§ 3.8.28 - L.R. 9 dicembre 1997, n. 50.
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:09/12/1997
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Nuovo Albo Regionale delle Società Cooperative.
Art. 3.  Iscrizione all'Albo Regionale delle Società Cooperative.
Art. 4.  Cancellazione dall'Albo Regionale.
Art. 5.  Commissione Regionale per la cooperazione.
Art. 6.  Composizione della Commissione.
Art. 7.  Competenze della Commissione.
Art. 8.  Attività della Commissione.
Art. 9.  Finalità dei programmi e concessione contributi.
Art. 10.  Approvazione e finanziamento dei programmi.
Art. 11.  Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti.
Art. 12.  Contributi a cooperative e loro consorzi per aumento di capitale sociale e acquisto di quote di capitale di rischio di società finanziarie.
Art. 13.  Monitoraggio.
Art. 14.  Nucleo Tecnico.
Art. 15.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 16.  Disposizioni finanziarie.
Art. 17.  Dichiarazione urgenza.


§ 3.8.28 - L.R. 9 dicembre 1997, n. 50. [1]

Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.

(B.U. 13 dicembre 1997, n. 70).

 

     Art. 1. Principi generali.

     La Regione Basilicata, ispirandosi ai principi sanciti dall'art. 45 della Costituzione e dagli artt. 5 e 61 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

     Con la presente legge la Regione Basilicata disciplina, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

 

     Art. 2. Nuovo Albo Regionale delle Società Cooperative.

     Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativo è istituito presso il Dipartimento Attività Produttive un nuovo Albo Regionale delle Società Cooperative.

     L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

     Possono chiedere l'iscrizione all'Albo, istituito con la presente legge, ed alla Sezione dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, disciplinata dalla L.R. 20.7.93 n. 39, le Società Cooperative che siano in possesso dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 ratificato con modificazione dalla L. 02.04.1951 n. 302 e successive modificazioni, e che abbiano la sede legale in Basilicata o che abbiano nel territorio regionale sede principale o secondaria, ovvero una filiale, una succursale o uno stabilimento o una struttura, comunque denominata, purché siano operanti ed impegnate a realizzare programmi di intervento sul territorio regionale.

     L'Albo è così ripartito:

     a) Sezione Cooperazione di Consumo;

     b) Sezione Cooperazione di Produzione Lavoro;

     c) Sezione Cooperazione Agricola;

     d) Sezione Cooperazione Edilizia;

     e) Sezione Cooperazione di Trasporto;

     f) Sezione Cooperazione della Pesca;

     g) Sezione Cooperazione Mista;

     h) Sezione Cooperazione Sociale.

 

     Art. 3. Iscrizione all'Albo Regionale delle Società Cooperative.

     Per ottenere l'iscrizione al nuovo Albo Regionale le Società Cooperative devono rivolgere domanda all'Assessore alle Attività Produttive.

     Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) atto costitutivo e statuto vigente;

     b) certificato di iscrizione al Registro delle Ditte (tale certificato riporta la P. IVA e le cariche vigenti);

     c) attestato del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Cooperativa relativo al numero dei soci e comprovante che gli stessi possiedono i requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

     d) fotocopia dell'ultimo bilancio con allegata la ricevuta del deposito al Registro delle Ditte. Le cooperative di nuova costituzione devono presentare, in sostituzione del bilancio una relazione dell'attività che si intende svolgere;

     e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria;

     f) certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;

     g) dichiarazione di responsabilità del Presidente legale rappresentante, per le cooperative non aventi sede legale in Basilicata, dalla quale risulti che ricorrono le condizioni di cui al 3 comma dell'art. 2;

     L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, previa istruttoria del Nucleo Tecnico di cui al successivo art. 14 e su parere della Commissione regionale per la Cooperazione di cui al successivo art. 5.

     E' fatto obbligo alle cooperative iscritte all'Albo, pena la cancellazione, di inviare all'Assessore AA.PP. il bilancio d'esercizio ogni anno entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto deposito presso il Registro Ditte, unitamente ad eventuali variazioni dello Statuto e delle cariche sociali.

     Le cooperative sociali, iscritte all'Albo di cui alla L.R. 20-07-93 n. 39, vengono iscritte d'ufficio alla sezione cooperazione sociale dell'albo regionale delle società cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 4. Cancellazione dall'Albo Regionale.

     La cancellazione delle cooperative iscritte all'Albo Regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere della Commissione Regionale per la Cooperazione, quando le stesse non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al penultimo comma del precedente art. 3, e qualora le cooperative siano state sciolte o cancellate dal Registro Prefettizio.

     Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata ed è pubblicato per estratto sul B.U.R..

 

     Art. 5. Commissione Regionale per la cooperazione.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituita la Commissione Regionale per la Cooperazione.

     La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale e fino all'insediamento della nuova Commissione.

 

     Art. 6. Composizione della Commissione.

     La Commissione regionale per la Cooperazione è composta.

     a) dall'Assessore alle Attività Produttive che la presiede o un suo delegato;

     b) da un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione regionale della Cooperazione operante in Basilicata come emanazione delle rispettive Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute (che in prosieguo per brevità sarà chiamata Organizzazione Cooperativa);

     c) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro;

     d) da un rappresentante del Dipartimento Regionale all'Agricoltura;

     e) da un rappresentante del Dipartimento Regionale alla Formazione e Cultura.

     Per ogni componente effettivo della Commissione viene designato un componente supplente.

 

     Art. 7. Competenze della Commissione.

     La Commissione Regionale per la Cooperazione:

     a) esprime i pareri previsti dalla presente legge sulle iscrizioni all'Albo e provvede alla revisione delle cooperative iscritte;

     b) formula proposte e pareri in ordine alla programmazione degli interventi regionali per lo sviluppo dell'impresa cooperativa e del movimento cooperativo;

     c) formula proposte in ordine al coordinamento degli interventi in materia di cooperazione in relazione ai programmi e alle risorse;

     d) promuove attività di informazione e documentazione sul ruolo della cooperazione in generale ed in particolare sulla legislazione comunitaria statale e regionale vigente o in corso di approvazione, e provvede a formulare pareri e proposte da trasmettere ai competenti organi comunitari, statali e regionali.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Dipartimento Regionale alle Attività Produttive.

     I rappresentanti delle organizzazioni Cooperative hanno facoltà di farsi assistere da un esperto.

 

     Art. 8. Attività della Commissione.

     I lavori della Commissione sono disciplinati da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

     La Commissione è convocata dal suo Presidente, oltre che nei casi previsti dalla presente legge e dal regolamento, anche su richiesta di una delle Organizzazioni Cooperative presenti in Commissione.

     La Commissione Regionale per la Cooperazione potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico informativo ed organizzativo della struttura regionale, previa autorizzazione della struttura competente.

     Ai membri della Commissione di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6 spetta un gettone di presenza per ogni seduta pari a L. 100.000 più il rimborso delle spese di viaggio nei modi di legge.

 

     Art. 9. Finalità dei programmi e concessione contributi.

     La Regione Basilicata concede alle Organizzazioni Cooperative contributi per programmi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

     Per ottenere tali contributi le Organizzazioni Cooperative, devono presentare domanda all'Assessore al Dipartimento Attività Produttive entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della legge di bilancio regionale allegando un programma di attività e un preventivo di spesa relativo alle iniziative da svolgere.

     La domanda dovrà essere corredata del bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente di ciascuna delle cooperative aderenti nonché dell'elenco dei soci.

     I programmi devono corrispondere alla programmazione pluriennale regionale. Ciascun intervento deve essere corredato da una relazione che ne illustri adeguatamente le finalità, le modalità ed i tempi di attuazione unitamente ad una previsione dei costi.

 

     Art. 10. Approvazione e finanziamento dei programmi.

     I programmi sono approvati dalla Giunta regionale in relazione agli stanziamenti del bilancio di previsione ed al riparto finanziario delle risorse, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di sua approvazione.

     La Giunta regionale, previa istruttoria del Nucleo Tecnico di cui all'art. 14 della presente legge, verifica la compatibilità dei programmi presentati con gli obiettivi della programmazione regionale, li approva e li finanzia.

     Il finanziamento a favore delle Organizzazioni Cooperative viene tra di esse ripartito in misura direttamente proporzionale:

     a) al numero delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione Cooperativa;

     b) al numero complessivo dei soci delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione Cooperativa;

     c) al capitale sociale delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione Cooperativa;

     d) al fatturato delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione Cooperativa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

     Le modalità del riparto dei contributi in relazione ai precedenti quattro parametri saranno stabilite con delibera di Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 11. Modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti.

     L'importo approvato per ogni singolo programma, sarà corrisposto dalla Giunta regionale alle Organizzazioni Cooperative, secondo le seguenti modalità:

     - 80% ad avvenuto avvio dei programmi, a titolo di anticipazione;

     - 20% a conclusione del programma previo invio, da parte della Organizzazione Cooperativa beneficiaria, all'Assessore AA.PP. di una relazione finale circostanziata e firmata dal legale rappresentante sul programma finanziato e sulle spese effettuate attestante la realizzazione delle attività.

     In assenza di tale relazione la Giunta regionale provvederà a revocare gli importi già erogati.

 

     Art. 12. Contributi a cooperative e loro consorzi per aumento di capitale sociale e acquisto di quote di capitale di rischio di società finanziarie. [2]

 

     Art. 13. Monitoraggio.

     La Regione, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed i risultati dei benefici concessi dalla stessa, dispone periodiche azioni di monitoraggio e valutazioni da effettuarsi secondo modalità previste in apposito Regolamento che sarà emanato dalla G.R. entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in ambito regionale.

 

     Art. 14. Nucleo Tecnico.

     Per la istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo regionale, dei programmi di cui all'art. 9 e delle domande di contributi di cui all'art. 12 della presente legge è istituito un Nucleo Tecnico composto da:

     - un Dirigente del Dipartimento Attività Produttive che coordina il nucleo;

     - un dipendente del Dipartimento Attività Produttive;

     - un segretario.

     Il nucleo è nominato dall'Assessore AA.PP.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie e finali.

     Per l'anno 1997 le domande di cui al precedente art. 9 vengono presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     Sono fatte salve, le iscrizioni all'Albo Regionale delle Cooperative effettuate ai sensi della L.R. 54/93.

     Per effetto della presente legge vengono abrogate le Leggi Regionali 3 novembre 1993 n. 54; 21 giugno 1994 n. 26; 20 febbraio 1995 n. 21; 13 aprile 1995 n. 46; 18 dicembre 1995 n. 68; 25 luglio 1997 n. 37.

     Per effetto delle previsioni contenute nel comma 3 dell'art. 2 della presente legge viene modificato il 1 comma dell'art. 3 della Legge Regionale 20.7.93 n. 39.

     Le Cooperative sociali non aventi sede legale in Basilicata, per ottenere l'iscrizione alla Sezione Specifica dell'Albo Regionale di cui alla L.R. 20.07.1993 n. 39, devono presentare anche la dichiarazione di cui alla lettera g) dell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie.

     L'ammontare delle risorse per l'applicazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore, è di L. 400 milioni ed è iscritta al capo 5873 del bilancio di previsione 1997.

     Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entità dei relativi stanziamenti.

     La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, individuerà annualmente le somme da destinare a ciascuna delle azioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 17. Dichiarazione urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 1 27 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 20 marzo 2015, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall’art. 27 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.