§ 6.2.347 - Regolamento 2 maggio 2013, n. 389.
Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:02/05/2013
Numero:389


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Campo d’applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Registro dell’Unione
Art. 5.  Registri PK nazionali e unionali
Art. 6.  Catalogo delle operazioni dell’Unione europea
Art. 7.  Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL
Art. 8.  Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
Art. 9.  Conti
Art. 10.  Stato dei conti
Art. 11.  Amministrazione dei conti
Art. 12.  Notifiche da parte dell’amministratore centrale
Art. 13.  Apertura dei conti amministrati da un amministratore centrale
Art. 14.  Apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione
Art. 15.  Apertura del conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione
Art. 16.  Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione
Art. 17.  Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione
Art. 18.  Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione
Art. 19.  Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione
Art. 20.  Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione
Art. 21.  Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione
Art. 22.  Rifiuto di aprire un conto
Art. 23.  Rappresentanti autorizzati
Art. 24.  Nomina e approvazione di rappresentanti autorizzati e rappresentanti autorizzati supplementari
Art. 25.  Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati
Art. 26.  Elenco dei conti di fiducia
Art. 27.  Chiusura dei conti
Art. 28.  Chiusura del conto di deposito di gestore
Art. 29.  Chiusura del conto di deposito di operatore aereo
Art. 30.  Chiusura del conto di verificatore
Art. 31.  Chiusura del conto di adempimento ESD
Art. 32.  Saldo positivo sui conti in fase di chiusura
Art. 33.  Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
Art. 34.  Sospensione dell’accesso ai conti
Art. 35.  Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo
Art. 36.  Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
Art. 37.  Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
Art. 38. Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto
Art. 39.  Esecuzione dei trasferimenti
Art. 40.  Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni
Art. 41.  Creazione di quote
Art. 42.  Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta
Art. 43.  Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito
Art. 44.  Trasferimento di quote generiche nella riserva per i nuovi entranti
Art. 45.  Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta
Art. 46.  Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito
Art. 47.  Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale
Art. 48.  Trasferimento di quote generiche nel conto totale unionale
Art. 49.  Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nel conto totale unionale per il trasporto aereo
Art. 50.  Soppressione delle quote del trasporto aereo
Art. 51.  Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione
Art. 52.  Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione
Art. 53.  Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
Art. 54.  Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
Art. 55.  Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
Art. 56.  Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
Art. 57.  Resa delle quote del trasporto aereo
Art. 58.  Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione
Art. 59.  Iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali
Art. 60.  Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote
Art. 61.  Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti
Art. 62.  Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL
Art. 63.  Modifiche delle tabelle d’asta
Art. 64.  Messa all’asta delle quote
Art. 65.  Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito
Art. 66.  Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio
Art. 67.  Restituzione delle quote
Art. 68.  Soppressione delle quote
Art. 69.  Cancellazione delle unità di Kyoto
Art. 70.  Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate
Art. 71.  Attuazione di accordi di collegamento
Art. 72.  Apertura dei conti di deposito personali nei registri PK
Art. 73.  Esecuzione dei trasferimenti
Art. 74.  Creazione di AEA
Art. 75.  Unità assegnate per le emissioni annuali
Art. 76.  Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD
Art. 77.  Inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra
Art. 78.  Calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
Art. 79.  Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento
Art. 80.  Applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione n. 406/2009/CE
Art. 81.  Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER
Art. 82.  Differimento delle AEA (carry forward)
Art. 83.  Riporto delle AEA (carry over)
Art. 84.  Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati
Art. 85.  Trasferimenti non superiori al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro
Art. 86.  Trasferimento dopo il calcolo del saldo del conto EDS di adempimento
Art. 87.  Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili
Art. 88.  Adeguamenti
Art. 89.  Sostituzione di tCER e lCER
Art. 90.  Esecuzione e annullamento dei trasferimenti
Art. 91.  Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL
Art. 92.  Assistenza
Art. 93.  Autenticazione del registro dell’Unione e dei registri PK nazionali
Art. 94.  Accesso ai conti del registro dell’Unione
Art. 95.  Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
Art. 96.  Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza
Art. 97.  Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta
Art. 98.  Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose
Art. 99.  Sospensione delle procedure
Art. 100.  Controllo automatico delle procedure
Art. 101.  Rilevazione di difformità
Art. 102.  Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali
Art. 103.  Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL
Art. 104.  Completamento delle procedure
Art. 105.  Specifiche tecniche per lo scambio dei dati
Art. 106.  Gestione delle modifiche e delle versioni
Art. 107.  Trattamento delle informazioni e dei dati personali
Art. 108.  Conservazione dei dati
Art. 109.  Relazioni
Art. 110.  Riservatezza
Art. 111.  Oneri
Art. 112.  Interruzione del funzionamento
Art. 113.  Attuazione
Art. 114.  Ulteriore uso dei conti
Art. 115.  Entrata in vigore delle limitazioni all’uso
Art. 116.  Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010
Art. 117.  Abrogazione
Art. 118.  Entrata in vigore


§ 6.2.347 - Regolamento 2 maggio 2013, n. 389.

Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione

(G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 19,

 

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [2], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

 

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 [3], in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

 

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il sistema dei registri garantisce un’accurata contabilizzazione delle operazioni nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (sistema ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, dal protocollo di Kyoto e dalla decisione n. 406/2009/CE. Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l’accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE, dal protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nonché dalla decisione n. 406/2009/CE.

 

(2) L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che le quote di emissioni rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2012 siano conservate in un registro dell’Unione su conti di deposito gestiti dagli Stati membri. Il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4], istituisce tale registro dell’Unione.

 

(3) La direttiva 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [5], il che rende necessario modificare a fondo il sistema di registri. Le modifiche si applicano a partire dal periodo di scambio che avrà inizio nel 2013. Al momento non esiste alcun accordo internazionale applicabile negli Stati membri dopo il 2012 destinato a sostituire il protocollo di Kyoto, attualmente in vigore,. Le quote assegnate al trasporto aereo sono state messe all’asta a partire dal 2012 sulla base del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE [6], con le stesse modalità delle quote generiche. Pertanto, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1 gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 [7], che si applica per il periodo di scambio del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione avente inizio il 1 gennaio 2013 e per i periodi successivi. Il regolamento si applica anche alle quote assegnate al trasporto aereo messe all’asta nel 2012.

 

(4) Al fine di garantire che le unità di Kyoto e le quote possano essere detenute sugli stessi conti del registro dell’Unione, quest’ultimo deve essere conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con la decisione 12/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (decisione 12/CMP.1).

 

(5) L’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che sia istituito un catalogo indipendente (di seguito "catalogo delle operazioni dell’Unione europea" o EUTL, European Union Transaction Log) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE, le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni devono essere messe a disposizione del catalogo indipendente.

 

(6) Il registro dell’Unione contiene i conti nei quali vanno registrate le procedure e le operazioni necessarie all’applicazione della direttiva 2003/87/CE. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l’integrità del sistema dei registri e l’accesso del pubblico alle informazioni in esso contenute. Le quote devono essere rilasciate nel registro dell’Unione.

 

(7) Le operazioni riguardanti le quote eseguite all’interno del registro dell’Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l’EUTL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l’EUTL e il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito "ITL", International Transaction Log).

 

(8) Le quote e le unità di Kyoto esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili; pertanto la titolarità di una quota o di un’unità di Kyoto deve essere accertata attraverso la loro effettiva presenza nei conti del registro dell’Unione nel quale sono detenute. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all’annullamento delle operazioni inserite nel registro e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote e le unità di Kyoto siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni non possono essere annullate, revocate o ricalcolate, in base a norme diverse da quelle che regolano il registro, dopo il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare di un conto o a un terzo di far valere diritti o crediti risultanti dall’operazione in questione riconosciutigli per legge ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un’operazione immessa in un sistema, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l’annullamento, la revoca o il ricalcolo dell’operazione. Inoltre, l’acquisizione di una quota o un’unità di Kyoto effettuato in buona fede deve essere tutelato.

 

(9) I compiti principali dell’amministratore centrale sono di istituire, gestire e mantenere il registro dell’Unione e l’EUTL, gestire i conti centrali ed eseguire le operazioni che competono al livello centrale. Agli amministratori nazionali spetta in primo luogo fungere da punto di contatto per i rispettivi titolari di conti nel registro dell’Unione e svolgere tutte le operazioni che implicano un contatto diretto con essi, tra cui l’apertura, la sospensione e la chiusura dei conti.

 

(10) Se gli Stati membri assegnano quote a titolo gratuito sulla base dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, esse devono essere rilasciate a norma dell’articolo citato e delle decisioni della Commissione adottate ai sensi della stessa direttiva. A tal fine, le tabelle nazionali di assegnazione devono tenere conto delle domande di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE provenienti dagli Stati membri interessati, nonché delle pertinenti decisioni della Commissione di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 6, delle stessa direttiva.

 

(11) Se uno Stato membro ritarda il rilascio delle quote a titolo gratuito sulla base dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (rilascio di quote ex post), tenendo conto della domanda da esso presentata ai sensi dell’articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nonché delle pertinenti decisioni della Commissione di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 6, delle stessa direttiva, tale Stato membro deve includere nella propria tabella nazionale di assegnazione, a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del presente regolamento le assegnazioni a titolo gratuito sulla base degli investimenti o dei trasferimenti finanziari già intrapresi al momento di notificare la tabella.

 

(12) Se uno Stato membro, tenendo conto della domanda da esso presentata ai sensi dell’articolo 10 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, nonché delle pertinenti decisioni della Commissione di cui all’articolo 10 quater, paragrafo 6, della stessa, rilascia le quote a titolo gratuito sulla base dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE indipendentemente dagli investimenti già intrapresi (rilascio di quote ex post), tale Stato membro deve includere nella propria tabella nazionale di assegnazione le assegnazioni a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2019, al momento di notificare la tabella alla Commissione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

(13) Sulla base delle relazioni da presentare alla Commissione ai sensi dell’articolo 10 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri devono apportare modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione in modo da rispecchiare i progressi negli investimenti intrapresi e lo stato dei trasferimenti finanziari effettuati, a norma rispettivamente, dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE e delle decisioni della Commissione.

 

(14) L’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilascino il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno. Se le informazioni presentate dal gestore a norma dell’articolo 24 della decisione 2011/278/EU della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8] influiscono sul quantitativo di quote da assegnargli, l’assegnazione dovrà essere ricalcolata e comunicata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, della medesima decisione prima che le quote possano essere trasferite al gestore in conformità dell’articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

(15) Il presente regolamento non deve contenere alcuna disposizione che impedisca ad un’autorità competente di chiedere al gestore di trasferire nel conto unionale di assegnazione un quantitativo di quote ricevuto in più rispetto all’assegnazione adeguata per l’anno in questione, nel caso in cui le quote assegnate in eccesso dipendano da un errore nell’assegnazione iniziale oppure da mancata o errata presentazione delle informazioni all’autorità competente da parte del gestore, in conformità dell’articolo 24 della decisione 2011/278/UE, entro il termine stabilito nel medesimo articolo, a condizione che l’amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento per adeguarla all’assegnazione.

 

(16) L’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE vieta il rilascio di riduzioni certificate di emissioni (CER) e di unità di riduzione delle emissioni (ERU) dopo il 31 dicembre 2012, onde evitare una doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9] consente di convertire quote dalla quantità accantonata, ai sensi dell’articolo 3 della summenzionata decisione, in unità di quantità assegnate (di seguito "AAU") o di rivenderle quali quote per il periodo 2008-2012. Inoltre, fino al 30 aprile 2013, gli Stati membri possono rilasciare ERU da progetti comprendenti attività che rientrano nell’ambito della direttiva 2003/87/CE solo a partire dal 1 gennaio 2013 in relazione a riduzioni di emissioni che hanno avuto luogo fino al 31 dicembre 2012.

 

(17) L’Unione europea, gli Stati membri e un certo numero di paesi terzi si sono impegnati a ridurre le emissioni in tutti i comparti economici per il periodo 2008-2012. Gli Stati membri hanno assunto obiettivi di riduzione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 in tutti i settori economici, come indicato nella direttiva 2003/87/CE e nella decisione n. 406/2009/CE. Il protocollo di Kyoto deve essere modificato per istituire obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti a livello internazionale per il periodo 2013-2020 per le parti elencate nel suo allegato B, dopo essere entrato in vigore per le parti stesse. La decisione 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (decisione 13/CMP.1) stabilisce che le ERU siano rilasciate solo attraverso la conversione di AAU o di RMU (unità di assorbimento) il cui numero di serie include il periodo di impegno per il quale sono state rilasciate. Le ERU non possono essere rilasciate se il periodo di impegno indicato nel relativo numero di serie non corrisponde al periodo nel quale le riduzioni delle emissioni hanno avuto luogo. I conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) presenti nel registro dell’Unione non devono contenere ERU non conformi a tali norme. A tal fine, le ERU rilasciate da paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica del protocollo di Kyoto a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del protocollo stesso, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, devono essere detenute nel registro dell’Unione solo se ne è stato certificato il legame con riduzioni di emissioni verificate come avvenute prima del 2013. Si prevede che tali ERU trasferite nel registro dell’Unione dopo il 1 maggio 2013 siano rilasciate a norma della procedura di verifica stabilita dal comitato di supervisione dell’attuazione congiunta istituito dalla decisione 9/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (decisione 9/CMP.1) (in conformità del cosiddetto "percorso Track II").

 

(18) L’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE prevede l’uso di CER ed ERU derivanti da attività di progetto precedenti all’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, permettendo ai gestori e agli operatori aerei di scambiare tali unità contro quote.

 

(19) I paesi terzi oppure le loro entità subfederali o regionali devono potere aprire conti nel registro dell’Unione una volta concordate con il paese terzo le modalità mediante le quali collegare l’ETS a un altro sistema obbligatorio per lo scambio di emissioni di gas a effetto serra con un massimale assoluto di emissioni.

 

(20) L’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE prevede l’accurata contabilizzazione nel sistema dei registri delle operazioni effettuate nell’ambito della decisione stessa.

 

(21) Le unità assegnate per le emissioni annuali vengono rilasciate nei conti preposti all’adempimento della decisione sulla ripartizione degli sforzi (in appresso "conti di adempimento") nel registro dell’Unione, nelle quantità determinate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE. Le unità assegnate per le emissioni annuali (AEA) possono essere inserite solo nei conti di adempimento ESD nel registro dell’Unione.

 

(22) Il registro dell’Unione dovrebbe consentire l’attuazione del ciclo annuale di adempimento nell’ambito della decisione n. 406/2009/CE fornendo le procedure per contabilizzare le emissioni annuali riviste di gas a effetto serra nei conti di adempimento, per determinare il valore relativo allo stato di adempimento annuale del conto di adempimento ESD di ciascuno Stato membro e per applicare, ove necessario, le misure correttive ai sensi dell’articolo 7 di tale decisione.

 

(23) Il registro dell’Unione deve garantire un’accurata contabilizzazione delle operazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE.

 

(24) L’EUTL deve svolgere controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le unità assegnate per le emissioni annuali, i crediti ammissibili e le unità di Kyoto, mentre l’ITL esegue controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde garantire che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli devono essere interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema dei registri dell’Unione soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE nonché i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

 

(25) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri e onde evitare le frodi, occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti di accesso, prevedendo di rivederli negli anni a venire per assicurarne l’efficacia e la proporzionalità. È opportuno conservare i dati relativi a tutte le procedure, i gestori e le persone contenuti nel sistema dei registri.

 

(26) L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

 

(27) Poiché può essere auspicabile prevedere tipi di conti supplementari o altri mezzi che possano agevolare la detenzione di quote o unità di Kyoto per conto di terzi, oppure la costituzione di un diritto reale di garanzia sulle stesse, occorre esaminare questi aspetti nell’ambito di una futura revisione del presente regolamento.

 

(28) In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio [10] e della decisione 13/CMP.1, occorre pubblicare periodicamente relazioni specifiche destinate ad assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di determinati requisiti in materia di riservatezza.

 

(29) Gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e la Commissione devono rispettare la normativa dell’Unione e quelle nazionali sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [11] e la relativa normativa nazionale di attuazione, nonché il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [12], ove tali norme siano applicabili alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento rispetto alle quali essi hanno la responsabilità del controllo.

 

(30) Occorre applicare il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13] finché saranno completate tutte le operazioni richieste in relazione al periodo di scambio 2008-2012. Occorre modificare tale regolamento per predisporre la sostituzione delle quote assegnate al trasporto aereo detenute dagli utilizzatori alla fine del periodo di scambio 2008-2012 con quote assegnate al trasporto aereo valide per il periodo di scambio che ha inizio nel 2013, con effetto immediato. Il regolamento (UE) n. 920/2010 deve pertanto essere abrogato con effetto dal 1 ottobre 2013.

 

(31) Occorre quindi abrogare il regolamento (UE) n. 1193/2011 e sostituirlo con un regolamento che includa gli obblighi di cui alla direttiva 2003/87/CE e alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE con effetto immediato.

 

(32) Il regolamento (UE) n. 1193/2011 prevedeva termini per l’approvazione delle modalità di cooperazione fra l’amministratore centrale e gli amministratori nazionali e per la notifica delle tabelle nazionali di assegnazione e delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo. Stante l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1193/2011, tali obblighi vanno mantenuti.

 

(33) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

 

(34) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

 

CAPO I

 

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta sia del registro dell’Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1 gennaio 2013 e per i periodi successivi, sia del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

 

Esso istituisce altresì un sistema di comunicazione fra il registro dell’Unione e l’ITL.

 

     Art. 2. Campo d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle quote create per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che ha inizio il 1 gennaio 2013 e per i periodi successivi, alle unità assegnate per le emissioni annuali e alle unità di Kyoto.

 

Esso si applica altresì alle quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta e create per il periodo di scambio compreso fra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

 

     Art. 3. Definizioni

Salvo indicazioni contrarie, i termini impiegati nel titolo II del presente regolamento hanno il medesimo significato di cui alla direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all’articolo 3 della decisione 2011/278/UE della Commissione. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

(1) "titolare del conto", la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel sistema dei registri;

 

(2) "amministratore centrale", la persona designata dalla Commissione a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

 

(3) "autorità competente", l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

 

(4) "piattaforma di scambio esterna", qualsiasi tipo di scambio multilaterale che fa incontrare o agevola l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, come definito dall’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [14], nel quale gli interessi acquistati e venduti sono espressi in quote o in unità di Kyoto;

 

(5) "verificatore", il responsabile della verifica di cui alla definizione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione [15];

 

(6) "unità di quantità assegnata" (AAU, Assigned Amount Unit), un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE;

 

(7) "quota assegnata al trasporto aereo", quota creata a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

 

(8) "quota generica", ogni altro tipo di quota creata a norma della direttiva 2003/87/CE;

 

(9) "CER a lungo termine" (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;

 

(10) "unità di assorbimento" (RMU, Removal Unit), unità rilasciata a norma dell’allegato della decisione 13/CMP.1.

 

(11) "CER temporanea" (tCER), unità CER rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

 

(12) "unità di Kyoto", unità di tipo AAU, ERU (unità di riduzione delle emissioni), CER (riduzioni certificate di emissioni), RMU, lCER e tCER;

 

(13) "procedura", mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa a un conto, un’unità o una parte dei crediti ammissibili contenuti in un registro;

 

(14) "operazione", procedura interna al registro dell’Unione in cui rientra il trasferimento, da un conto verso un altro conto, di una quota, un’unità di Kyoto, un’unità assegnata per le emissioni annuali o una parte dei crediti ammissibili;

 

(15) "restituzione", la contabilizzazione di una quota da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;

 

(16) "cancellazione", l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

 

(17) "soppressione", l’eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

 

(18) "ritiro", la contabilizzazione di un’unità di Kyoto effettuata da una Parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla Parte in questione;

 

(19) "riciclaggio", la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [16];

 

(20) "reato grave", la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE;

 

(21) "finanziamento del terrorismo", la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

 

(22) "amministratore nazionale", il soggetto responsabile di amministrare, per conto di uno Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro contenuti nel registro dell’Unione, designato a norma dell’articolo 8;

 

(23) "direttori", le persone che di fatto dirigono le operazioni quotidiane di una persona giuridica;

 

(24) "ora dell’Europa centrale", corrisponde all’ora estiva dell’Europa centrale nel periodo dell’ora legale, come definita negli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/84/CE;

 

(25) "piattaforma amministrativa nazionale", un sistema esterno gestito da un amministratore nazionale o un’autorità competente, connesso in modo sicuro al registro dell’Unione al fine di automatizzare le funzioni relative all’amministrazione dei conti e all’adempimento degli obblighi nel registro dell’Unione;

 

(26) "crediti internazionali", CER, ERU e altri crediti derivanti da attività di progetti o altre attività di riduzione delle emissioni che possono essere utilizzati ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

 

(27) "unità assegnata per le emissioni annuali" (AEA), una sottoparte dell’assegnazione annuale di emissioni per uno Stato membro determinata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

 

(28) "crediti ammissibili", il diritto da parte di uno Stato membro, espresso da un numero pari a una percentuale delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2005 come specificato all’articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 406/2009/CE, di utilizzare i crediti di cui all’articolo 5 della suddetta decisione al fine di adempiere agli obblighi che gli competono ai sensi dell’articolo 3 della medesima;

 

(29) "crediti ammissibili inutilizzati", i crediti ammissibili di uno Stato membro al netto di crediti internazionali, tCER o lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento del calcolo del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’articolo 79 del presente regolamento;

 

(30) "periodo di adempimento", il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 durante il quale gli Stati membri limitano le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE.

 

CAPO II

 

Il sistema dei registri

 

     Art. 4. Registro dell’Unione

1. È istituito un registro dell’Unione per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che avrà inizio il 1 gennaio 2013 e per i periodi successivi.

 

2. L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione, inclusa l’infrastruttura tecnica pertinente.

 

3. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione al fine di adempiere i loro obblighi derivanti dall’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e dall’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE nonché di garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, delle AEA e dei crediti ammissibili che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.

 

4. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione sia conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, e tiene in considerazione i requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 del presente regolamento.

 

     Art. 5. Registri PK nazionali e unionali

1. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro in quanto Parti del protocollo di Kyoto e a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle unità di Kyoto, ciascuno Stato membro e l’Unione gestiscono un registro (di seguito "registro PK") sotto forma di base di dati elettronica normalizzata che tiene conto dei requisiti in materia di registri dell’UNFCCC, in particolare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, nonché conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 del presente regolamento.

 

2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione funga anche da registro PK per l’Unione in quanto Parte del protocollo di Kyoto. L’amministratore centrale funge altresì da amministratore per il registro PK dell’Unione, contenuto nel registro dell’Unione.

 

     Art. 6. Catalogo delle operazioni dell’Unione europea

1. A norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL) avente forma di una base di dati elettronica normalizzata, per le operazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento. L’EUTL serve altresì per registrare tutte le informazioni riguardanti la dotazione e i trasferimenti di unità di Kyoto rese disponibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

 

2. L’amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell’EUTL in conformità al disposto del presente regolamento.

 

3. L’amministratore centrale provvede affinché l’EUTL sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento, e tiene conto delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati per i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1, osservando inoltre la conformità ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 del presente regolamento.

 

4. L’amministratore centrale provvede affinché l’EUTL sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo III, e ai titoli II, III e IV.

 

     Art. 7. Collegamenti fra i registri, l’ITL e l’EUTL

1. L’amministratore centrale e gli Stati membri provvedono affinché il registro dell’Unione e i registri PK mantengano un collegamento con l’ITL ai fini della comunicazione delle operazioni che riguardano le unità di Kyoto.

 

2. L’amministratore centrale assicura che l’EUTL mantenga un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1. Tutte le proposte di trasferimento che coinvolgono un registro PK vengono trattate e controllate dall’EUTL prima di registrare il trasferimento.

 

3. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione mantenga un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni che riguardano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili, come pure le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo III. Tutte le operazioni che interessano quote, AEA o parte dei crediti ammissibili sono eseguite nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l’adesione all’Unione europea al fine di consentire a tale registro di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare nell’EUTL i dati sulle emissioni verificate dei gestori. Tali registri, prima di istituire il collegamento, devono aver completato con esito positivo tutte le debite procedure di prova e di inizializzazione.

 

     Art. 8. Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK

1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 2, uno Stato membro accede ai propri conti e ai conti contenuti nel registro dell’Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, ai sensi dell’articolo 11, attraverso il proprio amministratore nazionale come indicato nell’allegato I. L’amministratore nazionale di ogni Stato membro funge anche da amministratore del suo registro PK, in conformità del disposto del presente regolamento.

 

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d’interesse tra gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e i titolari dei conti.

 

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e i recapiti del proprio amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.

 

4. La Commissione coordina l’attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. La Commissione consulta in particolare il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all’attuazione di quest’ultimo. Entro il 31 marzo 2012, il gruppo di lavoro degli amministratori concorda le modalità di cooperazione fra l’amministratore centrale e gli amministratori nazionali, comprese le procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, le procedure relative alle modifiche e agli incidenti per il registro dell’Unione e le specifiche tecniche per il funzionamento e l’affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL. Le modalità di cooperazione possono includere il modo in cui i collegamenti esterni, l’infrastruttura per le tecnologie dell’informazione, le procedure di accesso ai conti degli utilizzatori e i meccanismi di gestione dei conti PK del registro dell’Unione vengono accorpati a quelli di tutti gli altri registri PK in un sistema consolidato di registri europei gestito dall’amministratore centrale. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

 

5. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE, nonché alle misure adottate ai sensi delle disposizioni in esse contenute.

 

CAPO III

 

Conti

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali applicabili a tutti i conti

 

     Art. 9. Conti

1. Gli Stati membri e l’amministratore centrale provvedono affinché i diversi registri PK e il registro dell’Unione contengano i conti di cui all’allegato I.

 

2. Ciascun tipo di conto può detenere i tipi di unità indicati nell’allegato I.

 

     Art. 10. Stato dei conti

1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, bloccato, escluso o chiuso.

 

2. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione di quelle indicate agli articoli 25, 31, 35, 67, 77, 81 e 82.

 

3. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.

 

4. In caso di esclusione di un impianto dal sistema unionale ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale converte allo stato "escluso" il corrispondente conto di deposito di gestore per tutta la durata dell’esclusione.

5. L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nel sistema unionale in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, converte allo stato "escluso" il corrispondente conto di deposito di operatore aereo, previa notifica all’operatore interessato, fino a quando l’autorità competente gli comunica che i voli dell’operatore aereo sono di nuovo inclusi nel sistema unionale.

 

6. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso, fatte salve quelle di cui agli articoli 25 e 68 e quelle agli articoli 35 e 67, che corrispondono al periodo in cui il conto non era stato convertito allo stato "escluso".

 

     Art. 11. Amministrazione dei conti

1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell’amministrazione per conto dello Stato membro o dell’Unione.

 

2. L’amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell’allegato I.

 

3. L’amministratore del conto, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, apre, sospende, limita l’accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono l’autorizzazione dell’amministratore e avvia le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’articolo 23, paragrafo 5.

 

4. L’amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell’allegato II.

 

5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l’amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono conservate sono considerate situate nel territorio dello stesso.

 

     Art. 12. Notifiche da parte dell’amministratore centrale

L’amministratore centrale notifica ai rappresentanti e all’amministratore nazionale del conto l’avvio e il completamento o l’interruzione di qualsiasi procedura ad esso inerente, nonché la modifica dello stato del conto mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

Sezione 2

 

Apertura e aggiornamento dei conti

 

     Art. 13. Apertura dei conti amministrati da un amministratore centrale

1. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato III, l’amministratore centrale apre tutti i conti di gestione ETS nel registro dell’Unione, i conti PK unionali, il conto unionale totale delle AEA, il conto delle soppressioni ESD e un conto di adempimento ESD per ciascuno Stato membro e ciascun anno del periodo di adempimento.

 

2. L’amministratore nazionale designato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESD, a meno che lo Stato membro interessato nomini un altro soggetto.

 

3. Ogni Stato membro fornisce all’amministratore centrale le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell’allegato VIII riguardo a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante supplementare dei conti di adempimento ESD.

 

     Art. 14. Apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione

1. A partire dal 1 gennaio 2014 un amministratore nazionale può presentare una domanda per l’apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore centrale. L’amministratore nazionale fornisce le informazioni richieste dall’amministratore centrale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato III ed elementi comprovanti che la piattaforma amministrativa nazionale garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento tenendo conto dei requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1, l’amministratore centrale apre il conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione oppure informa l’amministratore nazionale del rifiuto di aprire tale conto se il livello di sicurezza garantito dalla piattaforma amministrativa nazionale non è sufficiente rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1.

 

3. L’amministratore nazionale designato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato del conto di piattaforma amministrativa nazionale.

 

     Art. 15. Apertura del conto per la consegna d’asta nel registro dell’Unione

1. Un responsabile del collocamento, un sistema di compensazione o di regolamento, quali definiti dal regolamento (UE) n. 1031/2010, oppure una piattaforma d’asta designata a norma degli articoli 26 o 30 del medesimo regolamento, possono presentare a un amministratore nazionale una domanda per l’apertura di un conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione. La persona che presenta la domanda per l’apertura di un conto è tenuta a fornire le informazioni di cui all’allegato IV.

 

2. Entro venti giorni dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’articolo 24, l’amministratore nazionale apre il conto per la consegna d’asta presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto, a norma dell’articolo 22.

 

     Art. 16. Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione

1. Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VI e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione.

 

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’articolo 24, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione per ciascun impianto oppure informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’articolo 22.

 

     Art. 17. Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione

1. Entro venti giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l’autorità competente o l’operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione.

 

2. Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo.

 

3. Gli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo che hanno prodotto emissioni annue totali inferiori a 25000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all’anno, o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi, possono incaricare una persona fisica o giuridica di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. L’osservanza della normativa resta di competenza dell’operatore aereo. Al momento di dare l’incarico a una persona fisica o giuridica, l’operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d’interesse tra la persona incaricata e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica incaricata fornisce le informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

 

4. Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 24, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di operatore aereo per ogni operatore aereo presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’articolo 22.

 

5. I conti di deposito degli operatori aerei passano dallo stato "bloccato" a "aperto" dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 5, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1. Lo stato del conto passa a "aperto" anche in data precedente, e cioè tra la data di apertura del conto e la data in cui le emissioni verificate vengono iscritte per la prima volta sul registro dell’Unione dopo che all’amministratore nazionale è pervenuta una domanda del titolare del conto in cui chiede l’attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

     Art. 18. Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione

1. Il richiedente presenta all’amministratore nazionale una domanda di apertura di un conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione. Il futuro titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato IV.

 

2. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

 

3. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto sia iscritto al registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

 

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 24, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’articolo 22.

 

     Art. 19. Apertura del conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione

L’autorità competente dello Stato membro ordina all’amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell’Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all’allegato III.

 

     Art. 20. Apertura del conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione

1. Le piattaforme di scambio esterne possono presentare domanda per l’apertura di un conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato IV ed elementi comprovanti che la piattaforma di scambio esterna garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento e dimostra di possedere dispositivi di sicurezza che assicurano un livello di sicurezza almeno pari a quelli necessari per l’approvazione di un rappresentante supplementare del conto di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

 

2. Gli amministratori nazionali garantiscono che le piattaforme di scambio esterne tengano conto dei requisiti tecnici e di sicurezza indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 24, l’amministratore nazionale apre il conto di piattaforma di scambio esterna nel registro dell’Unione oppure informa l’amministratore centrale o il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’articolo 22. L’amministratore nazionale interessato notifica tempestivamente l’apertura di tale conto alla Commissione.

 

4. Per avviare un’operazione non è richiesta l’approvazione da parte di un rappresentante autorizzato supplementare in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3, se ad avviarla è una piattaforma di scambio esterna.

 

     Art. 21. Apertura del conto di verificatore nel registro dell’Unione

1. La domanda di apertura di un conto di verificatore nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, comprensive di quelle indicate negli allegati III e V.

 

2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 24, l’amministratore nazionale apre il conto di verificatore nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’articolo 22.

 

     Art. 22. Rifiuto di aprire un conto

1. L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

 

2. L’amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi:

 

a) le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

 

b) il futuro titolare del conto oppure, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del futuro titolare del conto, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale;

 

c) l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;

 

d) per motivi previsti dal diritto nazionale.

 

3. Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

 

     Art. 23. Rappresentanti autorizzati

1. Ogni conto, fatta eccezione del conto del verificatore, ha almeno due rappresentanti autorizzati. Per ogni conto di verificatore vi è almeno un rappresentante autorizzato. I rappresentanti autorizzati avviano le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto.

 

2. Oltre ai rappresentanti autorizzati di cui al paragrafo 1, i conti possono altresì avere rappresentanti autorizzati ad accedere al conto "in sola visione".

 

3. I conti possono avere uno o più rappresentanti autorizzati supplementari. Per avviare un’operazione è necessaria l’approvazione di un rappresentante autorizzato supplementare, oltre a quella di un rappresentante autorizzato, tranne nei seguenti casi:

 

(a) trasferimenti verso un conto che figura nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto contenuti nel registro dell’Unione;

 

(b) operazioni avviate da piattaforme di scambio esterne, i cui conti sono stati aperti a norma dell’articolo 20; e

 

(c) scambio di quote ai sensi dell’articolo 60, restituzione delle quote ai sensi dell’articolo 67, soppressione di quote ai sensi dell’articolo 68 e cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell’articolo 69, qualora non sia stato nominato alcun rappresentante autorizzato supplementare. L’avvio dell’operazione è in tal caso confermato da un altro rappresentante del conto.

 

4. I titolari del conto possono abilitare l’accesso ai loro conti attraverso una piattaforma di scambio esterna. Detti titolari di conto nominano in veste di rappresentante autorizzato una persona già rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna.

 

5. Nel caso in cui un rappresentante autorizzato non possa accedere al registro dell’Unione per motivi tecnici o altri, l’amministratore nazionale può, su richiesta, avviare le operazioni per conto del rappresentante autorizzato, a condizione che l’amministratore nazionale autorizzi tali richieste e che l’accesso non sia stato sospeso a norma del presente regolamento.

 

6. Le specifiche tecniche per lo scambio dei dati possono stabilire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari per ciascun tipo di conto.

 

7. I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari sono persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di ogni singolo conto sono persone diverse, ma una stessa persona può fungere da rappresentante autorizzato o da rappresentante autorizzato supplementare per più di un conto. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto abbia residenza permanente nello Stato membro, tranne per i conti di verificatore.

 

     Art. 24. Nomina e approvazione di rappresentanti autorizzati e rappresentanti autorizzati supplementari

1. Quando richiede l’apertura di un conto, il futuro titolare del conto nomina un certo numero di rappresentanti autorizzati e rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’articolo 23.

 

2. Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i dati indicati nell’allegato VIII.

 

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l’amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa il titolare del conto del proprio rifiuto ad approvarlo. Se la valutazione delle informazioni sulla persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore può prorogare la procedura di valutazione al massimo di altri venti giorni lavorativi e comunica la proroga al titolare del conto.

 

4. L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare siano completi, aggiornati, accurati e veritieri.

 

5. L’amministratore nazionale può rifiutare di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentate autorizzato supplementare nel caso in cui:

 

a) le informazioni e i documenti presentati siano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;

 

b) il richiedente sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

 

c) per motivi previsti dal diritto nazionale.

 

6. Se l’amministratore nazionale rifiuta di approvare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, il titolare del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di approvare il rappresentante oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

 

     Art. 25. Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati

1. Tutti i titolari del conto comunicano entro dieci giorni lavorativi all’amministratore nazionale le modifiche delle informazioni presentate ai fini dell’apertura del conto. Inoltre, essi confermano all’amministratore nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, che le informazioni relative al loro conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere.

 

2. Gli operatori aerei comunicano entro dieci giorni lavorativi all’amministratore del proprio conto l’avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l’avvenuta scissione in due o più operatori.

 

3. La comunicazione delle modifiche è accompagnata dalle informazioni richieste dall’amministratore nazionale in conformità della presente sezione. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione e delle informazioni a sostegno, il competente amministratore nazionale approva l’aggiornamento delle informazioni. L’amministratore può rifiutare di aggiornare le informazioni a norma di quanto disposto dall’articolo 24, paragrafi 4 e 5. Il titolare del conto è informato di un eventuale rifiuto. È possibile contestare il rifiuto presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all’articolo 22.

 

4. Almeno ogni tre anni l’amministratore esamina se le informazioni presentate per l’apertura del conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche.

 

5. Il titolare di un conto di deposito di gestore può vendere o cedere tale conto solo congiuntamente all’impianto ad esso connesso.

 

6. Fatto salvo il paragrafo 5, nessun titolare di conto può vendere o cedere la proprietà del proprio conto a un’altra persona.

 

7. Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante a un’altra persona.

 

8. Un titolare di conto può richiedere la cancellazione di un rappresentate autorizzato dal conto. L’amministratore nazionale sospende l’accesso al conto del rappresentante autorizzato o del rappresentate autorizzato supplementare nel momento in cui riceve la richiesta. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta richiesta l’amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato.

 

9. Un titolare di conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari a norma dell’articolo 24.

 

10. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell’Unione, l’amministratore centrale aggiorna i dati relativi all’amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore aereo. Quando cambia l’amministratore di un conto di deposito di operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all’operatore aereo di presentare le informazioni relative all’apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati, a norma, rispettivamente, dell’articolo 17 e dell’articolo 24.

 

11. Fatto salvo il paragrafo 10, lo Stato membro di riferimento della gestione di un conto non cambia.

 

     Art. 26. Elenco dei conti di fiducia

1. I conti per la consegna d’asta, i conti di deposito e i conti di scambio possono disporre di un elenco di conti di fiducia nel registro dell’Unione.

 

2. I conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell’elenco dei conti di fiducia.

 

3. La modifica dell’elenco dei conti di fiducia è effettuata mediante la procedura di cui all’articolo 39 per i trasferimenti indicati al titolo II, capo II, sezione 6. La modifica è confermata da un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, qualora non ne sia stato nominato alcuno, da un altro rappresentante autorizzato. Il termine indicato nell’articolo 39, paragrafo 3, non si applica per la soppressione dei conti dall’elenco dei conti di fiducia; per tutte le altre modifiche apportate all’elenco dei conti di fiducia il termine è di sette giorni.

 

Sezione 3

 

Chiusura dei conti

 

     Art. 27. Chiusura dei conti

Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 1, l’amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 28, 29, 30 e 31.

 

     Art. 28. Chiusura del conto di deposito di gestore

1. L’autorità competente, entro dieci giorni lavorativi dalla revoca o dalla sospensione di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o dall’apprendere della chiusura di un impianto, ne dà comunicazione all’amministratore nazionale. Entro dieci giorni lavorativi da tale comunicazione, l’amministratore nazionale inserisce la data in questione nel registro dell’Unione.

 

2. L’amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito di gestore entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di chiusura dell’impianto e della revoca o sospensione dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, se l’impianto in questione ha restituito una quantità di quote almeno pari alle sue emissioni verificate e se non si tratta di un impianto escluso a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 29. Chiusura del conto di deposito di operatore aereo

I conti di deposito degli operatori aerei possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su ordine dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 30. Chiusura del conto di verificatore

1. L’amministratore nazionale chiude il conto del verificatore entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di quest’ultimo.

 

2. L’autorità competente può inoltre ordinare all’amministratore nazionale di chiudere il conto del verificatore se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) l’accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;

 

b) il verificatore ha cessato l’attività.

 

     Art. 31. Chiusura del conto di adempimento ESD

1. L’amministratore centrale chiude un conto di adempimento ESD non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto in questione, ai sensi dell’articolo 79, e non oltre il 21 dicembre, nonché previa notifica all’operatore interessato.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca nel pertinente conto PK dei ritiri tutti i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati a norma dell’articolo 81.

 

3. Se il trasferimento diretto verso il pertinente conto PK dei ritiri è vietato dalle norme sulle operazioni applicabili al catalogo internazionale delle operazioni (ITL) istituite nell’ambito del protocollo di Kyoto, i crediti internazionali, le tCER e le lCER utilizzati per l’adempimento vengono trasferiti inizialmente in un conto di deposito creato appositamente dall’amministratore nazionale.

 

4. Alla chiusura del conto di adempimento ESD, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca le AEA restanti in tale conto verso il conto delle soppressioni ESD.

 

     Art. 32. Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

1. Se un conto che l’amministratore deve chiudere a norma degli articoli 27, 28 e 29 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce le quote e le unità di Kyoto nel proprio conto di deposito nazionale.

 

2. Se un conto al quale è stato sospeso l’accesso ai sensi dell’articolo 34 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’autorità competente può disporre che tali quote e unità siano trasferite immediatamente nel corrispondente conto nazionale.

 

     Art. 33. Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore

1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’articolo 34 non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute comunicazioni, l’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di chiudere i conti il cui accesso è sospeso, oppure, nel caso dei conti di deposito di gestori o operatori aerei, di bloccarli, finché l’autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato luogo alla sospensione non sussiste più.

 

2. Se un conto di deposito personale o di scambio presenta un saldo pari a zero e non sono state registrate operazioni per un anno, l’amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che tale conto sarà chiuso entro quaranta giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all’amministratore nazionale una domanda finalizzata a mantenerlo aperto. L’amministratore nazionale può procedere alla chiusura del conto se non riceve una richiesta in tal senso da parte del titolare.

 

3. L’amministratore nazionale chiude un conto di deposito di gestore su richiesta dell’autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote.

 

4. L’amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione del predetto rappresentante avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, e in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità del rappresentante forniti in fase di nomina erano incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi.

 

5. Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica di stato del proprio conto a norma del paragrafo 1, o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4, presso l’autorità competente a norma della legislazione nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, oppure conferma la modifica di stato del conto o la cancellazione del rappresentante emanando una decisione motivata, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo compatibile con il presente regolamento e siano ad esso commisurate.

 

Sezione 4

 

Sospensione dell’accesso ai conti

 

     Art. 34. Sospensione dell’accesso ai conti

1. Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto del registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

 

(a) tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;

 

(b) ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; oppure

 

(c) tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l’integrità o la riservatezza del registro dell’Unione o dell’EUTL, o dei dati ivi elaborati e conservati.

 

2. L’amministratore può sospendere l’accesso di tutti i rappresentanti autorizzati o dei rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto quando sussiste una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

 

b) il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;

 

c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

 

d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini fissati dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale;

 

e) il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto né fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto;

 

f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;

 

g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore nazionale;

 

h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto.

 

3. L’amministratore può sospendere l’accesso a tutti i rappresentanti autorizzati o ai rappresentanti autorizzati supplementari a un determinato conto e la possibilità di avviare procedure da tale conto:

 

a) per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; oppure

 

b) sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

 

4. L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso a un conto se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 22 oppure che il titolare del conto non soddisfi più le condizioni per l’apertura del conto.

 

5. L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che le ha dato origine.

 

6. Entro trenta giorni di calendario, il titolare del conto può contestare la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3, presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

 

7. L’autorità competente o la Commissione può anche ordinare a un amministratore nazionale o all’amministratore centrale di procedere a una sospensione basandosi su uno dei motivi previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

 

8. Un’autorità dello Stato membro dell’amministratore competente per l’applicazione della legge nazionale può altresì richiedere all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e a norma della legge nazionale.

 

9. In caso di sospensione dell’accesso a un conto di piattaforma di scambio esterna, l’amministratore sospende anche l’abilitazione all’accesso ai conti degli utilizzatori attraverso la piattaforma di scambio esterna a norma dell’articolo 23, paragrafo 4. In caso si sospenda l’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari di un conto di piattaforma di scambio esterna, l’amministratore sospende anche l’accesso attraverso la piattaforma di scambio esterna da parte dei rappresentanti abilitati da un titolare di conto a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.

 

10. Quando il titolare di un conto di deposito di gestore o di un conto di deposito di operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da esso indicato.

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL’UNIONE RELATIVE AL SISTEMA UNIONALE PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI

 

CAPO I

 

Emissioni verificate e adempimento

 

     Art. 35. Dati sulle emissioni verificate di un impianto o un operatore aereo

1. Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, ciascun gestore e operatore aereo sceglie un verificatore tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che ne amministra il conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche verificatore, non può scegliere se stesso come verificatore.

 

2. L’amministratore nazionale, l’autorità competente o, su decisione dell’autorità competente, il titolare del conto o il verificatore inserisce i dati annui sulle emissioni per l’anno precedente entro il 31 marzo.

 

3. I dati annui sulle emissioni sono presentati nel formato prescritto dall’allegato IX.

 

4. Il verificatore o l’autorità competente approva le emissioni annuali verificate previo esito positivo del controllo, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, della relazione del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o della relazione dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

 

5. L’amministratore nazionale o l’autorità competente indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che sia il verificatore ad indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.

 

6. L’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con gli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, inserendo nel registro dell’Unione i dati sulle emissioni verificate corrette o stimate per l’impianto o l’operatore aereo interessato per un determinato anno.

 

7. Se al 1 maggio di ogni anno nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 36. Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

1. Se, al 1 aprile di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono state iscritte le emissioni annue verificate di un impianto o di un operatore aereo per l’anno precedente, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione ponga il corrispondente conto di deposito di gestore o conto di deposito di operatore aereo in stato "bloccato".

 

2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale provvede affinché quest’ultimo modifichi lo stato del conto convertendolo in "aperto".

 

     Art. 37. Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

1. L’amministratore centrale provvede affinché il 1 maggio di ogni anno il registro dell’Unione indichi per l’anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito di gestore o di operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all’anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

 

2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o uguale a zero.

 

3. L’amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell’Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

 

CAPO II

 

Operazioni

 

Sezione 1

 

Informazioni generali

 

     Art. 38.

Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.

 

     Art. 39. Esecuzione dei trasferimenti

1. Prima di avviare l’operazione, il registro dell’Unione richiede una conferma fuori banda per tutte le operazioni di cui al presente capo che non sono avviate da una piattaforma di scambio esterna. Un’operazione può essere avviata solo se un rappresentante autorizzato supplementare, oppure, a seconda del caso, un altro rappresentante del conto, di cui è richiesta l’approvazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, ha confermato l’operazione fuori banda.

 

2. Per tutti i trasferimenti di cui all’articolo 64 e alla sezione 8 del presente capo, il trasferimento può essere avviato immediatamente se è confermato fra le ore 10 e le ore 16 (ora dell’Europa centrale), da lunedì a venerdì compreso, ad eccezione dei giorni festivi legali negli Stati membri che decidono di sospendere il termine a titolo del paragrafo 3.

 

Un trasferimento confermato in qualsiasi altro momento è avviato lo stesso giorno, da lunedì a venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell’Europa centrale), se confermato prima delle ore 10 (ora dell’Europa centrale), oppure il giorno successivo, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi legali di cui al primo comma, alle ore 10 (ora dell’Europa centrale)se confermato dopo le ore 16 (ora dell’Europa centrale).

 

3. Per tutti i trasferimenti di quote e di unità di Kyoto di cui agli articoli 64 e 65 e per tutti i trasferimenti di cui all’articolo 66 verso conti che non figurano nell’elenco dei conti di fiducia del titolare del conto di scambio, si applica una differita di 26 ore fra l’avvio e la comunicazione dell’avvenuto trasferimento ai sensi dell’articolo 104. Questo termine è sospeso tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell’Europa centrale) di sabato e domenica. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di sospenderlo anche tra le ore 0 e le ore 24 (ora dell’Europa centrale) dei giorni festivi legali di un determinato anno, purché tale decisione sia pubblicata entro il 1 dicembre dell’anno precedente.

 

4. Se il rappresentante di un conto sospetta che il trasferimento sia stato avviato in modo fraudolento, può chiedere all’amministratore nazionale oppure, a seconda del caso, all’amministratore centrale, almeno due ore prima del termine di cui al paragrafo 3, di annullare il trasferimento per conto del rappresentante del conto stesso, prima che si comunichi l’avvenuto trasferimento. Il titolare del conto notifica, subito dopo detta richiesta, la frode sospetta all’autorità competente per l’applicazione della legge nazionale. Tale notifica è trasmessa all’amministratore nazionale o all’amministratore centrale entro sette giorni.

 

5. All’avvio del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a tutti i rappresentanti del conto è trasmessa una comunicazione che indica la proposta di avvio del trasferimento.

 

     Art. 40. Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni

1. Una quota o un’unità di Kyoto è uno strumento fungibile e dematerializzato negoziabile sul mercato.

 

2. Data la natura dematerializzata delle quote e delle unità di Kyoto, l’iscrizione nel registro dell’Unione vale presunzione semplice e sufficiente della titolarità di una quota o un’unità di Kyoto e di qualsiasi altro elemento la cui iscrizione in detto registro è disciplinata o autorizzata dal presente regolamento.

 

3. Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura.

 

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 70 e la verifica della concordanza di cui all’articolo 103 del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’articolo 104. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell’Unione, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare l’annullamento nel registro dell’Unione di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.

 

Non si può impedire a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro dell’Unione, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting, alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro.

 

4. Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente.

 

Sezione 2

 

Creazione di quote

 

     Art. 41. Creazione di quote

1. Se del caso, l’amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto d’asta unionale, un conto d’asta unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di scambio dei crediti e un conto unionale dei crediti internazionali, nonché creare o chiudere conti o quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione unionale, comprese le disposizioni dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, degli articoli 9, 9 bis, 10 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, o dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 920/2010.

 

2. A tempo debito la Commissione ordina all’amministratore centrale di creare un numero di quote generiche complessivamente equivalenti al numero determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2010/670/UE della Commissione [17], da registrare su conti oppure da trasferire verso conti costituiti ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

 

3. L’amministratore centrale provvede affinché, all’atto della creazione, il registro dell’Unione assegni a ciascuna quota un codice identificativo unico.

 

Sezione 3

 

Trasferimento tra conti prima delle aste e dell’assegnazione

 

     Art. 42. Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta

1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’articolo 10 del suddetto regolamento.

 

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale al conto d’asta unionale o dal conto d’asta unionale al conto totale unionale, secondo il caso.

 

     Art. 43. Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito

L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo le tabelle nazionali di assegnazione di ciascuno Stato membro.

 

     Art. 44. Trasferimento di quote generiche nella riserva per i nuovi entranti

1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % del quantitativo unionale di quote stabilito con decisioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, da cui è sottratto il quantitativo da creare ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

2. Se il quantitativo unionale di quote è aumentato mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote generiche supplementari dal conto totale unionale al conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % dell’aumento del quantitativo unionale delle quote.

 

3. Se il quantitativo unionale di quote è diminuito mediante una decisione adottata ai sensi degli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote generiche dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti in quantità corrispondente al 5 % della diminuzione del quantitativo unionale delle quote.

 

4. In caso di assegnazione ai nuovi entranti o di assegnazione ai nuovi entranti a seguito di un ampliamento sostanziale della capacità ai sensi degli articoli 19 e 20 della decisione 2011/278/UE, l’amministratore centrale trasferisce dal conto di riserva unionale per i nuovi entranti al conto unionale di assegnazione il quantitativo finale di quote assegnate al gestore a titolo gratuito per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL a norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

     Art. 45. Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta

1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente per conto del responsabile del collocamento, designato ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

 

2. In caso di rettifiche dei volumi annui in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.

 

     Art. 46. Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all’assegnazione a titolo gratuito

1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente al numero di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo stabilito dalla decisione della Commissione adottata sulla base dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

 

2. Se il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito al trasporto aereo è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.

 

3. Se il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito al trasporto aereo è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote del trasporto aereo da assegnare a titolo gratuito.

 

     Art. 47. Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale

1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente al numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale stabilito dalla decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

 

2. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è aumentato mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale trasferisce le quote supplementari assegnate al trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente all’aumento del numero di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale.

 

3. Se il quantitativo di quote assegnate al trasporto aereo nella riserva speciale è diminuito mediante una decisione adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore centrale sopprime le quote assegnate al trasporto aereo dal conto unionale di riserva speciale in quantità corrispondente alla diminuzione del numero di quote assegnate alla riserva speciale.

 

4. In caso di assegnazione di quote prelevate dalla riserva speciale, a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo finale di quote per il trasporto aereo assegnate a titolo gratuito all’operatore aereo per l’intero periodo di scambio, inserito nell’EUTL ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento, è trasferito automaticamente dal conto unionale di riserva speciale al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo.

 

     Art. 48. Trasferimento di quote generiche nel conto totale unionale

Alla fine di ciascun periodo di scambio l’amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale tutte le quote restanti sul conto unionale di assegnazione e sul conto di riserva unionale per i nuovi entranti.

 

     Art. 49. Trasferimento di quote assegnate al trasporto aereo nel conto totale unionale per il trasporto aereo

Alla fine di ciascun periodo di scambio l’amministratore centrale trasferisce nel conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote restanti sul conto unionale di riserva speciale.

 

     Art. 50. Soppressione delle quote del trasporto aereo

L’amministratore generale garantisce che, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite nel conto delle soppressioni delle quote dell’Unione.

 

Sezione 4

 

Assegnazione agli impianti fissi

 

     Art. 51. Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione

1. Entro il 31 dicembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione contengano le informazioni di cui all’allegato X.

 

2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella nazionale di assegnazione nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione riveduta.

 

     Art. 52. Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione

1. L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione nell’EUTL nel caso in cui:

 

a) l’autorizzazione di un impianto sia stata revocata o sia scaduta;

 

b) un impianto abbia cessato l’attività;

 

c) un impianto sia stato scisso in due o più impianti;

 

d) due o più impianti siano stati fusi in un unico impianto.

 

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione riguardanti i seguenti aspetti:

 

a) assegnazioni ai nuovi entranti o assegnazioni ai nuovi entranti in seguito a un ampliamento sostanziale della capacità;

 

b) cessazione parziale dell’attività e riduzione sostanziale della capacità;

 

c) assegnazione a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE giustificata alla luce dei progressi negli investimenti intrapresi e comunicati alla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

 

d) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.

 

La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella nazionale di assegnazione siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, alla decisione 2011/278/UE e alle decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 10 quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

 

     Art. 53. Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito

1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione per ciascun gestore, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all’allegato X se un impianto può ricevere un’assegnazione nell’anno in questione.

 

2. Dal 1 febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche dal conto unionale di assegnazione, in conformità della relativa tabella nazionale di assegnazione, al relativo conto di deposito aperto o bloccato del gestore, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

3. Se il conto di deposito di un gestore allo stato "escluso" non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".

 

4. L’amministratore centrale provvede a che il gestore possa trasferire nel conto unionale di assegnazione le quote ricevute in più nel caso in cui l’amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione di uno Stato membro, a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, per correggere le quote in eccesso assegnate al gestore, e l’autorità competente abbia chiesto al gestore di rendere tali quote in eccesso.

 

Sezione 5

 

Assegnazione agli operatori aerei

 

     Art. 54. Iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1. Entro il 30 settembre 2012, ogni Stato membro comunica alla Commissione la propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo relativa al periodo 2013-2020. Gli Stati membri provvedono a che le tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contengano le informazioni di cui all’allegato XI.

 

2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della suddetta direttiva. In caso contrario respinge la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riveduta.

 

     Art. 55. Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo

1. L’amministratore nazionale apporta modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo nell’EUTL nel caso in cui:

 

a) un operatore aereo abbia cessato tutte le attività che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;

 

b) un operatore aereo sia stato scisso in due o più operatori aerei;

 

c) due o più operatori aerei siano stati fusi in un unico operatore aereo.

 

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo riguardanti i seguenti aspetti:

 

a) assegnazioni provenienti dalla riserva speciale a norma dell’articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;

 

b) modifiche apportate in seguito all’adozione di misure a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE;

 

c) ogni altra modifica non menzionata nel paragrafo 1.

 

3. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alla tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo contenuta nell’EUTL se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE, in particolare alle assegnazioni calcolate e pubblicate a norma dell’articolo 3 septies, paragrafo 7, della suddetta direttiva nel caso delle assegnazioni provenienti dalla riserva speciale. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

 

4. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la modifica di cui al paragrafo 1, lettera c), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione deve confluire nell’assegnazione di un altro operatore aereo. Prima di apportare la modifica occorre ottenere l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo la cui assegnazione assorbirà l’assegnazione dell’operatore aereo oggetto della fusione.

 

     Art. 56. Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito

1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale per il trasporto aereo, per ciascun operatore aereo e per ciascun anno, se l’operatore aereo può ricevere un’assegnazione per detto anno.

 

2. Dal 1 febbraio 2013 l’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito aperto o bloccato dell’operatore aereo, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

3. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato "escluso" non riceve quote a norma del paragrafo 2, tali quote non sono trasferite nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".

 

     Art. 57. Resa delle quote del trasporto aereo

Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a titolo dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote nei conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno in conformità dell’articolo 56 del presente regolamento, l’amministratore centrale esegue gli eventuali trasferimenti richiesti dagli eventuali provvedimenti adottati a norma dell’articolo 25 bis della suddetta direttiva.

 

Sezione 6

 

Utilizzo di CER ed ERU

 

     Art. 58. Crediti internazionali detenuti nel registro dell’Unione

1. L’amministratore centrale provvede a che le CER e le ERU afferenti ai progetti ospitati negli Stati membri siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione unicamente se non ne è stato vietato il rilascio a norma dell’articolo 11 ter della direttiva 2003/87/CE.

 

L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 ma afferenti a progetti ospitati negli Stati membri e comprendenti attività che non rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [18], ma che rientrano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [19], siano tenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione solo se rilasciate prima del 30 aprile 2013.

 

2. L’amministratore centrale garantisce che le ERU rilasciate dopo il 31 dicembre 2012 per le riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012 e afferenti ai progetti condotti nei paesi terzi che non hanno assunto obiettivi quantificati di emissione giuridicamente vincolanti per il periodo 2013-2020 stabiliti mediante modifica del protocollo di Kyoto a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del protocollo stesso, oppure che non hanno depositato uno strumento di ratifica relativo a tale modifica, siano detenute nei conti dell’ETS all’interno del registro dell’Unione se si riferiscono a riduzioni di emissioni verificate secondo la procedura di verifica stabilita dal comitato di supervisione dell’attuazione congiunta istituito dalla decisione 9/CMP.1 (in conformità del cosiddetto "percorso Track II"), oppure, se non è possibile eseguire tale verifica, se un organismo indipendente accreditato a norma della decisione 9/CMP.1 ne ha certificato il rilascio in rapporto a riduzioni di emissioni ottenute fino al 31 dicembre 2012.

 

3. L’amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l’elenco dei conti dell’ETS che detengono crediti internazionali che non possono esservi detenuti a norma dei paragrafi 1 e 2 a partire dalle date ivi specificate. In base all’elenco, l’amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

 

Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.

 

     Art. 59. Iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione la propria tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un mese dall’adozione delle misure a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Gli Stati membri si assicurano che la tabella dei crediti ammissibili internazionali contenga, per ciascun gestore e ciascun operatore aereo, l’intero ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali relativo al periodo 2008-2020 e le informazioni di cui all’allegato XII.

 

2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire nell’EUTL la tabella dei crediti ammissibili internazionali se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge la tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro un mese lo Stato membro presenta alla Commissione una tabella dei crediti ammissibili internazionali riveduta.

 

3. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche apportate alla propria tabella dei crediti ammissibili internazionali, ivi compresi i crediti per i nuovi entranti. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le relative modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali contenuta nell’EUTL, se ritiene che le modifiche alla tabella dei crediti ammissibili internazionali siano conformi alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

 

     Art. 60. Utilizzo dei crediti internazionali mediante lo scambio di quote

1. Il gestore può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota generica fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di gestore al conto unionale dei crediti internazionali per gestori contenuto nel registro dell’Unione.

 

L’operatore aereo può chiedere di scambiare un credito internazionale con una quota del trasporto aereo fino al 31 marzo 2015 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e fino al 31 dicembre 2020 a titolo dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 4, della stessa direttiva. Esso propone di trasferire i crediti internazionali dal pertinente conto di deposito di operatore aereo al conto unionale dei crediti internazionali per operatori aerei contenuto nel registro dell’Unione.

 

2. L’amministratore centrale, su richiesta, provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento dei crediti internazionali nel pertinente conto unionale dei crediti internazionali se:

 

a) lo status del conto di partenza permette il trasferimento;

 

b) la relativa tabella dei crediti ammissibili internazionali è stata inserita nell’EUTL e il gestore o l’operatore aereo è iscritto nella tabella in conformità dell’articolo 59;

 

c) il numero di unità proposto per essere trasferito non supera i crediti ammissibili restanti calcolati secondo il disposto dell’articolo 61;

 

d) tutte le unità proposte nel trasferimento sono ammesse ad essere utilizzate in conformità degli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2003/87/CE, dell’articolo 58 del presente regolamento e di ogni misura adottata a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della suddetta direttiva.

 

3. Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per gestori un numero equivalente di quote generiche e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote generiche nel conto di deposito del gestore da cui è partito il trasferimento.

 

Ultimato il trasferimento conformemente al paragrafo 1, primo comma, l’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione crei nel conto unionale di scambio dei crediti per operatori aerei un numero equivalente di quote del trasporto aereo e trasferisca, per conto dell’autorità competente, un numero equivalente di quote del trasporto aereo nel conto di deposito dell’operatore aereo da cui è partito il trasferimento.

 

     Art. 61. Calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti

1. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione determini automaticamente, per ciascun gestore o operatore aereo, i crediti ammissibili internazionali restanti sottraendo i seguenti valori dall’ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali indicato in conformità dell’articolo 59:

 

a) la somma delle CER e delle ERU restituite dal gestore o dall’operatore aereo in conformità dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009;

 

b) la somma delle CER e delle ERU trasferite nel conto unionale dei crediti internazionali in conformità dell’articolo 60 del presente regolamento.

 

2. L’amministratore centrale garantisce che il registro dell’Unione corregga i crediti ammissibili internazionali restanti per rispecchiare l’annullamento delle operazioni effettuato a norma dell’articolo 70.

 

Sezione 7

 

Asta

 

     Art. 62. Iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL

1. Entro un mese dalla determinazione e dalla pubblicazione di un calendario d’asta a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafo 2 o dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la piattaforma d’asta presenta alla Commissione la corrispondente tabella d’asta. La piattaforma d’asta presenta due tabelle d’asta per ciascun anno solare a partire dal 2012, l’una per la messa all’asta delle quote generiche e l’altra per la messa all’asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d’asta contengano i dati indicati nell’allegato XIII.

 

2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta nell’EUTL se ritiene che tale tabella sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge la tabella d’asta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. Entro tre mesi la piattaforma d’asta presenta alla Commissione una tabella d’asta riveduta.

 

     Art. 63. Modifiche delle tabelle d’asta

1. La piattaforma d’asta comunica immediatamente alla Commissione tutte le modifiche necessarie da apportare alla tabella d’asta.

 

2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di inserire la tabella d’asta riveduta nell’EUTL se ritiene che questa sia conforme al regolamento (UE) n. 1031/2010. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente la piattaforma d’asta, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione.

 

3. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere il trasferimento delle quote indicato nella tabella d’asta se constata che la piattaforma d’asta non ha comunicato una modifica della tabella d’asta, benché necessaria.

 

     Art. 64. Messa all’asta delle quote

1. La Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche dal conto d’asta unionale e/o le quote del trasporto aereo dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al corrispondente conto per la consegna d’asta in base alle tabelle d’asta. Per quanto attiene alle quote create ai fini delle aste indette a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente tali quote, su richiesta del pertinente responsabile del collocamento, dal conto nel quale sono state create al conto aperto per l’asta quale indicato nella corrispondente tabella d’asta. La trasmissione della tabella d’asta in conformità dell’articolo 62 costituisce detta richiesta.

 

2. Il titolare del conto per la consegna d’asta garantisce il trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all’asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010.

 

3. Conformemente al regolamento (UE) n. 1031/2010 il rappresentante autorizzato di un conto per la consegna d’asta può dover trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna d’asta al conto d’asta unionale.

 

Sezione 8

 

Scambio

 

     Art. 65. Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l’amministratore centrale, su richiesta del titolare del conto di deposito provvede a che il registro dell’Unione effettui il trasferimento delle quote o delle unità di Kyoto in un qualsiasi altro conto, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza o del conto di arrivo.

 

2. I conti di deposito dei gestori, i conti di deposito degli operatori aerei e i conti di deposito personali possono soltanto trasferire quote o unità di Kyoto in un conto dell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 26, tranne per le seguenti finalità:

 

(a) lo scambio di crediti internazionali ai sensi dell’articolo 60,

 

(b) la restituzione di quote ai sensi dell’articolo 67,

 

(c) la soppressione di quote ai sensi dell’articolo 68,

 

(d) la cancellazione di unità di Kyoto ai sensi dell’articolo 69.

 

     Art. 66. Trasferimento di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di scambio

Su richiesta del titolare del conto di scambio, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione effettui un trasferimento di quote o di unità di Kyoto in un conto di deposito o di scambio contenuto nel registro dell’Unione, purché tale trasferimento non sia impedito dallo stato del conto di partenza.

 

Sezione 9

 

Restituzione delle quote

 

     Art. 67. Restituzione delle quote

1. Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l’operatore aereo chiede al registro dell’Unione:

 

a) di trasferire un determinato numero di quote, create ai fini di adempimento nello stesso periodo di scambio, dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo al conto di soppressione delle quote dell’Unione;

 

b) di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell’impianto del gestore o le emissioni dell’operatore aereo nel periodo in corso.

 

2. Le quote del trasporto aereo possono essere restituite solo dagli operatori aerei.

 

3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

 

Sezione 10

 

Soppressione delle quote e cancellazione delle unità di kyoto

 

     Art. 68. Soppressione delle quote

1. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:

 

a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione;

 

b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso.

 

2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per alcuna emissione.

 

     Art. 69. Cancellazione delle unità di Kyoto

L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione esegua ogni richiesta del titolare di conto che, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di cancellare le unità di Kyoto detenute nei propri conti, trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto oppure al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione.

 

Sezione 11

 

Annullamento dell’operazione

 

     Art. 70. Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

1. Se il titolare di un conto o l’amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare, ed è inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

 

2. I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni:

 

a) restituzione di quote;

 

b) soppressione di quote;

 

c) scambio dei crediti internazionali.

 

3. Se l’amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e l’accoglie, può proporre l’annullamento dell’operazione nel registro dell’Unione.

 

4. Se l’amministratore nazionale avvia involontariamente o erroneamente un’operazione di cui al paragrafo 5, può proporre all’amministratore centrale di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

 

5. Gli amministratori nazionali possono proporre l’annullamento delle operazioni seguenti:

 

a) assegnazione di quote generiche;

 

b) assegnazione di quote del trasporto aereo.

 

6. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione accolga la proposta di annullamento presentata a titolo dei paragrafi 1 e 4, blocchi le unità da trasferire con l’annullamento e inoltri la proposta all’amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) l’operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto a norma del paragrafo 3;

 

b) nessun gestore risulterebbe non conforme per un anno precedente a causa dell’annullamento dell’operazione;

 

c) il conto di destinazione dell’operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall’operazione da annullare;

 

d) l’assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell’autorizzazione dell’impianto.

 

7. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione completi l’annullamento con unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell’operazione annullata.

 

CAPO III

 

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

 

     Art. 71. Attuazione di accordi di collegamento

L’amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma dell’articolo 25, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE.

 

TITOLO III

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I REGISTRI PK

 

     Art. 72. Apertura dei conti di deposito personali nei registri PK

Il richiedente presenta all’amministratore nazionale la domanda di apertura di un conto di deposito personale o di scambio in un registro PK. Il richiedente presenta gli stessi dati richiesti dall’amministratore nazionale a norma dell’articolo 18.

 

     Art. 73. Esecuzione dei trasferimenti

Per tutti i trasferimenti effettuati dai conti dei registri PK si applicano gli articoli 38, 39, 65 e 66.

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE OPERAZIONI CONTABILI A NORMA DELLA DECISIONE N. 406/2009/CE

 

     Art. 74. Creazione di AEA

1. All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA un quantitativo di AEA pari alla somma delle quote di emissioni annuali, determinate dalle decisioni adottate a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento.

 

2. L’amministratore centrale provvede affinché, all’atto della creazione, il registro dell’Unione assegni a ciascuna AEA un codice identificativo unico.

 

     Art. 75. Unità assegnate per le emissioni annuali

Le AEA valgono unicamente ai fini degli obblighi cui gli Stati membri devono adempiere per limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma dell’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE e sono trasferibili solo alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della medesima decisione.

 

     Art. 76. Trasferimento delle AEA in ogni conto di adempimento ESD

All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale trasferisce, dal conto totale unionale AEA al pertinente conto di adempimento ESD, un quantitativo di AEA pari alla quota di emissioni annuali per ciascuno Stato membro e per ogni anno, determinata dalle decisioni adottate a norma degli articoli 3, paragrafo 2, e dall’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE.

 

     Art. 77. Inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra

1. Non appena sono disponibili i dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra per un determinato anno del periodo di adempimento per la maggior parte degli Stati membri, l’amministratore centrale inserisce tempestivamente nel conto di adempimento ESD il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra, espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, per ogni Stato membro per l’anno di adempimento in questione.

 

2. L’amministratore centrale inserisce inoltre nel conto totale unionale AEA la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di gas ad effetto serra di tutti gli Stati membri per un determinato anno.

 

     Art. 78. Calcolo del saldo del conto EDS di adempimento

1. L’amministratore centrale, quando inserisce i dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra in conformità dell’articolo 77, si accerta che il registro dell’Unione calcoli il saldo del conto di adempimento ESD in questione, sottraendo la quantità totale di emissioni di gas ad effetto serra espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente presente in detto conto dalla somma di tutte le AEA detenute nel medesimo conto.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione mostri il saldo di ciascun conto di adempimento ESD.

 

     Art. 79. Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento

1. L’amministratore centrale provvede affinché, dopo l’inserimento dei dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra, a norma dell’articolo 77, e trascorso il periodo fissato dalla legislazione dell’Unione per l’uso degli elementi di flessibilità, a norma degli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE, il registro dell’Unione determini per ogni conto di adempimento ESD il valore relativo allo stato di adempimento, sottraendo alla somma di tutte le AEA, i crediti internazionali, le tCER nonché le lCER, il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente detenuto nel medesimo conto.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione registri il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESD.

 

     Art. 80. Applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della decisione n. 406/2009/CE

1. Se il valore relativo allo stato di adempimento determinato in conformità dell’articolo 79 è negativo, l’amministratore centrale si accerta che il registro dell’Unione trasferisca, dal conto di adempimento ESD di uno Stato membro di un determinato anno al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all’anno successivo, il quantitativo in eccesso di emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente moltiplicata per il fattore di abbattimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 406/2009/CE.

 

2. L’amministratore centrale, nel contempo, blocca i conti di adempimento ESD relativi agli altri anni compresi nel periodo di adempimento dello Stato membro in questione.

 

3. L’amministratore centrale modifica lo status del conto di adempimento ESD facendolo passare da "bloccato" ad "aperto" per tutti gli altri anni del periodo di adempimento, a partire dall’anno per il quale il valore relativo allo stato di adempimento determinato a norma dell’articolo 79 indica l’esistenza di adempimento.

 

     Art. 81. Utilizzo di crediti internazionali, tCER e lCER

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca i crediti internazionali, le tCER o le lCER nel conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione, oppure

 

b) non sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 della decisione n. 406/2009/CE.

 

     Art. 82. Differimento delle AEA (carry forward)

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA nel conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento prelevandole dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo all’anno successivo del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD oppure dopo sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione. oppure

 

b) il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali dell’anno successivo determinata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, oppure a una percentuale maggiore se la Commissione ha autorizzato un differimento maggiore a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, della medesima decisione.

 

     Art. 83. Riporto delle AEA (carry over)

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESD per l’anno in questione;

 

b) il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’articolo 78; oppure

 

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

 

     Art. 84. Riporto dei crediti ammissibili inutilizzati

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca la totalità o parti dei crediti ammissibili inutilizzati dal conto di adempimento ESD dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. Tale trasferimento non è effettuato se avviato prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione.

 

     Art. 85. Trasferimenti non superiori al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro relativo a un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) il quantitativo trasferito è superiore al 5 % dell’assegnazione di emissioni annuali per l’anno in questione, determinata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE, dello Stato membro che avvia l’operazione, o del restante quantitativo disponibile.

 

b) lo Stato membro ha chiesto il trasferimento in un conto di adempimento ESD per un anno precedente a quello in questione, oppure

 

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

 

     Art. 86. Trasferimento dopo il calcolo del saldo del conto EDS di adempimento

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca AEA dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell’articolo 78;

 

b) il quantitativo trasferito è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell’articolo 78; oppure

 

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

 

     Art. 87. Trasferimenti non superiori al 3 % dei crediti ammissibili

L’amministratore centrale provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il registro dell’Unione trasferisca la totalità o una parte dei crediti ammissibili dal conto di adempimento ESD del medesimo Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESD di un altro Stato membro. Tale trasferimento non è effettuato se:

 

a) la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno in questione;

 

b) la quantità trasferita supera il massimale fissato per lo Stato membro pari al 3 % di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 406/2009/CE, al netto della somma dei crediti internazionali, delle tCER o delle lCER detenuti nel conto di adempimento ESD al momento della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento a norma dell’articolo 79 del presente regolamento; oppure

 

c) lo stato del conto di adempimento ESD da cui è partito il trasferimento non consente tale operazione.

 

     Art. 88. Adeguamenti

1. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all’articolo 74 del presente regolamento che comporti un aumento dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.

 

2. Nel caso di adeguamenti effettuati a norma dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE o di ogni altra modifica della somma di cui all’articolo 74 del presente regolamento che comporti un aumento dell’assegnazione di emissioni annuali di uno Stato membro durante il periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea il quantitativo corrispondente di AEA nel conto totale unionale AEA e lo trasferisce nel relativo conto di adempimento ESD dello Stato membro.

 

     Art. 89. Sostituzione di tCER e lCER

1. Se una tCER o lCER deve essere sostituita mentre è detenuta nel registro dell’Unione, lo Stato membro interessato, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE, chiede il trasferimento di un’unità Kyoto dal proprio registro PK al conto di deposito della Parte pertinente contenuto nel registro dell’Unione.

 

2. Una lCER scaduta non è considerata ai fini della determinazione del valore di adempimento in conformità dell’articolo 79.

 

     Art. 90. Esecuzione e annullamento dei trasferimenti

1. Per tutti i trasferimenti di cui al presente titolo si applicano gli articoli 38, 39, 65 e 66.

 

2. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESD avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale. In tal caso si applica l’articolo 70, paragrafi 4, 6 e 7.

 

TITOLO V

 

DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI

 

CAPITOLO 1

 

Requisiti tecnici del sistema dei registri

 

Sezione 1

 

Disponibilità

 

     Art. 91. Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL

1. L’amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:

 

a) il registro dell’Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

 

b) i collegamenti di cui all’articolo 7 tra il registro dell’Unione, l’EUTL e l’ITL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

 

c) siano forniti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;

 

d) il registro dell’Unione e l’EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.

 

2. L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell’Unione e l’EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di guasti o incidenti gravi, di proteggere tutti i dati di rilievo e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

 

3. L’amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell’Unione e dell’EUTL.

 

     Art. 92. Assistenza

1. Gli amministratori nazionali, attraverso punti di assistenza (helpdesk) nazionali, forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti e ai rappresentanti dei conti, da essi amministrati, nel registro dell’Unione.

 

2. L’amministratore centrale, attraverso un punto di assistenza centrale, fornisce supporto agli amministratori nazionali nel loro compito di garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.

 

Sezione 2

 

Sicurezza e autenticazione

 

     Art. 93. Autenticazione del registro dell’Unione e dei registri PK nazionali

1. L’identità del registro dell’Unione è autenticata dall’EUTL tenendo in considerazione le specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

2. Gli Stati membri e l’Unione utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o da un organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri PK presso l’ITL ai fini di stabilire il collegamento di cui all’articolo 7.

 

     Art. 94. Accesso ai conti del registro dell’Unione

1. I rappresentanti dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

 

2. In seguito all’apertura di un conto di piattaforma a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, o dell’articolo 20, paragrafo 1, l’amministratore centrale stabilisce la connettività tra la piattaforma e il registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso piattaforme di scambio esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di piattaforma di scambio esterna, siano accessibili alla piattaforma di scambio esterna gestita dal titolare del conto di piattaforma in questione.

 

3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate tenendo in considerazione le norme di sicurezza indicate nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

4. L’amministratore centrale adotta tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

 

5. Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare sospende immediatamente l’accesso al conto pertinente, ne informa l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.

 

     Art. 95. Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione

1. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione rilasci a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l’autenticazione al fine di accedere al registro.

 

2. I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell’Unione per i quali dispongono dell’apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell’articolo 23. L’accesso o la richiesta si effettua in un’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

 

3. Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare utilizza un’autenticazione secondaria per accedere al registro dell’Unione, tenendo in considerazione il tipo di meccanismi per l’autenticazione secondaria indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

4. L’amministratore di un conto può presumere che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell’Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.

 

5. Il rappresentante autorizzato adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali. Il rappresentante autorizzato comunica immediatamente all’amministratore centrale la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali.

 

     Art. 96. Sospensione di ogni accesso a causa di una violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza

1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL o a loro parti, qualora vi sia un ragionevole dubbio di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL o esista un grave rischio per la sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL che minaccia l’integrità del sistema, compresi gli strumenti di back-up di cui all’articolo 91.

 

2. In caso di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore nazionale che rileva la violazione o il rischio informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del registro dell’Unione. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori nazionali.

 

3. Se un amministratore nazionale rileva una situazione che richiede la sospensione di tutti gli accessi ai conti da esso gestiti a norma del presente regolamento, informa della sospensione, quanto più tempestivamente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori nazionali.

 

4. La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende la durata prevedibile della sospensione ed è chiaramente visibile nell’area pubblica del sito web dell’EUTL.

 

     Art. 97. Sospensione dell’accesso alle quote o alle unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta

1. Un amministratore nazionale o un amministratore nazionale che agisce su richiesta dell’autorità competente può sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nella parte del registro dell’Unione che amministra:

 

a) per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi; oppure

 

b) sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.

 

2. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere l’accesso alle quote o alle unità di Kyoto nel registro dell’Unione o nell’EUTL per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che tali quote o unità di Kyoto siano state oggetto di un’operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi.

 

3. L’amministratore nazionale o la Commissione informano immediatamente della sospensione l’autorità competente per l’applicazione della legge.

 

4. Anche un’autorità nazionale competente per l’applicazione della legge nazionale può ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione sulla base e in conformità delle leggi nazionali.

 

     Art. 98. Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose

1. L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con le pertinenti autorità competenti per istituire sufficienti procedure atte ad anticipare e prevenire le operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

 

2. L’amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con la UIF (unità di informazione finanziaria) di cui all’articolo 21 della direttiva 2005/60/CE, provvedendo tempestivamente a:

 

a) informare la UIF, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose;

 

b) fornire alla UIF, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

 

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse all’UIF dello Stato membro dell’amministratore nazionale. Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di obblighi di garanzia dell’osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE, designano i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni di cui al presente articolo.

 

4. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale garantisce che le misure nazionali di recepimento degli articoli da 26 a 29 e degli articoli 32 e 35 della direttiva 2005/60/CE siano applicabili all’amministratore nazionale.

 

     Art. 99. Sospensione delle procedure

1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se tale registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento. Ne informa immediatamente gli amministratori nazionali interessati.

 

2. L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo.

 

3. L’amministratore nazionale può chiedere alla Commissione di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i problemi che ne avevano causato la sospensione. In caso affermativo la Commissione ordina all’amministratore centrale di ripristinare tali procedure. In caso contrario respinge la richiesta entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente l’amministratore nazionale, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova richiesta.

 

Sezione 3

 

Controllo automatico, registrazione e completamento delle procedure

 

     Art. 100. Controllo automatico delle procedure

1. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali informatici di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di una procedura da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure stabiliti dal presente regolamento.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che L’EUTL esegua i controlli automatici di tutte le procedure tenendo conto delle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105, al fine di individuare, nella procedura proposta, irregolarità o difformità rispetto ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE, dalla decisione n. 406/2009/CE e dal presente regolamento.

 

     Art. 101. Rilevazione di difformità

1. Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’articolo 7, paragrafo 3, l’amministratore centrale provvede a che l’EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 102, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura.

 

2. Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’articolo 7, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 102, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità. Se l’ITL interrompe un’operazione, l’amministratore centrale si assicura che anche l’EUTL l’interrompa. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati vi è il registro dell’Unione, l’amministratore centrale provvede a che quest’ultimo informi anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. L’amministratore centrale si assicura che il registro dell’Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l’interruzione della procedura.

 

     Art. 102. Rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali

1. Al fine di garantire la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, l’amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell’Unione e gli altri registri PK contengano i codici di ingresso e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo tengono conto di quelli contenuti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che, prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, il registro dell’Unione esegua gli opportuni controlli automatici per garantire la rilevazione di eventuali difformità e l’interruzione delle procedure prima dei controlli automatici eseguiti dall’EUTL.

 

     Art. 103. Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL

1. L’amministratore centrale provvede a che l’EUTL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati affinché i dati registrati nell’EUTL relativi ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e quote di emissioni corrispondano ai relativi dati contenuti nel registro dell’Unione. L’amministratore centrale si assicura che l’EUTL registri tutte le procedure.

 

2. Se l’EUTL, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, rileva un’incongruenza consistente nel fatto che, nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati, le informazioni fornite dal registro dell’Unione in relazione ai conti, alla dotazione di unità di Kyoto e di quote di emissioni differiscono dalle informazioni presenti nell’EUTL, l’amministratore centrale provvede affinché quest’ultimo non consenta la prosecuzione di ogni altra procedura inerente ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza. L’amministratore centrale si assicura che l’EUTL comunichi immediatamente all’amministratore centrale e agli amministratori dei conti interessati ogni incongruenza.

 

     Art. 104. Completamento delle procedure

1. Tutte le operazioni comunicate all’ITL a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, si considerano completate quando l’ITL notifica all’EUTL di aver portato a termine la procedura.

 

2. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all’EUTL a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, si considerano completate quando l’EUTL notifica al registro dell’Unione di aver portato a termine la procedura. L’amministratore centrale provvede a che l’EUTL interrompa automaticamente il completamento di un’operazione o di una procedura che non abbia potuto essere completata entro 24 ore dalla sua comunicazione.

 

3. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’articolo 103, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell’Unione e le informazioni contenute nell’EUTL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e portata correttamente a termine.

 

Sezione 4

 

Specifiche e gestione delle modifiche

 

     Art. 105. Specifiche tecniche per lo scambio dei dati

1. La Commissione rende accessibile agli amministratori nazionali le specifiche tecniche per lo scambio dei dati fra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici, i codici di risposta e le norme relative alla registrazione dei dati, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati.

 

2. Le suddette specifiche sono stilate in consultazione con il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici e sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati fra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

 

     Art. 106. Gestione delle modifiche e delle versioni

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell’Unione, l’amministratore centrale garantisce che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’articolo 105 siano completate prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.

 

CAPITOLO 2

 

Conservazione dei dati, relazioni, riservatezza e oneri

 

     Art. 107. Trattamento delle informazioni e dei dati personali

1. L’amministratore centrale e gli Stati membri si assicurano che il registro dell’Unione, l’EUTL e gli altri registri PK conservino e trattino le informazioni riguardanti i conti, i titolari dei conti e i rappresentanti dei conti di cui alla tabella III-I dell’allegato III, alle tabelle VI-I e VI-II dell’allegato VI, alla tabella VII-I dell’allegato VII e alla tabella VIII-I dell’allegato VIII.

 

2. Nessuna delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001 è conservata nel registro dell’Unione, nell’EUTL o negli altri registri PK.

 

3. L’amministratore centrale e gli Stati membri si accertano che siano trasferiti nell’ITL solo i dati personali relativi alle operazioni di trasferimento di unità Kyoto.

 

     Art. 108. Conservazione dei dati

1. L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione conservi i dati relativi a tutte le procedure, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura di un conto.

 

L’amministratore centrale e gli Stati membri provvedono a che il registro dell’Unione e gli altri registri PK conservino i dati inerenti a tutte le relative procedure PK, ai cataloghi delle operazioni e ai titolari dei conti PK per i quindici anni successivi alla chiusura di un conto, oppure, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni sorte nell’ambito degli organismi dell’UNFCCC in relazione all’applicazione di tali dati.

 

2. L’amministratore centrale provvede a che gli amministratori nazionali possano accedere, consultare ed esportare tutti i dati conservati nel registro dell’Unione in relazione ai conti che amministrano o hanno amministrato.

 

     Art. 109. Relazioni

1. L’amministratore centrale rende accessibili, in modo trasparente e organizzato, ai destinatari di cui all’allegato XIV le informazioni ivi indicate, tramite il sito web dell’EUTL. L’amministratore centrale prende tutte le dovute misure per rendere accessibili le informazioni di cui all’allegato XIV alla frequenza ivi indicata. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell’EUTL o nel registro dell’Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell’articolo 110.

 

2. Gli amministratori nazionali possono inoltre rendere accessibili, in modo trasparente e organizzato, tramite un sito internet pubblico, le informazioni di cui all’allegato XIV a cui hanno accesso a norma dell’articolo 110, ai destinatari e alla frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell’Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell’articolo 110.

 

     Art. 110. Riservatezza

1. Le informazioni, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un’operazione, conservate nell’EUTL, nel registro dell’Unione e in ogni altro registro PK sono considerate riservate, salvo disposizioni contrarie della legislazione unionale o nazionale volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.

 

2. L’amministratore centrale o l’amministratore nazionale può fornire i dati conservati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai seguenti soggetti:

 

a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità tributarie degli Stati membri;

 

b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

 

c) la Corte dei conti europea;

 

d) Eurojust;

 

e) le autorità competenti di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [20] e all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE;

 

f) le competenti autorità nazionali di vigilanza;

 

g) gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE.

 

3. I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale o ad un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta antifrode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, oppure nell’ambito della lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo, ad altri reati gravi, alla manipolazione del mercato per cui i conti del registro dell’Unione o i registri PK possono essere strumentali, oppure in caso di violazione della legislazione unionale o nazionale che garantisce il funzionamento dell’ETS dell’Unione.

 

4. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente norma non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2, qualora ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3.

 

5. Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni che non permettono di identificare direttamente alcuna persona specifica, affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette riguardanti le operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2.

 

6. Europol ottiene l’accesso permanente in sola lettura ai dati conservati nel registro dell’Unione e nell’EUTL ai fini di eseguire le proprie mansioni a norma della decisione 2009/371/GAI del Consiglio [21]. Europol informa la Commissione in merito all’uso di tali dati.

 

7. Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell’amministratore centrale, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali è stata rifiutata l’apertura di un conto a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettere da a) a c), o alle quali hanno rifiutato la nomina di rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, lettere a) e b), nonché il nome e l’identità del titolare del conto, del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare del conto il cui accesso è stato sospeso ai sensi dell’articolo 34 o del conto chiuso ai sensi dell’articolo 33. Gli amministratori nazionali informano gli interessati.

 

8. Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge e alle autorità tributarie tutte le operazioni che interessano un quantitativo di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti per i quali si constata, nell’arco di un dato periodo, un numero di operazioni superiore al numero da essi determinato.

 

9. L’EUTL, il registro dell’Unione e gli altri registri PK non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

 

10. Il sorvegliante d’asta designato a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 ha accesso a tutte le informazioni relative al conto per la consegna d’asta iscritto nel registro dell’Unione.

 

     Art. 111. Oneri

1. L’amministratore centrale non può imporre oneri ai titolari dei conti iscritti nel registro dell’Unione.

 

2. Gli amministratori nazionali possono imporre oneri ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.

 

3. Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale gli oneri applicati e lo informano delle eventuali modifiche apportate a tali oneri entro dieci giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica gli oneri in un sito web pubblico.

     Art. 112. Interruzione del funzionamento

L’amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del sistema del registro dell’Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell’Unione e dell’EUTL, prevedendo sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 113. Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e rivedere le informazioni presentate a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 4 e dell’articolo 25, paragrafo 4.

 

     Art. 114. Ulteriore uso dei conti

I conti di cui al titolo I, capo III, del presente regolamento, aperti o usati ai sensi del regolamento (UE) n. 920/2010, restano attivi ai fini del presente regolamento.

 

I conti delle piattaforme di scambio aperti a norma del regolamento (UE) n. 920/2010 restano attivi come conti di piattaforme di scambio esterne ai fini del presente regolamento.

 

     Art. 115. Entrata in vigore delle limitazioni all’uso

L’amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali l’elenco dei conti dell’ETS che detengono crediti internazionali che non possono essere utilizzati a norma delle misure adottate in conformità dell’articolo 11 bis, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dalla data stabilita dalle misure medesime. In base all’elenco, l’amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un conto PK in cui trasferire i suddetti crediti internazionali.

 

Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo trasferisce i crediti internazionali in un conto PK nazionale.

 

     Art. 116. Modifiche del regolamento (UE) n. 920/2010

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è così modificato:

 

1) gli articoli da 3 a 28 sono soppressi;

 

2) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 32

Conti di deposito esclusi dell’operatore aereo

 

1. Se per un operatore aereo, entro la scadenza per la restituzione delle quote fissata all’articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE, è inserito nel registro dell’Unione un valore delle emissioni verificate pari a 0 per l’anno precedente a norma dell’articolo 29, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito di operatore aereo in stato "escluso".

 

2. Se il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno precedente all’anno in corso è diverso da 0, il registro dell’Unione pone il conto in stato "aperto".";

 

3) all’articolo 41, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Se il conto di deposito di un operatore aereo allo stato "escluso" non riceve alcuna quota a norma del paragrafo 1, tali quote non sono create nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".";

 

4) l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 57

Riporto tra periodi

 

Entro dieci giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di compensazione di cui all’articolo 56, il registro dell’Unione sopprime le quote del capo II valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo II valide per il periodo 2013-2020, e sopprime le quote del capo III valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione, rilasciando sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo III valide per il periodo 2013-2020.";

 

5) all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. L’amministratore centrale sottrae un quantitativo dalla quantità minima depositata registrata nell’EUTL dopo che sono state eseguite le operazioni di compensazione in conformità dell’articolo 56. Il quantitativo sottratto è pari al quantitativo totale di quote del capo III restituite dai conti di deposito dei gestori amministrati dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012; ad esso si somma il valore di compensazione calcolato a norma dell’articolo 56, paragrafo 3.";

 

6) gli articoli da 59 a 79 sono soppressi.

 

     Art. 117. Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1193/2011 è abrogato.

 

Il regolamento (UE) n. 920/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 ottobre 2013.

 

     Art. 118. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[2] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

 

[3] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

 

[4] GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

 

[5] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

 

[6] GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

 

[7] GU L 315 del 29.11.2011, pag. 1.

 

[8] GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

 

[9] GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

 

[10] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

[11] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[12] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[13] GU L 270 del 14.10.2010, pag. 1.

 

[14] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[15] GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1.

 

[16] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

 

[17] GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.

 

[18] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

 

[19] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

 

[20] GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

 

[21] GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

 

 

ALLEGATI