§ 4.4.119 - L.R. 15 aprile 2013, n. 10.
Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.4 assistenza sociale
Data:15/04/2013
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 16/2005)
Art. 3.  (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 16/2005)
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 16/2005)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 16/2005)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 7 della l.r. 16/2005)
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 8bis)
Art. 8.  (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 16/2005)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 10 della l.r.16/2005)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 16/2005)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 16/2005)
Art. 12.  (Disposizione transitoria)
Art. 13.  (Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52)
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)


§ 4.4.119 - L.R. 15 aprile 2013, n. 10.

Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale)".

(B.U. 30 aprile 2013, n. 18)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è aggiunto il seguente:

 

"2 bis. Al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvede la Regione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 16/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 16/2005 è sostituto dal seguente:

 

"3. La presente legge non si applica ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni sindacali e dei datori di lavoro, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e alle associazioni, comunque denominate, che hanno come finalità esclusiva la tutela degli interessi economici degli associati, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.".

 

     Art. 3. (Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 16/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 16/2005, dopo le parole: "aderenti alle organizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di volontariato".

 

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 16/2005, dopo le parole: "aderente alle organizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di volontariato".

 

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 16/2005, dopo le parole: "l'attività da esse svolta" sono aggiunte le seguenti: ", anche ricorrendo, nel caso di associazioni di promozione sociale, ai propri associati".

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 16/2005)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2005, prima delle parole: "proventi delle cessioni di beni e servizi" sono inserite le seguenti: "per le associazioni di promozione sociale,".

 

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2005, come modificata dal comma 1, è inserita la seguente:

 

"f bis) per le organizzazioni di volontariato, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;".

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 16/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 16/2005 è sostituito dal seguente:

 

"6. L'elenco delle organizzazioni iscritte nel registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 7 della l.r. 16/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 16/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le organizzazioni neo iscritte al registro, la struttura competente provvede ad effettuare le predette verifiche entro la scadenza del primo anno di iscrizione.".

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 16/2005 è inserito il seguente:

 

"Art. 8 bis. (Contributi per la raccolta e la distribuzione di beni diretta al sostegno delle situazioni di povertà)

1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può concedere contributi alle organizzazioni iscritte nel registro che:

a) abbiano tra le proprie finalità statutarie la raccolta e la distribuzione di beni a sostegno delle situazioni di povertà;

b) collaborino, sulla base di appositi accordi, con il servizio sociale professionale regionale per la distribuzione dei beni raccolti a nuclei familiari in situazione di bisogno in carico allo stesso.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi, gli strumenti di valutazione degli interventi e lo schema-tipo degli accordi di cui al comma 1, lettera b), sono predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 16/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 16/2005, le parole: "La Consulta dura in carica tre anni." sono soppresse.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16/2005 è sostituito dal seguente:

 

"2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, partecipano le organizzazioni iscritte nel registro e quelle aventi sede legale nel territorio regionale non iscritte nel registro. Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. La Consulta può essere integrata, su proposta del suo presidente, da rappresentanti degli enti locali riguardo a tematiche di interesse comune.".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 10 della l.r.16/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005 è sostituito dal seguente:

 

"1. E' istituito il Comitato tecnico composto da:

a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, o suo delegato;

c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'articolo 12, o suo delegato;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e uno delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro.".

 

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005 è sostituita dalla seguente:

 

"b) deliberare sulle richieste di iscrizione o cancellazione dal registro;".

 

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005 sono aggiunte le seguenti:

 

"b bis) assicurare adeguato supporto informativo e consultivo agli organismi regionali e agli enti locali per la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato;

b ter) espletare funzioni di monitoraggio e verifica delle attività delle organizzazioni iscritte al registro, per garantirne la coerenza con le finalità della presente legge e con i principi dichiarati nell'atto costitutivo e nello statuto;

b quater) decidere in merito all'attivazione di azioni ispettive o sanzionatorie nei confronti delle organizzazioni iscritte al registro in caso di gravi irregolarità emerse a seguito delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 7, commi 3 e 5.".

 

4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In occasione delle riunioni della Consulta, il Comitato tecnico relaziona sull'attività svolta.".

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 16/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 16/2005 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui all'articolo 15 della l. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per la gestione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, unico per l'intero territorio regionale. Nell'anno antecedente la scadenza del quinquennio, il Comitato di gestione del fondo raccoglie, dandone adeguata pubblicità, le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni di volontariato per la gestione del centro di servizio. L'emanazione del bando è subordinata alla presentazione di più manifestazioni di interesse; in difetto, la gestione è riaffidata alle organizzazioni di volontariato in essere alla scadenza del quinquennio.".

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 16/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 16/2005, le parole: "annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio".

 

     Art. 12. (Disposizione transitoria)

1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 16/2005, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, si applica alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Differimento del periodo di sperimentazione di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52) [1]

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale), è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla presente legge sono promossi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013.".

 

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 283.592,30 e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle disponibilità presenti sui fondi costituiti ai sensi della l.r. 52/2009 giacenti presso Finaosta S.p.A.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 8bis della l.r. 16/2005, come inserito dall'articolo 7 della presente legge, è determinato in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2013.

 

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), iscritto nell'area omogenea 1.4.2. (Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione) - UPB 1.4.2.11. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per le annualità 2014 e seguenti il finanziamento può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

 

3. Per gli interventi di cui all'articolo 8bis della l.r. 16/2005, come inserito dall'articolo 7, è possibile provvedere anche mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato per le politiche sociali iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.8.1.11. (Altri interventi per assistenza sociale).

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 20 gennaio 2015, n. 3.