§ 5.7.32 - L.R. 23 luglio 2013, n. 18.
Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:23/07/2013
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 2.  Inserimento di articolo nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni
Art. 3.  Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni
Art. 4.  Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni
Art. 5.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni
Art. 6.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 7.  Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine
Art. 8.  Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 9.  Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 10.  Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 11.  Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 12.  Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 13.  Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 14.  Norma di prima applicazione
Art. 15.  Modifica del titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 16.  Modifica della rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”


§ 5.7.32 - L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna.

(B.U. 26 luglio 2013, n. 63)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Al comma 1, dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “disciplina l’esercizio della professione di guida alpina” sono inserite le parole “e di accompagnatore di media montagna”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l’ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”; la potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2006.”.

 

     Art. 2. Inserimento di articolo nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

“Art. 5 bis. Accompagnatore di media montagna.

1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l’attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. L’esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale; l’iscrizione è disposta nei confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza all’esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell’ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome.”.

 

     Art. 4. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. All’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida” sono aggiunte le parole “e di accompagnatore di media montagna”;

b) al comma 4 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le relative prove di esame.”;

c) al comma 6 dopo le parole “dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida” sono aggiunte le parole “e dei corsi per accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “La Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo” sono aggiunte le parole “e di accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 6. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi” sono aggiunte le parole “e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco”.

 

     Art. 7. Integrazione della composizione del Collegio regionale delle guide alpine

1. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” e successive modificazioni, è integrato nella sua composizione, nelle sue attribuzioni e nella sua disciplina di funzionamento ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi” sono inserite le parole “e dell’elenco speciale degli accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. All’articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi” sono aggiunte le parole “e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco”;

b) al comma 3 dopo le parole: “L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida” sono aggiunte le parole “e di accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali” sono aggiunte le parole “e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’elenco speciale”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui all’articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale.”.

 

     Art. 12. Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Al comma 1, dell’articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo” sono inserite le parole “e gli accompagnatori di media montagna”.

 

     Art. 13. Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “Le guide alpine e gli aspiranti guida” sono inserite le parole “e gli accompagnatori di media montagna”.

2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le parole: “e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna”;

b) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole “e dell’accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 14. Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, alla indizione degli esami di abilitazione per accompagnatore di media montagna si provvede entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Modifica del titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. Il titolo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina” è così modificato: “Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna”.

 

     Art. 16. Modifica della rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”

1. La rubrica del Capo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è così modificata: “CAPO II - Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna”.