§ 5.10.41 - L.R. 25 febbraio 2013, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.10 commercio
Data:25/02/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 1)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 1bis)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 3bis)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 4bis)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 6)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 7)
Art. 10.  (Modificazioni all'articolo 8)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 9)
Art. 12.  (Inserimento dell'articolo 11ter)
Art. 13.  (Modificazione dell'articolo 12)
Art. 14.  (Modificazioni all'articolo 15)
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 16)
Art. 16.  (Inserimento dell'articolo 18bis)
Art. 17.  (Disposizione di coordinamento)
Art. 18.  (Disposizioni transitorie)
Art. 19.  (Abrogazioni)
Art. 20.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.10.41 - L.R. 25 febbraio 2013, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

(B.U. 12 marzo 2013, n. 11)

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:

 

"1. In conformità agli articoli 2, comma primo, lettera t), 3, comma primo, lettera a), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla normativa europea e statale vigente, con particolare riferimento a quella in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, la presente legge disciplina i principi che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

 

"1bis. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale non sono soggetti a contingenti numerici, a limiti territoriali, a vincoli merceologici o di qualsiasi altra natura, e possono essere vietati o limitati esclusivamente quando siano in contrasto con la normativa in materia di tutela della salute, dei lavoratori, dei beni culturali, del territorio e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, con particolare riferimento alla tutela e allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano e alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico, secondo quanto stabilito dal piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), dalla normativa regionale in materia di governo del territorio e dagli indirizzi regionali volti a promuovere e a mantenere un mercato distributivo aperto per la tutela della collettività dei consumatori.".

 

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: "La presente legge persegue le seguenti finalità:".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 1bis) [1]

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

 

"Art. 1 bis. (Indirizzi regionali sulla rete distributiva)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentite le associazioni delle imprese esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, definisce gli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1bis, per la determinazione, sulla base di criteri e parametri oggettivi e nell'osservanza dei vincoli di cui al medesimo articolo, degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita, tenuto conto della specificità dei singoli territori e dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. Oltre a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a coloro che siano in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o della domanda per il rilascio dell'autorizzazione, anche di uno dei requisiti professionali elencati dall'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA o la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale.".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 3bis) [2]

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

 

"Art. 3 bis. (Orari)

1. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, le attività commerciali di cui alla presente legge sono svolte senza il rispetto di orari di apertura o di chiusura e senza obblighi di chiusura domenicale e festiva o della mezza giornata infrasettimanale.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. Sono soggette a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), le seguenti attività:

a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato;

b) la vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi purché effettuate in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via;

c) la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;

d) il commercio elettronico o la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

e) la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 2.".

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 4bis)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

 

"Art. 4 bis. (Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di una delle attività commerciali di cui all'articolo 4 senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11ter, comma 1, la cessazione dell'attività medesima disposta con provvedimento dello sportello unico competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.".

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 5) [3]

1. L'articolo 5 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Medie e grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata, nel rispetto delle determinazioni assunte nel piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) e degli indirizzi di cui all'articolo 1bis, dallo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2011.

2. I centri commerciali sono soggetti cumulativamente:

a) ad autorizzazione per il centro in quanto tale, richiesta dal promotore dello stesso o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che danno vita al centro medesimo;

b) ad autorizzazione o SCIA, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere rilasciate alle medie e grandi strutture di vendita ubicate nei territori dei Comuni che non hanno provveduto all'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

4. Limitatamente alle strutture con superficie di vendita complessiva superiore a 1.500 metri quadrati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al parere della struttura regionale competente in materia di commercio, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta e attestante la conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1bis. Decorso inutilmente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente espresso.".

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 6)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/1999 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)," sono soppresse.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 7

(Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le medie e le grandi strutture di vendita sono ubicate negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 3 o in sede di pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 23, comma 4, delle norme di attuazione del PTP.

3. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui al comma 1 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 11/1998, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.".

 

     Art. 10. (Modificazioni all'articolo 8)

1. All'articolo 8 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: "di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a)" sono soppresse;

 

b) al comma 2, le parole: "delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e" sono soppresse;

 

c) al comma 2 quater, le parole: "di maggiori dimensioni" sono soppresse.

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 9) [4]

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:

"2 bis. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 1 bis, nei centri storici sono vietate l'apertura e il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita.".

 

     Art. 12. (Inserimento dell'articolo 11ter)

1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

 

"Art. 11 ter. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque eserciti una delle attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, in violazione dell'articolo 4, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

4. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvede il Comune. All'applicazione delle relative sanzioni provvede lo sportello unico competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.".

 

     Art. 13. (Modificazione dell'articolo 12)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999, è sostituito dal seguente:

 

"3. Per i centri polifunzionali, la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono prevedere l'esenzione da tributi locali e regionali.".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'articolo 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 12/1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune";

 

b) alla lettera c) del comma 3, le parole: "comunicazione di trasferimento" sono sostituite dalle seguenti: "SCIA relativa al trasferimento";

 

c) al comma 5, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 16)

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 12/1999, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico del comune".

 

     Art. 16. (Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:

 

"Art. 18 bis. (Rinvio)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche di carattere procedimentale, relativo all'esercizio delle attività commerciali di cui alla presente legge.".

 

     Art. 17. (Disposizione di coordinamento)

1. L'acronimo: "PRGC" ovunque ricorra nella l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: "PRG".

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie) [5]

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1 bis, 3, 4, 4 bis, 5, commi 1, 2 e 4, 9 e 11 ter della l.r. 12/1999, come modificati, sostituiti o inseriti dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge [6].

 

     Art. 19. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 9 e gli articoli 2, 10, 11 e 11 bis della l.r. 12/1999.

 

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36;

b) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

 

     Art. 20. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude dal proprio ambito di applicazione l’attività di commercio su area pubblica.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui subordina il rilascio dell’autorizzazione in esso prevista al rispetto degli indirizzi di cui all’art. 1-bis della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2014, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni modificate o inserite della presente legge le quali prevedono sanzioni amministrative si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

[6] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 8 aprile 2013, n. 8.