§ 5.10.30 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), già modificata dalla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.10 commercio
Data:23/12/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 8).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 10).
Art. 3.  (Modificazioni all’articolo 12).
Art. 4.  (Sostituzione del titolo del capo III).
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 14bis).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 15).
Art. 7.  (Modificazioni all’articolo 16).
Art. 8.  (Modificazioni all’articolo 17).
Art. 9.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 5.10.30 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

(B.U. 4 gennaio 2005, n. 1).

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 8).

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto al comma 2ter».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 12/1999 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

     3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 8 della l.r. 12/1999, come inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 ter. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.».

     4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 8 della l.r. 12/1999, come inserito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«2 quater. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 10). [1]

     1. L’articolo 10 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale).

1. L’esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l’avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l’istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L’interessato, all’atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell’applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l’autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.».

 

     Art. 3. (Modificazioni all’articolo 12).

     1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 la parola: «assicurando» è sostituita dalle seguenti: «per garantire».

     2. Il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o a frazioni di altri Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; la Giunta regionale stabilisce altresì gli adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

 

     Art. 4. (Sostituzione del titolo del capo III).

     1. Il titolo del capo III della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente: «Vendite straordinarie».

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 14bis).

     1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 12/1999, all’inizio del capo III, è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Vendite promozionali).

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di promuovere l’acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.

2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l’igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi:

a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;

b) tra il 1° ed il 31 ottobre.

3. L’esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l’ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita;

b) la data di inizio e la durata della promozione;

c) i prodotti oggetto della promozione;

d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.

5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l’esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l’indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 15).

     1. L’articolo 15 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Vendite di liquidazione).

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione d’azienda;

c) trasferimento dell’attività commerciale in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L’esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, atto di rinuncia all’autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell’attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d’azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo al metro quadrato, IVA esclusa, non inferiore a euro 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell’anno, per una durata massima complessiva di tredici settimane.

5. L’esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l’inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori.

6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

 

     Art. 7. (Modificazioni all’articolo 16).

     1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

«f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periodo di ricorrenza.».

     2. L’alinea del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:».

     3. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo;

b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.».

     4. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«4 bis. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldo, l’esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l’indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldo devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

 

     Art. 8. (Modificazioni all’articolo 17).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 12/1999 le parole: «di liquidazione e di fine stagione» sono sostituite dalla seguente: «straordinarie».

     2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«2. L’esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, l’indicazione della tipologia di vendita straordinaria, la durata ed i prodotti oggetto della vendita medesima.».

     3. Al comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 12/1999 le parole: «di fine stagione o di liquidazione» sono sostituite dalla seguente: «straordinaria».

 

     Art. 9. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 25 febbraio 2013, n. 5.