§ 5.3.61 - Regolamento 6 luglio 2012, n. 607.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:06/07/2012
Numero:607


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Applicazione del sistema di dovuta diligenza
Art. 3.  Informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore
Art. 4.  Valutazione e attenuazione del rischio
Art. 5.  Tenuta dei registri da parte degli operatori
Art. 6.  Frequenza e natura dei controlli sugli organismi di controllo
Art. 7.  Relazioni relative ai controlli sugli organismi di controllo
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.3.61 - Regolamento 6 luglio 2012, n. 607.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(G.U.U.E. 7 luglio 2012, n. L 177)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 8, paragrafo 8,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (UE) n. 995/2010 obbliga gli operatori a utilizzare un insieme di procedure e misure (di seguito denominato "sistema di dovuta diligenza") al fine di minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

 

(2) È necessario specificare i casi in cui devono essere fornite le informazioni sulla denominazione scientifica completa della specie di albero, sulla regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto e sulla concessione di taglio.

 

(3) Occorre specificare la frequenza e la natura dei controlli che le autorità competenti devono effettuare sugli organismi di controllo.

 

(4) È necessario che la protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano, rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti nel contesto dei controlli, sia conforme a quanto stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [2], e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [3].

 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate concernenti il sistema di dovuta diligenza nonché la frequenza e la natura dei controlli da effettuare sugli organismi di controllo.

 

     Art. 2. Applicazione del sistema di dovuta diligenza

1. Gli operatori applicano il sistema di dovuta diligenza a ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore entro un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che le specie di alberi, il paese o i paesi da cui il legno proviene o, se del caso, la o le regioni subnazionali e la o le concessioni di taglio rimangano invariati.

 

2. Il primo paragrafo non pregiudica l'obbligo dell'operatore di mantenere misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 concernenti ciascuna partita di legno e di prodotti da esso derivati commercializzata dall'operatore.

 

     Art. 3. Informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

2. La denominazione scientifica completa della specie di albero di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 è fornita qualora esista ambiguità nell'utilizzo del nome comune.

 

3. Le informazioni sulla regione subnazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite qualora il rischio di provenienza illegale vari da una regione subnazionale a un'altra.

 

4. Le informazioni sulla concessione di taglio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono fornite qualora il rischio di provenienza illegale vari da una concessione di taglio a un'altra in un paese o in una regione subnazionale.

 

Ai fini del primo comma, qualsiasi accordo che conferisca il diritto di prelevare legname in una determinata zona è considerato una concessione di taglio.

 

     Art. 4. Valutazione e attenuazione del rischio

La certificazione o gli altri schemi verificati da parti terze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, primo trattino, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 995/2010, possono essere presi in considerazione nelle procedure di valutazione e attenuazione del rischio se soddisfano i criteri seguenti:

 

a) hanno stabilito e messo a disposizione di altre parti terze un sistema di requisiti pubblicamente accessibile che comprende almeno tutti i requisiti pertinenti della legislazione applicabile;

 

b) specificano che controlli adeguati, comprese visite in loco, sono effettuati periodicamente da altre parti terze, a intervalli non superiori a 12 mesi, per verificare il rispetto della legislazione applicabile;

 

c) prevedono mezzi, verificati da altre parti terze, atti a rintracciare il legno prelevato in conformità alla legislazione applicabile, e i prodotti derivati da tale legno, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legno o i prodotti da esso derivati siano commercializzati;

 

d) prevedono controlli, verificati da altre parte terze, atti a garantire che il legno o i prodotti da esso derivati di origine sconosciuta o il legno o i prodotti da esso derivati che non sono stati prelevati in conformità alla legislazione applicabile non entrino nella catena di approvvigionamento.

 

     Art. 5. Tenuta dei registri da parte degli operatori

1. Le informazioni concernenti l'approvvigionamento degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio, sono documentate in appositi registri, che vengono conservati per cinque anni e messi a disposizione dell'autorità competente per controlli.

 

2. Nell'applicare il sistema di dovuta diligenza, gli operatori sono in grado di dimostrare le modalità con cui le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, le modalità con cui è stata adottata una decisione relativa a misure di attenuazione del rischio e le modalità con cui l'operatore ha determinato il grado di rischio.

 

     Art. 6. Frequenza e natura dei controlli sugli organismi di controllo

1. Le autorità competenti provvedono affinché i controlli periodici di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 siano effettuati almeno ogni due anni.

 

2. I controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 sono effettuati in particolare in uno dei seguenti casi:

 

a) ove un'autorità competente, nel corso dell'esecuzione di controlli sugli operatori, abbia individuato carenze nell'efficacia o nell'osservanza, da parte degli operatori, del sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo;

 

b) ove la Commissione abbia informato le autorità competenti che un organismo di controllo abbia subito modifiche successive, previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, relativo alle norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, previste dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati [4].

 

3. I controlli sono effettuati senza preavviso tranne qualora, per garantirne l'efficacia, sia necessario notificare preventivamente l'organismo di controllo.

 

4. I controlli a opera delle autorità competenti sono eseguiti secondo procedure documentate.

 

5. Le autorità competenti effettuano controlli finalizzati ad assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 995/2010 che comprendono, in particolare e in funzione della necessità, le seguenti attività:

 

a) controlli a campione, comprese verifiche in loco;

 

b) esame della documentazione e dei registri degli organismi di controllo;

 

c) colloqui con i dirigenti e il personale dell'organismo di controllo;

 

d) colloqui con gli operatori e i commercianti o qualsiasi altro soggetto pertinente;

 

e) esame della documentazione e dei registri degli operatori;

 

f) esame di campioni delle partite di approvvigionamento degli operatori che utilizzano il sistema di dovuta diligenza dell'organismo di controllo interessato.

 

     Art. 7. Relazioni relative ai controlli sugli organismi di controllo

1. Le autorità competenti redigono relazioni sui singoli controlli che hanno effettuato; tali relazioni comprendono una descrizione del processo e delle tecniche applicate nonché le relative risultanze e conclusioni.

 

2. Le autorità competenti forniscono all'organismo di controllo che è stato oggetto del controllo le risultanze e le conclusioni del progetto di relazione. L'organismo di controllo può formulare osservazioni alle autorità competenti entro la scadenza specificata dalle stesse.

 

3. Le autorità competenti redigono le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 995/2010 sulla base delle relazioni relative ai singoli controlli.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

 

[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[4] GU L 115 del 27.4.2012, pag. 12.