§ 86.8.17 - D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 73.
Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.8 sanità di frontiera
Data:12/05/2015
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 86.8.17 - D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 73. [1]

Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

(G.U. 13 giugno 2015, n. 135)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'allegato B che reca in elenco, tra le direttive da attuare, anche la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell'Unione di cani, gatti e furetti;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare gli articoli 31 e 32;

     Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7;

     Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e Paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 518, che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719];

     Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 519, che stabilisce l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con il numero C(2013) 6721];

     Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio europeo, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977;

     Visto il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione europea, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale;

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 28, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

     Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

     Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 7 maggio 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633

     1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) "veterinario ufficiale" quello definito dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;

     e-ter) "veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attività conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento.»;

     b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:

     a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

     b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall'autorità competente;

     c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:

     1) è conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;

     2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall'esame clinico, effettuato in conformità alla lettera b), è emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.»;

     c) il comma 3, dell'articolo 10 è abrogato;

     d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: «animali», sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui al comma 2»;

     e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Per quanto riguarda l'importazione di gatti, cani e furetti:

     a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013;

     b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;

     f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: «17, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1 e 1-bis».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Per la cessazione dell'applicazione del presente decreto, vedi l'art. 33 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136.