§ 34.2.78 - L. 17 aprile 2015, n. 43.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:17/04/2015
Numero:43


Sommario
Art. 1. 


§ 34.2.78 - L. 17 aprile 2015, n. 43.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

(G.U. 20 aprile 2015, n. 91)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, capoverso, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

     al comma 2, capoverso «Art. 270-quater.1», dopo la parola: «viaggi» sono inserite le seguenti: «in territorio estero» e le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni»;

     al comma 3:

     alla lettera a), dopo la parola: «comportamenti» è inserita la seguente: «univocamente»;

     alla lettera b), dopo le parole: «il fatto» sono inserite le seguenti: «di chi addestra o istruisce»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni"»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     "Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). - 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare".

     1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

     "m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale";

     b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) è abrogata.

     1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

     b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1"»;

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

     al comma 3, dopo le parole: «su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

     al comma 4:

     al primo periodo, dopo le parole: «il pubblico ministero ordina, con decreto motivato,» sono inserite le seguenti: «preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti»;

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite».

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso «Art. 678-bis», le parole: «euro 247» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonchè le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";

     b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1";

     c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonchè di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi".

     3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo".

     3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni".

     3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi o" sono inserite le seguenti: "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o".

     3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

     3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

     "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonchè con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert".

     3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonchè tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. - (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".

     2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera a), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

     "m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona," sono inserite le seguenti: "dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,"»;

     alla lettera d), capoverso «Art. 75-bis», il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

     alla rubrica, dopo le parole: «misure di prevenzione personali» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali».

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). - 1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

     2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     al secondo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è» e le parole: «non superiore a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 200 unità»;

     dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica»;

     al comma 2, le parole da: «Ai fini dell'attuazione del comma 1» fino a: «n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835,» e le parole: «spese rimodulabili di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

     3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

     3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

     3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis. - (Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro). - 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore».

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: «al procuratore generale di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis. - (Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia). - 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11:

     1) al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo è soppresso;

     2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonchè" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

     3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

     b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";

     c) all'articolo 16-nonies:

     1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

     2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" è sostituita dalla seguente: "allega".

     Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). - 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo"».

     All'articolo 7:

     al comma 1, capoverso «Art. 53», comma 3, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,».

     All'articolo 8:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fino al 31 gennaio 2018:

     a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

     b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

     c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

     d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica».

     All'articolo 9:

     al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nell'articolo 51 comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     "2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"»;

     al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi"»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater".

     4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater" e dopo la parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo"».

     All'articolo 12:

     al comma 9, le parole: «dell'Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)» sono sostituite dalle seguenti: «del Daesh».

     All'articolo 13:

     al comma 1, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «14 febbraio 2015» e le parole: «euro 1.348.239» sono sostituite dalle seguenti: «euro 92.998»;

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India»;

     al comma 6, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;

     al comma 7, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015» e le parole: «euro 448.766» sono sostituite dalle seguenti: «euro 147.945».

     All'articolo 14:

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

     All'articolo 15:

     al comma 4, primo periodo, le parole: «che partecipa alle» sono sostituite dalle seguenti: «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

     b) al comma 4:

     1) le parole: "e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto" e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e" sono soppresse;

     2) le parole: "individuate con il decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)";

     c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";

     d) al comma 5-bis, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".

     6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130" sono soppresse.

     6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

     6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale Forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor)».

     All'articolo 17:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco».

     All'articolo 18:

     al comma 4, le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività»;

     al comma 9, primo periodo, le parole: «euro 1.372.327» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.438.207».

     All'articolo 19:

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonchè di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

     Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

     «Art. 19-bis. - (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). - 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

     2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

     3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi».

     All'articolo 20:

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «euro 874.926.998» sono sostituite dalle seguenti: «euro 871.072.635»;

     alla lettera a), le parole: «euro 843.900.891» sono sostituite dalle seguenti: «euro 840.046.528»;

     alla lettera b), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

     alla lettera c), dopo le parole: «comma 273,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».