§ 85.1.34 - Legge 8 luglio 1986, n. 360.
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:08/07/1986
Numero:360


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 85.1.34 - Legge 8 luglio 1986, n. 360.

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

(G.U. 18 luglio 1986, n. 165).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

     "I comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

     Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatrè membri, dei quali:

     a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

     b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

     c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

     d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

     e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

     f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.

     La funzione di membro dei comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

     I componenti dei comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

     Il numero e la competenza dei comitati nazionali, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo art. 5.

     Alle riunioni dei comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

     Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il consiglio di presidenza, può convocare i comitati nazionali in assemblea plenaria".

 

          Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

     "Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48".

     2. Il regolamento che, a norma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'art. 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, dovrà prevedere:

     a) che siano mantenuti i primi dieci comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963;

     b) che siano istituti comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati nazionali previsti dalla presente legge;

     c) che l'elezione dei membri dei comitati nazionali avvenga con votazione unica.

 

          Art. 3.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'art. 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche.

     2. Sino all'insediamento dei comitati costituiti in base alla presente legge, i comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello status dei suoi componenti.

     3. E' abrogato l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.