§ 2.2.251 - L.R. 20 novembre 2013, n. 28.
Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:20/11/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)
Art. 2.  (Efficacia dell'accordo)
Art. 3.  (Norma di abrogazioni)
Art. 4.  (Norme finali e transitorie)


§ 2.2.251 - L.R. 20 novembre 2013, n. 28.

Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

(B.U. 27 novembre 2013, n. 53)

 

Art. 1. (Ratifica dell'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma della Costituzione e dell'articolo 43, comma 2, lettera g) dello Statuto regionale , ratifica l'accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di seguito denominato Istituto, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente legge.

2. L'accordo di cui al comma 1 disciplina l'organizzazione e la gestione dell'Istituto, in attuazione del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere modificato solo con legge regionale, sulla base di accordi tra la Regione Umbria e la Regione Marche.

 

     Art. 2. (Efficacia dell'accordo)

1. L'accordo di cui all'articolo 1, comma 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica.

 

     Art. 3. (Norma di abrogazioni)

1. La legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) è abrogata.

2. La legge regionale 1 settembre 1999, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 febbraio 1997, n. 5 - Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche) è abrogata.

 

     Art. 4. (Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 1 si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

2. Le disposizioni di cui alle ll.rr. 5/1997 e 25/1999 continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui all' articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo [1].

 

 

ALLEGATI: ACCORDO TRA LA REGIONE UMBRIA E LA REGIONE MARCHE CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

 

Premesso che:

 

- l'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla legge 23 giugno 1970, n. 503 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 (Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503 , sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali), dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dal decreto 16 febbraio 1994, n. 190 del Ministero della sanità (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 );

 

- il Capo II del d.lgs 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ) ha apportato modifiche alla sopra citata normativa ed in particolare al d.lgs. 270/1993 ;

 

- le Regioni Umbria e Marche - in sede di Conferenza di servizi, tenutasi il 14 giugno 2013, presso la sede dell'Assessorato alla tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza alimentare della Regione Umbria - per dare attuazione al d.lgs. 106/2012 , hanno dato il via all'esame congiunto dei contenuti del presente accordo;

 

- le Regioni Umbria e Marche - in sede di Conferenza di servizi, tenutasi il 19 luglio 2013, presso la sede dell'Assessorato alla salute della Regione Marche - sono addivenute alla condivisione del contenuto del presente accordo.

 

Tutto ciò premesso e considerato la Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci, 96, rappresentata dalla Presidente Catiuscia Marini e la Regione Marche, con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 9, rappresentata dal Presidente Gian Mario Spacca le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

 

Art. 1.

 

(Disposizioni generali)

 

1. Le premesse formano parte integrante dei contenuti dispositivi del presente accordo.

 

Art. 2

 

(Oggetto)

 

1. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di seguito denominato Istituto, in attuazione della legge 23 giugno 1970, n. 503 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), della legge 11 marzo 1974, n. 101 (Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503 , sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), della legge 23 dicembre 1975, n. 745 (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), del decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 ), del decreto del Ministero della salute 27 febbraio 2008 (Attribuzione agli Istituti zooprofilattici sperimentali di compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale non trasformati) e del Capo II del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).

 

Art. 3

 

(Funzioni delle Regioni)

 

1. Le funzioni concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra loro dalle Regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), con le modalità definite dal presente accordo.

 

2. Fatta salva la competenza esclusiva dello Stato, le Regioni Umbria e Marche disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sull'Istituto medesimo, adottando criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e dell'articolo 10 del d.lgs. 106/2012 . Le funzioni di indirizzo sono svolte dalle Regioni interessate, ai sensi del comma 1 , con riferimento ai rispettivi piani sanitari e documenti regionali di programmazione.

 

3. Le funzioni di competenza delle Regioni Umbria e Marche sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali, che al fine di raggiungere l'intesa sulle decisioni da assumere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 106/2012 , utilizzano preventivamente lo strumento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità, eventualmente delegato, di una delle due Regioni. Alla stessa partecipano gli Assessori competenti per materia e, senza diritto di voto, i dirigenti delle due Regioni responsabili dei procedimenti. I dirigenti regionali istruiscono i documenti preparatori da sottoporre alla conferenza di servizi, formulando le relative proposte tecniche.

 

5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi sono adottate con apposita deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria.

 

Art. 4

 

(Natura e compiti dell'Istituto)

 

1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica e opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Umbria e Marche.

 

2. L'Istituto ha sede legale a Perugia ed è articolato sul territorio delle due Regioni in Sezioni istituite dallo statuto .

 

3. L'Istituto svolge le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla normativa europea, statale e regionale e assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalle Regioni Umbria e Marche nei rispettivi territori sulla base degli indirizzi formulati dalle Regioni medesime.

 

4. Gli indirizzi di cui al comma 3 assicurano in via prioritaria l'equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi e delle attività dell'Istituto nel territorio delle due Regioni.

 

5. L'Istituto svolge la propria attività secondo le modalità stabilite dall'articolo 9 del d.lgs. 106/2012 e in conformità ai principi di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

 

6. L'Istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, può svolgere, in particolare, attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

 

7. Lo statuto , nell'ambito delle disposizioni del d.lgs. 106/2012 e del presente accordo, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto e disciplina, in particolare, le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.

 

8. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati dalla Giunta regionale dell'Umbria, d'intesa con la Giunta regionale delle Marche, secondo le modalità di cui all'articolo 3 .

 

Art. 5

 

(Organi)

 

1. Sono organi dell'Istituto:

 

a) il consiglio di amministrazione;

 

b) il direttore generale;

 

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 6

 

(Inconferibilità e incompatibilità)

 

1. Ai componenti degli organi dell'Istituto, nonché al direttore amministrativo e al direttore sanitario medico veterinario, si applicano le norme sull'inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti provati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1 , commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).

 

Art. 7

 

(Consiglio di amministrazione)

 

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 106/2012 , uno dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche, scelti fra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi Consigli-Assemblee legislative.

 

2. Non sono designabili nel consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali, nonché i dipendenti delle due Regioni, i dipendenti dell'Istituto e coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di utenza con l'Istituto.

 

3. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri il Presidente della Regione Umbria provvede alla relativa sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

 

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinominati per non più di una volta.

 

5. Il Presidente della Regione Umbria provvede, a seguito di ogni ricostituzione, alla prima convocazione del consiglio e al suo insediamento.

 

6. Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge il presidente a maggioranza assoluta tra i suoi componenti.

 

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio e ne dirige i lavori, assicurandone il buon andamento. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal presidente vicario, scelto dal presidente del consiglio di amministrazione tra gli altri componenti.

 

8. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:

 

a) lo statuto e i relativi regolamenti di attuazione;

 

b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale;

 

c) il documento di piano, che definisce le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5;

 

d) il bilancio economico preventivo e il bilancio d'esercizio con i relativi allegati;

 

e) la destinazione dell'eventuale utile, la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica.

 

9. Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

 

a) al Presidente un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria;

 

b) agli altri componenti un'indennità mensile pari al 10 per cento di quella di consigliere regionale della Regione Umbria.

 

 

Art. 8

 

(Direttore generale)

 

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione Umbria, d'intesa tra le due Regioni, con le modalità previste dalla normativa statale per i direttori generali delle aziende sanitarie, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo del D.Lgs 106/2012 .

 

2. Entro diciotto mesi dalla data della nomina, il direttore generale ha l'obbligo di produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione sanitaria di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992 , pena la decadenza automatica dall'incarico.

 

3. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, entro i tre mesi successivi, la Regione Umbria e la Regione Marche, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, verificano i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procedono alla conferma, o meno, con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria.

 

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta. Il compenso è fissato entro il limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle aziende del servizio sanitario della Regione Umbria.

 

5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione. Il direttore generale a tal fine in particolare:

 

a) persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;

 

b) assicura l'efficiente impiego delle risorse e il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budget;

 

c) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;

 

d) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonché il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al consiglio in ordine ai risultati conseguiti ai fini della verifica di cui all'articolo 15, comma 2;

 

e) adotta gli atti concernenti la gestione dell'Istituto;

 

f) formula proposte per le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione;

 

g) esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del consiglio di amministrazione.

 

6. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

 

7. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario medico veterinario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età tra i due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

 

Art. 9

 

(Collegio dei revisori dei conti)

 

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. È nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs 106/2012 , uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).

 

2. Il collegio dei revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale.

 

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti assegnati all'organo di revisione dalla normativa statale vigente e in particolare vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

 

4. Il collegio dei revisori dei conti accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

 

5. Il collegio dei revisori dei conti può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale dell'Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

 

Art. 10

 

(Direttore amministrativo e sanitario medico veterinario)

 

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario medico veterinario, che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi e alla direzione dei servizi tecnicoscientifici dell'Istituto. In particolare, per quanto di rispettiva competenza, il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario:

 

a) concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione;

 

b) svolgono le attività delegate dal direttore generale.

 

2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario sono nominati dal direttore generale con provvedimento motivato fra laureati, rispettivamente in discipline giuridiche o economiche e in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa di direzione, rispettivamente, tecnico-amministrativa e tecnicosanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private. Non possono essere nominati coloro che godono già del trattamento di quiescenza.

 

3. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 9, del d.lgs. 502/1992 e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), hanno l'obbligo di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, l'attestato di frequenza del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del d.p.r. 484/1997 , pena la decadenza dall'incarico.

 

4. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario medico veterinario è a tempo pieno, è regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e può essere rinnovato. Il compenso del direttore amministrativo e del direttore sanitario medico veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del direttore generale, fatte salve le norme di garanzia previste dalla normativa statale vigente.

 

5. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario medico veterinario possono, per gravi motivi e con le garanzie del contraddittorio, essere sospesi dal direttore generale con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi. Nel periodo di sospensione il direttore generale verifica la presenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.

 

6. Costituiscono causa di decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario:

 

a) la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;

 

b) la mancata rimozione delle incompatibilità;

 

c) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi.

 

 

Art. 11

 

(Consiglio dei sanitari)

 

1. Il consiglio dei sanitari è formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto ed è costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto .

 

2. Il consiglio dei sanitari ha compiti consultivi e propositivi in ordine alle attività dell'Istituto.

 

Art. 12

 

(Organizzazione dell'Istituto)

 

1. L'Istituto è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico-scientifiche nel territorio delle Regioni Umbria e Marche e in modo da garantire ai servizi veterinari regionali e alle aziende sanitarie delle due Regioni le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata dai piani, dai programmi e dalle direttive regionali.

 

2. Le attività dell'Istituto sono svolte nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di standard di qualità e buone pratiche di laboratorio.

 

3. I laboratori dell'Istituto che producono medicinali e altre sostanze occorrenti per l'esercizio delle funzioni di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonché i centri per la fecondazione artificiale, se istituiti, devono avere impianti, attrezzature e personale separati dagli altri laboratori. Mediante il controllo di gestione è verificata e certificata l'economicità gestionale dell'Officina farmaceutica.

 

Art. 13

 

(Finanziamento e patrimonio)

 

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).

 

2. Gli eventuali contributi concessi dalle Regione Umbria e Marche sono previsti nei rispettivi bilanci.

 

3. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore del presente accordo e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono successivamente all'Istituto medesimo.

 

Art. 14

 

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

 

1. La contabilità economico-patrimoniale dell'Istituto è tenuta secondo gli schemi previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), con le integrazioni contemplate dallo stesso decreto legislativo. La contabilità delle attività da reddito è tenuta mediante il principio o metodo del pro rata, in applicazione dell'articolo 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anche ai fini delle imposte indirette.

 

Art. 15

 

(Valutazione dell'attività dell'istituto e dell'operato del direttore generale)

 

1. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale della Regione Umbria e alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto, con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del direttore generale.

 

2. la valutazione annuale delle attività dell'Istituto viene effettuata congiuntamente dalla Regione Umbria e dalla Regione marche con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3. Gli esiti della valutazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria che, unitamente alla relazione di cui al comma 1 , è trasmessa ai Consigli-Assemblee legislative regionali dell'Umbria e delle Marche e al Ministero della Salute.

 

3. Le Regioni Umbria e Marche stabiliscono le modalità e i criteri per la valutazione annuale dell'attività del direttore generale in termini di efficacia e di efficienza, nonché dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati dagli atti programmatori regionali. La valutazione è effettuata congiuntamente dalle due Regioni con le modalità di di cui all'articolo 3, comma 3, contestualmente alla valutazione prevista dal comma 2 del presente articolo. In caso di valutazione negativa la Giunta regionale dell'Umbria, di intesa con la Giunta regionale delle Marche, dispone la revoca dell'incarico e la risoluzione del contratto.

 

Art. 16

 

(Decadenza e revoca del direttore generale)

 

1. Costituiscono causa di decadenza del direttore generale:

 

a) l'insorgenza di un grave o ingiustificato disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'Istituto;

 

b) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;

 

c) la mancata rimozione delle incompatibilità;

 

d) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi;

 

e) lo scioglimento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 17, comma 2.

 

2. Costituiscono cause di revoca del direttore generale:

 

a) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate di intesa dalle Regioni Umbria e Marche;

 

b) l'esito negativo della valutazione di cui all'articolo 15.

 

3. La Giunta regionale dell'Umbria, d'intesa con la Regione Marche, in caso di decadenza o di revoca del direttore generale ovvero di vacanza dell'ufficio, fino alla data di stipula del contratto col nuovo direttore e comunque per non oltre sei mesi dal verificarsi dell'evento, attribuisce le relative funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario medico veterinario.

 

Art. 17

 

(Vigilanza)

 

1. La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di intesa tra le Regioni Umbria e Marche e i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di deliberazioni della Giunta regionale dell'Umbria.

 

2. Ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 106/2012 , il Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, anche su proposta del Ministro della Salute, previa intesa con il Presidente della Regione Marche, può sciogliere il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Con il provvedimento di scioglimento decade il direttore generale.

 

3. A seguito dello scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi del comma 2 , il Presidente della Regione Umbria, d'intesa con il Ministro della salute e con il Presidente della Regione Marche, nomina con proprio decreto un commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività. Nel decreto sono indicati la durata dell'incarico e il relativo compenso, da contenere nei limiti di quanto corrisposto al direttore generale decaduto, nonché i casi di revoca. Il commissario straordinario resta in carica fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'Istituto e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

 

Art. 18

 

(Controlli)

 

1. Sono soggette a controllo anche ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante valutazione della conformità con le norme in vigore, con gli indirizzi e gli obiettivi posti nei piani sanitari delle Regioni Umbria e Marche, con le direttive vincolanti emanate dalle due Regioni e con le risorse assegnate, le seguenti deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto:

 

a) bilancio economico preventivo e relative variazioni;

 

b) bilancio di esercizio;

 

c) istituzione di nuovi servizi;

 

d) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;

 

e) dotazione organica complessiva e relative modificazioni;

 

f) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi.

 

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 , entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta regionale Umbria, alla Giunta regionale delle Marche la quale, entro quindici giorni dalla ricezione, può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta regionale dell'Umbria ai fini della decisione sul procedimento di controllo. Nel termine di cui al comma 3 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti a essa sottoposti.

 

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 si intendono tacitamente approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento, la Giunta regionale dell'Umbria non si sia pronunciata con provvedimento motivato.

 

4. Per le ulteriori modalità del controllo di cui al presente articolo si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di controllo delle aziende sanitarie della Regione Umbria in quanto compatibili.

 

Art. 19

 

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Gli organi dell'Istituto, in carica alla data di entrata in vigore del presente accordo, continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi.

 

2. Entro novanta giorni dalla data indicata al comma 1 , il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello statuto e adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi, nonché le relative dotazioni organiche proposte dal direttore generale, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 106/2012 e delle direttive vincolanti regionali approvate dalla Giunta regionale dell'Umbria sulla base delle determinazioni assunte in conferenza dei servizi.

 

3. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 2 , la Regione Umbria, di concerto con la Regione Marche, assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, nomina un commissario che provvede agli atti e ai provvedimenti necessari entro quarantacinque giorni dalla nomina.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2014, n. 12.