Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 25/02/2015 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Scopo e campo di applicazione |
Art. 2. Titoli |
Art. 3. Commissione esaminatrice |
Art. 4. Graduatorie finali |
Art. 5. Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale |
Art. 6. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica |
Art. 7. Norma di rinvio |
§ 79.3.119 - D.M. 25 febbraio 2015, n. 40. [1]
Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(G.U. 10 aprile 2015, n. 83)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
Considerato che, a norma dell'articolo 145, comma 2, del
Considerato altresì, che a norma dell'articolo 148, del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;
Adotta. il seguente regolamento:
Art. 1. Scopo e campo di applicazione
1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo stesso, è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni istituzionali nonchè a rappresentare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 148 del
3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli strumenti musicali di cui alla tabella I.
Art. 2. Titoli
1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:
a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al
b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00;
c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'articolo 8 del
d) partecipazione, in qualità di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00;
e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00.
2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.
3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.
Art. 3. Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
Art. 4. Graduatorie finali
1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello per maestro-direttore, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dal
2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla normativa vigente.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate le graduatorie finali del concorso.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5. Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I limiti di età per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale sono i seguenti:
a) limite minimo di età previsto dall'articolo 1, comma 1, del
b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del
2. I requisiti di idoneità fisica e psichica per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono quelli indicati all'articolo 3, del
Art. 6. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Art. 7. Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015 Interno, foglio n. 738
Tabella I
(Art. 1)
Composizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
1 MAESTRO-DIRETTORE
1 FLAUTO/OTTAVINO
1 OBOE/CORNO INGLESE
1 FAGOTTO
1 CLARINETTO PICCOLO MIB
3 I CLARINETTO SIB
3 II CLARINETTO SIB
3 III CLARINETTO SIB
1 SAX CONTRALTO
1 SAX TENORE
1 SAX BARITONO
1 I CORNO
1 II CORNO
1 I TROMBA SIB
1 II TROMBA SIB
1 I FLICORNO SOPRANO SIB
1 II FLICORNO SOPRANO SIB
1 I TROMBONE
1 II TROMBONE
1 EUPHONIUM
1 TUBA
1 GRAN CASSA
1 PIATTI
1 TAMBURO/BATTERIA
Totale 30
[1] Abrogato dall'art. 11 del