§ 4.5.100 - L.R. 2 aprile 2015, n. 9.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:02/04/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1 . (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )
Art. 2 . (Decorrenza dell'efficacia)
Art. 3 . (Norma finanziaria)


§ 4.5.100 - L.R. 2 aprile 2015, n. 9.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

(B.U. 8 aprile 2015, n. 19)

 

     Art. 1. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), è inserito il seguente:

 

"Art. 19 bis. (Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale)

1. Per l'attuazione operativa delle attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo, la Regione, le Province e i Comuni, ferme restando le funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, già titolare degli assets funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in esecuzione delle decisioni della Regione, delle Province e dei Comuni nonché delle previsioni contenute nei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;

c) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

e) gestione del Fondo Regionale Trasporti e delle risorse che gli Enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;

f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;

g) attuazione, su richiesta della Regione e degli Enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

h) attuazione, su richiesta della Regione e degli Enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;

j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;

k) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli Enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33.

3. All'Agenzia unica può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.

4. In relazione alla Agenzia unica, la Regione promuove:

a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;

b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;

c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli Enti locali.

5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), la Regione, sulla base delle modalità disciplinate dalla convenzione di cui al comma 6, trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, i contributi per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. I contributi di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme di competenza degli Enti locali destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. I rapporti tra gli Enti e l'Agenzia unica, le modalità di trasferimento dei fondi nonché gli eventuali costi connessi da corrispondere alla Agenzia unica per le attività affidate con la presente legge, sono disciplinati da apposita convenzione la quale dovrà prevedere tra l'altro l'integrale applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sulla trasparenza. La Giunta regionale procede a elaborare una convenzione tipo.".

 

          Art. 2. (Decorrenza dell'efficacia)

1. La società Umbria TPL e Mobilità Spa può operare, quale Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 19-bis della l.r. 37/1998, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Il funzionamento dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale di cui alla presente legge è attuato nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del sistema.