§ 12.6.141 - D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:12/05/2015
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 3.  Individuazione della Banca d'Italia come autorità di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte I, II e III
Art. 5.  Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 12.6.141 - D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(G.U. 12 giugno 2015, n. 134)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

     Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

     b) al comma 1, la lettera f) è soppressa;

     c) al comma 1, la lettera m) è soppressa;

     d) al comma 2, dopo la lettera h-bis) è inserita la seguente:

     «h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»;

     e) al comma 2, dopo la lettera h-octies) è aggiunta la seguente:

     «h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato»;

     f) al comma 3, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

 

     2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nel titolo II».

 

     3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento».

 

     4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la parola: «l'ISVAP» è sostituita dalla seguente: «l'IVASS».

 

     5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonchè altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.».

 

     6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 5, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

     b) al comma 6, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

 

     7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

     b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»;

     c) il comma 2-bis è abrogato;

     d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.».

 

     8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

 

     9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 79» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1, 3 e 4».

 

     10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

     b) al comma 9, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

 

     11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente: «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali».

 

     12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

     a) i requisiti di onorabilità;

     b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

     c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

     3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

 

     13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

     2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

     a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

     b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

     c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

     d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

     e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

     f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

     4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

     5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

     6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».

 

     14. L'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.

 

     15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-ter, è sostituito dal seguente:

     «2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.».

 

     16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse.

 

     17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

     «1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

     1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

 

     18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 52-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

     2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

     a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

     b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

     c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

     3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

     4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

     5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 52-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonchè atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

     2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

     3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

     4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.».

 

     19. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 1, le parole: «, in conformità delle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 3 è abrogato;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonchè dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.»;

     e) al comma 4-quater le parole: «, in conformità alle deliberazioni del CICR,» sono soppresse;

     f) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti:

     «4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

     4-sexies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.».

 

     20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:

     a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

     b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

     c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

     d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

     e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

     2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

 

     Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonchè quelle di natura macro-prudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.».

 

     21. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.».

 

     22. L'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.».

 

     23. All'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

 

     24. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformità alle deliberazioni del CICR» sono soppresse.

 

     25. L'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 62 (Idoneità degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».

 

     26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.

     5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

 

     27. L'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

     a) l'adeguatezza patrimoniale;

     b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

     c) le partecipazioni detenibili;

     d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonchè i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

     e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.».

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 2-ter è abrogato;

     d) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

     «3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo 53-ter.».

 

     28. Dopo l'articolo 67-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

     «Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia può:

     a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;

     b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

     c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

     d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

     e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

     2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.».

 

     29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.».

 

     30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

     «Art. 70-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

     2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

     3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.».

 

     31. L'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.

     2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.

     3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

     4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.».

 

     32. All'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.».

 

     33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

     «Art. 98-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.

     2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

     3. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo 98, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente capo.».

 

     34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

     b) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

     «e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;».

 

     35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     «d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

     b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

     c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

     4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

     d) al comma 5, dopo le parole: «presso gli intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti».

 

     36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 3, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

     b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

     3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

 

     37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.»;

     b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.

     1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.».

 

     38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonchè al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.».

 

     39. L'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

     b) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

     «e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-quinquies.3;»;

     c) al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

     «c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).».

 

     40. L'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.

     1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

     b) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     «d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;

     e) al comma 5, dopo le parole: «o i soggetti a cui sono esternalizzate» sono inserite le seguenti: «funzioni aziendali essenziali o importanti»;

     f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

     6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».

 

     41. L'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonchè nel titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonchè, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.

     1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.».

 

     42. L'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;»;

     b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-undecies;».

 

     43. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 139 e 140 nonchè nel titolo VI.»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.

     1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonchè alla natura specifica dell'attività svolta.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.».

 

     44. L'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.

     1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;

     b) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.»;

     c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.».

 

     45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.»;

     b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

     «3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.».

 

     46. All'articolo 128-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».

 

     47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111.»;

     b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

 

     48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimità» sono inserite le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».

 

     49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonchè la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;

     b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;

     c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

 

     50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;

     b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

     «1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;

     c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».

 

     51. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) alla rubrica, dopo le parole: «sanzioni amministrative» sono aggiunte le seguenti: «alle società o enti»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonchè di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:

     a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

     b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

     c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

     d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

     e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.»;

     c) il comma 2 è abrogato;

     d) il comma 3 è abrogato;

     e) il comma 3-bis è abrogato;

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonchè di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica altresì nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).»;

     g) il comma 5 è abrogato;

     h) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

     «5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.»;

     i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.»;

     l) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.».

 

     52. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d'Italia può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

     2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.

 

     Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

     c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

     2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

     3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

     4. Si applica l'articolo 144, comma 9.

 

     Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

     a) gravità e durata della violazione;

     b) grado di responsabilità;

     c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

     d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

     e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

     f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;

     g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

     h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

 

     Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

 

     Art. 144-sexies (Obbligo di astensione). - 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.».

 

     53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.»;

     d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

     a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

     b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

     c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale pregiudizio sia determinabile.

     3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere temporaneo, la pubblicazione è effettuata quando queste sono venute meno.»;

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

     f) al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;

     g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

     h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonchè l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;

     i) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

     l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.»;

     m) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.»;

     n) il comma 10 è abrogato;

     o) al comma 11, le parole: «nell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 6, 10, 11 e».

 

     54. Dopo l'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

 

     Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.».

 

     55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è così modificato:

     a) al comma 3,il secondo periodo è soppresso;

     b) al comma 4, le parole: «n. 89/646/CEE,» sono sostituite dalle seguenti: «2013/36/UE,».

 

     56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1, dopo le parole: «il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5» le parole: «e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma» sono soppresse.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     2. Le delibere adottate dal CICR, i decreti emanati in via d'urgenza dal Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR, e i regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie. Rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Le modifiche apportate al titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     4. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

     5. L'articolo 145, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica ai giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi di opposizione pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche.

     6. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materie disciplinate dal titolo VI del medesimo decreto legislativo.

     7. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

     8. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

     9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento agli articoli 53 e 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato rispettivamente agli articoli 53, 53-bis e 53-ter, e agli articoli 67 e 67-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo.

     10. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia ha accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

     11. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «previste dall'articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè il comma 8 del medesimo articolo 144».

 

     Art. 3. Individuazione della Banca d'Italia come autorità di risoluzione ai fini della partecipazione alla fase di avvio del Meccanismo di risoluzione unico

     1. La Banca d'Italia è designata quale autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini della partecipazione al Comitato per la risoluzione dell'ABE previsto dall'art. 127 della direttiva stessa, nonchè ai fini dell'applicazione dell'articolo 99, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2014/806/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è investita dei poteri e dei compiti che le disposizioni del regolamento richiamate in tali paragrafi attribuiscono alle autorità di risoluzione nazionali.

     2. Le banche e gli altri soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 comunicano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, i dati e i documenti richiesti ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento 2014/806/UE. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per la violazione degli articoli 51 e 66 del medesimo decreto legislativo; si applicano altresì le disposizioni di cui ai capi V e VI del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     3. Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dalle norme vigenti.

     4. Nell'esercizio delle funzioni previste al presente articolo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonchè ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte I, II e III

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente:

     «i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;».

     2. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti.».

     3. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nei rispettivi Bollettini» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicati dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB, in formato elettronico, nel proprio Bollettino».

     4. L'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 1, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione»;

     b) dopo il comma 2-sexies sono aggiunti i seguenti:

     «2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

     2-octies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 2-bis, lettera a), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

     2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.».

     5. L'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 1, lettera a) le parole: «i dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonchè di una o più categorie di essi.»;

     d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.».

     6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis (Riserve di capitale). - 1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonchè quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di investimento extracomunitarie.».

     7. L'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.»;

     b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

     8. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 8-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). - 1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:

     a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

     b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

     c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

     3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

     4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

     5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 8-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). - 1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonchè atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

     2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

     3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

     4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.».

     9. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

     «1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».

     10. L'articolo 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate.»;

     b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

     «5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

     5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.

     5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

     5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis.».

     11. L'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

     2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

     a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

     b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

     c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

     d) i criteri di correttezza per gli esponenti delle Sim, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

     e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

     f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

     4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

     5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti con regolamento congiunto, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica.».

     12. L'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 14 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

     a) i requisiti di onorabilità;

     b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;

     c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

     4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1.

     6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

     8. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob.».

     13. L'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Acquisizione e cessione di partecipazioni»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 13, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonchè comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.».

     14. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;»;

     b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2.».

     15. L'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

     16. L'articolo 35-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

     17. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;»;

     b) alla lettera e), la parola: «requisiti» è sostituita dalle seguenti: «e soddisfano i criteri».

     18. All'articolo 52 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

     «3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.».

     19. Dopo l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

     «Art. 56-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

     3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.».

     20. L'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob.».

     21. L'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13.»;

     b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.»;

     c) al comma 5, in fine, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo.».

     22. Agli articoli 4-bis, 25-bis, 117, 123-ter e 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «Isvap» è sostituita dalla seguente: «Ivass».

 

     Art. 5. Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. L'articolo 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

     d) al comma 5, le parole: «decreto motivato.» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

     f) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonchè l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

     6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

     g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.».

     2. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

     c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.».

     3. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.»;

     b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».

     4. L'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.»;

     b) il comma 1-bis è abrogato;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

     a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

     b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

     c) agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;

     d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

     e) ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70-bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;

     f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;

     g) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;

     h) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1;

     d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica

     a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

     b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative.»;

     e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Si applica l'articolo 188, comma 2-bis.»;

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

     5. Dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 190-bis (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189 e 190, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

     a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato;

     b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;

     c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

     2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-quater da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro.

     3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

     4. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.

 

     Art. 190-ter (Altre violazioni in tema di attività riservate). - 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:

     a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31;

     b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso;

     c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso;

     d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.

     2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».

     6. L'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

     c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.»;

     d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonchè l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;

     e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

     f) il comma 4 è abrogato.

     7. All'articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a cinque milioni di euro.

     2-ter Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».

     8. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Salvo che il fatto costituisca reato, le società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro trecentomila.»;

     b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

     1-ter. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».

     9. L'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).»;

     d) il comma 3 è abrogato;

     e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.».

     10. Dopo l'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:

     «Art. 192-quater (Obbligo di astensione). - 1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui all'articolo 6, comma 2-novies, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila a euro centocinquantamila.

     11. L'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista»;

     b) il comma 1-bis è abrogato;

     c) il comma 1-ter è abrogato;

     d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonchè la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro unmilionecinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

     e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).»;

     f) al comma 3, dopo le parole: «nel comma 2» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;

     g) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     «3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

     12. L'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le controparti centrali, le sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.»;

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) al comma 3 le parole: «Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative previste dal comma 1».

     13. L'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.»;

     b) dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

     «2-ter. Se all'osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

     2-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

     14. Dopo l'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

     a) gravità e durata della violazione;

     b) grado di responsabilità;

     c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

     d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

     e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

     f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

     g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

     h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

 

     Art. 194-ter (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 189, 190 e 190-bis, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura, secondo la ripartizione di competenze e con le modalità ivi stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di questi ultimo regolamento o del regolamento UE n. 1095/2010.

 

     Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni delle norme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4, 35-decies, 79-bis, 115-bis e delle relative disposizioni attuative, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento.

     2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

 

     Art. 194-quinquies (Pagamento in misura ridotta). - 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

     a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;

     b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;

     c) dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, comma 2, per la violazione dell'articolo 120;

     d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.

     2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.».

 

     Art. 194-sexies (Condotte inoffensive). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

     15. L'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.»;

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.»;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;

     f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonchè l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.»;

     g) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;

     h) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.»;

     i) il comma 9 è abrogato.

     16. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.

     2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

     a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

     b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

     c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale danno sia determinabile.

     3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

 

     Art. 195-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). - 1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190 e 190-bis e 194-quater, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonchè le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.».

     17. Dopo l'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

     «Art. 196-bis (Disposizioni di attuazione). - 1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo.».

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. I regolamenti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi di norme abrogate o modificate dal presente decreto legislativo continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Consob e dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie.

     2. Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 196-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo [1].

     3. Alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

     4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 190, 190-bis e 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.

     5. La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad applicarsi l'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

     6. Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa.

     7. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita, anche a campione, la comunicazione antimafia nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca d'Italia e la Consob hanno accesso diretto al Sistema informativo del Casellario e alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

     8. Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; nei giudizi pendenti alla medesima data le udienze sono pubbliche. Le modifiche dell'articolo 187-septies, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter,7, 8 e 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 2019, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti disciplinati dagli artt. 187-bis e 187-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.