§ 42.4.49 - Legge 18 gennaio 1989, n. 14.
Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:18/01/1989
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del [...]
Art. 2.      1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'art. 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato [...]
Art. 3.      1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni presso le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano [...]
Art. 4.      1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello [...]


§ 42.4.49 - Legge 18 gennaio 1989, n. 14.

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.

(G.U. 27 gennaio 1989, n. 22)

 

 

     Art. 1.

     1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purché alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscano degli assegni medesimi.

 

          Art. 2.

     1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'art. 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 4.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni presso le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano gli assegnisti indicati all'art. 1, sono per i predetti assegnisti indetti esami di idoneità distintamente per ciascun settore di specializzazione interessato dai programmi di cui all'art. 2.

     2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica funzionale iniziale, cui è equiparabile la posizione professionale che ha dato titolo all'assegno, con esclusione dei profili di ricercatore.

     3. L'esame è effettuato a cura delle amministrazioni di cui al comma 1 e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonché in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

     4. L'individuazione delle amministrazioni che devono provvedere all'espletamento degli esami di idoneità, con riferimento ai settori di specializzazione e al numero dei posti per i quali bandire gli esami, nonché i livelli di equiparazione di cui al comma 2 sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanità. Con il predetto decreto sono altresì determinati i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità che devono conformarsi, tranne per quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego.

     5. La composizione delle commissioni di esame viene determinata dalle amministrazioni interessate con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concorsi alle qualifiche corrispondenti. I concorsi devono essere espletati entro novanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al comma 4.

     6. Le amministrazioni presso le quali gli assegnisti hanno prestato servizio rilasciano a domanda una certificazione valutativa dello stesso, utilizzabile ai fini della partecipazione ad ogni tipo di concorso.

 

          Art. 4.

     1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con la metà dei posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.

     2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti.

     2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.