§ IV.7.42 - L.R. 13 dicembre 2013, n. 42.
Disciplina dell’agriturismo


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:13/12/2013
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione di attività agrituristica
Art. 3.  Locali per attività agrituristiche
Art. 4.  Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica
Art. 5.  Norme igienico - sanitarie
Art. 6.  Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione
Art. 7.  Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori agrituristici
Art. 8.  Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica
Art. 9.  Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -
Art. 10.  Autorizzazione comunale
Art. 11.  Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.
Art. 12.  Riserva di denominazione. Classificazione
Art. 13.  Osservatorio regionale dell’agriturismo
Art. 14.  Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
Art. 15.  Vigilanza e controllo
Art. 16.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 17.  Rilevazione dei dati sui flussi turistici
Art. 18.  Norme transitorie
Art. 19.  Norma finanziaria


§ IV.7.42 - L.R. 13 dicembre 2013, n. 42.

Disciplina dell’agriturismo

(B.U. 20 dicembre 2013, n. 169)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell’Unione Europea e con i programmi nazionali e regionali concernenti l’agricoltura, il territorio e l’ambiente, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di idonee forme di turismo in campagna, volte a:

a. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;

b. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali, il miglioramento delle condizioni di vita e riconoscendo il ruolo multifunzionale dell’impresa agricola;

c. recuperare e valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d. favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente;

e. valorizzare i prodotti tipici regionali, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

f. tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, nonché l’educazione alimentare;

g. favorire i rapporti tra la città e la campagna.

 

     Art. 2. Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione delle proprie strutture aziendali in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

2. Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a. dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell’elenco nazionale di cui al regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, emanato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

c. organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle “strade del vino”);

d. organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

5. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni della presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica.

 

     Art. 3. Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell’azienda agricola, ivi compresi locali siti all’interno di centri abitati o posti all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con l’attività agricola [1].

2. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all’esercizio dell’attività agrituristica.

3. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire ad attività agrituristica devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.

6. I locali a uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali, mantenendo il carattere strumentale previsto al comma 5 dell’articolo 1 del regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.662, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, nonché il carattere rurale previsto al comma 3 bis dell’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994), convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, aggiunto dall’articolo 2 del d.p.r. 139/1998.

7. Le piazzole da utilizzare per agri-campeggio, destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in tre persone, devono possedere una superficie minima di mq 55,00 e devono essere sistemate a una distanza non inferiore a metri due l’una dall’altra.

8. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisionali.

9. Per le piscine destinate alle attività agrituristiche prive di trampolino, se riservate esclusivamente ai soli ospiti, si applicano le seguenti norme in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 35 (Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio):

a. per lo spogliatoio e il deposito degli abiti, nonché per i servizi igienici, possono essere utilizzati gli spazi e i servizi della struttura principale in cui la piscina è inserita;

b. è utilizzabile almeno una doccia nella immediatezza della piscina;

c. alternativamente alla vasca lavapiedi è utilizzabile dispenser di prodotto idoneo alla disinfezione dei piedi;

d. lo spazio destinato al primo soccorso, anche a uso non esclusivo della piscina, è agevolmente accessibile, utilizzabile e dotato di cassetta di pronto soccorso contenente le attrezzature e i farmaci di primo impiego;

e. il personale della piscina può avvalersi degli spogliatoi e dei servizi igienici utilizzati dal personale della struttura principale;

f. non è obbligatoria la presenza dell’assistente bagnanti se il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza di tale assistenza e attrezza l’area della piscina di adeguate protezioni, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato, nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.

 

     Art. 4. Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dedicato all’attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:

a. posti letto in numero non superiore a quaranta;

b. piazzole per agri-campeggio in numero non superiore a quindici;

c. posti tavola in numero non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri su base annuale [2].

3 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti [3].

3 ter. Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c) [4].

3 quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e comunque per un massimo di anni tre [5].

4. Nel caso di attività agrituristica che preveda sia posti letto che piazzole per agri-campeggio, la ricettività complessiva aziendale non può superare le ottantacinque unità.

5. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole dell’azienda agrituristica e delle aziende agricole della regione, nonché alla caratterizzazione dell’offerta enogastronomica regionale, l’attività di somministrazione di pasti e di bevande di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 deve rispettare i seguenti criteri:

a. l’azienda che somministra pasti e bevande deve impiegare una quota di prodotti propri che, unitamente ai prodotti di altre imprese agricole della regione e delle province confinanti anche di un’altra regione, rappresenti una percentuale non inferiore al 60 per cento del totale dei prodotti impiegati nell’attività agrituristica;

b. il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione di pasti e bevande deve provenire preferibilmente da imprese agroalimentari pugliesi che trasformano produzioni agricole regionali e delle province confinanti anche di un’altra regione.

6. Le attività di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma solo se realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori, riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

7. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

 

     Art. 5. Norme igienico - sanitarie

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all’attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi.

3. La produzione, la presentazione, la manipolazione, la somministrazione, il deposito e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), ai regolamenti CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari) e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e alle altre norme sull’igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari, compresa la legge regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista) e l’articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri. In particolare, può essere consentito l’utilizzo della cucina come laboratorio artigianale per la trasformazione dei prodotti aziendali, anche destinati alla vendita, purché ciò avvenga in orari in cui non è utilizzata per la preparazione dei pasti.

5. E’ vietata la macellazione di animali in azienda, esclusa quella dei volatili da cortile e dei conigli, purché effettuata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ai sensi della legge 283/1962 e s.m.i., del d.lgs.193/2007, dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004 e delle altre norme in materia.

6. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande per un numero massimo di dieci posti tavola, per la loro preparazione può essere autorizzato l’uso della cucina domestica. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l’idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell’abitabilità.

 

     Art. 6. Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione

1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite all’articolo 2. L’iscrizione é condizione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9 e per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10. L’elenco é tenuto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale.

2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a. hanno riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b. sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all’Amministrazione regionale - Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. Il Comune competente per territorio, applicando i criteri e i limiti di cui all’articolo 4, provvede all’istruttoria della domanda e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. A conclusione della fase istruttoria e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione di tutta la documentazione di rito, prevista a corredo della richiesta di iscrizione, il Comune trasmette all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia e al soggetto richiedente le proprie determinazioni. L’Amministrazione regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvede all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, inviando il relativo certificato di iscrizione all’azienda interessata e al Comune di competenza.

5. Nel caso in cui entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dalla data di perfezionamento della documentazione di rito, a corredo della stessa, non sia stata comunicata la conclusione dell’istruttoria da parte del Comune, il soggetto interessato può richiedere all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia l’iscrizione nell’elenco. La Regione procede all’istruttoria con poteri sostitutivi da concludersi entro trenta giorni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Area politiche per lo sviluppo rurale disciplina in dettaglio, la procedura per la richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare.

7. L’elenco regionale degli operatori agrituristici deve essere regolarmente aggiornato e pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura dell’Area politiche per lo sviluppo rurale, nonché l’elenco aggiornato con l’annotazione degli iscritti operanti ai sensi dell’articolo 10 deve essere pubblicato sul portale regionale “Viaggiare in Puglia.it”.

8. L’iscrizione nell’elenco regionale riguarda la specifica impresa agricola e non è cedibile a terzi.

9. Le aziende agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritte nell’elenco regionale di cui alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi a favore dell’agriturismo), sono iscritte automaticamente nell’elenco istituito ai sensi della presente legge.

10. Ai Comuni competono le funzioni di vigilanza e di controllo sul mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi degli iscritti nell’elenco e all’osservanza delle disposizioni della legge.

 

     Art. 7. Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori agrituristici

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e all’Area politiche per lo sviluppo rurale, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l’esclusione dall’elenco, nonché le modifiche strutturali dell’azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche autorizzate. Tale comunicazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione dei requisiti soggettivi o oggettivi. Alla comunicazione va allegata solo la documentazione che riguarda strettamente le situazioni mutate.

2. Nel caso di variazione della titolarità o della ragione sociale dell’impresa agrituristica, il Comune è tenuto a verificare se ricorrono le condizioni che precludono al nuovo soggetto l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, ai sensi di quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 6.

3. Il Comune, a seguito delle verifiche su quanto comunicato ai sensi del comma 1, invia le risultanze istruttorie all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione Puglia, che provvede agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell’elenco regionale.

4. L’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici o la variazione a quanto già autorizzato nel certificato di iscrizione, a seguito dell’istruttoria di cui al comma 3, é comunicata dal Comune ai soggetti interessati, che possono presentare memorie e scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. L’Amministrazione regionale notifica ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall’elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.

 

     Art. 8. Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica

1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici sono tenuti a conseguire un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9.

2. Il certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica viene conseguito con la partecipazione a specifico corso di formazione. I corsi devono essere promossi dalle Associazioni agrituristiche più rappresentative, in collaborazione con l’Area politiche per lo sviluppo rurale e attuati dai soggetti abilitati dalla Regione all’erogazione delle attività formative.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui alla l.r. 34/1985 e in possesso dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica non sono tenuti a conseguire l’abilitazione di cui al comma 1 per l’iscrizione nell’elenco regionale istituito ai sensi della presente legge.

 

     Art. 9. Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA -

1. A seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale e previa acquisizione dell’idoneità dei locali e della certificazione di abilitazione all’esercizio, il titolare dell’iscrizione deve inviare al Comune competente la SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dal comma 4 bis dell’articolo 49 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente l’avvio immediato dell’esercizio delle attività agrituristiche, nonché l’esercizio dell’attività di vendita ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può entro sessanta giorni formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, in ogni caso non inferiori a trenta giorni, senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il Comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino all’avvenuta regolarizzazione delle stesse da parte dell’interessato. Il Comune provvederà, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di regolarizzazione, a effettuare gli opportuni accertamenti.

 

     Art. 10. Autorizzazione comunale

1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 18.

 

     Art. 11. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale

1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività agrituristica sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a. esporre in modo ben visibile al pubblico il certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6;

b. esporre in modo ben visibile al pubblico l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10;

c. rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;

d. esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe praticate e comunicate al Comune, come previsto alla lettera f);

e. osservare le disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

f. inviare entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune di competenza e a Pugliapromozione, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo;

g. inviare a Pugliapromozione, nei termini previsti e secondo le modalità della normativa nazionale e regionale vigente, i dati statistici della propria ricettività. Pugliapromozione invia semestralmente all’Osservatorio regionale dell’agriturismo, i dati statistici aggregati relativi alla ricettività agrituristica per comune.

2. In caso di reiterate violazioni degli obblighi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, il Comune può sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di agriturismo, per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agriturismo può essere revocata dal Comune, con motivato provvedimento, qualora si accerti che il titolare della stessa:

a. senza giustificato motivo non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data di rilascio della autorizzazione o la abbia sospesa da almeno due anni;

b. sia stato cancellato dall’elenco regionale degli operatori agrituristici;

c. non abbia mantenuto i requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco regionale;

d. abbia subìto, nel corso dell’anno, due provvedimenti di sospensione dell’attività agrituristica da parte del Comune.

4. L’avvio del procedimento di sospensione o di revoca dell’autorizzazione comunale deve essere comunicato al soggetto interessato, al fine di consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

5. In caso di revoca dell’autorizzazione comunale, a seguito di esecutività del provvedimento, il Comune deve comunicare l’avvenuta revoca all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione per la conseguente cancellazione dell’azienda dall’elenco regionale degli operatori agrituristici.

6. Se l’esercizio dell’attività viene intrapreso senza la preventiva SCIA di cui all’articolo 9, il Comune dispone l’immediata sospensione e il divieto di prosecuzione dell’attività.

 

     Art. 12. Riserva di denominazione. Classificazione

1. L’uso della denominazione “agriturismo” è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l’attività agrituristica ai sensi della presente legge e in possesso dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 10.

2. L’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione stabilisce i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche, in considerazione di quanto definito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo per eventuali peculiarità regionali.

3. Il sistema di classificazione dell’offerta agrituristica tiene conto del livello di confortevolezza dell’ospitalità, della varietà dei servizi offerti, della collocazione aziendale in zone di particolare pregio naturale, paesaggistico o ambientale e della specifica caratterizzazione enogastronomica, architettonica e culturale dell’offerta.

4. Non è consentita la denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi derivanti senza averne titolo ai sensi di quanto disposto con la presente legge.

 

     Art. 13. Osservatorio regionale dell’agriturismo

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso l’Area politiche per lo sviluppo rurale.

2. L’Osservatorio è composto dal:

a. direttore dell’Area politiche per lo sviluppo rurale o suo delegato con funzioni di presidente;

b. dirigente del Servizio agricoltura o suo delegato dell’Area politiche per lo sviluppo rurale;

c. dirigente del Servizio turismo o suo delegato;

d. rappresentante di ciascuna delle Associazioni agrituristiche regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e. rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

f. rappresentante di ciascuna delle Province.

3. Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte da un funzionario dell’Area politiche per lo sviluppo rurale.

4. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

5. L’Osservatorio regionale dell’agriturismo:

a. svolge attività di monitoraggio delle attività agrituristiche, al fine di fornire informazioni utili per l’espletamento delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di competenza della Regione Puglia; l’attività dell’Osservatorio è anche finalizzata a favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e a promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività agrituristiche;

b. propone attività di indagine e di studio finalizzate a supportare l’attività di indirizzo e programmazione della Regione Puglia sulla materia oggetto della presente legge.

6. Il funzionamento dell’Osservatorio non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 14. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali

1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e conformemente alla propria pianificazione territoriale, approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali che individua gli obiettivi di sviluppo dell’agriturismo regionale e stabilisce le relative azioni attuative.

2. Il Programma viene predisposto dall’Area politiche per lo sviluppo rurale di concerto con l’Osservatorio regionale dell’agriturismo e con le Autorità di gestione dei parchi e delle riserve naturali; ha una durata quinquennale ed è approvato dalla Giunta regionale.

3. Il Programma deve prevedere:

a. la descrizione delle aree rurali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici, ambientali-naturalistici e di utilizzazione agricola nonché al patrimonio artistico, architettonico, storico-culturale;

b. la descrizione delle specie vegetali e animali che caratterizzano la biodiversità del territorio pugliese;

c. la sintetica indicazione del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di essere utilizzato per attività di agriturismo;

d. la descrizione dell’offerta enogastronomica regionale con particolare riferimento alle produzioni di qualità, biologiche e alla cucina tradizionale contadina;

e. la descrizione delle attività agrituristiche e delle attività assimilate (masserie didattiche, sociali) in atto;

f. l’individuazione delle zone di maggior interesse agrituristico;

g. le potenzialità di sviluppo delle attività agrituristiche;

h. le specifiche azioni attuative;

i. l’indicazione delle attività di studio, di ricerca e di formazione che possono agevolare l’esercizio, lo sviluppo e il miglioramento dell’offerta agrituristica regionale;

j. le norme per la tutela e la salvaguardia delle zone aventi specifico interesse agrituristico, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 21 del d.lgs. 228/2001;

k. le attività per la promozione dell’offerta agrituristica regionale.

 

TITOLO II

VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI

 

     Art. 15. Vigilanza e controllo

1. I Comuni nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività agrituristica sono addetti al controllo e ai relativi accertamenti sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa.

2. I Comuni, nonché gli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, provvedono ai controlli e agli accertamenti di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati al comma 1, sono trasmessi al Servizio contenzioso amministrativo di ogni capoluogo di provincia per gli adempimenti previsti della stessa legge.

 

     Art. 16. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 7, 11 e 12 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a. in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

b. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

c. in caso di mancato rispetto dei limiti e delle le modalità indicate nell’autorizzazione comunale: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;

d. in caso di mancata esposizione, in modo ben visibile al pubblico, delle tariffe praticate e comunicate al Comune: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

e. in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, e successive modifiche: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila;

f. in caso di mancato invio al Comune di competenza e a Pugliapromozione della dichiarazione annuale contenente l’indicazione delle tariffe massime che si impegnano a praticare per l’anno successivo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

g. in caso di mancato invio nei termini previsti dalla normativa vigente a Pugliapromozione dei dati statistici della propria ricettività: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

h. in caso di omessa presentazione della domanda di variazione della ragione sociale o della titolarità dell’impresa o di modifiche strutturali dell’azienda agrituristica: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

i. in caso di denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e dei termini attributivi derivati senza averne titolo: da un minimo edittale di euro 3 mila a un massimo edittale di euro 10 mila;

j. nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, si induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 2 mila;

k. in caso di esercizio dell’attività intrapresa senza che sia stata presentata la SCIA: da un minimo edittale di euro 2 mila a un massimo edittale di euro 5 mila.

 

     Art. 17. Rilevazione dei dati sui flussi turistici

1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all’interno del sistema dell’agriturismo, nonché le relative sanzioni, si applica quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013).

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Norme transitorie

1. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della presente legge, l’elenco regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 34/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell’elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/1985. L’esito del monitoraggio deve essere trasmesso all’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione.

3. A seguito del monitoraggio di cui al comma 2, le imprese agricole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte nell’elenco regionale di cui alla l.r. 34/1985 e non sono ancora in possesso dell’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica, sono invitate dall’Area politiche per lo sviluppo rurale della Regione a comunicare entro sei mesi dalla data di inizio della attività ai sensi dell’articolo 9. Trascorso tale termine, le imprese che non avranno comunicato l’inizio attività o le motivazioni che impediscono l’inizio attività sono cancellate dall’elenco regionale degli operatori agrituristici.

4. Alle richieste di iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/85, prima della entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata conclusa l’istruttoria con provvedimento dell’amministrazione provinciale competente, devono essere applicate le procedure e quant’altro stabilito con la presente legge.

5. Per la valutazione di quanto stabilito al comma 1 dell’articolo 4 si applicano, sino a nuova definizione, i parametri stabiliti con determinazione del dirigente del Settore alimentazione 30 agosto 2007, n. 356 (Attuazione decreto legislativo 22 aprile 2004, n. 99 e successivi di applicazione - Approvazione dei criteri e disposizioni per il rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

6. A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

7. La L.R. 22 maggio 1985, n. 34 è abrogata con l’entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni, contenute in altre norme regionali che contrastano con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di agriturismo si rinvia alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo).

9. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 34/1985.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 70 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.

[2] Lettera sostituita dall'art. 26 della L.R. 10 agosto 2018, n. 44 e così modificata dall'art. 85 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.

[3] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.

[4] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.

[5] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.