§ 4.1.183 - L.R. 8 agosto 2014, n. 8.
Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/08/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)
Art. 2 . (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 4.1.183 - L.R. 8 agosto 2014, n. 8.

Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n.. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizie residenziale sociale) e successive modifiche

(B.U. 12 agosto 2014, n. 64)

 

     Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)

1. Il comma 3.3 dell’articolo 8 della l.r. n. 24 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3.3. Al fine dell’applicazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) il PTPR individua, perimetra e disciplina gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento. Il PTPR stabilisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l’apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all’articolo 10.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. n. 24 del 1998 la parola: “anche” è sostituita dalla seguente: “prioritariamente”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 ter della l.r. n. 24 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio esistente;”.

4. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 18 ter della l.r. n. 24 del 1998 è sostituita dalla seguente:

“b bis) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968. Queste ultime ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR;”.

5. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 ter della l.r. n. 24 del 1998 dopo le parole: “raccolta differenziata dei rifiuti” sono aggiunte le seguenti: “, gli impianti di compostaggio, anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, subordinato all’esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni interessate all’intervento, e purché gli interventi siano realizzati in un’area la cui superficie sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale. Tale deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa;”.

6. La lettera d bis) del comma 1 dell’articolo 18 ter della l.r. n. 24 del 1998 è abrogata.

7. Al comma 1 dell’articolo 18 quater della l.r. n. 24 del 1998 dopo le parole: “edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico” sono inserite le seguenti: “anche in deroga alle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR” e dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.”.

8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. n. 24 del 1998 le parole: “Entro il 14 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 15 febbraio 2015”.

9. L’articolo 26 della l.r. n. 24 del 1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Errata o incerta perimetrazione dei vincoli)

1. In caso di contrasto delle perimetrazioni dei PTP o del PTPR con la declaratoria delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, contenuta nei relativi provvedimenti di apposizione del vincolo, o con l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 o con l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, come risultano definiti e accertati dal PTPR, la Regione, nel rispetto degli articoli 143, comma 2 e 156, comma 3 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, procede all’adeguamento delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla presente legge per l’approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà.”.

10. Il comma 1.1 dell’articolo 36 quater della l.r. n. 24 del 1998 è abrogato.

 

          Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. n. 21 del 2009, le parole: “con esclusione delle zone di promozione economica e sociale individuate nei piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B, nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di salvaguardia, fatto salvo in ogni caso il nulla osta del soggetto gestore dell’area naturale protetta” sono sostituite dalle seguenti: “fatta salva la possibilità di prevedere nei regolamenti delle aree naturali protette di cui all’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f), numero 4) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, entro un anno dall’approvazione dei regolamenti medesimi, gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 5, per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento;”.

2. All’alinea del comma 1 degli articoli 3, 3 ter, 3 quater, 4 e 5 della l.r. n. 21 del 2009, le parole: “nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,” sono soppresse.

3. L’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Programma integrato per il ripristino ambientale)

1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico-organizzativa ed economica adeguata all’importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997 e successive modifiche programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale ed all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici e in aree naturali protette.

2. Il programma integrato prevede, disponendone la contestuale attuazione:

a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione della stessa;

b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli edifici demoliti in altre aree esterne a quelle vincolate di cui al comma 1, facendo ricorso anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti, alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento della capacità edificatoria;

c) un incremento premiale fino ad un massimo del 100 per cento del volume degli edifici demoliti, in proporzione alla dotazione straordinaria di standard urbanistici proposta nel programma. Per i soli comuni del litorale marittimo l’incremento potrà essere portato fino al 150 per cento, a condizione che la nuova destinazione sia per almeno il 25 per cento turistico-ricettiva ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, con durata non inferiore a venti anni.

3. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia ed, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.

4. I comuni individuano, con deliberazione del consiglio comunale, in conformità con il PTPR, gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente, individuando questi ultimi prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale.

5. I programmi integrati di cui al presente articolo assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni urbanistiche, ma non possono comunque interessare le destinazioni urbanistiche che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato, ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.”.

4. Dopo l’articolo 7 della l.r. n. 21 del 2009 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie)

1. Per riqualificare gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, adottano, ai sensi della l.r. 22/1997 e successive modifiche, programmi integrati finalizzati all’incremento degli standard urbanistici e al riordino del tessuto urbano.

2. Gli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 sono localizzati nei territori in cui si concentrano gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia previsti dal presente capo.

3. Il programma integrato può prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili e l’incremento fino ad un massimo del 75 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale nella misura minima del 25 per cento anche attraverso lo strumento del mutuo sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, ai fini dell’applicazione del presente comma, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale devono essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.

4. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.

5. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, individuano, con riferimento alle destinazioni dello strumento urbanistico vigente ed in conformità con il PTPR, gli ambiti territoriali nei quali realizzare gli interventi previsti, localizzandoli prioritariamente nelle zone B di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 ovvero, qualora gli interventi riguardino gli edifici industriali di cui al comma 1, nei relativi lotti di pertinenza, limitatamente alle aree necessarie alla localizzazione degli interventi di sostituzione edilizia e dei relativi standard urbanistici, con esclusione dei centri storici e delle zone a destinazione agricola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r. 22/1997 e successive modifiche e definiscono i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie.

6. I programmi integrati assumono carattere di rilevante valenza urbanistica, possono riguardare anche aree libere e singole funzioni, ma non possono comunque interessare le destinazioni che attengono ad aspetti strategici dello strumento urbanistico vigente o adottato ovvero il sistema dei servizi pubblici generali, delle infrastrutture e della mobilità.”.

5. L’articolo 25 della l.r. n. 21 del 2009 è abrogato.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.