§ 2.2.67 - L.R. 8 agosto 2014, n. 24.
Norme in materia di società partecipate da enti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:08/08/2014
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Società partecipate da enti regionali
Art. 2.  Misure per il contenimento delle spese di funzionamento
Art. 3.  Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali
Art. 4.  Dismissione delle partecipazioni
Art. 5.  Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali
Art. 6.  Disciplina delle società controllate
Art. 6 bis.  Norma transitoria


§ 2.2.67 - L.R. 8 agosto 2014, n. 24.

Norme in materia di società partecipate da enti regionali.

(B.U. 14 agosto 2014, n. 79)

 

Art. 1. Società partecipate da enti regionali

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dagli enti regionali e ne controlla l’attuazione, anche verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.

2. Agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni controllate dalla Regione, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione della accertata convenienza economica della detenzione stessa.

3. In conformità all’articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, esprime parere sui bilanci delle società controllate da enti regionali e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate da enti regionali.

5. Le società controllate da enti regionali trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per l’anno successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

 

     Art. 2. Misure per il contenimento delle spese di funzionamento

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.

2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, l'ente detentore della partecipazione di cui al comma 1 verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

 

     Art. 3. Misure urgenti per la riduzione della partecipazioni degli enti strumentali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Consiglio regionale e alla Giunta regionale l’elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna di esse, nonché la relazione tra l'attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell’ente regionale partecipante.

2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, conferma il mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.

3. A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta, tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente confermate, sono dismesse senza indugio.

 

     Art. 4. Dismissione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta per i casi di inadempimento.

 

     Art. 5. Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali

1. Gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, qualora non intendano produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisiscono mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.

2. La Giunta regionale effettua periodicamente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento a terzi da parte di enti regionali di funzioni, servizi e ne informa la competente commissione consiliare.

 

     Art. 6. Disciplina delle società controllate

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, si applica l’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali” [1].

 

     Art. 6 bis. Norma transitoria [2]

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano alle società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 15 marzo 2022, n. 6.

[2] Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.