§ 46.8.617 - D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:28/01/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 2.  Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 3.  Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e [...]
Art. 4.  Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Art. 5.  Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare
Art. 6.  Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza
Art. 7.  Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate
Art. 8.  Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate
Art. 9.  Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare
Art. 10.  Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e [...]
Art. 11.  Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei [...]
Art. 12.  Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa
Art. 13.  Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio
Art. 14.  Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa
Art. 15.  Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
Art. 16.  Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano


§ 46.8.617 - D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

(G.U. 11 febbraio 2014, n. 34 - S.O. n. 12)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera e);

     Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 settembre 2013;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare, disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente decreto, in quanto la modifica ivi prevista è intesa ad allineare la disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al riguardo profili di specificità;

     Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui è formulata, la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in riferimento all'attuazione delle procedure di mobilità interna previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, reputandosi possibile, invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli interessati di esprimere la propria posizione al riguardo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 798 è sostituito dal seguente:

     «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità.

     2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.»;

     b) dopo l'articolo 798, è inserito il seguente:

     «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:

     a) ufficiali:

     1) 9.000 dell'Esercito italiano;

     2) 4.000 della Marina militare;

     3) 5.300 dell'Aeronautica militare;

     b) sottufficiali:

     1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti;

     2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti;

     3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti;

     c) volontari:

     1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

     2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

     3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata.

     2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

     a) Esercito italiano: 89.400 unità;

     b) Marina militare: 26.800 unità;

     c) Aeronautica militare: 33.800 unità.»;

     c) all'articolo 803, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»;

     2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     «b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

     b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».

 

     Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 809, è inserito il seguente:

     «Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

     a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;

     b) generali di divisione e corrispondenti: 44;

     c) generali di brigata e corrispondenti: 109;

     d) colonnelli: 820.»;

     b) dopo l'articolo 812, è inserito il seguente:

     «Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:

     a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;

     b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;

     c) contrammiragli: 56;

     d) capitani di vascello: 454.

     2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»;

     c) all'articolo 814, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:

     a) ammiragli ispettori: 4;

     b) contrammiragli: 16;

     c) capitani di vascello: 118.»;

     d) dopo l'articolo 818, è inserito il seguente:

     «Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

     a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;

     b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;

     c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;

     d) colonnelli: 410.».

 

     Art. 3. Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonchè semplificazione delle disposizioni in materia, compresi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri

     1. Al libro quarto, titolo VII, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel capo VII:

     1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato» sono soppresse;

     2) dopo l'articolo 1099, è inserito il seguente:

     «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.»;

     3) gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati;

     b) nel capo VIII:

     1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto» sono soppresse;

     2) dopo l'articolo 1136, è inserito il seguente:

     «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.»;

     3) gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati;

     c) nel capo IX:

     1) le parole «Sezione I - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;

     2) dopo l'articolo 1185, è inserito il seguente:

     «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.»;

     3) gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225 sono abrogati;

     d) nel capo X:

     1) le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale», «Sezione IV - Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico» sono soppresse;

     2) dopo l'articolo 1226, è inserito il seguente:

     «Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.»;

     3) gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239 sono abrogati.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2204, comma 1:

     1) le parole «Fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,»;

     2) le parole «dall'articolo 2215» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2207»;

     b) dopo l'articolo 2206, è inserito il seguente:

     «Art. 2206-bis (Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:

     a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;

     b) a 170.000 unità, fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

     c) a 150.000 unità, fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;

     c) all'articolo 2207, comma 1:

     1) le parole «Sino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

     2) dopo le parole «in ferma prefissata» sono inserite le seguenti: «e in rafferma»;

     3) le parole «indicati nell'articolo 582 e nel rispetto della ripartizione indicata nell'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis»;

     d) all'articolo 2208:

     1) al comma 1, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2015»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.»;

     e) dopo l'articolo 2209, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2209-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.

     2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.»;

     «Art. 2209-ter (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità). - 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis:

     a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

     b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis;

     c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza.

     2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

     3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.»;

     «Art. 2209-quater (Piano di programmazione triennale scorrevole). - 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:

     a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

     b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.»;

     «Art. 2209-quinquies (Transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche). - 1. Ai fini della predisposizione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti di cui all'articolo 2209-quater, comma 1, lettera a), il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti, distinti per grado e qualifica, di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, individuati, al 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, nonchè le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti vengono resi pubblici dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tenuto conto della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis.

     2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, il numero dei posti che intendono rendere disponibili nel triennio, in relazione al loro fabbisogno e a valere sulle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi.

     3. Il piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti individua, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare, per effetto del comma 2, assicurando comunque, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle amministrazioni statali, un numero di posti riservati pari al cinque per cento delle complessive facoltà assunzionali, salvo i posti eventualmente devoluti ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5). L'elenco dei posti riservati è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa.

     4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa comunica alle amministrazioni interessate il personale disponibile al transito, individuato sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità, tenuto conto del grado e della qualifica posseduti nonchè delle professionalità acquisite e dando la precedenza ai transiti che favoriscono i ricongiungimenti familiari:

     a) domanda dell'interessato, con almeno dieci anni di servizio permanente, con indicazione della disponibilità ad essere impiegato presso sedi di lavoro dislocate sia sul territorio nazionale sia all'estero;

     b) personale in servizio presso enti in chiusura, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro situata entro trenta chilometri dall'ultima sede di impiego all'atto del transito o ad altra indicata dall'interessato, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni;

     c) anzianità anagrafica, previo consenso dell'interessato, con assegnazione a una sede di lavoro dislocata sul territorio nazionale o all'estero, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

     5. Il transito avviene, entro la data stabilita dall'amministrazione ricevente, sulla base della tabella di equiparazione predisposta secondo le modalità di cui all'articolo 2231-bis, tenuto conto, in caso di concorrenza di domande per la medesima amministrazione e sede, della posizione nella graduatoria di cui al comma 4. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il transito avviene con il consenso dell'amministrazione ricevente previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire. I posti riservati al transito non ricoperti entro la data di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità dell'amministrazione interessata. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva..

     6. Al personale transitato è dovuta, a carico del Ministero della difesa, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, la differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione individuata sulla base della tabella di equiparazione di cui al comma 5. Per il personale che transita presso le regioni e gli enti locali, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite alle amministrazioni riceventi secondo le procedure e i tempi da stabilirsi con intesa in sede di Conferenza unificata in conformità con la normativa contabile vigente; in ogni caso, deve essere garantita la contestualità del trasferimento delle risorse al transito del personale.

     7. Al fine di agevolare i transiti di cui al presente articolo, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, può organizzare attività di formazione per il personale direttamente interessato, anche con le modalità di cui all'articolo 2259-quater, comma 3, lettera c).

     8. La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato dal personale militare transitato ai sensi del presente articolo avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione, ove diversa, e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. Si applica l'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai transiti riferiti ai posti eventualmente devoluti al personale militare ai sensi dell'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), numero 5).»;

     «Art. 2209-sexies (Norme sul ricongiungimento familiare). - 1. Nell'ambito del piano di programmazione di cui all'articolo 2209-quater, ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto delle tabelle organiche, sono stabilite le modalità di attuazione della disciplina intesa a favorire l'assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi entrambi dipendenti del Ministero della difesa, compresi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, secondo i seguenti criteri:

     a) nel caso di coniugi con figli minori, le istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale sono oggetto di prioritaria istruttoria; nel caso di coniugi con figli minori fino a tre anni di età si applica l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

     b) nel caso di coniugi entrambi militari e appartenenti a Forze armate diverse, gli organi d'impiego procedono all'esame congiunto, per individuare possibili soluzioni, anche mediante indicazione di una o più sedi di servizio sul territorio nazionale diverse da quelle richieste dagli interessati;

     c) nel caso di coniuge destinato in sede di servizio all'estero, l'accoglimento dell'eventuale istanza di ricongiungimento familiare dell'altro coniuge è subordinato anche al superamento delle procedure concorsuali eventualmente previste e non incide sulla durata dei rispettivi mandati;

     d) nel caso di coniugi entrambi militari con figli minori, sono garantite particolari tutele nelle modalità di espletamento del servizio per evitare il contestuale impiego di entrambi i genitori in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio.»;

     «Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.

     2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:

     a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno;

     b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all'articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente.

     3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

     a) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

     b) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821;

     c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

     d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.»;

     «Art. 2209-octies (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). - 1. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, informato il Consiglio centrale della rappresentanza militare.»;

     f) l'articolo 2215 è abrogato;

     g) all'articolo 2229, comma 1, le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2206-bis»;

     h) all'articolo 2231-bis, comma 1, le parole «Per il triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2019».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare

     1. Al libro nono del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2196, è inserito il seguente:

     «Art. 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:

     a) limiti di età, comunque non superiori a 45 anni;

     b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;

     d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.»;

     b) l'articolo 2223 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2223 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). - 1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

     2. Fino all'anno 2015, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.»;

     c) al titolo II, capo II, sezione IV, dopo l'articolo 2232, nella parte VI, è inserito il seguente:

     «Art. 2232-bis (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio). - 1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento è formato iscrivendovi:

     a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

     b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

     1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

     2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.»;

     d) all'articolo 2233:

     1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sino alla formazione delle aliquote per le promozioni nell'anno 2016»;

     2) al comma 1:

     2.1) alla lettera b), le parole «Il numero di ufficiali da includere annualmente in aliquota potrà essere aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura massima del 30 per cento rispetto a quello degli ufficiali inclusi nell'aliquota formata per l'anno 1998;» sono soppresse;

     2.2) la lettera c) è soppressa;

     e) dopo l'articolo 2233, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2233-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016). - 1. Dal 1° gennaio 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente è annualmente fissato, con decreto del Ministro della difesa, secondo i seguenti criteri:

     a) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia superiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, può essere conferito il numero di promozioni previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

     b) qualora il numero di promozioni annuali stabilito dalle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente codice sia inferiore a quello fissato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al regolamento, il numero di promozioni può essere aumentato nel limite massimo previsto dalle citate tabelle allegate al regolamento, fino al conseguimento delle dotazioni organiche previste dal presente codice per ciascuna Forza Armata;

     c) il numero complessivo di promozioni da conferire ai vari gradi dei ruoli unificati potrà essere ripartito tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.»;

     «Art. 2233-ter (Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri). - 1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.»;

     f) dopo l'articolo 2236, è inserito il seguente:

     «Art. 2236-bis (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale del corpo dello stato maggiore della Marina). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di tenente di vascello dei sottotenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore con anzianità 2015, i periodi minimi di imbarco e i titoli richiesti sono i seguenti: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica.»;

     g) dopo l'articolo 2238, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2238-bis (Commissione superiore d'avanzamento della Marina Militare). - 1. Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all'articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di dipartimento militare marittimo.»;

     «Art. 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica aventi anzianità di grado 2016, per la formazione dell'aliquota di valutazione per la promozione al grado di generale di squadra aerea la permanenza minima nel grado è fissata con decreto del Ministro della difesa in misura non inferiore a due anni.»;

     h) l'articolo 2243 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2243 (Regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'inserimento in aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione per la promozione al grado di colonnello sono fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quella stabilita dalla tabella 4, quadro I, allegata al presente codice.»;

     i) l'articolo 2244 è abrogato;

     l) dopo l'articolo 2250, è inserito il seguente:

     «Art. 2250-bis (Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare). - 1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all'articolo 1243, comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004. ».

 

     Art. 6. Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 911, comma 1, dopo le parole «in aspettativa», sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,»;

     b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

     «m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 930.»;

     c) all'articolo 929, comma 2, dopo le parole «sanitario definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;

     d) all'articolo 976, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.»;

     e) all'articolo 981, comma 1, lettera b), dopo le parole «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse»;

     f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.»;

     g) all'articolo 1506:

     1) al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

     «h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.

     1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»;

     h) dopo l'articolo 1805, è inserito il seguente:

     «Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.

     i) l'articolo 1836 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.

     2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.

     3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

     4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»;

     l) dopo l'articolo 1837, è inserito il seguente:

     «Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei militari). - 1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonchè, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.».

 

     Art. 7. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 118, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S.»;

     b) all'articolo 647, comma 1:

     1) all'alinea, dopo le parole «capitanerie di porto», sono inserite le seguenti: «e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma»;

     2) alla lettera a), dopo le parole «ulteriori requisiti», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che, per il reclutamento nei Corpi sanitari tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa»;

     c) all'articolo 654, comma 1, le cifre «11/10» sono sostituite dalle seguenti: «7/5»;

     d) all'articolo 655:

     1) al comma 1, lettera a), numero 1), le parole «in possesso del» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di un titolo di studio non inferiore al»;

     2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono tratti anche dagli ufficiali dei rispettivi ruoli normali ai sensi degli articoli 726, 728, 729, 732, 833, comma 1-ter, 1100 e 1137-bis.»;

     e) all'articolo 658:

     1) alla rubrica, le parole «dei Corpi sanitari» sono soppresse;

     2) al comma 1:

     2.1) le parole «del Corpo sanitario» sono soppresse;

     2.2) la parola «richiesti» è sostituita dalle seguenti: «previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1»;

     f) l'articolo 667 è sostituito dal seguente:

     «Art. 667 (Concorsi straordinari). - 1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

     2. Ai concorsi di cui al comma 1, nei limiti delle vacanze in organico, possono partecipare, gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 676, che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, almeno undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

     3. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 è applicata una detrazione di anzianità di due anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata e, a parità di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di grado, ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di servizio.

     4. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto le ricostruzioni di carriera operate a favore degli ufficiali dei ruoli a esaurimento in servizio permanente.

     5. I concorsi sono espletati secondo le modalità di cui di cui agli articoli 668 e 669. Nella graduatoria di merito è attribuito un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito nella ferma contratta all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari.»;

     g) l'articolo 671 è abrogato;

     h) all'articolo 676:

     1) alla rubrica, le parole « nell'Aeronautica militare» sono soppresse;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, previa sottoscrizione di una ferma di anni dodici.»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti e navigatori di complemento determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai risultati conseguiti nei reclutamenti pianificati negli anni precedenti, su richiesta della Forza armata interessata possono essere ammessi ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatori militari i giovani che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso.»;

     i) l'articolo 677 è abrogato;

     l) all'articolo 725:

     1) al comma 1, dopo le parole «Per i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e tenenti»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianità si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario.»;

     3) al comma 2:

     3.1) al primo periodo, le parole «I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni»;

     3.2) al secondo periodo, le parole «I sottotenenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali di cui al comma 1»;

     m) all'articolo 726:

     1) al comma 1, dopo le parole «i sottotenenti», sono inserite le seguenti: «e i tenenti»;

     2) al comma 3, dopo le parole «Forza armata», sono inserite le seguenti: «, nonchè una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa»;

     n) all'articolo 729:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro il periodo definiti dall'ordinamento di Forza armata.»;

     2) al comma 4, dopo le parole «dall'articolo 660», sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 1137-bis»;

     o) all'articolo 734:

     1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e corso di perfezionamento»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.»;

     3) al comma 2, secondo periodo, le parole «I sottotenenti che superano il corso di applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento»;

     p) all'articolo 735:

     1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di perfezionamento»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianità, di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità.»;

     q) all'articolo 743:

     1) al comma 1, le parole «con il grado» sono sostituite dalle seguenti: «con la qualifica»;

     2) al comma 3, le parole «sono reintegrati nel grado» sono sostituite dalle seguenti: «sono reintegrati nel ruolo di provenienza con il grado»;

     3) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Nel caso di ammissione ai corsi di pilotaggio aereo o ai corsi per navigatore militare, al personale reclutato ai sensi dell'articolo 676, proveniente senza soluzione di continuità dai ruoli del complemento, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, si applica l'articolo 1780.»;

     r) all'articolo 755, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo normale.»;

     s) all'articolo 831:

     1) al comma 6-bis:

     1.1) al primo periodo, le parole «e della relativa abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «o odontoiatria e protesi dentaria e delle relative abilitazioni»;

     1.2) il secondo periodo è soppresso;

     2) dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:

     «6-ter. Nei concorsi di cui al comma 6-bis, nel trasferimento da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità di grado posseduta prima del trasferimento. L'ordine di precedenza è determinato:

     a) a parità di anzianità di grado, dall'età;

     b) a parità di età, si raffrontano le anzianità nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità;

     c) a parità anche delle anzianità nei gradi inferiori, è considerato più anziano chi ha maggiore servizio effettivo.

     6-quater. I militari che transitano in un ruolo nel quale erano stati già inquadrati in passato non possono assumere un'anzianità che comporti un ordine di precedenza nel nuovo ruolo più favorevole rispetto a quello che avrebbero maturato se fossero rimasti continuativamente in detto ruolo; il rispetto di tale ordine di precedenza è assicurato anche attraverso una corrispondente detrazione dell'anzianità di grado.»

     t) all'articolo 833, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

     «1-ter. Gli ufficiali, limitatamente ai gradi di capitano di corvetta e capitano di fregata, appartenenti al ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare possono transitare, a domanda, nel corrispondente ruolo speciale nel numero e con le modalità stabiliti con decreto ministeriale. Gli ufficiali che hanno ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 6.»;

     u) all'articolo 835, al comma 3, le parole «previo superamento del corso d'istituto,» e le parole «Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.» sono soppresse;

     v) all'articolo 906, comma 1, il secondo periodo, comprese le lettere a) e b), è sostituito dal seguente: «Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.»;

     z) all'articolo 907, comma 1, dopo le parole «dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa,»;

     aa) all'articolo 908, comma 1, le parole «l'articolo 906 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 906 e 907 si applicano»;

     bb) dopo l'articolo 988, è inserito il seguente:

     «Art. 988-bis (Richiami in servizio dalla riserva di complemento). - 1. L'Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purchè non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.»;

     cc) all'articolo 1038, comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare;

     c) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b);

     d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c);

     e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo.»;

     dd) all'articolo 1043, comma 1:

     1) alla lettera b), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «del Corpo di stato maggiore»;

     2) alla lettera c), dopo le parole «di vascello», sono inserite le seguenti: «degli altri corpi della Marina»;

     ee) all'articolo 1053, i commi 2 e 3 sono abrogati;

     ff) all'articolo 1067:

     1) al comma 1:

     1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis»;

     1.2) la lettera c) è soppressa;

     2) il comma 2 è abrogato;

     gg) all'articolo 1071, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;

     hh) dopo l'articolo 1072, è inserito il seguente:

     «Art. 1072-bis (Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:

     a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, dei naviganti dell'Arma aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;

     b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;

     c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio navale e del Corpo del genio aeronautico;

     d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.»;

     ii) all'articolo 1076, comma 1:

     1) dopo le parole «del decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;

     2) le parole «nel secondo caso», sono sostituite dalle seguenti: «nei restanti casi»;

     ll) all'articolo 1082, comma 3, dopo le parole «causa di servizio», sono inserite le seguenti: «ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio»;

     mm) all'articolo 1096, comma 6, le parole «del Ministro della difesa», sono sostituite dalle seguenti: «adottato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, e, per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa»;

     nn) dopo l'articolo 1137, è inserito il seguente:

     «Art. 1137-bis (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorità, anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.»;

     oo) all'articolo 1243, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) se tenenti, cinque anni di anzianità nel grado;»;

     pp) all'articolo 1268, comma 1, lettera a), le parole «medico-legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare».

 

     Art. 8. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 682:

     1) al comma 1, dopo le parole «all'articolo 760», sono inserite le seguenti: «, comma 1»;

     2) al comma 2, le parole «apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis»;

     b) all'articolo 760:

     1) al comma 1, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. In relazione alle esigenze delle Forze armate, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), può essere previsto, in alternativa al corso di cui al comma 1, un corso di qualificazione di durata comunque non inferiore a sei mesi.»;

     3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo , al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.»;

     4) al comma 5, dopo le parole «lettera b),», sono inserite le seguenti: «che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis,»;

     c) all'articolo 771, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianità relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento.

     3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità, secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa. I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianità relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno.»;

     d) all'articolo 1047, comma 3, lettera b), la parola «nove» è sostituita dalle seguenti: «in numero non superiore a tredici»;

     e) all'articolo 1077:

     1) al comma 1, dopo la parola «decesso», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;

     2) al comma 2, dopo la parola «deceduto», sono inserite le seguenti: «ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;

     f) all'articolo 1275, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. Per il personale nocchieri di porto appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative ovvero presso i servizi operativi del Corpo.»;

     g) all'articolo 1280:

     1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;

     2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;

     3) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: un anno;

     b) tecnici del sistema di combattimento: un anno;»;

     h) all'articolo 1282, comma 3, dopo le parole «due volte», sono inserite le seguenti: «, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito»;

     i) all'articolo 1287:

     1) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;

     2) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;».

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2197:

     1) al comma 1, alinea, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), nel limite della riserva di posti ivi stabilita, a partire dal 2017, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli dei marescialli e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro della difesa possono essere stabiliti:

     a) limiti di età non superiori a 45 anni per la partecipazione alle procedure concorsuali;

     b) riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio permanente, con selezione tramite concorso per titoli ed esami;

     c) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino ad un massimo di 5 anni;

     d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, quale titolo di studio richiesto a tutti i partecipanti;

     e) durata dei corsi per l'immissione in ruolo.

     2-ter. A partire dall'anno 2020 e sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle carenze organiche dei ruoli dei marescialli e comunque in misura non superiore al 50 per cento delle vacanze complessive, oltre alle procedure concorsuali avviate ai sensi del comma 1 e nei limiti delle riserve di posti previste per il personale di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nonchè delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami riservati ai sergenti con i seguenti requisiti:

     a) anzianità nel ruolo di almeno 10 anni;

     b) possesso o conseguimento, entro l'anno scolastico in cui viene emesso il bando, di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

     c) età non superiore a 48 anni.

     2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo , comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;

     3) al comma 3, le parole «sino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo transitorio di cui al comma 1»;

     b) l'articolo 2198 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2198 (Regime transitorio del reclutamento dei sergenti). - 1. Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni.

     2. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente.

     3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.».

 

     Art. 10. Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.»;

     b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»;

     c) all'articolo 881:

     1) al comma 1, le parole «della pratica medico-legale riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del»;

     2) al comma 2, il numero «2215» è sostituito dal seguente: «2207»;

     d) all'articolo 954:

     1) al comma 1, le parole «un successivo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.»;

     e) all'articolo 955:

     1) al comma 1, dopo le parole «servizio militare incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»;

     2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.»;

     f) l'articolo 1301 è abrogato;

     g) all'articolo 1308:

     1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco»;

     2) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;

     3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

     b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

     c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;

     h) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:

     a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;

     b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;

     c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;

     d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.»;

     i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma prefissata di un anno e» e le parole «, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse;

     l) all'articolo 2199:

     1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;

     2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.»;

     3) al comma 4:

     3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», è inserita la seguente: «minime»;

     3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», è inserita la seguente: «massime»;

     4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti;

     «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonchè per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

     7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.»;

     m) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 798-bis».

 

     Art. 11. Revisione delle misure di agevolazione per il inserimento nel mondo del lavoro e in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche a favore dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1013:

     1) al comma 1, le parole «Il Ministro della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Il Ministero della difesa può stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, affinchè tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, che possa:

     a) garantire la tendenziale uniformità del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate;

     b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni;

     c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione nella misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata;

     d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure più favorevoli previste in materia alloggiativa.»;

     4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi il Ministero della difesa derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Ministero della difesa può ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attività di formazione di cui al presente comma può essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalità previste dal regolamento.

     5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attività di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis.

     5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attività formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, può rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3.»;

     b) l'articolo 1014 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego). - 1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonchè dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:

     a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonchè nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

     b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;

     c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

     2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonchè, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

     4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perchè danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.».

     2. All'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. La frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, di cui al presente articolo, non è richiesta al titolare di patente militare corrispondente a quelle civili delle categorie C, CE, C1, C1E e D, DE, D1, D1E.».

     3. All'articolo 138, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.».

     4. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Costituisce requisito per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8 l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonchè degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.».

 

     Art. 12. Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa

     1. Al libro nono, titolo II, capo II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 2259, è inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis - Personale civile»;

     b) all'articolo 2259-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.»;

     c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

     2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

     3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:

     a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;

     b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:

     1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;

     2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;

     3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;

     4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

     5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.

     4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.

     5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

     6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.

     7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.»;

     «Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile). - 1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonchè di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:

     a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;

     b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

     2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:

     a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;

     b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;

     c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

     4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.

     5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.

     6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.»;

     «Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.»;

     «Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonchè con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.

     2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonchè di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.

     3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.».

 

     Art. 13. Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 198, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.»

     b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».

 

     Art. 14. Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 536, è inserito il seguente:

     «Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

     2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere.

     3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

     4. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;

     b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis Il Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;

     c) dopo l'articolo 2195-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 2195-ter (Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.

     2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.

     3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.».

 

     Art. 15. Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

     1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse;

     b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»;

     c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse;

     d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse;

     e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»;

     f) l'articolo 2222 è abrogato.

 

     Art. 16. Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano

     1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

     2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

 

TABELLE