§ 4.1.182 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 3.
Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/02/2014
Numero:3


Sommario
Art. 1 . (Modifica al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)
Art. 2 . (Disposizione transitoria)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 4.1.182 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 3.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria

(B.U. 27 febbraio 2014, n. 17)

 

     Art. 1. (Modifica al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche le parole: “Entro il 14 febbraio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2015”.

 

          Art. 2. (Disposizione transitoria)

1. I provvedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del medesimo decreto, emessi dalle amministrazioni competenti dalla data del 15 febbraio 2014 e fino a quella di entrata in vigore della presente legge, restano privi di effetti se in contrasto, in riferimento ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, con le misure di salvaguardia temporanea di cui all’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche e, relativamente ai beni paesaggistici di cui al medesimo articolo 134, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, con le misure di salvaguardia di cui all’articolo 23 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione con efficacia retroattiva alla data del 14 febbraio 2014.