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;

c) l’elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l’attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;

d) l’elencazione, in relazione a ciascun obiettivo, programma e progetto da realizzare del personale assegnato, ivi compreso quello da confermare o di nuova assegnazione;

4. A seguito dell’adozione del Piano di cui al comma 1, i dirigenti apicali adottano il Programma annuale direzionale che costituisce l’atto di individuazione e negoziazione degli obiettivi operativi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie e umane assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali interne alla propria struttura organizzativa, nonché il riferimento per l’esercizio del controllo di gestione. Il Programma annuale direzionale attribuisce ai dirigenti sottordinati la responsabilità della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le risorse umane e finanziarie disponibili.

5. Ogni ulteriore aspetto concernente criteri, modalità e tempistica del procedimento di assegnazione degli obiettivi alla dirigenza regionale è regolato dal Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG.”.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 189 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1.L’articolo 189 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 189 (Procedure e modalità di valutazione)

1. La valutazione della dirigenza regionale avviene nel rispetto dei principi indicati nell’articolo 34, sulla base delle procedure, delle modalità e degli strumenti stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG.”.

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 220 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’articolo 220 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 220 (Valutazione del personale non dirigenziale)

1. Le finalità, nonché le modalità e i criteri di valutazione del personale non dirigenziale sono stabiliti nel Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati di cui all’allegato GG nonché nelle disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro”.

 

     Art. 11. (Inserimento dell’allegato GG al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. Dopo l’allegato FF del r.r. 1/2002 è inserito “l’allegato GG”, denominato “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati”.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell’allegato Q al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

1. L’allegato Q al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 denominato “Scheda per l’attribuzione dell’indennità di risultato al personale regionale non dirigente” è abrogato.

 

     Art. 13. (Disposizioni finali)

1. Le diposizioni di cui al presente regolamento relative al “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati” si applicano, per il personale delle categorie A, B e C e per il personale di categoria D non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, a decorrere dall’ 1 gennaio 2015.

2. Fino al 31 dicembre 2014, per la valutazione del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

ALLEGATO