§ 63.1.437 - Del.CIPE 17 dicembre 2013, n. 94.
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:17/12/2013
Numero:94

§ 63.1.437 - Del.CIPE 17 dicembre 2013, n. 94.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012.

(G.U. 31 marzo 2014, n. 75)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

     Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

     Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

     Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013;

     Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (G.U. n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (G.U. n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nei settori delle infrastrutture e dell'innovazione, ricerca e competitività;

     Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n. 8 (G.U. n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (G.U. n. 160/2012) recanti assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico e i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, delibere che prevedono la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV);

     Vista la propria delibera 3 agosto 2012, n. 87 (G.U. n. 256/2012), recante la programmazione regionale delle residue risorse del FSC 2007-2013 a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio, che al punto 4 stabilisce la data del 31 dicembre 2013 quale termine per l'assunzione delle OGV da parte delle Amministrazioni destinatarie delle assegnazioni;

     Vista la successiva delibera 8 marzo 2013, n. 14 (G.U. n. 140/2013), che al punto 2 dispone, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle citate delibere n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale, estendendo tale termine anche alle OGV assunte sulla base delle delibere numeri 62 e 78/2011 e n. 7/2012 sopra richiamate e uniformandolo in tal modo al termine già previsto dalla delibera n. 87/2012 (manutenzione straordinaria del territorio);

     Visto il documento consegnato nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2013 dalle Regioni del Mezzogiorno interessate dalle assegnazioni di cui alle citate delibere - trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con la nota n. 4332 del 7 ottobre 2013 - nel quale viene richiesto al Governo di prorogare il termine del 31 dicembre 2013 fissato dalla delibera n. 14/2013 per l'assunzione di OGV relative agli interventi finanziati con le delibere di questo Comitato a valere sulle disponibilità del FSC;

     Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1391-P del 12 dicembre 2013 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica con la quale - con riferimento agli interventi previsti dalle delibere numeri 62 e 78/2011, numeri 7, 60 e 87/2012 - viene proposta la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti già stabilito al 31 dicembre 2013, mentre, limitatamente agli interventi finalizzati al contrasto del rischio idrogeologico di cui alla delibera n. 8/2012, viene proposta la proroga del termine al 31 dicembre 2014, in linea con l'apposita proposta di carattere legislativo attualmente all'attenzione del Parlamento nell'ambito del disegno di legge di stabilità per il 2014;

     Considerato che nella predetta nota informativa vengono segnalate le difficoltà delle Regioni interessate dalle citate delibere nell'assunzione delle relative OGV nei termini previsti e viene inoltre proposto - con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e dei quali, in ogni caso, le stesse confermino la rilevanza strategica - che le medesime Regioni certifichino, entro 90 giorni dalla data della deliberazione, le date previste per l'assunzione delle relative OGV;

     Considerato altresì che la proposta prevede che le Regioni, a corredo della predetta certificazione, espongano per ciascun intervento - con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato, in relazione alla manifestata strategicità degli interventi, di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la odierna nota n. 5156-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

     Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

 

     Delibera:

 

     1. Proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)

     È disposta la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti - già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera di questo Comitato n. 14/2013 - con riferimento agli interventi finanziati con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012 richiamate in premessa.

     La medesima proroga al 30 giugno 2014 viene disposta con riferimento al termine fissato al 31 dicembre 2013 dalla delibera di questo Comitato n. 87/2012, concernente il finanziamento degli interventi a carattere ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio.

     Limitatamente agli interventi finalizzati al contrasto del rischio idrogeologico di cui alla delibera di questo Comitato n. 8/2012, il termine del 31 dicembre 2013 stabilito dalla delibera n. 14/2013 è prorogato al 31 dicembre 2014, in linea con l'apposita proposta di carattere legislativo attualmente all'attenzione del Parlamento nell'ambito del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014.

 

     2. Disposizioni attuative

     Con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, le medesime Regioni dovranno certificare, entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2014  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze foglio n. 805