§ 42.2.98 - D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 408.
Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:24/09/1987
Numero:408


Sommario
Art. 1.      E' approvato l'unito regolamento concernente il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1.      In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono costituiti dieci Comitati nazionali di consulenza con le seguenti denominazioni e competenze:
Art. 2.      I membri dei Comitati nazionali, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, [...]
Art. 3.      In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono altresì costituiti i seguenti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche:
Art. 4.      Ai fini delle elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. [...]
Art. 5.      Alle operazioni elettorali ed agli scrutini per le elezioni dei membri di cui al precedente art. 4 sovraintende una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e [...]
Art. 6.      L'elezione dei 51 e dei 27 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come [...]
Art. 7.      Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 6 prendono parte i professori di ruolo, tanto della I che della II delle fasce previste dall'art. 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, [...]
Art. 8.      I posti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, a disposizione di ogni singolo Comitato, a [...]
Art. 9.      L'elezione dei 35 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato [...]
Art. 10.      Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 9 prendono parte i dipendenti di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale.
Art. 11.      L'elezione dei 20 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera d) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato [...]
Art. 12.      Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 11 prendono parte gli esperti e ricercatori addetti ad organismi non universitari di ricerca scientifica dipendenti o vigilati da [...]
Art. 13.      L'elezione dei 15 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato [...]
Art. 14.      Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 13, prendono parte i professori universitari incaricati, gli assistenti universitari di ruolo ed i ricercatori universitari di ruolo.
Art. 15.      Nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 5, gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione [...]
Art. 16.      A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono costituiti presso Università, Istituti superiori universitari o presso sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, così come indicato nel [...]
Art. 17.      La Commissione di cui all'art. 5 provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano:
Art. 18.      Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Art. 19.      Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.
Art. 20.      Ogni avente diritto al voto, anche se appartenente a più categorie, non può votare né essere votato se non per la categoria del ruolo di appartenenza.
Art. 21.      Per le categorie di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, qualora due candidati abbiano [...]
Art. 22.      Tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo per [...]
Art. 23.      I 15 membri di cui alla lettera e) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, sono nominati dal Presidente del Consiglio [...]
Art. 24.      Terminate tutte le operazioni di voto e di nomina, ai sensi dei precedenti articoli, la composizione nominativa dei singoli Comitati nazionali è determinata con ordinanza del Presidente del [...]
Art. 25.      In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità, accertate dal Consiglio di Presidenza del Consiglio Nazionale delle ricerche, di uno dei membri dei Comitati [...]
Art. 26.      Ad ogni Comitato nazionale sono preposti:
Art. 27.      Ai componenti la Commissione elettorale di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed al segretario della medesima è corrisposto un gettone nella misura che sarà stabilita con deliberazione [...]
Art. 28.      Per quanto concerne la competenza ed il conseguente funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza di cui al presente Regolamento e dei relativi organi valgono le norme di cui al Titolo II e [...]
Art. 29.      Le riunioni dei Comitati nazionali di consulenza e dei relativi organi si svolgono presso la Sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salvo casi eccezionali ed opportunamente [...]


§ 42.2.98 - D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 408.

Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri.

(G.U. 6 ottobre 1987, n. 233, S.O.).

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento concernente il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1963, n. 209).

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza

dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi membri.

 

Capo I

Costituzione dei Comitati nazionali di consulenza

 

          Art. 1.

     In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono costituiti dieci Comitati nazionali di consulenza con le seguenti denominazioni e competenze:

     1) Comitato nazionale per le scienze matematiche;

     2) Comitato nazionale per le scienze fisiche;

     3) Comitato nazionale per le scienze chimiche;

     4) Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche;

     5) Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie;

     6) Comitato nazionale per le scienze agrarie;

     7) Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura;

     8) Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche;

     9) Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

     10) Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

 

          Art. 2.

     I membri dei Comitati nazionali, di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, sono ripartiti tra i vari Comitati come segue:

COMITATI

Membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

1.

Scienze matematiche .......................................

5

-

2

1

1

1

2.

Scienze fisiche ...................................................

6

-

6

2

1

2

3.

Scienze chimiche ..............................................

6

-

6

3

3

1

4.

Scienze biologiche e mediche .......................

14

-

6

3

3

1

5.

Scienze geologiche minerarie ........................

4

-

3

1

1

1

6.

Scienze agrarie ..................................................

6

-

4

2

2

1

7.

Scienze d'ingegneria e di architettura ...........

10

-

4

3

2

2

8.

Scienze storiche, filosofiche e filologiche ....

-

13

2

2

-

3

9.

Scienze giuridiche e politiche .........................

-

7

1

1

1

1

10.

Scienze economiche, sociologiche e statistiche ...........................................................

-

7

1

2

1

2

 

Totali ............................

51

27

35

20

15

15

 

          Art. 3.

     In seno al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono altresì costituiti i seguenti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche:

     11) Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione;

     12) Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione;

     13) Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat;

     14) Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare;

     15) Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali.

     I membri dei Comitati interdisciplinari di cui al primo comma sono eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dalla legge 8 luglio 1986, n. 360, fra coloro che già fanno parte dei Comitati stessi, secondo la ripartizione della sottoriportata tabella:

 

Comitati interdisciplinari

 

 

11

12

13

14

15

1.

Scienze matematiche .......................................

1

2

1

1

1

2.

Scienze fisiche ...................................................

2

2

2

1

1

3.

Scienze chimiche ..............................................

2

1

2

3

2

4.

Scienze biologiche e mediche .......................

1

1

2

5

1

5.

Scienze geologiche minerarie ........................

1

1

2

-

1

6.

Scienze agrarie ..................................................

2

1

2

3

1

7.

Scienze d'ingegneria e di architettura ...........

2

2

2

1

2

8.

Scienze storiche, filosofiche e filologiche ....

1

1

1

1

4

9.

Scienze giuridiche e politiche .........................

1

1

1

-

2

10.

Scienze economiche, sociologiche e statistiche ...........................................................

2

1

2

-

3

 

Totali ............................

15

13

17

15

18

     Per la validità della riunione dell'Assemblea plenaria ai fini della votazione per le elezioni di cui sopra è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

     Ciascun componente dell'Assemblea plenaria ha diritto a votare un nome per ogni Comitato interdisciplinare.

     Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto. Nessun membro dei Comitati nazionali può essere eletto a più di un Comitato interdisciplinare; di conseguenza, qualora dall'esito delle votazioni un componente risulti poter essere eletto in più Comitati interdisciplinari, il medesimo dovrà comunicare la sua opzione per il Comitato prescelto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'esito predetto.

     Risulteranno eletti per ciascun Comitato interdisciplinare coloro che hanno riportato, nell'ambito del Comitato stesso e nel rispetto delle limitazioni di cui alla precedente tabella ed al precedente comma, il maggior numero di voti; in caso di parità avrà la preferenza il più anziano di età.

 

          Art. 4.

     Ai fini delle elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alle lettere a), b), c), d), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, per ogni Comitato nazionale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, nei rispettivi corpi votanti:

     - i professori universitari di ruolo,

     - i dipendenti di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale,

     - gli esperti e i ricercatori addetti ad organismi non universitari di ricerca scientifica dipendenti o vigilati da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, inclusi quelli operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e non contemplati nella precedente categoria,

     - i professori incaricati, gli assistenti di ruolo ed i ricercatori universitari di ruolo.

 

          Art. 5.

     Alle operazioni elettorali ed agli scrutini per le elezioni dei membri di cui al precedente art. 4 sovraintende una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e formata da sette membri effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio di Presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche tra gli appartenenti alle categorie rappresentate nei corpi votanti. La Commissione elettorale deve essere nominata entro 5 giorni dal compimento del termine di cui agli artt. 7, 2° comma e 12, 2° comma.

     La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente.

     Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     I componenti la Commissione elettorale non possono essere designati per due mandati immediatamente successivi.

 

          Art. 6.

     L'elezione dei 51 e dei 27 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, si effettua per gruppi di discipline.

     I gruppi di discipline ai quali sono assegnati, in ragione di un posto per ciascun gruppo, i 51 e i 27 posti di cui al precedente primo comma, sono determinati per ciascun Comitato secondo le indicazioni delle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.

 

          Art. 7.

     Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 6 prendono parte i professori di ruolo, tanto della I che della II delle fasce previste dall'art. 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ciascuno relativamente al Comitato cui afferisce la propria disciplina secondo le indicazioni delle tabelle A e B.

     L'elenco nominativo dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alla votazione, è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; la ripartizione dei professori stessi nei gruppi di discipline di cui alle allegate tabelle A e B è effettuata dal CNR.

     Ciascun professore dispone di un numero di voti pari alla metà del numero dei gruppi di discipline afferenti al Comitato per il quale è chiamato a votare, arrotondato per difetto in caso di numero dispari.

     I voti devono restare espressi scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome dei candidati che si intendono designare, prescelti tra gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale viene espresso il voto, indipendentemente dal gruppo di appartenenza dell'elettore.

     Non possono essere espressi, da ciascun elettore, più voti per un medesimo gruppo.

 

          Art. 8.

     I posti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, a disposizione di ogni singolo Comitato, a norma dell'art. 2 del presente Regolamento, sono riparti tra i professori della I e della II delle fasce previste dall'art. 1 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, secondo la seguente tabella:

COMITATI

Posti assegnati alla I fascia

Posti assegnati alla II fascia

1.

Scienze matematiche .......................................

3

2

2.

Scienze fisiche ...................................................

4

2

3.

Scienze chimiche ..............................................

4

2

4.

Scienze biologiche e mediche .......................

10

4

5.

Scienze geologiche minerarie ........................

3

1

6.

Scienze agrarie ..................................................

4

2

7.

Scienze d'ingegneria e di architettura ...........

6

4

8.

Scienze storiche, filosofiche e filologiche ....

8

5

9.

Scienze giuridiche e politiche .........................

5

2

10.

Scienze economiche, sociologiche e statistiche ...........................................................

5

2

     La Commissione elettorale compila una graduatoria per ciascun Comitato sulla base dei voti riportati individualmente da ciascun candidato, indipendentemente dall'appartenenza del candidato alla I o alla II delle fasce predette.

     In caso di parità di voti prevale, nella graduatoria di cui al precedente comma, il candidato appartenente alla I fascia; se della medesima fascia, prevale il candidato con una maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.

     Nell'ambito dei posti previsti dalla soprariportata tabella, per ogni Comitato sono eletti, per ciascun gruppo di discipline, i professori di ruolo appartenenti alla I o alla II fascia che, nell'ordine di graduatoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nessun gruppo può avere più di un eletto, sia esso della I o della II fascia, e nessun professore può essere eletto per un gruppo cui la propria disciplina non afferisca.

     Qualora i risultati delle elezioni non permettano, nel rispetto della ripartizione dei posti spettanti alla I e alla II fascia, di assegnare un eletto a ciascun gruppo, si ripeterà la votazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 7, limitatamente al gruppo rimasto scoperto e sempre nel rispetto dell'anzidetta ripartizione.

 

          Art. 9.

     L'elezione dei 35 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera c) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento.

 

          Art. 10.

     Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 9 prendono parte i dipendenti di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale.

     L'elenco nominativo degli aventi titolo a prendere parte alla votazione per ogni singolo Comitato è formato dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche in ragione del settore di appartenenza; relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nel rispettivo elenco.

     Ciascun elettore dispone di un solo voto; il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare.

     Nell'ambito dei posti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati predetti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     Per i Comitati per i quali è previsto un numero di componenti da eleggere maggiore di due, il suddetto elenco nominativo degli aventi titolo a prendere parte alle votazioni per il rispettivo Comitato è ripartito fra i raggruppamenti disciplinari indicati nella tabella C allegata al presente Regolamento, il cui numero deve essere pari al numero dei componenti da eleggere.

     Per i Comitati di cui al comma precedente ciascun elettore dispone ugualmente di un solo voto; il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare, prescelto tra gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale viene espresso il voto, indipendentemente dal raggruppamento di appartenenza dell'elettore.

     Nell'ambito dei posti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati di cui al precedente quinto comma, coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito di ogni raggruppamento disciplinare.

     Nessun raggruppamento disciplinare può avere più di un eletto e nessun collaboratore tecnico-professionale può essere eletto per un raggruppamento disciplinare cui non appartenga.

 

          Art. 11.

     L'elezione dei 20 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera d) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento.

 

          Art. 12.

     Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 11 prendono parte gli esperti e ricercatori addetti ad organismi non universitari di ricerca scientifica dipendenti o vigilati da Amministrazioni statali o da Enti pubblici, inclusi quelli operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e non contemplati nella categoria dei collaboratori tecnico-professionali.

     Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici formano e comunicano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio Nazionale delle Ricerche l'elenco degli organismi non universitari di ricerca scientifica da essi dipendenti o vigilati, nonché l'elenco degli esperti e ricercatori addetti a ciascuno degli organismi stessi con l'indicazione delle discipline scientifiche dai medesimi coltivate.

     Sono inseriti negli elenchi esclusivamente gli esperti ed i ricercatori che svolgono vere e proprie funzioni di ricerca scientifica nelle discipline di competenza dei Comitati nazionali.

     La ripartizione degli esperti e dei ricercatori nelle liste dei votanti per i vari Comitati è effettuata dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate; relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nella rispettiva lista.

     Ciascun elettore dispone di un solo voto.

     Il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare.

     Nell'ambito dei posti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento sono eletti, per ciascuno dei Comitati predetti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

          Art. 13.

     L'elezione dei 15 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui alla lettera f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita dall'art. 2 del presente Regolamento sulla base delle discipline afferenti al Comitato stesso.

 

          Art. 14.

     Alla votazione per le elezioni di cui al precedente art. 13, prendono parte i professori universitari incaricati, gli assistenti universitari di ruolo ed i ricercatori universitari di ruolo.

     L'elenco nominativo degli aventi titolo per prendere parte alle votazioni per ogni singolo Comitato è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     Relativamente a ciascun Comitato possono votare ed essere votati tutti gli iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale l'elettore è chiamato a votare.

     Gli assistenti di ruolo che siano anche incaricati di insegnamento hanno titolo per votare ed essere votati in base alla loro qualità di assistenti.

     I professori incaricati che siano titolari di più di un incarico di insegnamento hanno titolo per votare ed essere votati in base alla disciplina cui si riferisce il loro primo incarico.

     Ciascun elettore dispone di un solo voto. Il voto deve essere espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile nell'apposito spazio della parte centrale della scheda di votazione il cognome ed il nome del candidato che si intende designare.

     Nell'ambito dei posti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento sono eletti, per ciascun Comitato, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

 

          Art. 15.

     Nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 5, gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla Commissione predetta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della predetta Gazzetta Ufficiale.

     Le decisioni relative ai ricorsi e alle eventuali conseguenti rettifiche, da adottare nel termine di ulteriori 20 giorni dalla scadenza della presentazione del ricorso di cui al comma che precede, sono pubblicate senza indugio nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

     Una copia del Bollettino Ufficiale contenente gli elenchi degli elettori, le decisioni relative ai ricorsi, le eventuali conseguenti rettifiche, nonché una copia della Gazzetta Ufficiale contenente notizia delle pubblicazioni di cui sopra, deve essere depositata presso il direttore amministrativo di ogni Università e Istituto superiore universitario, presso la direzione dell'Organo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di seggio, nonché presso ciascun seggio elettorale.

 

          Art. 16.

     A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono costituiti presso Università, Istituti superiori universitari o presso sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, così come indicato nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 360, uno o più seggi elettorali, ognuno dei quali è composto di un presidente e di due membri da scegliersi tra le categorie del corpo elettorale, nonché di un dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche che esercita le funzioni di segretario.

     I componenti del seggio sono nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche su designazione della Commissione di cui all'art. 5.

 

          Art. 17.

     La Commissione di cui all'art. 5 provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto, presso la rispettiva sede di lavoro, un certificato dal quale risultano:

     a) il Comitato nazionale per il quale l'elettore è chiamato a votare;

     b) il seggio al quale l'elettore è assegnato;

     c) la data e l'orario della votazione.

     La Commissione provvede altresì ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.

 

          Art. 18.

     Tutte le votazioni sono fatte a mezzo di schede fornite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni, l'elettore dopo aver consegnato il certificato e dimostrato la propria identità, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalità stabilite, per le varie categorie di votanti, negli artt. 7, 10, 12 e 14.

     Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce in apposita urna. Il voto è individuale e segreto ed ogni elemento riportato sulla scheda atto ad identificare l'elettore annulla la scheda stessa.

 

          Art. 19.

     Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

     Redige quindi un verbale contenente le seguenti notizie:

     a) numero delle schede ricevute dal CNR per ogni singolo Comitato;

     b) numero delle schede votate per ogni singolo Comitato;

     c) numero delle schede non utilizzate per ogni singolo Comitato;

     Predispone quindi un plico contenente:

     a) le schede votate;

     b) le schede non utilizzate;

     c) il verbale;

     d) l'elenco dei votanti;

     e) la lista degli elettori iscritti al seggio;

     f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato,

     e sigillatolo, lo affida al segretario che ne rilascia apposita ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla Commissione di cui all'art. 5.

     Pervenuti i plichi relativi a tutti i seggi elettorali saranno iniziate le operazioni di scrutinio, che dovranno essere ininterrotte compatibilmente con l'orario di servizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 

          Art. 20.

     Ogni avente diritto al voto, anche se appartenente a più categorie, non può votare né essere votato se non per la categoria del ruolo di appartenenza.

     Gli esperti e ricercatori di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, che siano anche incaricati di insegnamento universitario non possono votare né essere votati se non nella loro qualità di esperti e ricercatori.

     I voti attribuiti a candidati non eleggibili a norma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, e dall'art. 3 del presente Regolamento, sono nulli.

 

          Art. 21.

     Per le categorie di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, qualora due candidati abbiano riportato ugual numero di voti, risulterà eletto colui che abbia una maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza, o se trattasi di personale non di ruolo, che abbia maggiore anzianità nell'impiego o incarico che dà titolo per partecipare alle elezioni. A parità di anzianità risulterà eletto colui che ha età maggiore.

 

          Art. 22.

     Tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'elettorato attivo e passivo devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo per prendere parte alle votazioni, di cui all'art. 15.

 

          Art. 23.

     I 15 membri di cui alla lettera e) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avuto riguardo alla ripartizione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

 

          Art. 24.

     Terminate tutte le operazioni di voto e di nomina, ai sensi dei precedenti articoli, la composizione nominativa dei singoli Comitati nazionali è determinata con ordinanza del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     I risultati delle elezioni e la composizione dei Comitati nazionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del CNR e di tale pubblicazione viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 25.

     In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità, accertate dal Consiglio di Presidenza del Consiglio Nazionale delle ricerche, di uno dei membri dei Comitati nazionali, si procede come segue per la sostituzione:

     a) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, viene chiamata a far parte dei Comitati, in sua sostituzione, la persona che, nella corrispondente votazione, ha riportato, dopo il membro da sostituire, il maggior numero di voti nella stessa fascia;

     b) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere c), d), f), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, viene chiamata a far parte dei Comitati, in sua sostituzione, la persona che, nella corrispondente votazione ha riportato, dopo il membro da sostituire, il maggior numero di voti;

     c) se trattasi di uno dei 15 membri nominati ai sensi della lettera e) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, così come modificato dall'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 360, si procede ad una nuova nomina;

     d) se trattasi di uno dei membri dei Comitati nazionali a carattere interdisciplinare di cui all'art. 3 del presente Regolamento, si procede a nuova elezione.

 

          Art. 26.

     Ad ogni Comitato nazionale sono preposti:

     a) un Presidente;

     b) un Consiglio direttivo, presieduto dallo stesso Presidente e composto da due a quattro membri.

     Il Presidente ed il Consiglio direttivo sono separatamente eletti, con votazione segreta, dai componenti del Comitato riuniti in assemblea. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo ciascun componente vota un solo nome.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da uno dei membri del Consiglio direttivo, scelto dal Presidente.

     Per la validità delle elezioni è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.

     La carica di Presidente di uno dei Comitati nazionali di cui all'art. 2 è incompatibile con le cariche previste dalle soprariportate lettere a) e b), se riferite ad uno dei Comitati interdisciplinari di cui all'art. 3.

 

          Art. 27.

     Ai componenti la Commissione elettorale di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed al segretario della medesima è corrisposto un gettone nella misura che sarà stabilita con deliberazione della Giunta Amministrativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di intesa con il Ministero del tesoro.

 

Capo II

Competenza dei Comitati nazionali di consulenza e dei relativi organi

 

          Art. 28.

     Per quanto concerne la competenza ed il conseguente funzionamento dei Comitati nazionali di consulenza di cui al presente Regolamento e dei relativi organi valgono le norme di cui al Titolo II e III del Regolamento concernente il funzionamento degli Organi direttivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dei Comitati nazionali di consulenza e dell'Assemblea plenaria, approvato con D.P.C.M. 26 gennaio 1967, ed al D.P.C.M. 30 marzo 1971, che modifica l'art. 21 del Regolamento predetto.

 

          Art. 29.

     Le riunioni dei Comitati nazionali di consulenza e dei relativi organi si svolgono presso la Sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salvo casi eccezionali ed opportunamente motivati da autorizzarsi di volta in volta dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

 

 

TABELLE

     (Omissis).