§ 5.3.36 - D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178.
Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:30/10/2014
Numero:178


Sommario
Art. 1 . Definizioni
Art. 2 . Autorità competente
Art. 3 . Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT
Art. 4 . Registro degli operatori
Art. 5 . Consulta FLEGT e Timber Regulation
Art. 6 . Sanzioni
Art. 7 . Disposizioni finanziarie


§ 5.3.36 - D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178.

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

(G.U. 10 dicembre 2014, n. 286)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;

     Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;

     Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

     Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea;

     Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

     Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

     Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;

     Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

     Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

     Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonchè i commi 58 e 59;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

     2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di «dichiarazione in dogana» è quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.

 

     Art. 2. Autorità competente

     1. L'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorità nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.

     2. L'autorità nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.

     3. L'autorità nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.

     4. L'autorità nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente.

     5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.

 

     Art. 3. Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

     1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, è messa a disposizione dell'autorità nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea.

     2. L'autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.

     3. L'Autorità nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalità per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello unico doganale.

     4. Nelle more della realizzazione dell'interoperabilità prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalità per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorità nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi.

     5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.

     6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entità, determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 5.

 

     Art. 4. Registro degli operatori

     1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorità nazionale competente, è istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorità nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale.

     3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento.

 

          Art. 5. Consulta FLEGT e Timber Regulation

     1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 è istituita la Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta.

     2. Alla Consulta partecipano:

     a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

     c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

     d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

     g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, individuati con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;

     h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individuati con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3;

     i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

     3. La Consulta è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.

     4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

     5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.

     6. Al fine di meglio raccordare le attività di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorità nazionale competente per la soluzione di criticità, per la ricerca di priorità ed in generale per le attività che fanno capo alla stessa Autorità nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:

     a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attività connesse all'attuazione dei regolamenti;

     b) esame di eventuali criticità che dovessero emergere nelle attività di attuazione dei regolamenti;

     c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attività prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione;

     d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi;

     e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.

 

     Art. 6. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.

     2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.

     3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

     7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.

     8. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.

     10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6, comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.