§ 75.1.125 - D.M. 30 ottobre 2013, n. 155.
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:30/10/2013
Numero:155


Sommario
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Controlli successivi
Art. 4.  Criteri per la verificazione periodica
Art. 5.  Criteri per i controlli metrologici casuali
Art. 6.  Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica
Art. 7.  Soggetti incaricati dei controlli casuali
Art. 9.  Procedure per la verificazione periodica
Art. 10.  Organismi
Art. 11.  Riparazione degli strumenti
Art. 12.  Obblighi del titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore
Art. 13.  Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore
Art. 15.  Indipendenza degli organismi e sigilli
Art. 16.  Modalità di segnalazione
Art. 17.  Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela
Art. 18.  Obbligo di registrazione e di comunicazione
Art. 19.  Vigilanza sugli organismi


§ 75.1.125 - D.M. 30 ottobre 2013, n. 155. [1]

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

(G.U. 8 gennaio 2014, n. 5)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

     Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

     Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

     Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con note n. 16721 del 5 settembre 2013 e n. 17996 del 24 settembre 2013;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Criteri

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

 

Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione;

     e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, è assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore;

     f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

     g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

     h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;

     i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

     l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

     m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;

     n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

     o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

     p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformità e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22;

     q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II;

     r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

     s) «organismo», l'organismo di ispezione così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

     t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio;

     u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.

 

     Art. 3. Controlli successivi

     1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

     a) verificazione periodica;

     b) controlli metrologici casuali.

     2. In sede di controlli successivi ai contatori dell'acqua ed ai contatori di calore non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

     3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore.

 

     Art. 4. Criteri per la verificazione periodica

     1. La periodicità della verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è riportata nell'allegato I.

     2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

     3. Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli stabiliti negli allegati MI-001 e MI-004.

     4. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota il contatore dell'acqua o il contatore di calore, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato II.

     5. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore che è stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

     6. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

     a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

     b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o di controlli casuali.

     7. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 4 è fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. Criteri per i controlli metrologici casuali

     1. I controlli metrologici casuali sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in servizio presso i titolari dei contatori sono effettuati ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare del contatore o altra parte interessata nella misurazione ne fa richiesta alla Camera di commercio competente per territorio.

     2. Nei controlli di cui al comma 1 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica e gli strumenti utilizzati rispettano le previsione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9.

     3. Gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli stabiliti per la verificazione periodica di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

     4. Nei casi in cui lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure l'errore dello strumento risulta compreso tra l'errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui al comma 3, il soggetto incaricato ordina al titolare del contatore di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni.

 

     Art. 6. Soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

     1. La verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore è effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

 

     Art. 7. Soggetti incaricati dei controlli casuali

     1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono effettuati dalle Camere di commercio.

     2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

 

Capo II

Verificazione periodica

 

Art. 8. Generalità

     1. I contatori dell'acqua e i contatori di calore utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti alla verificazione periodica secondo le periodicità previste all'allegato I che decorrono dall'anno in cui sono state apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.

     2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

     3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante applicazione dei contrassegni di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo è apposto sul libretto metrologico.

     4. In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l'organismo riporta nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 6, l'annotazione delle informazioni previste dall'allegato II.

     5. Nel contrassegno di cui al comma 3 è riportato il logo recante gli elementi identificativi previsti all'articolo 16, comma 2, dell'organismo che ha effettuato la verificazione periodica.

     6. Qualora alla scadenza della verificazione periodica il contatore dell'acqua e il contatore di calore risultano installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura.

 

     Art. 9. Procedure per la verificazione periodica

     1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei contatori dell'acqua e dei contatori di calore sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli, con eccezione di quelli a protezione delle sonde. Nelle more dell'adozione delle direttive previste al comma 3 dell'articolo 3, la verificazione periodica è eseguita tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione CE della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

     2. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sullo strumento sottoposto a verificazione.

     3. Gli strumenti campione utilizzati dal laboratorio per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Tale certificazione è ripetuta annualmente.

     4. Nel caso in cui la verificazione del contatore dell'acqua in servizio venga effettuata con un contatore di controllo (master meter), questo non deve essere affetto da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato e, in particolare, l'incertezza estesa di taratura del contatore di controllo non deve essere superiore ad un terzo dell'errore massimo ammesso sul contatore in servizio. Il contatore di controllo deve essere munito di un certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per la grandezza ed il campo di misura che il contatore è destinato a misurare. L'organismo che ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere sottopone i propri contatori di controllo alla suddetta certificazione con cadenza annuale.

     5. In alternativa al contatore di controllo (master meter) possono essere utilizzati per la verificazione anche sistemi di misura equivalenti i quali rispettano i requisiti del comma 4.

     6. Gli strumenti e le apparecchiature necessari per le funzioni da svolgere sono nella disponibilità materiale dell'organismo che svolge la verifica, anche per mezzo di comodato d'uso ovvero secondo altre forme che ne assicurino l'effettiva disponibilità.

     7. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III, punto 1, ove è riportato il logo recante gli elementi identificativi dell'organismo che lo appone e la data. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

 

     Art. 10. Organismi

     1. I requisiti degli organismi sono riportati al capo III.

     2. L'Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere e che risultano in possesso dei requisiti di cui al capo III. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

     a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;

     b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

     c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative ove viene svolta l'attività di verificazione periodica;

     d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;

     e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;

     f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

     g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;

     h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.

 

     Art. 11. Riparazione degli strumenti

     1. Qualora i controlli successivi sui contatori dell'acqua e i sui contatori di calore hanno esito negativo questi possono essere detenuti dal titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore nel luogo di impiego purchè muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 8, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti, qualora la verificazione periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purchè muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     2. Il titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui ha provveduto ad una riparazione del contatore che ha comportato la rimozione di etichette o di altri sigilli di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore a richiesta del titolare del contatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'organismo.

 

     Art. 12. Obblighi del titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore

     1. I titolari dei contatori dell'acqua e di contatori di calore soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

     a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio competente ed all'Unioncamere la data di inizio e di fine dell'utilizzo e gli altri elementi previsti dall'articolo 13, comma 2, del contatore dell'acqua e del contatore di calore, indicandone l'eventuale uso temporaneo;

     b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro contatori dell'acqua e contatori di calore, conservano inoltre la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nell'allegato II;

     c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonchè di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

     d) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

 

     Art. 13. Elenco titolari di contatori dell'acqua e dei contatori di calore

     1. La Camera di commercio raccoglie su supporto informatico le informazioni ottenute sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, e delle trasmissioni da parte degli organismi riguardanti le attività di verificazione periodica e degli esiti dell'attività relativa ai controlli casuali, provvedendo a trasmetterle ad Unioncamere.

     2. Le Camere di commercio formano altresì l'elenco dei titolari dei contatori dell'acqua e dei contatore di calore, consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della vigente normativa in materia di metrologia legale, contenente:

     a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore;

     b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio qualora diverso dal precedente;

     c) tipo del contatore;

     d) marca e modello del contatore;

     e) anno della marcatura CE del contatore;

     f) portata permanente (Q3) per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp), per i contatori di calore;

     g) numero di serie del contatore;

     h) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

     i) specifica dell'eventuale uso temporaneo del contatore.

 

Capo III

Organismi

 

Art. 14. Presupposti e requisiti

     1. Gli organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento effettuano sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei contatori dell'acqua e di calore.

     2. L'organismo al momento della presentazione della Scia dichiara di operare in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione) e rispetta i requisiti di cui al presente regolamento e alle altre norme applicabili.

     3. Se l'organismo non è già accreditato, entro 270 giorni dall'inizio dell'attività inoltra ad Unioncamere il certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo è accreditato come organismo che esercita l'attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. In assenza di tale adempimento gli effetti connessi alla Scia sono sospesi e, dopo ulteriori 60 giorni, cessano di diritto.

     4. Gli organismi di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente regolamento.

 

     Art. 15. Indipendenza degli organismi e sigilli

     1. L'organismo che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice C della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 può eseguire la funzione di verificazione periodica e quella di riparazione mentre, nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A, può eseguire solo la verificazione periodica.

     2. Nei casi in cui l'organismo esercita anche l'attività di riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verificazione periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

     3. I sigilli applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore in sede di verificazione periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

     4. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte sul libretto metrologico.

 

     Art. 16. Modalità di segnalazione

     1. Gli organismi interessati presentano apposita Scia ad Unioncamere che, per gli accertamenti, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui gli organismi stessi hanno la sede operativa dell'attività di verificazione, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La Scia contiene:

     a) copia del certificato di accreditamento o dichiarazione dell'organismo nazionale di accreditamento che la domanda di accreditamento è stata accettata;

     b) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di contatori sui quali effettua la verificazione periodica;

     c) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;

     d) la dichiarazione con cui il legale rappresentante ed il responsabile delle verificazioni periodiche si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata;

     e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche;

     f) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verificazioni periodiche effettuate;

     g) documentazione relativa alle procedure tecniche ed istruzioni con particolare riferimento a quelle relative alla verificazione periodica ed alla gestione dei campioni.

     2. L'Unioncamere al momento del ricevimento della segnalazione provvede all'assegnazione del numero identificativo, da inserire nel logo del sigillo, ed a comunicare alle Camere di commercio l'avvenuta presentazione della segnalazione ed il nome del responsabile della verificazione periodica. Il logo contiene il suddetto numero, preceduto dalla sigla della provincia in cui l'organismo ha la sede legale e da tale sigla separato da una stella, iscritti in una circonferenza.

     3. L'organismo, entro 30 giorni dall'assegnazione del numero identificativo, provvede al deposito presso Unioncamere del logo che utilizza nei sigilli e nelle etichette adesive, che al distacco si distruggono, ai fini della riparazione e della verificazione periodica.

     4. I costi relativi agli accertamenti ed alla vigilanza sull'organismo, di cui all'articolo 19, sono a carico dell'organismo che ha presentato la segnalazione.

     5. Gli organismi possono operare su tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 17. Divieto di prosecuzione dell'attività e provvedimenti di autotutela

     1. L'Unioncamere entro 60 giorni procede alla verifica della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo, e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'organismo interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Unioncamere stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

     2. Decorso il termine di 60 giorni di cui al comma 1, l'Unioncamere può intervenire solo:

     a) mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-octies della legge n. 241 del 1990;

     b) mediante procedura interdittiva di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 se sono state rese, in sede di Scia, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, false e mendaci.

     3. Il divieto di prosecuzione dell'attività è adottato, sentito l'organismo, da Unioncamere e contiene la motivazione della decisione adottata nonchè, l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

     4. Le verifiche già programmate con l'organismo oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere devono essere riprogrammate con un altro organismo dal titolare del contatore dell'acqua e di calore entro 60 giorni lavorativi dalla conoscenza o dalla comunicazione di tale inibizione.

 

     Art. 18. Obbligo di registrazione e di comunicazione

     1. Gli organismi inviano telematicamente, entro sette giorni lavorativi dalla verificazione, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

     a) nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del titolare del contatore dell'acqua e di calore;

     b) indirizzo presso cui il contatore è in servizio, se diverso dal precedente;

     c) tipo del contatore;

     d) marca, modello e categoria, del contatore;

     e) numero di serie del contatore;

     f) portata permanente per i contatori dell'acqua e valore massimo di portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore per i contatori di calore;

     g) data di messa in servizio e di cessazione del contatore;

     h) specifica dell'eventuale uso temporaneo;

     l) data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

     m) esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;

     n) eventuali anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;

     o) nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

     2. L'organismo tiene un registro, anche in formato elettronico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

 

     Art. 19. Vigilanza sugli organismi

     1. L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attività di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

     2. Unioncamere, in qualità di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purchè non sovrapponibili nello specifico rispetto di quanto già verificato e documentato dall'organismo nazionale di accreditamento in merito alla conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

     3. La vigilanza sulle verificazioni effettuate dagli organismi sugli strumenti in servizio, è svolta dalla Camera di commercio competente per territorio, fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verificazione.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla Camera di commercio competente per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

     5. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle Camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

     6. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie

 

Art. 20. Disposizioni transitorie

     1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verificazione periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verificazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013  Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148

 

     Allegato I

     (Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1).

 

PERIODICITÀ DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

 

Tipo di strumento

Contatori dell'acqua:

Contatori dell'acqua meccanici: entro 10 anni

Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni

 

Contatori di calore:

Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h

a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni

b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni

 

Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m³/h

a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni

b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni

 

 

     Allegato II

     (articolo 4, comma 4; articolo 12, comma 1, lettera b).

 

     Informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico:

 

     - Nome, indirizzo del titolare del contatore ed eventuale partita IVA;

     - Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;

     - Tipo del contatore;

     - Marca e modello;

     - Portata permenente per i contatori dell'acqua (Q3 ) e portata del liquido di trasmissione di calore consentito in permanenza, ai fini del corretto funzionamento del contatore (qp );

     - Numero di serie;

     - Anno della marcatura CE;

     - Data di messa in servizio;

     - Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;

     - Data e descrizione delle riparazioni;

     - Data della verificazione periodica e data di scadenza;

     - Decisione di accettazione o di rifiuto della verificazione periodica;

     - Specifica di strumento utilizzato come "contatore temporaneo";

     - Controlli casuali, esito e data.

 

     Allegato III

     (articolo 4, comma 6; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 7).

 

DISEGNI DEI CONTRASSEGNI

 


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93.