§ 79.3.119 - D.M. 25 febbraio 2015, n. 40.
Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:25/02/2015
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Scopo e campo di applicazione
Art. 2.  Titoli
Art. 3.  Commissione esaminatrice
Art. 4.  Graduatorie finali
Art. 5.  Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale
Art. 6.  Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica
Art. 7.  Norma di rinvio


§ 79.3.119 - D.M. 25 febbraio 2015, n. 40. [1]

Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. 10 aprile 2015, n. 83)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare l'articolo 148 che prevede disposizioni relative al personale della banda musicale del medesimo Corpo;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.»;

     Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Visto il decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente istituzione della Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;

     Considerato che, a norma dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5 comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 3 ottobre 2005, n. 217, e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

     Considerato altresì, che a norma dell'articolo 148, del decreto legislativo n. 217/2005, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147 si applicano, in quanto compatibili, al personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 24 luglio 2014;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n.Dagl/4.3.13.3/19 del 29 gennaio 2015;

 

     Adotta. il seguente regolamento:

 

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

     1. La banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominata banda musicale, costituita da personale del Corpo stesso, è un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni istituzionali nonchè a rappresentare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di manifestazioni pubbliche.

     2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina lo svolgimento del concorso pubblico per titoli per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale di cui al comma 1.

     3. Nella tabella I, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati gli strumenti musicali che compongono la banda musicale, ivi compreso il posto da maestro-direttore. I singoli bandi di concorso individuano i posti disponibili relativi agli strumenti musicali di cui alla tabella I.

 

     Art. 2. Titoli

     1. I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

     a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti da orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00;

     b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00;

     c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 nell'ultimo quinquennio dalla data di scadenza del bando di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino a un massimo di punti 5,00;

     d) partecipazione, in qualità di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00;

     e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino a un massimo di punti 1,00.

     2. I titoli di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

     3. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.

 

     Art. 3. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

     2. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto del concorso non inferiore a due, e da un segretario. Ove, per esigenze di servizio non sia disponibile personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli della Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

     4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, può essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

     5. In relazione al numero dei candidati, la commissione può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

 

     Art. 4. Graduatorie finali

     1. Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione redige le graduatorie finali del concorso per strumento, ivi compreso quello per maestro-direttore, tenuto conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. A parità di punteggio conseguito, costituisce titolo preferenziale la più giovane età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

     2. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali, tenuto conto delle riserve previste dalla normativa vigente.

     3. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate le graduatorie finali del concorso.

     4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 5. Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale

     1. I limiti di età per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale sono i seguenti:

     a) limite minimo di età previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197;

     b) limite massimo, in deroga a quello ordinario per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197.

     2. I requisiti di idoneità fisica e psichica per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale, in deroga a quelli ordinari, sono quelli indicati all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

 

     Art. 6. Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica

     1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

 

     Art. 7. Norma di rinvio

     1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

     Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015  Interno, foglio n. 738

 

Tabella I

(Art. 1)

Composizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

1 MAESTRO-DIRETTORE

1 FLAUTO/OTTAVINO

1 OBOE/CORNO INGLESE

1 FAGOTTO

1 CLARINETTO PICCOLO MIB

3 I CLARINETTO SIB

3 II CLARINETTO SIB

3 III CLARINETTO SIB

1 SAX CONTRALTO

1 SAX TENORE

1 SAX BARITONO

1 I CORNO

1 II CORNO

1 I TROMBA SIB

1 II TROMBA SIB

1 I FLICORNO SOPRANO SIB

1 II FLICORNO SOPRANO SIB

1 I TROMBONE

1 II TROMBONE

1 EUPHONIUM

1 TUBA

1 GRAN CASSA

1 PIATTI

1 TAMBURO/BATTERIA

Totale 30

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.M. 29 dicembre 2022, n. 212.