§ 5.7.9 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna .


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 sport
Data:03/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni delle province.
Art. 3.  Gradi della professione di guida.
Art. 4.  Aspirante guida.
Art. 5.  Guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 5 bis.  Accompagnatore di media montagna.
Art. 6.  Albo professionale.
Art. 7.  Trasferimento e aggregazione temporanea.
Art. 8.  Abilitazione tecnica.
Art. 9.  Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche.
Art. 10.  Aggiornamento professionale.
Art. 11.  Collegio regionale delle guide.
Art. 12.  Funzioni del Collegio regionale.
Art. 13.  Doveri.
Art. 14.  Sanzioni disciplinari e ricorsi.
Art. 15.  Esercizio abusivo della professione.
Art. 16.  Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.
Art. 17.  Adempimenti.
Art. 18.  Tariffe.
Art. 19.  Distintivo di riconoscimento.
Art. 20.  Promozione e diffusione delle attività di montagna.
Art. 21.  Vigilanza.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Abrogazione.
Art. 24.  Norma finanziaria.


§ 5.7.9 - L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna [1].

(B.U. 7 gennaio 2005, n. 2).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l’esercizio della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della Professione di guida alpina” e della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina” [2].

     1 bis. L’individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l’ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131”; la potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30 del 2006 [3].

 

     Art. 2. Funzioni delle province.

     1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle Province competenti per territorio.

     2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.

 

CAPO II

Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna [4]

 

     Art. 3. Gradi della professione di guida.

     1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

     a) aspirante guida;

     b) guida alpina-maestro di alpinismo.

 

     Art. 4. Aspirante guida.

     1. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della Giunta regionale sentito il Collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

     2. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5. Guida alpina-maestro di alpinismo.

     1. É guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

     a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;

     b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista; [5]

     c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;

     d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

     e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell’arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.

     2. Nell’ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo può:

     a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;

     b) prestare consulenza circa l’agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;

     c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l’arrampicata.

     3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all’esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5 bis. Accompagnatore di media montagna. [6]

     1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l’attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l’esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l’uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell’ambiente montano percorso.

     2. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l’attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

 

     Art. 6. Albo professionale.

     1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

     2. È considerato esercizio stabile della professione l’attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida per almeno una stagione nel territorio della Regione del Veneto [7].

     3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, e dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea;

     b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;

     c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;

     d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;

     e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

     f) [residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione] [8].

     3 bis. L’esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale; l’iscrizione è disposta nei confronti di coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell’abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 3 ed autorizza all’esercizio della propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nell’ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome [9].

     4. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica e all’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 10.

 

     Art. 7. Trasferimento e aggregazione temporanea.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto, devono richiedere il trasferimento al corrispondente albo professionale della Regione del Veneto. La domanda, indirizzata al Presidente del Collegio regionale delle guide, deve riportare: i dati anagrafici del soggetto, la data di conseguimento dell’abilitazione tecnica, il Collegio di provenienza e il numero di iscrizione al relativo albo.

     2. Il trasferimento è disposto dal Collegio regionale delle guide a condizione che l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3.

     3. Le guide alpine iscritte negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano svolgere temporaneamente la professione nella Regione del Veneto e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, devono richiedere l’aggregazione temporanea all’albo delle guide del Collegio regionale del Veneto. Essi sono tenuti ad applicare tariffe non superiori a quelle praticate dalla locale scuola di alpinismo, sci alpinismo e arrampicata.

     4. L’aggregazione è disposta dal Collegio regionale delle guide; non può essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

     5. L’esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guida provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Unione internazionale delle associazioni guide di montagna (UIAGM), purché non svolto in modo stabile nel territorio della Regione non è subordinato all’iscrizione all’albo.

 

     Art. 8. Abilitazione tecnica.

     1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami [10].

     2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6. [11]

     3. Ai corsi sono ammessi, su domanda rivolta alla Giunta regionale, coloro che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione nel relativo albo professionale e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione di aspirante guida per almeno due anni, come attestato dal direttivo del Collegio regionale delle guide; l’ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata alla presentazione di un curriculum alpinistico e al superamento di una prova attitudinale pratica che è sostenuta avanti una sottocommissione formata dai componenti della Commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) [12].

     4. La Giunta regionale, di intesa con il direttivo del Collegio regionale delle guide, definisce e pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione:

     a) i contenuti delle prove attitudinali di cui al comma 3;

     b) il programma del corso per aspirante guida di durata minima non inferiore a novanta giorni e le relative prove d’esame;

     c) il programma del corso per guida alpina-maestro di alpinismo di durata minima di otto giorni e le relative prove d’esame;

     c bis) il programma del corso di accompagnatore di media montagna e le relative prove di esame [13].

     5. Le funzioni di insegnamento nei corsi di formazione per aspirante guida e per guida alpina vengono svolte da guide alpine con il titolo di istruttore nazionale conseguito a seguito del superamento di appositi corsi indetti dal Collegio nazionale delle guide alpine.

     6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida e dei corsi per accompagnatore di media montagna, corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti [14].

 

     Art. 9. Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche.

     1. La Commissione d’esame per il conseguimento delle qualifiche di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna è così composta [15]:

     a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

     b) il presidente del direttivo del Collegio regionale delle guide o suo delegato;

     c) tre guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio regionale delle guide;

     d) due o più esperti nelle materie d’esame.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente regionale.

     3. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione dura in carica quattro anni.

     4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese ove spettante, ai sensi dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni [16].

     5. I componenti della commissione, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

 

     Art. 10. Aggiornamento professionale.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco regionali hanno l’obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale [17].

     2. I corsi di aggiornamento sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per l’organizzazione del direttivo del Collegio regionale delle guide. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dalla Giunta regionale su proposta del direttivo del Collegio regionale delle guide.

     3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

     4. L’aspirante guida alpina che superi, nel periodo considerato, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo è esonerato dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

 

     Art. 11. Collegio regionale delle guide.

     1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

     2. Del Collegio fanno parte di diritto:

     a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione;

     b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

     3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.

     4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. [18]

     5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

     6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l’assemblea.

     7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.

     8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).

     9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. Funzioni del Collegio regionale.

     1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:

     a) eleggere il direttivo;

     b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;

     c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:

     a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi e dell’elenco speciale degli accompagnatore di media montagna nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa [19];

     b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle norme della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 14;

     c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri stati;

     d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alla Provincia su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;

     e) collaborare con la Regione per l’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 8 e all’articolo 10;

     f) collaborare con le competenti autorità regionali e provinciali e con gli enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

     g) contribuire alla diffusione della figura della guida alpina, della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano, della pratica degli sport in montagna e dei criteri della sicurezza;

     h) stabilire la quota contributiva annuale a carico degli iscritti.

 

     Art. 13. Doveri.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’apposito elenco sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale [20].

     2. Tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.

     3. L’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida e di accompagnatore di media montagna non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo [21].

 

     Art. 14. Sanzioni disciplinari e ricorsi.

     1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell’elenco speciale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di cui agli articoli 13 e 18 sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari [22]:

     a) ammonizione scritta;

     b) censura;

     c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;

     d) radiazione.

     2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale cui appartiene l’iscritto a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.

     3. La decisione è adottata dal direttivo del Collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

     Art. 15. Esercizio abusivo della professione.

     1. Chiunque essendo iscritto o aggregato all’albo di altra Regione, esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6, nel territorio regionale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46, come previsto all’articolo 18, comma 2, della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

     2. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata dai sindaci competenti per territorio, a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine [23].

 

     Art. 16. Scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

     1. Possono essere istituite scuole con la dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata” per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all’articolo 5 comma 1.

     2. Agli effetti della presente legge per scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più guide alpine per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio ogni scuola riunisce tutte le guide operanti nello stesso ambito territoriale o in ambiti territoriali contigui.

     3. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata devono essere autorizzate dalla Provincia competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell’albo professionale regionale.

     4. L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell’albo regionale o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell’articolo 7.

     5. Chiunque organizzi o conduca una scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata senza autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1032,91, applicata secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 2.

     6. Le modalità di espletamento della vigilanza sono determinate dalle Province competenti con proprio provvedimento.

 

     Art. 17. Adempimenti.

     1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 comma 3, deve essere presentata alla Provincia competente, corredata da:

     a) un elenco degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti stabilmente la scuola;

     b) il verbale della riunione in cui è stato eletto il direttore;

     c) atto costitutivo e statuto-regolamento della scuola, deliberato a norma del comma 2;

     d) indicazione della sede o delle sedi della scuola nonché di eventuali recapiti;

     e) la denominazione della scuola oltre alla dicitura “scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata”.

     2. La Provincia autorizza, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, l’apertura di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, valutando le richieste in relazione agli interessi turistici delle località interessate, purché ricorrano le seguenti condizioni [24]:

     a) la scuola sia retta da uno statuto-regolamento ispirato a criteri di democraticità;

     b) la scuola disponga di una sede e che sia in grado di funzionare;

     c) la scuola assuma l’impegno a prestare la propria opera nelle operazioni ordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dell’alpinismo e la conoscenza dell’ambiente montano, nonché a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle località montane della regione;

     d) la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio dell’insegnamento.

     3. L’autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più condizioni previste dal presente articolo.

     4. L’autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell’attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

     5. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, lo statuto-regolamento, la sede e i recapiti.

 

     Art. 18. Tariffe.

     1. Le tariffe massime per le prestazioni professionali di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida sono determinate, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, dalle Province, che ne curano la diffusione, anche mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

     2. Le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.

     2 bis. Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna sono comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo, al collegio regionale delle guide alpine, di cui all’articolo 11, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale [25].

 

     Art. 19. Distintivo di riconoscimento.

     1. Gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo e gli accompagnatori di media montagna, nell’esercizio della loro attività, devono portare un distintivo di riconoscimento [26].

     2. Il distintivo di riconoscimento è rilasciato dal Collegio regionale delle guide.

 

     Art. 20. Promozione e diffusione delle attività di montagna.

     1. Le guide alpine e gli aspiranti guida e gli accompagnatori di media montagna sono soggetti impegnati a promuovere e diffondere le attività di montagna, nonché a incentivare il turismo montano e a creare flussi di visitatori nazionali ed esteri nel territorio regionale veneto. A tal fine, possono ricercare collaborazioni, anche attraverso accordi e convenzioni, con altri soggetti istituzionali, pubblici o privati, nazionali od esteri che, del pari, operano con finalità sportive, ricreative, educative e turistiche [27].

     2. Per i fini indicati al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al direttivo del Collegio regionale delle guide contributi per iniziative diretta:

     a) migliorare la qualificazione professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide alpine e la qualificazione degli accompagnatori di media montagna [28];

     b) promuovere la diffusione dell’alpinismo tra i giovani;

     c) favorire la conoscenza del ruolo della guida alpina e dell’aspirante guida alpina e dell’accompagnatore di media montagna [29];

     d) promuovere il turismo montano in ogni sua manifestazione e per ogni età, a livello nazionale e internazionale.

     3. Per i fini indicati al comma 2, il direttivo del Collegio regionale delle guide presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, un’apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative per le quali si richiede il contributo e un piano di finanziamento. I contributi vengono concessi con atto della Giunta regionale che disciplina le modalità ed i termini di erogazione.

     4. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale.

     5. Il direttivo del Collegio regionale delle guide alpine è tenuto di presentare una particolareggiata relazione sull’impiego dei contributi e sull’attività svolta.

 

     Art. 21. Vigilanza.

     1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dalla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale, ferme restando le competenze riservate alle Province all’articolo 16.

 

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie.

     1. Sono iscritti di diritto agli albi professionali di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, di cui all’articolo 6 della presente legge, gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo già iscritti all’albo ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina”.

     2. Sono riconosciute di diritto come scuole di alpinismo le scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.

     3. Ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

 

     Art. 23. Abrogazione.

     1. É abrogata la legge regionale 16 aprile 1992, n. 16, limitatamente agli articoli da 18 a 37 e con riferimento all’articolo 38 le disposizioni relative al Collegio regionale guide alpine, alle figure professionali di guida alpina ed aspirante guida alpina ed all’alpinismo.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 60.000,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede con le risorse allocate sull’u.p.b. U0178 “Iniziative per lo sviluppo dello sport” autorizzate dal bilancio pluriennale 2004-2006 per le finalità di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16.


[1] Titolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[4] Rubrica così modificata dall'art. 16 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[6] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[7] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[8] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[9] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[13] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[14] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[15] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[16] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[19] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[22] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[23] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[24] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[25] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[26] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[27] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[28] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.

[29] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2013, n. 18.