§ 3.8.61 - L.R. 20 marzo 2015, n. 12.
Promozione e sviluppo della cooperazione


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:20/03/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Albo Regionale delle società cooperative
Art. 4.  Requisiti d’iscrizione
Art. 5.  Consulta per la cooperazione
Art. 6.  Conferenza regionale della cooperazione
Art. 7.  Promozione cooperativa
Art. 8.  Programmi integrati di sviluppo
Art. 9.  Interventi a favore delle imprese cooperative
Art. 10.  Raccordo con le politiche attive del lavoro
Art. 11.  Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative
Art. 12.  Cooperative di comunità
Art. 13.  Abrogazione di norme
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Rispetto della normativa comunitaria
Art. 16.  Norma finanziaria
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 3.8.61 - L.R. 20 marzo 2015, n. 12.

Promozione e sviluppo della cooperazione

(B.U. 23 marzo 2015, n. 13)

 

Art. 1. Principi generali

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione e degli articoli 5 e 61 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed economica della cooperazione, quale strumento utile al rafforzamento della coesione sociale e dello sviluppo territoriale nonché all’incremento dell’occupazione.

2. Nell’ambito degli obiettivi di programmazione, la Regione Basilicata disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa.

 

     Art. 2. Finalità

1. La Regione Basilicata promuove il sistema cooperativo, con il concorso delle Associazioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 avente ad oggetto norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. In particolare sostiene:

a) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale nonché lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;

b) la costituzione di cooperative di comunità finalizzate ad autoalimentare l’azione ed il processo di sviluppo locale sui valori di produzione socio-economica e di partecipazione del capitale relazionale;

c) l’animazione della cultura e della pratica cooperativa;

d) la promozione e la realizzazione di progetti d’innovazione e di sviluppo cooperativo;

e) il ruolo della cooperazione di credito.

 

     Art. 3. Albo Regionale delle società cooperative

1. È istituito presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’Albo regionale delle società cooperative, di seguito denominato Albo regionale.

2. L'iscrizione all'Albo regionale è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

3. Sono iscritte all'Albo regionale le imprese di natura cooperativa e/o i loro Consorzi iscritti nell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, che abbiano sede legale e stabile organizzazione in Basilicata.

4. Ferme restando le disposizioni vigenti della L.R. 20 luglio 1993, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni e al fine di assicurare compiutezza, coerenza programmatoria ed unitarietà, gli interventi previsti dalla presente legge s’intendono rivolti anche alle cooperative sociali attestate in elenco al Dipartimento Politiche della Persona.

5. L’albo di cui al presente articolo è soggetto a revisione biennale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La Giunta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana le direttive per il procedimento di verifica.

 

     Art. 4. Requisiti d’iscrizione

1. Sono iscritte all’Albo regionale le società cooperative che ne abbiano fatto richiesta allegando:

a) l’atto costitutivo e lo statuto;

b) la certificazione di iscrizione, nelle modalità di legge, al Registro delle imprese;

c) l’attestato del legale rappresentante e del Collegio sindacale, ove presente, relativo al numero dei soci e alla titolarità dei requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

d) l'ultimo bilancio con ricevuta di deposito al Registro delle imprese;

e) l’ultimo verbale d’ispezione ordinaria e le certificazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

2. Le imprese cooperative di nuova costituzione presentano solo i documenti di cui alle lettere a), b) e c). In sostituzione del bilancio, hanno l’obbligo di presentare dettagliata relazione dell’attività da svolgere.

3. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, previa istruttoria dell’ufficio competente.

4. La cancellazione delle cooperative iscritte all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato per estratto sul B.U.R. qualora non mantengano i requisiti di iscrizione previsti.

 

     Art. 5. Consulta per la cooperazione

1. Per le finalità e le attività indicate è istituita, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Consulta per la cooperazione allo scopo di favorire la partecipazione del sistema cooperativo alla programmazione regionale, negli ambiti della crescita produttiva, della sperimentazione formativa, dell’innovazione dei servizi di welfare e dell’inserimento occupazionale.

2. Alla Consulta per la cooperazione, di seguito denominata Consulta, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare proposte ed aggiornamenti sugli interventi programmatici e legislativi in materia di cooperazione;

b) concorrere alla verifica sull’attuazione della presente legge e sui risultati attesi;

c) monitorare il sistema della cooperazione regionale, analizzandone problematiche e potenzialità;

d) organizzare la Conferenza regionale sulla cooperazione.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l'Assessore competente per materia, che la presiede, o suo delegato;

b) i Dirigenti generali delle politiche attinenti le politiche di sviluppo, l’agricoltura, la sanità e l’ambiente o loro delegati [1];

c) un rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro;

d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative sul territorio regionale di cui all’articolo 2.

4. La Giunta Regionale con apposito provvedimento approva il regolamento di funzionamento della Consulta.

5. La partecipazione dei componenti alla Consulta è a titolo gratuito.

 

     Art. 6. Conferenza regionale della cooperazione

1. Con cadenza almeno biennale la Presidenza della Giunta regionale, d’intesa con i Dipartimenti delle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, delle Politiche Agricole e Forestali e delle Politiche della Persona, promuove la Conferenza regionale della cooperazione finalizzata al confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell’economia regionale e allo sviluppo dei rapporti tra la cooperazione e le istituzioni lucane.

 

     Art. 7. Promozione cooperativa

1. La Regione Basilicata sostiene le Organizzazioni regionali per le attività di promozione cooperativa volte al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.

2. La richiesta dei contributi dovrà essere indirizzata al Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di bilancio regionale allegando il relativo programma di promozione cooperativa che ne illustri adeguatamente le attività, le modalità ed i tempi di attuazione unitamente ad una previsione dei costi.

3. I contributi concessi, nell’ambito delle risorse disponibili, saranno ripartiti secondo i principi della proporzionalità e dell’adeguatezza per:

a) il numero delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale;

b) il numero complessivo dei soci delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale;

c) il capitale sociale delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) il fatturato delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

e) le procedure di monitoraggio, di valutazione e la strumentazione utilizzata per gli interventi di promozione;

f) le risorse economiche utilizzate per le attività di promozione cooperativa.

4. Le modalità di riparto dei contributi in relazione ai parametri di cui al comma 3 sono stabilite con delibera di Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 30 giorni.

 

     Art. 8. Programmi integrati di sviluppo

1. Secondo le finalità stabilite dall’articolo 2, la Regione sostiene la stipula di specifici accordi da sottoscrivere con le Associazioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo regionale, rivolti alla realizzazione di programmi integrati di sviluppo ed aperti anche alla partecipazione di Comuni, Camere di Commercio, Università, Fondazioni, società partecipate e agenzie strumentali.

 

     Art. 9. Interventi a favore delle imprese cooperative

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, attua forme d’intervento e concede, tra l’altro, incentivi per:

a) la costituzione di nuove imprese cooperative nonché lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;

b) la capitalizzazione e/o ricapitalizzazione delle imprese cooperative e dei loro consorzi;

c) la creazione di nuova occupazione nonché progetti per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate ed espulse dal mercato del lavoro;

d) la costituzione di start-up anche a vocazione sociale ed in ambito energetico per prodotti e/o servizi ad alto valore innovativo;

e) i programmi orientati al trasferimento e all’implementazione di risultati già ottenuti nonché a quelli rivolti allo sviluppo tecnologico;

f) l’agevolazione dell’accesso al credito ed il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia offerti al sistema della cooperazione;

g) la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative, anche attraverso strumenti d’ingegneria finanziaria ad hoc;

h) l’acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali all’attività dell’impresa cooperativa;

i) i progetti di ricerca e di formazione dei quadri dirigenti e dei soci cooperatori;

j) la costituzione di cooperative tra professionisti, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;

k) i progetti di internazionalizzazione e le forme di aggregazioni di cooperative in reti di impresa per favorirne competitività, produttività ed efficienza aziendale.

 

     Art. 10. Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione, al fine di coniugare efficienza, solidarietà e sviluppo sociale, riconosce la cooperazione come uno dei soggetti strategici per l’attuazione delle politiche attive del lavoro indirizzate alla creazione di nuova occupazione nonché al recupero occupazionale di persone svantaggiate ed espulse dal mercato del lavoro.

2. In coerenza con le misure a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, la Regione concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti, contributi e finanziamenti alle cooperative che operano per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti di particolare rilevanza sociale indirizzati ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro nonché per le cooperative costituite per l’uscita da situazioni di crisi aziendale.

3. La Regione promuove partenariati di sussidiarietà territoriale per la programmazione dei servizi a cui le cooperative sociali nonché i soggetti dell’economia sociale e del privato no profit contribuiscono.

4. Nell’ambito dei propri atti di programmazione in materia socio-assistenziale, sanitaria, formativa e di sviluppo dell’occupazione, la Regione sostiene le opportunità di mercato per le cooperative sociali, con riferimento a quelle di tipo B ed a scopo plurimo nonché per quelle che svolgono attività di terapia occupazionale, tirocini formativi, lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente impiegabili in attività produttive e che necessitano di progettazione innovativa ed integrata.

 

     Art. 11. Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative

1. È istituito il Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative, di seguito denominato Fondo, allo scopo di provvedere:

a) alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle imprese cooperative di produzione e lavoro, al finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali nonché al consolidamento degli aspetti finanziari delle medesime, allo studio, alla promozione e all’assistenza delle iniziative economiche da queste promosse o finalizzate alla loro costituzione, nonché alla partecipazione in società o enti del sistema cooperativo operanti per la salvaguardia e l’incremento dell’occupazione;

b) alla concessione di contributi e finanziamenti ai soci delle imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire la capitalizzazione delle imprese e di contributi e finanziamenti alle imprese per l’acquisizione di servizi reali funzionali alle loro strategie gestionali e di investimento, per la formazione professionale dei soci, dei lavoratori e del management dell’impresa.

2. La gestione del Fondo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è affidata ad una delle società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, maggiormente operante nella Regione o sul territorio nazionale.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità a quanto stabilito dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato in vigore.

4. La società finanziaria di cui al comma 2 è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi a valere sulle disponibilità del Fondo.

5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce le modalità di attuazione del fondo, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 12. Cooperative di comunità

1. Al fine di potenziare la produzione di beni e servizi in piccole realtà comunali caratterizzate da disagio socio-economico e da rarefazione demografica e favorire la creazione di nuova occupazione, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità.

2. Si considerano cooperative di comunità, le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del Codice civile e ai sensi dell’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, che hanno tra gli scopi la capacitazione della cittadinanza e il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, attraverso lo sviluppo di attività eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale.

3. Per comunità si intendono i Comuni e gli ambiti aggregativi previsti dagli statuti dei Comuni stessi e/o dalle normative di riferimento.

4. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, assumono la qualifica di socio delle cooperative di comunità:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa;

d) gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione competente, adotta un regolamento per definire i requisiti per l’iscrizione alla sezione delle cooperative di comunità e per la tenuta dell’Albo regionale, tenendo conto della rappresentatività del numero dei soci rispetto alla popolazione residente nella comunità di riferimento.

6. La Regione in attuazione delle finalità perseguite dalla cooperazione di comunità favorisce, anche assieme agli enti locali, la partecipazione all’esercizio della funzione pubblica attraverso:

a) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;

b) il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

c) la disponibilità di edifici o di aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

     Art. 13. Abrogazione di norme

1. È abrogata la L.R. 9 dicembre 1997, n. 50 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione” e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione le cooperative in elenco nell’Albo regionale ai sensi della L.R. 9 dicembre 1997, n. 50 e successive modificazioni, sono iscritte di diritto nell’Albo regionale di cui all’articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 15. Rispetto della normativa comunitaria

1. Ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’art. 12 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE).

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, limitatamente all’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse di euro 100.000,00 attestate sulla Missione 14 Programma 01 e di euro 1.000.000,00 a valere sulla Missione 20 Programma 03.

2. Per gli anni 2016 e 2017 la copertura agli oneri, pari a euro 30.000,00 per ciascun esercizio, è a valere sulla Missione 14 Programma 01. Nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a determinare variazioni compensative.

3. Per l’esercizio 2015, l’importo da iscrivere per l’istituzione del Fondo, di cui all’articolo 11, è pari a euro 1.000.000,00 e si fa fronte mediante lo stanziamento di competenza del bilancio regionale di previsione 2015/2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 53 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.