§ 3.1.87 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.
Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:24/02/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica))
Art. 2 . (Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2008)
Art. 3 . (Modifica alla rubrica del titolo III della l.r. 15/2008)
Art. 4 . (Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della l.r. 15/2008)
Art. 5 . (Modifica all’articolo 11 della l.r. 15/2008)
Art. 6 . (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))
Art. 7 . (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 8 . (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della [...]
Art. 9 . (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2006)
Art. 10 . (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2006)
Art. 11 . (Modifica all’articolo 6 della l.r. 10/2006)
Art. 12 . (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
Art. 13 . (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 33/2006)
Art. 14 . (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
Art. 15 . (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2006)
Art. 16 . (Fondo per progetti culturali)
Art. 17 . (Norma transitoria)
Art. 18 . (Norma finanziaria)
Art. 19 . (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.87 - L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo.

(B.U. 26 febbraio 2014, n. 2)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica))

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

“c bis) contributi per l’internazionalizzazione dell’offerta turistica in Liguria.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 15/2008)

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica alla rubrica del titolo III della l.r. 15/2008)

1. La rubrica del titolo III della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E CONTRIBUTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA IN LIGURIA”.

 

     Art. 4. (Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della l.r. 15/2008)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 8 bis

(Iniziative di internazionalizzazione dell’offerta turistica ammesse a contributo)

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c bis), le iniziative finalizzate all’internazionalizzazione, la promozione e la commercializzazione all’estero delle proposte e dei prodotti turistici della Liguria ed in particolare:

a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, work-shop, incontri d’affari e conferenze di settore all’estero o svolte in Italia con qualifica internazionale;

b) realizzazione, stampa e diffusione di cataloghi, repertori, depliant ed altro materiale informativo in lingua estera;

c) organizzazione in Liguria di educational, work-shop, manifestazioni fieristiche, eventi per operatori esteri della domanda turistica;

d) campagne di comunicazione o promozione all’estero, anche attraverso internet;

e) realizzazione di siti Internet, blog, pagine di social network in lingue estere;

f) altre iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale.

Articolo 8 ter

(Soggetti destinatari e misura del contributo)

1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), sono concessi a fondo perduto ad aggregazioni e reti d’impresa, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti partecipanti, costituite per almeno due terzi da imprese turistico-ricettive o agenzie di viaggio, o tour operator.

2. La misura del contributo è prevista sino ad un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il limite massimo del contributo assentibile è pari ad euro 200.000,00.

Articolo 8 quater

(Bando)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, emana bandi per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all’articolo 8 bis, determinando l’ammontare delle risorse al suddetto bando destinate.

Articolo 8 quinquies

(Finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione)

1. Al fine di finanziare le iniziative di cui all’articolo 8 bis è istituito un fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 200.000,00.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 15/2008)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari))

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “appartamenti per vacanze” sono inserite le seguenti: “ , affittacamere, ”.

2. Al comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “del quarto anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “del quinto anno successivo”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge la figura del Presidente dell’Agenzia “In Liguria” di cui alla l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell’Agenzia stessa.

2. Per effetto della disposizione di cui al comma 1:

a) sono soppressi la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 e l’articolo 20 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prima della lettera a), sono inserite le seguenti:

“0a) rappresenta, anche legalmente, l’Agenzia;

0b) cura i rapporti dell’Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico;”;

c) nel testo della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni tutti i riferimenti al Presidente si intendono riferiti al Direttore generale.

3. Con il Direttore generale dell’Agenzia è stipulato un nuovo contratto, adeguato dal punto di vista economico e funzionale alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “. Non sostanzia la nozione di arena lo spazio occupato per attività stagionale, non delimitato fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privo di posti a sedere”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2006)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d);”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “è approvata previo parere del nucleo tecnico regionale di cui all’articolo 5 e” sono soppresse.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “per la predisposizione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 4 e” sono soppresse.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo è integrato da un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.).” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito.”.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 10/2006)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.”.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. Nel testo della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “Piano triennale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano pluriennale”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 33/2006)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all’articolo 11 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.

3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Nel testo della l.r. 34/2006 le parole: “Piano triennale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano pluriennale”.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 è sostituito dal seguente:

“1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 è inserito il seguente:

“1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all’articolo 5 e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante.”.

 

     Art. 16. (Fondo per progetti culturali)

1. La Regione integra le risorse destinate alla cultura attraverso la costituzione di un fondo vincolato al sostegno di progetti proposti da soggetti pubblici e/o privati per la valorizzazione di beni e la promozione di attività di cui alla l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla remunerazione per l’uso di marchi di cui la Regione ha titolarità esclusiva concessi ad operatori privati per il rilascio di carte di credito e carte prepagate ricaricabili.

 

     Art. 17. (Norma transitoria)

1. Il Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 di cui all’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 12 luglio 2011, n. 17, nonchè il Piano triennale dello spettacolo dal vivo 2012-2014 di cui alla l.r. 34/2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria 29 febbraio 2012, n. 5 sono prorogati fino all’adozione da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria dei Piani di cui agli articoli 13 e 15.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio regionale per l’esercizio in corso:

• Stato di previsione dell’entrata

Aumento di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.

• Stato di previsione della spesa

Iscrizione di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, vincolate all’accertamento in entrata, nel bilancio regionale per l’esercizio in corso:

• Stato di previsione dell’entrata

Aumento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”.

• Stato di previsione della spesa

Iscrizione di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 12.102 “Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali”.

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.