§ 3.3.51 - L.P. 26 aprile 2012, n. 7.
Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:26/04/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)
Art. 2.  Disposizione finanziaria


§ 3.3.51 - L.P. 26 aprile 2012, n. 7.

Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori

(B.U. 2 maggio 2012, n. 18)

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

1. Dopo l'articolo 47 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel capo VI, è inserito il seguente:

"Art. 47 bis. Indennizzi

1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.

2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio. La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.

3. La richiesta di contributo è presentata nell'ambito di una specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione, ed è accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il cantiere.

4. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell'importo, è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro:

a) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;

b) le percentuali ed i criteri per l'erogazione dei contributi;

c) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

6. Quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi agli aiuti alle imprese."

 

     Art. 2. Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese di realizzazione delle opere da affidare.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).