§ 5.2.56 - Direttiva 12 dicembre 2006, n. 116.
Direttiva n. 2006/116/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:12/12/2006
Numero:116


Sommario
Art.  1. Durata dei diritti d'autore
Art.  2. Opere cinematografiche o audiovisive
Art.  3. Durata dei diritti connessi
Art.  4. Protezione di opere non pubblicate anteriormente
Art.  5. Edizioni critiche e scientifiche
Art.  6. Protezione di opere fotografiche
Art.  7. Protezione nei confronti dei paesi terzi
Art.  8. Calcolo dei termini
Art.  9. Diritti morali
Art.  10. Applicazione nel tempo
Art.  10 bis. Misure transitorie
Art.  11. Notifica e comunicazione
Art.  12. Abrogazione
Art.  13. Entrata in vigore
Art.  14. Destinatari


§ 5.2.56 - Direttiva 12 dicembre 2006, n. 116. [1]

Direttiva n. 2006/116/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

(G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, è stata modificata in modo sostanziale. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma) contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma.

(3) Di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. È pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.

(4) È importante stabilire non soltanto la durata dei periodi di protezione, ma anche talune modalità di attuazione quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata.

(5) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna.

(6) Il periodo di protezione minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti. In seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni.

(7) Alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di protezione oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere.

(8) Per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico.

(9) La conferenza diplomatica tenutasi nel dicembre 1996 sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha concluso i suoi lavori con l'adozione del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, relativo alla protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. Tale trattato rappresenta un importante aggiornamento della protezione internazionale dei diritti connessi.

(10) Il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Quindi, la durata dei periodi di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi istituiti dal diritto comunitario non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui fruivano gli aventi diritto nella Comunità prima dell’entrata in vigore della direttiva 93/98/CEE. Allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi.

(11) Il livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe essere elevato, in quanto questi diritti sono indispensabili alla creazione intellettuale. La loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività.

(12) Per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione.

(13) Le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali. Tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte. Di conseguenza, durate specifiche di protezione possono essere applicate alle opere incluse nelle raccolte.

(14) In tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte. La questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera a un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali.

(15) La durata della protezione dovrebbe essere calcolata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma.

(16) La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regolamentazioni diverse. Un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale.

(17) Al fine di evitare differenze nella durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, è necessario prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità. Per calcolare la durata della protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico, vale a dire i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico.

(18) I diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non dovrebbero essere perpetui. È dunque necessario che la durata della protezione cominci a decorrere soltanto dalla prima diffusione di una specifica emissione. Questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra per un'emissione identica a una precedente.

(19) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione.

(20) Va precisato che la presente direttiva non si applica ai diritti morali.

(21) Per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva.

(22) Qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia identica a quella prevista dalla presente direttiva. Tuttavia tale durata non dovrebbe superare quella prevista per il paese di cui il titolare ha la nazionalità.

(23) Il confronto delle durate di protezione non dovrebbe comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali.

(24) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.

(25) I diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Gli Stati membri hanno segnatamente la facoltà di prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico.

(26) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Durata dei diritti d'autore

1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4. Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere. A tali contributi si applicano i paragrafi 1 2.

5. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

7. La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade settanta anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: l’autore del testo e il compositore della composizione musicale, purché entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.

 

     Art. 2. Opere cinematografiche o audiovisive

1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

 

     Art. 3. Durata dei diritti connessi

1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione.

Tuttavia:

— se una fissazione dell’esecuzione con un mezzo diverso dal fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico,

— se una fissazione dell’esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono settant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tuttavia, il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere nuovamente i diritti dei produttori di fonogrammi, che per effetto della scadenza della durata della protezione loro riconosciuta in forza dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE nella versione precedente alla modifica operata dalla direttiva 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti.

2 bis. Se, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l’artista, interprete o esecutore, può risolvere il contratto con cui l’artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell’esecuzione al produttore di fonogrammi («contratto di trasferimento o cessione»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell’artista, interprete o esecutore, dell’intenzione di risolvere il contratto di trasferimento o cessione ai sensi della frase che precede, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui a tale frase. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di risolvere il contratto. Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali. In caso di risoluzione del contratto di trasferimento o cessione in virtù del presente paragrafo, i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma scadono.

2 ter. Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all’artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l’artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. L’artista, interprete o esecutore, non può rinunciare al diritto di ottenere tale remunerazione annua supplementare.

2 quater. L’importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter corrisponde al 20 % del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell’anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori di fonogrammi siano tenuti, su richiesta, a fornire agli artisti, interpreti o esecutori, aventi diritto la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter, ogni informazione eventualmente necessaria per garantire il pagamento di tale remunerazione.

2 quinquies. Gli Stati membri provvedono a che il diritto a ottenere la remunerazione annua supplementare di cui al paragrafo 2 ter sia amministrato da società di gestione collettiva.

2 sexies. Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

 

     Art. 4. Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

 

     Art. 5. Edizioni critiche e scientifiche

Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

 

     Art. 6. Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.

 

     Art. 7. Protezione nei confronti dei paesi terzi

1. La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

2. Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

3. Gli Stati membri che, alla data del 29 ottobre 1993, in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantivano una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

 

     Art. 8. Calcolo dei termini

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

 

     Art. 9. Diritti morali

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.

 

     Art. 10. Applicazione nel tempo

1. Qualora in uno Stato membro, alla data del 1 luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.

2. Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1 luglio 1994.

5. L’articolo 3, paragrafi da 1 a 2 sexies, nella versione in vigore al 31ttobre 2011, si applica alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali al 1 novembre 2013 l’artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi sono ancora protetti in virtù di tali disposizioni nella versione in vigore al 30 ottobre 2011 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi al 1 novembre 2013.

6. L’articolo 1, paragrafo 7, si applica alle composizioni musicali con testo di cui almeno la composizione musicale o le parole sono protetti in almeno uno Stato membro al 1 novembre 2013 e alle composizioni musicali con testo successive a tale data.

Il primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali atti di sfruttamento eseguiti anteriormente al 1 novembre 2013. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per proteggere, in particolare, i diritti acquisiti dei terzi.

 

     Art. 10 bis. Misure transitorie

1. In assenza di chiare indicazioni contrattuali contrarie, si considera che un contratto di trasferimento o cessione concluso anteriormente al 1 novembre 2013 continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 1, nella versione in vigore al 30 ottobre 2011, l’artista, interprete o esecutore, non sarebbe più protetto.

2. Gli Stati membri possono disporre che i contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono conclusi anteriormente al 1 novembre 2013 possano essere modificati dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

 

     Art. 11. Notifica e comunicazione

1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 12. Abrogazione

La direttiva 93/98/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 14. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio (GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

soltanto l’articolo 11, paragrafo 2

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all'articolo 12)

 

Direttiva

Termine di attuazione

Termine di applicazione

93/98/CEE

1 luglio 1995 (dall’articolo 1 all’articolo 11)

19 novembre 1993 (articolo 12)

 

 

entro il 1 luglio 1997, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 1 (articolo 10, paragrafo 5)

2001/29/CE

22 dicembre 2002

 

 

 

ALLEGATO II

tavola di concordanza

 

Direttiva 93/98/CEE

Presente direttiva

Articoli 1-9

Articolo 10, paragrafi 1-4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articoli 1-9

Articolo 10, paragrafi 1-4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Allegato I

Allegato II

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Direttiva 2011/77/UE e dalla rettifica in G.U.U.E. 27 aprile 2013, n. L 117.