§ IV.6.36 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.
Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:27/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1 . Finalità e oggetto
Art. 2 . Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
Art. 3 . Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
Art. 4 . Programmazione regionale
Art. 5 . Clausola valutativa


§ IV.6.36 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 1.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

(B.U. 30 gennaio 2015, n. 16)

 

     Art. 1. Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 65 luglio 2002, n. 137), degli articoli 2 e 12 dello Statuto regionale e della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), favorisce la valorizzazione e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l’importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio di archeologia industriale si intende il complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo, che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale presenti sul territorio regionale, quali: i complessi industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, i prodotti originali dei processi industriali, gli archivi, le raccolte librarie e documentarie, ivi comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l’industria, nonché i siti estrattivi dismessi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano altresì i beni immobili e mobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), e comma 4, lettera h), del d.lgs. 42/2004, nonché altri beni assoggettati alla disciplina di cui al medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell’industria.

 

          Art. 2. Attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. Le attività di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale consistono nelle seguenti iniziative:

a) studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;

b) salvaguardia, conservazione e fruizione del patrimonio di archeologia industriale, anche avvalendosi, per gli esempi significativi di architettura moderna e contemporanea che non ricadono nelle competenze statali, degli strumenti di tutela e valorizzazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);

c) divulgazione e didattica, anche attraverso l’organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto ella presente legge;

d) riqualificazione e riuso dei beni, compatibili con esigenze di conservazione e di tutela, anche avvalendosi degli strumenti di cui alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana);

e) realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;

f) comunicazione e promozione turistico culturale;

g) altri interventi compatibili con le finalità della presente legge.

2. La Regione favorisce, altresì, la diffusione delle informazioni relative all’archeologia industriale attraverso la Carta dei beni culturali di cui all’articolo 3, comma1, lett.j), della l.r.17/2013.

 

          Art. 3. Accordi, intese e altre forme di collaborazione per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale

1. La Regione promuove accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionale e internazionale per lo studio, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.

 

          Art. 4. Programmazione regionale

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione include la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale fra gli obiettivi e i piani di valorizzazione e gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di cui al Titolo II della l.r. 17/2013.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee d’indirizzo ai fini della ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all’articolo 1, comma 2.

3. Alle sedute della Commissione regionale per i beni culturali di cui all’articolo 6 della l.r. 17/2013, nelle materie di cui alla presente legge, possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia industriale nella regione e altri soggetti portatori di specifici interessi, nonché esperti nella materia.

 

          Art. 5. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, relaziona al Consiglio regionale:

a) sulle iniziative attuate ai sensi dell’articolo 2;

b) sugli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione regionale;

c) sugli accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini della ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;

d) sui risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale presente nella regione.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.