§ 6.2.232 - L.R. 21 gennaio 2014, n. 1.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:21/01/2014
Numero:1


Sommario
Art. 1 . Esercizio provvisorio
Art. 2 . Disposizioni inerenti il Patto di stabilità interno
Art. 3 . Esercizio provvisorio del Consiglio regionale, degli enti e organismi strumentali
Art. 4 . Dichiarazione d’urgenza


§ 6.2.232 - L.R. 21 gennaio 2014, n. 1.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2014 e disposizioni connesse.

(B.U. 21 gennaio 2014, n. 2)

 

Art. 1. Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell’allegato 2 del DPCM del 28 dicembre 2011 recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” e s.m.d., la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare, provvisoriamente, dall’1 gennaio 2014 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2014, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa approvati, per l’esercizio 2014, con la legge 21 dicembre 2012 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

 

2. La gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 2 del DPCM del 28 dicembre 2011 di cui al comma 1.

 

3. Nel corso dell’esercizio provvisorio è altresì autorizzata la gestione volta ad erogare l’anticipazione mensile all’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, all’Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture (PZ) e alle Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera.

 

4. E’, altresì, autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle di cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

 

     Art. 2. Disposizioni inerenti il Patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di Stabilità interno per l’anno 2014, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell’esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini sia di competenza che di cassa, così come previsti dalla normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 3. Esercizio provvisorio del Consiglio regionale, degli enti e organismi strumentali

1. E’ autorizzato dal 1 gennaio 2014 e non oltre il 30 aprile 2014, l’esercizio provvisorio del Consiglio regionale di Basilicata, dell’Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), dell’Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.), dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e dell’Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano.

 

2. Per il Consiglio regionale, l’Ente Parco Gallipoli Cognato e l’Ente Parco Murgia Materana, la gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell’allegato 2 del DPCM del 28 dicembre 2011 di cui all’articolo 1 comma 1.

 

3. Per gli Enti di cui al comma 1 che non rientrano nella sperimentazione di cui al decreto legislativo 118/2011 e s.m.d., la  gestione del bilancio, nel corso dell’esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nell’articolo 28 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.